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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 aprile 2024

Cassazione n. 05606/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/04/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con sentenza emessa in data 11 aprile 2024 la Corte di Appello di Salerno ha confermato la decisione emessa in primo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dal Tribunale di Salerno.

Per effetto di dette decisioni è stata affermata la responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art. 437 cod.pen. .

2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA], deducendo vizio di motivazione in punto di responsabilità nonché in riferimento al diniego della causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod.pen. .

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti e, comunque, manifestamente infondati.

Ed invero, le doglianze in punto di responsabilità mirano ad una - non consentita rivalutazione di elementi di fatto e la doglíanza sulla tenuità del fatto era stata formulata - nei motivi di appello - in modo generico, come evidenziato nella decisione impugnata.

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in data 19 dicembre 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/04/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa in data 11 aprile 2024 la Corte di Appello di Salerno ha confermato la decisione emessa in primo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dal Tribunale di Salerno. Per effetto di dette decisioni è stata affermata la responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art. 437 cod.pen. . 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA], deducendo vizio di motivazione in punto di responsabilità nonché in riferimento al diniego della causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod.pen. . 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti e, comunque, manifestamente infondati. Ed invero, le doglianze in punto di responsabilità mirano ad una - non consentita rivalutazione di elementi di fatto e la doglíanza sulla tenuità del fatto era stata formulata - nei motivi di appello - in modo generico, come evidenziato nella decisione impugnata. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 19 dicembre 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 05606/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris