CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 06661/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/05/2025 della CORTE D'APPELLO DI MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano che ha confermato la pronunzia di primo grado con la quale il ricorrente è stato ritenuto responsabile del reato di cui all' art. 624 cod. pen. e condannato alla pena ritenuta di giustizia; [OSCURATO:PERSONA] che fondato è il motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia l'inosservanza e/o erronea applicazione della legge penale per violazione dell'art.606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione all'art. 157 cod. pen. e 129 cod. proc. pen.: difatti non è stata dichiarata l'intervenuta prescrizione del reato, riqualificato ai sensi degli artt. 624-625, primo comma, n. 7) cod. pen. commesso il 7 gennaio 2017. Pertanto, il termine di prescrizione è scaduto il 7 luglio 2024, quindi prima della sentenza di appello, senza che siano intervenute sospensioni del termine di prescrizione; [OSCURATO:PERSONA] che il motivo di ricorso è fondato e va annullata la sentenza senza rinvio; P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 28 gennaio