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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 14382/2026

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a Corte d'appello di NapoliVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso;lette le conclusioni dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], per la ricorrente, che ha insistito perl’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

La sentenza impugnata è stata deliberata il 27 gennaio 2025 dalla Cortedi appello di Napoli, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata inprimo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 624, 625nn. 2 e 7 cod. pen., commesso sottraendo energia elettrica all’ente erogatore.2.

L’imputata ha presentato ricorso a mezzo del proprio difensore, che haformulato motivi di seguito sintetizzati nei limiti strettamente necessari per lamotivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1.

Il primo motivo di ricorso lamenta violazione di legge per omessanotifica del decreto di citazione a giudizio in primo grado al co-difensore dell’Avv.[OSCURATO:PERSONA], l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], benché questi fosse stato nominatodall’imputata con lo stesso atto con cui era stato officiato l’Avv. [OSCURATO:PERSONA].Erronee sarebbero, pertanto, le risposte sia del Tribunale che della Cortedistrettuale alla corrispondente censura, laddove i Giudici di merito avevanosostenuto che la nomina in atti riguardasse il solo Avv. [OSCURATO:PERSONA].2.2.

Il secondo motivo di ricorso deduce violazione di legge per violazionedel diritto di difesa a seguito dell’anticipazione dell’udienza del 28 settembre 2023rispetto alla data originariamente fissata, senza previo avviso al difensorenominato.

Più precisamente, la ricorrente rappresenta che l’udienza dell’8 giugno2023 si era chiusa per assenza dei testi e, alla presenza di un sostituto deldifensore di fiducia nominato ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen., il Tribunaleaveva rinviato il procedimento all’udienza del 28 settembre 2023.

Il difensore difiducia dell’imputata – si sostiene nel ricorso − sarebbe quindi giunto in aula audienza appena finita ed avrebbe preso nota del rinvio, allontanandosi subito dopo.In seguito, leggendo il verbale dell’8 giugno, aveva appreso che l’udienza era stata“riaperta” a sua insaputa dopo il suo allontanamento e che il processo era statodefinito in quella data alla presenza del difensore di ufficio ex art. 97, comma 4,cod. proc. pen.Tale sequenza processuale sarebbe errata – si legge nel ricorso − perchél’udienza si era chiusa con l’ordine di rinvio al 28 settembre e il difensore di ufficioaveva perso la legittimazione a rappresentare il titolare del mandato difensivoassente e non poteva neanche ritenersi legittimato a ricevere notiziadell’anticipazione disposta rispetto alla data di rinvio originariamente indicata alleparti.

P.Q.Mappello sarebbe errata.2.3.

Il terzo e il quarto motivo di ricorso denunziano violazione di leggequanto alla revoca dell’ordinanza ammissiva dei testimoni della difesa, chesarebbe avvenuta implicitamente e immotivatamente all’udienza dell’8 giugno2023, nella quale era stato esaminato solo il teste del Pubblico ministero.

Dettetestimonianze sarebbero state essenziali, in quanto avrebbero dimostrato chel’imputata non era il reale gestore dell’esercizio che era servito dall’allaccioabusivo.

La Corte di appello avrebbe risposto al relativo motivo di appello inmaniera errata, facendo riferimento non già al potere di revoca di testimonianzegià ammesse, ma a quello di prima delibazione sulle richieste istruttorie delle parti.La revoca avrebbe dato luogo ad una nullità assoluta.2.4.

Con il quinto motivo di ricorso la parte denunzia violazione di leggequanto alla mancata risposta al motivo di appello circa la rinnovazione mediantel’escussione di testi e la produzione di documentazione che sarebbe servita achiarire sia l’an della condotta di manomissione ed alterazione dei consumi sia lariferibilità soggettiva della condotta all’imputata2.5.

Il sesto motivo di ricorso lamenta violazione di legge quanto almancato proscioglimento ex art. 131-bis cod. pen.3.

Il procedimento era stato originariamente fissato dinanzi alla settimasezione penale per l’udienza del 28 gennaio 2026, ma il Collegio ha ritenuto nonsussistenti tutte le cause di inammissibilità rilevate in sede di esame preliminaredel ricorso ed ha trasmesso il ricorso a questa quinta sezione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito indicate.2.

Non è fondato il primo motivo di ricorso, che lamenta l’omessa notificadel decreto di citazione a giudizio in primo grado all’Avv. [OSCURATO:PERSONA],sostenendo che quest'ultimo fosse stato nominato codifensore dell’imputatainsieme all’Avv. [OSCURATO:PERSONA].La verifica degli atti ⎯ possibile in ragione della natura processuale delladoglianza ⎯ non ha consentito di rilevare la presenza, nel fascicolo trasmesso dalgiudice a quo, della nomina anzidetta, risultando un unico atto di nomina, del soloAvv. [OSCURATO:PERSONA], effettuato il 19 agosto 2019 nel corpo del verbale diidentificazione redatto dai Carabinieri della Stazione di Teano.Né, d’altra parte, il ricorrente ha allegato al ricorso l’atto di nomina di cuiparla (con attestazione di deposito agli atti del procedimento), in tal modosottraendosi al dovere di autosufficienza.Le implicazioni del difetto di allegazione rispetto all’ammissibilità del ricorsotrovano conforto nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui è onere dellaparte che formuli una censura di carattere processuale l’indicazione specifica dellacollocazione dell’atto su cui essa fondi e la verifica che esso faccia parte delfascicolo trasmesso al giudice di legittimità, atteso che ⎯ pur trattandosi di motivodi carattere processuale e, pertanto, pur essendo alla Corte consentito diesaminare il fascicolo del procedimento ⎯ l'applicazione di tale principiopresuppone in concreto che da parte del ricorrente venga quantomeno indicatol'atto viziato e che esso sia contenuto nel fascicolo (Sez. 5, n. 42568 del19/06/2018, E., non massimata sul punto; Sez. 2, n. 41142 del 19/09/2013, Reae altri, Rv. 257336; Sez. 4, n. 31391 del 18/05/2005, Pizzi ed altri, Rv. 231746).Tale conclusione non muta riguardando la disposizione di cui all’art. 165-bisdisp. att. cod. proc. pen. perché, sempre in ragione del principio di autosufficienzadel ricorso, sul ricorrente grava l'onere di puntuale indicazione degli atti dei qualisi ritiene necessaria l'allegazione, materialmente devoluta alla cancelleria delgiudice che ha emesso il provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 5897 del03/12/2020, dep. 2021, Cossu, Rv. 280419 – 01; Sez. 2, n. 35164 del08/05/2019, Talamanca, Rv. 276432 – 01).

Questi principi non possono dirsisuperati dall'entrata in vigore dell'art. 165-bis, comma 2 disp. att. cod. proc. pen.Tale previsione normativa, infatti, non esonera il ricorrente dall'obbligo di indicarenel ricorso gli atti da inserire nel fascicolo, in modo da consentirne la prontaindividuazione da parte della cancelleria, organo amministrativo al quale non puòessere delegato il compito di identificazione degli atti attraverso la lettura el'interpretazione del ricorso.

In concreto tale indicazione non può che tradursi ⎯proprio per l'impossibilità di demandare alla valutazione discrezionale dell'organoamministrativo la selezione degli atti che il ricorrente intende allegare ⎯ nellarichiesta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato diallegare, al ricorso da trasmettere alla Suprema Corte, la copia degli atti inquestione, che la cancelleria provvederà a inserire in apposito fascicolo, ove nonfossero stati già trasmessi, o di cui attesterà la mancanza, ove non risultinopresenti nella documentazione processuale.3.

É fondato, al contrario, il secondo motivo di ricorso, che proponeun’ulteriore censura di carattere processuale, lamentando violazione del diritto didifesa a seguito dell’anticipazione dell’udienza del 28 settembre 2023 rispetto alladata originariamente fissata, senza previo avviso al difensore di fiducia nominatodall’imputata.Anche in questo caso il Collegio ha verificato gli atti del procedimentoprescindendo dalla risposta della Corte distrettuale alla medesima doglianza.

Sullecensure in rito, infatti, questa Corte è giudice dei presupposti della decisionesottoposta al suo vaglio, sulla quale esercita il proprio controllo, quale che sia ilragionamento esibito dal giudice a quo per giustificare la soluzione adottata.

LaCorte di cassazione, infatti, in presenza di una censura di carattere processuale,può e deve prescindere dalla motivazione offerta nel provvedimento impugnato e,anche accedendo agli atti, deve valutare la correttezza in diritto della decisioneadottata, quand'anche non correttamente giustificata o giustificata solo aposteriori (Sez. 5, n. 19970 del 15/03/2019, Girardi, Rv. 275636; Sez. 5, n. 17979del 05/03/2013, Iamonte e altri, Rv. 255515; in termini, Sez. 5, n. 15124 del19/03/2002, Ranieri FG ed altri, Rv. 221322).

Per addivenire a questo risultato,alla Corte di cassazione è riconosciuto il ruolo di giudice «anche del fatto», che,per risolvere la questione in rito, può e deve accedere all'esame dei relativi attiprocessuali, viceversa precluso quando si tratti di vizio di motivazione ex art. 606,comma 1, lett. e) cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro,Rv. 220092; Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017, dep. 2018, F e altri, Rv. 273525;Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, Chahid, Rv. 255304).Ciò posto, la verifica suddetta ha permesso di accertare che l’udienza dell’8giugno 2023 si era aperta alle ore 10.06, in assenza dell’imputata e del suodifensore di fiducia Avv. [OSCURATO:PERSONA], sostituito ex art. 97, comma 4, cod.proc. pen. dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; il Giudice aveva dato atto che il verbale con lamodifica del capo di imputazione era stato ritualmente notificato a mani propriealla [OSCURATO:PERSONA] e che i testi erano assenti, rinviando il procedimento all’udienza del 28settembre 2023, ore

11.30. Il verbale era stato chiuso alle ore 10.07.Alle ore 11.08 il verbale era stato riaperto, alla presenza del Pubblicoministero e dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], era stato escusso il teste del Pubblico ministeropresente e poi il processo era stato definito con sentenza di condannadell’imputata.Ebbene, è fondata la censura della ricorrente, che ha evidenziato come latrattazione del processo dalle ore 10.06 alle ore 10.07 avesse determinato laconclusione dell’udienza e la formalizzazione del rinvio al 28 settembre 2023;rispetto a tale provvedimento, l’anticipazione della trattazione del processo adaltra udienza – quale è stata, di fatto, la trattazione del processo a carico dellaPiesco nella stessa giornata dell’8 giugno – avrebbe richiesto la notifica delprovvedimento di anticipazione all’imputata e al suo difensore di fiducia, notificache non è avvenuta.

Né la presenza del medesimo difensore di ufficio nominato aisensi dell’art. 97, comma 4, cod. proc. pen. poteva fare luogo della notifica aldifensore di fiducia, posto che il professionista nominato in sostituzione èlegittimato a ricevere l’avviso di rinvio dato dal giudice nel corso dell’udienza, manon quelli che riguardino la modifica della data di un’udienza già individuata, chespettano al titolare del mandato difensivo (arg. da Sez. 5, n. 5620 del 24/11/2014,dep. 2015, Reali, Rv. 262666 – 01).Ne consegue che si è determinata una nullità assoluta legata all’assenzadel difensore di fiducia in un caso in cui ne era obbligatoria la presenza, a ciò nonessendosi ovviato mediante la nuova nomina ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen.dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], dal momento che la nomina del sostituto di ufficio presupponeche il difensore di fiducia sia stato messo in condizione di partecipare al processo(Sez.

U, n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263599 – 01), condizione nonverificatasi nel caso di specie data l’anomala sequenza processuale cui il Tribunaleha dato luogo.4.

Il vizio rilevato impone l’annullamento sia della sentenza di appello chedi quella di primo grado, con rinvio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] perla nuova celebrazione del processo, da affidarsi a diversa persona fisica ex art.623, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.

Le altre censure sono assorbite.P.Q.M.Annulla la sentenza impugnata e quella di primo grado con rinvio per il giudizio alTribunale di [OSCURATO:PERSONA], in diversa persona fisica.Così deciso il 27/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidentePaola [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a Corte d'appello di NapoliVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso;lette le conclusioni dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], per la ricorrente, che ha insistito perl’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La sentenza impugnata è stata deliberata il 27 gennaio 2025 dalla Cortedi appello di Napoli, che ha confermato la sentenza di condanna pronunciata inprimo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 624, 625nn. 2 e 7 cod. pen., commesso sottraendo energia elettrica all’ente erogatore.2. L’imputata ha presentato ricorso a mezzo del proprio difensore, che haformulato motivi di seguito sintetizzati nei limiti strettamente necessari per lamotivazione, ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Il primo motivo di ricorso lamenta violazione di legge per omessanotifica del decreto di citazione a giudizio in primo grado al co-difensore dell’Avv.[OSCURATO:PERSONA], l’Avv. [OSCURATO:PERSONA], benché questi fosse stato nominatodall’imputata con lo stesso atto con cui era stato officiato l’Avv. [OSCURATO:PERSONA].Erronee sarebbero, pertanto, le risposte sia del Tribunale che della Cortedistrettuale alla corrispondente censura, laddove i Giudici di merito avevanosostenuto che la nomina in atti riguardasse il solo Avv. [OSCURATO:PERSONA].2.2. Il secondo motivo di ricorso deduce violazione di legge per violazionedel diritto di difesa a seguito dell’anticipazione dell’udienza del 28 settembre 2023rispetto alla data originariamente fissata, senza previo avviso al difensorenominato. Più precisamente, la ricorrente rappresenta che l’udienza dell’8 giugno2023 si era chiusa per assenza dei testi e, alla presenza di un sostituto deldifensore di fiducia nominato ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen., il Tribunaleaveva rinviato il procedimento all’udienza del 28 settembre 2023. Il difensore difiducia dell’imputata – si sostiene nel ricorso − sarebbe quindi giunto in aula audienza appena finita ed avrebbe preso nota del rinvio, allontanandosi subito dopo.In seguito, leggendo il verbale dell’8 giugno, aveva appreso che l’udienza era stata“riaperta” a sua insaputa dopo il suo allontanamento e che il processo era statodefinito in quella data alla presenza del difensore di ufficio ex art. 97, comma 4,cod. proc. pen.Tale sequenza processuale sarebbe errata – si legge nel ricorso − perchél’udienza si era chiusa con l’ordine di rinvio al 28 settembre e il difensore di ufficioaveva perso la legittimazione a rappresentare il titolare del mandato difensivoassente e non poteva neanche ritenersi legittimato a ricevere notiziadell’anticipazione disposta rispetto alla data di rinvio originariamente indicata alleparti. P.Q.Mappello sarebbe errata.2.3. Il terzo e il quarto motivo di ricorso denunziano violazione di leggequanto alla revoca dell’ordinanza ammissiva dei testimoni della difesa, chesarebbe avvenuta implicitamente e immotivatamente all’udienza dell’8 giugno2023, nella quale era stato esaminato solo il teste del Pubblico ministero. Dettetestimonianze sarebbero state essenziali, in quanto avrebbero dimostrato chel’imputata non era il reale gestore dell’esercizio che era servito dall’allaccioabusivo. La Corte di appello avrebbe risposto al relativo motivo di appello inmaniera errata, facendo riferimento non già al potere di revoca di testimonianzegià ammesse, ma a quello di prima delibazione sulle richieste istruttorie delle parti.La revoca avrebbe dato luogo ad una nullità assoluta.2.4. Con il quinto motivo di ricorso la parte denunzia violazione di leggequanto alla mancata risposta al motivo di appello circa la rinnovazione mediantel’escussione di testi e la produzione di documentazione che sarebbe servita achiarire sia l’an della condotta di manomissione ed alterazione dei consumi sia lariferibilità soggettiva della condotta all’imputata2.5. Il sesto motivo di ricorso lamenta violazione di legge quanto almancato proscioglimento ex art. 131-bis cod. pen.3. Il procedimento era stato originariamente fissato dinanzi alla settimasezione penale per l’udienza del 28 gennaio 2026, ma il Collegio ha ritenuto nonsussistenti tutte le cause di inammissibilità rilevate in sede di esame preliminaredel ricorso ed ha trasmesso il ricorso a questa quinta sezione.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito indicate.2. Non è fondato il primo motivo di ricorso, che lamenta l’omessa notificadel decreto di citazione a giudizio in primo grado all’Avv. [OSCURATO:PERSONA],sostenendo che quest'ultimo fosse stato nominato codifensore dell’imputatainsieme all’Avv. [OSCURATO:PERSONA].La verifica degli atti ⎯ possibile in ragione della natura processuale delladoglianza ⎯ non ha consentito di rilevare la presenza, nel fascicolo trasmesso dalgiudice a quo, della nomina anzidetta, risultando un unico atto di nomina, del soloAvv. [OSCURATO:PERSONA], effettuato il 19 agosto 2019 nel corpo del verbale diidentificazione redatto dai Carabinieri della Stazione di Teano.Né, d’altra parte, il ricorrente ha allegato al ricorso l’atto di nomina di cuiparla (con attestazione di deposito agli atti del procedimento), in tal modosottraendosi al dovere di autosufficienza.Le implicazioni del difetto di allegazione rispetto all’ammissibilità del ricorsotrovano conforto nella giurisprudenza di questa Corte, secondo cui è onere dellaparte che formuli una censura di carattere processuale l’indicazione specifica dellacollocazione dell’atto su cui essa fondi e la verifica che esso faccia parte delfascicolo trasmesso al giudice di legittimità, atteso che ⎯ pur trattandosi di motivodi carattere processuale e, pertanto, pur essendo alla Corte consentito diesaminare il fascicolo del procedimento ⎯ l'applicazione di tale principiopresuppone in concreto che da parte del ricorrente venga quantomeno indicatol'atto viziato e che esso sia contenuto nel fascicolo (Sez. 5, n. 42568 del19/06/2018, E., non massimata sul punto; Sez. 2, n. 41142 del 19/09/2013, Reae altri, Rv. 257336; Sez. 4, n. 31391 del 18/05/2005, Pizzi ed altri, Rv. 231746).Tale conclusione non muta riguardando la disposizione di cui all’art. 165-bisdisp. att. cod. proc. pen. perché, sempre in ragione del principio di autosufficienzadel ricorso, sul ricorrente grava l'onere di puntuale indicazione degli atti dei qualisi ritiene necessaria l'allegazione, materialmente devoluta alla cancelleria delgiudice che ha emesso il provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 5897 del03/12/2020, dep. 2021, Cossu, Rv. 280419 – 01; Sez. 2, n. 35164 del08/05/2019, Talamanca, Rv. 276432 – 01). Questi principi non possono dirsisuperati dall'entrata in vigore dell'art. 165-bis, comma 2 disp. att. cod. proc. pen.Tale previsione normativa, infatti, non esonera il ricorrente dall'obbligo di indicarenel ricorso gli atti da inserire nel fascicolo, in modo da consentirne la prontaindividuazione da parte della cancelleria, organo amministrativo al quale non puòessere delegato il compito di identificazione degli atti attraverso la lettura el'interpretazione del ricorso. In concreto tale indicazione non può che tradursi ⎯proprio per l'impossibilità di demandare alla valutazione discrezionale dell'organoamministrativo la selezione degli atti che il ricorrente intende allegare ⎯ nellarichiesta alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato diallegare, al ricorso da trasmettere alla Suprema Corte, la copia degli atti inquestione, che la cancelleria provvederà a inserire in apposito fascicolo, ove nonfossero stati già trasmessi, o di cui attesterà la mancanza, ove non risultinopresenti nella documentazione processuale.3. É fondato, al contrario, il secondo motivo di ricorso, che proponeun’ulteriore censura di carattere processuale, lamentando violazione del diritto didifesa a seguito dell’anticipazione dell’udienza del 28 settembre 2023 rispetto alladata originariamente fissata, senza previo avviso al difensore di fiducia nominatodall’imputata.Anche in questo caso il Collegio ha verificato gli atti del procedimentoprescindendo dalla risposta della Corte distrettuale alla medesima doglianza. Sullecensure in rito, infatti, questa Corte è giudice dei presupposti della decisionesottoposta al suo vaglio, sulla quale esercita il proprio controllo, quale che sia ilragionamento esibito dal giudice a quo per giustificare la soluzione adottata. LaCorte di cassazione, infatti, in presenza di una censura di carattere processuale,può e deve prescindere dalla motivazione offerta nel provvedimento impugnato e,anche accedendo agli atti, deve valutare la correttezza in diritto della decisioneadottata, quand'anche non correttamente giustificata o giustificata solo aposteriori (Sez. 5, n. 19970 del 15/03/2019, Girardi, Rv. 275636; Sez. 5, n. 17979del 05/03/2013, Iamonte e altri, Rv. 255515; in termini, Sez. 5, n. 15124 del19/03/2002, Ranieri FG ed altri, Rv. 221322). Per addivenire a questo risultato,alla Corte di cassazione è riconosciuto il ruolo di giudice «anche del fatto», che,per risolvere la questione in rito, può e deve accedere all'esame dei relativi attiprocessuali, viceversa precluso quando si tratti di vizio di motivazione ex art. 606,comma 1, lett. e) cod. proc. pen. (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro,Rv. 220092; Sez. 3, n. 24979 del 22/12/2017, dep. 2018, F e altri, Rv. 273525;Sez. 1, n. 8521 del 09/01/2013, Chahid, Rv. 255304).Ciò posto, la verifica suddetta ha permesso di accertare che l’udienza dell’8giugno 2023 si era aperta alle ore 10.06, in assenza dell’imputata e del suodifensore di fiducia Avv. [OSCURATO:PERSONA], sostituito ex art. 97, comma 4, cod.proc. pen. dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; il Giudice aveva dato atto che il verbale con lamodifica del capo di imputazione era stato ritualmente notificato a mani propriealla [OSCURATO:PERSONA] e che i testi erano assenti, rinviando il procedimento all’udienza del 28settembre 2023, ore 11.30. Il verbale era stato chiuso alle ore 10.07.Alle ore 11.08 il verbale era stato riaperto, alla presenza del Pubblicoministero e dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], era stato escusso il teste del Pubblico ministeropresente e poi il processo era stato definito con sentenza di condannadell’imputata.Ebbene, è fondata la censura della ricorrente, che ha evidenziato come latrattazione del processo dalle ore 10.06 alle ore 10.07 avesse determinato laconclusione dell’udienza e la formalizzazione del rinvio al 28 settembre 2023;rispetto a tale provvedimento, l’anticipazione della trattazione del processo adaltra udienza – quale è stata, di fatto, la trattazione del processo a carico dellaPiesco nella stessa giornata dell’8 giugno – avrebbe richiesto la notifica delprovvedimento di anticipazione all’imputata e al suo difensore di fiducia, notificache non è avvenuta. Né la presenza del medesimo difensore di ufficio nominato aisensi dell’art. 97, comma 4, cod. proc. pen. poteva fare luogo della notifica aldifensore di fiducia, posto che il professionista nominato in sostituzione èlegittimato a ricevere l’avviso di rinvio dato dal giudice nel corso dell’udienza, manon quelli che riguardino la modifica della data di un’udienza già individuata, chespettano al titolare del mandato difensivo (arg. da Sez. 5, n. 5620 del 24/11/2014,dep. 2015, Reali, Rv. 262666 – 01).Ne consegue che si è determinata una nullità assoluta legata all’assenzadel difensore di fiducia in un caso in cui ne era obbligatoria la presenza, a ciò nonessendosi ovviato mediante la nuova nomina ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen.dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], dal momento che la nomina del sostituto di ufficio presupponeche il difensore di fiducia sia stato messo in condizione di partecipare al processo(Sez. U, n. 24630 del 26/03/2015, Maritan, Rv. 263599 – 01), condizione nonverificatasi nel caso di specie data l’anomala sequenza processuale cui il Tribunaleha dato luogo.4. Il vizio rilevato impone l’annullamento sia della sentenza di appello chedi quella di primo grado, con rinvio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] perla nuova celebrazione del processo, da affidarsi a diversa persona fisica ex art.623, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. Le altre censure sono assorbite.P.Q.M.Annulla la sentenza impugnata e quella di primo grado con rinvio per il giudizio alTribunale di [OSCURATO:PERSONA], in diversa persona fisica.Così deciso il 27/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidentePaola [OSCURATO:PERSONA]
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