Corte costituzionalesentenza
Corte costituzionale n. 2/1989
ECLI:IT:COST:1989:2
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Con ordinanza emessa il 7 marzo 1988, il G.I. presso il Tribunale
di Bologna ha sollevato questione di legittimità costituzionale
dell'art. 56 u.c. del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, per contrasto
con l'art.112 Cost., nella parte in cui dispone che l'azione penale
ha corso dopo che l'accertamento è divenuto definitivo, anche nel
caso indicato dalla lett. d) terzo comma dello stesso art. 56.
Il giudice a quo presso il quale pende appunto un procedimento
relativo al delitto punito dall'art. 56 terzo comma lett. d) (per un
caso di annotazione nei certificati di cui all'art.3 dello stesso
decreto di corrispettivi inferiori a quelli effettivamente erogati)
ha osservato che, in base alla sentenza n. 89 del 1982 della Corte
Costituzionale, la c.d. pregiudiziale tributaria in tanto è
giustificabile in quanto l'accertamento del reato o la pena relativa
dipendano dall'accertamento del tributo evaso.
Nell'ipotesi prevista dalla lett. d) dell'art. 56, terzo comma che
punisce "chiunque, nei certificati di cui all'art. 3, indica somme,
al lordo delle ritenute, inferiori a quelle effettivamente
corrisposte", la sussistenza del delitto e la misura della pena sono
del tutto indipendenti dall'entità del tributo evaso, perché il
reato è consumato mediante l'infedele annotazione sul certificato
previsto dall'art. 3, e la prova di tutti gli elementi costitutivi è
acquisibile in modo assolutamente indipendente da ogni accertamento
tributario.
Il divieto di procedere, stabilito dall'art. 56, u.c. del d.P.R.
29 settembre 1973, n. 600, finirebbe altrimenti per integrare
un'ingiustificata deroga all'obbligatorietà dell'azione penale
invece stabilita dall'art. 112 Cost.
Dal combinato disposto dell'ultimo comma dell'art. 56 del d.P.R.
29 settembre 1973, n. 600 e del terzo comma lett. d) dello stesso
articolo si ricava che l'azione penale non può essere iniziata o
proseguita, prima che l'accertamento dell'imposta sia divenuto
definitivo, anche per il caso di annotazione nei certificati di cui
al precedente art. 3 di corrispettivi inferiori a quelli
effettivamente erogati.
Ma l'esistenza e l'accertamento di simile delitto, che si consuma
con la falsa indicazione, è del tutto indipendente dall'entità del
tributo evaso, così come ne prescinde la pena per esso prevista.
Talché, come già ritenuto da questa Corte nelle ipotesi considerate
dalla sentenza n. 89 del 1982, il divieto di procedere fino a quando
l'accertamento dell'imposta non sia divenuto definitivo, privo come
è di qualsiasi giustificazione sostanziale o processuale, integra
una deroga irrazionale al principio dell'obbligatorietà dell'azione
penale consacrato nell'art. 112 della Costituzione.
Ne deriva l'illegittimità costituzionale dell'art. 56 u.c. del
d.P.R. n. 600 del 1973 nella parte in cui si riferisce anche alla
precedente lettera d) del comma terzo.
P.Q.M.
per questi motivi
[OSCURATO:PERSONA]
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 56 ultimo comma
del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, (Disposizioni comuni in materia
di accertamento delle imposte sui redditi) nella parte in cui dispone
che l'azione penale non può essere iniziata o proseguita prima che
l'accertamento dell'imposta sia divenuto definitivo, anche per
l'ipotesi prevista dal terzo comma lett. d) dello stesso art. 56.
Così deciso in Roma, in camera di Consiglio, nella sede della
Corte Costituzionale, palazzo della Consulta il 9 gennaio 1989.
Il Presidente: [OSCURATO:PERSONA]
Il redattore: [OSCURATO:PERSONA]
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 18 gennaio 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI