CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 02334/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] CALABRO' MARIANO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/04/2022 del GIP TRIBUNALE di PATTIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. del 10 aprile 2022, il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Patti ha applicato la pena di anni 3 di reclusione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui agli artt.110, 81, 99, 624, 625 cod. pen. commesso in Falcone nel periodo compreso tra 1'11 settembre 2021 e il 13 settembre 2021. 2. Avverso la sentenza gli imputati hanno proposto ricorso, per mezzo del difensore, formulando un unico motivo con cui hanno dedotto la violazione di legge ed in specie degli artt. 99 comma 3 e 133 cod. pen., per avere il Giudice aumentato la pena base, in ragione della recidiva, della metà nonostante non ricorressero i presupposti di cui all'art. 99 comma 3 cod. pen. 3. Il Procuratore Generale, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha presentato conclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 4. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 5. Ai sensi dell'art.448, comma 2-bis, cod. proc. pen. per le sentenze emesse ex art.444 cod. proc. pen. il ricorso per cassazione è ammesso solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Il vizio lamentato non può farsi rientrare nella nozione di illegalità della pena. Tale ultima nozione si è attestata attraverso una progressiva elaborazione da parte della giurisprudenza di legittimità, compresi plurimi interventi delle Sezioni Unite. Come chiarito da Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019, dep. 2020, Savin (in motivazione, paragrafo 4.7, pag. 17-18), la Suprema Corte ha inizialmente correlato la pena illegale ai casi di illegalità ab origine della pena, inflitta extra o contra legem perché non prevista dall'ordinamento giuridico ovvero non corrispondente, per specie ovvero per quantità (sia in difetto che in eccesso), a quella astrattamente prevista per la fattispecie incriminatrice concreta, così collocandosi al di fuori del sistema sanzionatorio delineato dal codice penale (tra le altre, Sez. 6, n. 32243 del 15/07/2014, Tanzi, Rv. 260326; Sez. 2, n. 20275 del 07/05/2013, Stagno, Rv. 255197; Sez. 2, n. 22136 del 19/02/2013, Nisi, Rv. 255729; si vedano altresì, tre quelle più recenti: Sez. 5, n. 1205 del 20/11/2020, dep. 2021, Magini, Rv.280434; Sez. 5, n. 45360 del 04/10/2019, Quercia, Rv, 277956). La nozione in esame è stata poi estesa anche alla pena determinata dal giudice attraverso un procedimento di commisurazione basato su una norma dichiarata costituzionalmente illegittima e, quindi, inesistente sin dalla sua origine (Sez. U, n. 37107 del 26/02/2015, [OSCURATO:PERSONA]. 264857; Sez. U, n. 33040 del 26/2/2015, lazouli, Rv. 264205; Sez. U, n. 18821 del 24/10/2013, dep. 2014, Ercolano, Rv. 258651), ovvero in violazione del principio di irretroattività della legge penale più sfavorevole sancito dall'art. 24, comma secondo, Cost.3 (Sez. U, n. 40986 del 19/7/2018, Pittalà). In linea con tale delineato ambito della illegalità della pena, si è quindi escluso che vi rientri la pena che risulti complessivamente legittima, anche se determinata secondo un percorso argomentativo viziato (come evidenziato da Sez. U, n. 21368/2020, Savin, cit., in motivazione). Con particolare riferimento proprio alla determinazione della nozione di «pena illegale» quale limite alla ricorribilità per cassazione avverso sentenze emesse ex art. 444 cod. proc. pen., anche prima della introduzione dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., si è osservato che nel procedimento di applicazione della pena su richiesta delle parti, l'accordo si forma non tanto sulla pena inizialmente indicata e sulle eventuali operazioni con le quali essa viene determinata, bensì sul risultato finale delle operazioni stesse (Sez. 4, n. 1853 del 17/11/2005, dep. 2006, Federico, Rv. 233185; conf., ex plurimis, Sez. 4, n. 518 del 28/01/2000, Carrello, Rv. 216881; Sez. 5, n. 3351 del 29/05/1998, dep. 1999, Carli, Rv. 212379), sicché sono irrilevanti gli errori relativi ai vari «passaggi» attraverso i quali si giunge al «risultato finale», a meno che conducano a una «pena illegale». Tra i casi, invece, individuati dalla giurisprudenza di legittimità come integranti ipotesi di pena illegale con riferimento al patteggiamento sono invece richiamati dalla citata Sez. U. «Pittalà» quelli: della pena inferiore al minimo edittale ex art. 23 cod. pen. (Sez. 3, n. 29985 del 03/06/2014, Lan, Rv. 260263;conf., ex plurimis, Sez. 6, n. 4917 del 03/12/2003, dep. 2004, Pianezza, Rv. 229995); dell'applicazione di una pena congiunta per una contravvenzione punita con pena alternativa (Sez. 1, n. 17108 del 18/02/2004, Merlini, Rv.228650; Sez. 1, n. 2174 del 14/03/1997, Salvatori, Rv. 207246; Sez. 1, n. 2322 del 22/05/1992, Riccardi, Rv. 191362); dell'erronea applicazione della pena detentiva in luogo di quella pecuniaria (Sez. 5, n. 5018 del 19/10/1999, dep.2000, Rezel, Rv. 215673) e della mancata applicazione della pena prevista per il reato rientrante nella competenza del giudice di pace (Sez. 5 n. 13589 del 19/02/2015, P.G. in proc. B., Rv. 262943). Ne discende che in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, è inammissibile il ricorso in cassazione con il quale, pur essendo stata formalmente dedotta l'illegalità della pena, in realtà si contesta l'errato riconoscimento della recidiva reiterata infraquinquennale ritenendone insussistenti i presupposti (in termini, Sez. 6, n. 25273 del 23/05/2018, [OSCURATO:PERSONA]. 273392 - 01; Sez. 1 n. 30403 del 09/09/2020 Rv. 279788 con riferimento al concordato in appello). 6.Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende