CassazionedecretoSezione 6Decisione del 30 giugno 2021
Cassazione n. 36509/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 28570/2021 R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso in proprio ai sensi dell’art. 86 c.p.c., con domicilio in Gallarate, [OSCURATO:PERSONA] n. 2. -RICORRENTE- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro p.t.. -INTIMATO- avverso l’ordinanza del tribunale di [OSCURATO:PERSONA] n. 1739/2021, depositata in data 30.6.2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 25.11.2021 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza n. 1739/2021, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato –all’esito dell’opposizione ex art. 170 D.P.R. 115/2002 - il decreto con cui era stato liquidato all’avv. [OSCURATO:PERSONA] l’importo di € 1756,71 per la difesa di due imputati ammessi al gratuito patrocinio. Oggetto: compensi professionali Era infondata - secondo il tribunale - la richiesta di ottenere il compenso per tre udienze, anziché due, rilevando che le due udienze successive alla prima attenevano entrambe alla fase decisoria e potevano valutarsi unitariamente, poiché nella prima di esse era stata rimessa la querela nei confronti degli imputati e all’udienza successiva vi era stata l’accettazione della rimessione e la definizione del procedimento. Quanto all’incremento per la difesa di più parti, non era dimostrato se e in che misura la posizione processuale degli imputati fosse divergente e se effettivamente fosse necessario diversificare le linee difensive. Per la cassazione dell’ordinanza l’avv. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso in due motivi. Il Ministero della Giustizia non ha depositato atti difensivi. Il relatore ha formulato proposta di definizione della causa ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., in relazione all’art. 375, comma primo, n. 5 c.p.c.; successivamente il Presidente ha fissato l’adunanza in camera di consiglio. In prossimità dell’adunanza camerale il ricorrente ha depositato memoria illustrativa. 2. Il ricorso è stato irritualmente notificato al Ministero presso l’[OSCURATO:PERSONA] dello Stato: l’esito del presente giudizio, sfavorevole per il ricorrente, rende superflua la rinnovazione della notifica, data l’esigenza di una celere definizione della controversia, che osta allo svolgimento di attività processuali non necessarie (Cass. 6494/2020; Cass. 16141/2019; Cass. 15106/2018). 3. Il primo motivo denuncia la violazione dell’art. 12, comma primo, D.M. 55/2014, lamentando che il tribunale non abbia riconosciuto l’aumento di € 200,00 per ciascuna udienza successiva alla prima, aumento che non poteva essere negato per il fatto che l’attività difensiva si era esaurita con la rimessione della querela e la successiva accettazione. Il motivo è infondato. L'art. 12, comma 1, del D.M. n. 55 del 2014 prevede che, ai fini della liquidazione del compenso spettante al difensore per le prestazioni professionali rese nel giudizio penale, si tiene conto, tra l'altro, "del numero di udienze, pubbliche o camerali, diverse da quelle di mero rinvio, e del tempo necessario all'espletamento delle attività medesime". Il tempo necessario per lo svolgimento della prestazione professionale, quindi, purché svolta in udienza che non sia di mero rinvio, rileva ai fini della quantificazione del compenso tra il minimo ed il massimo previsti dai parametri tabellari, senza che risulti preclusa una valutazione complessiva dell’attività difensiva, con possibilità anche di escludere maggiorazioni esattamente rapportate al numero di udienze svolte. Anche in ambito penale la liquidazione avviene per fasi e non per singole attività; la quantificazione del compenso in relazione all’impegno profuso, alla complessità e alla gravosità del processo, resta inoltre tipico accertamento di merito, insindacabile in cassazione. Nel caso in esame, il tribunale ha evidenziato la sostanziale unitarietà delle attività svoltesi nelle due udienze successive alla prima, ponendo in rilievo che nella prima delle due era stata formalizzata la rimessione della querela e nella seconda si era proceduto all’accettazione, ritenendo - con motivazione congrua - ingiustificato un incremento del compenso. 4. Il secondo motivo denuncia la violazione dell’art. 12, comma secondo, D.M. 55/2014, censurando la pronuncia per non aver riconosciuto l’incremento per la difesa di più parti, ponendo a carico del difensore l’onere di evidenziare le ragioni della spettanza dell’incremento. Il motivo è infondato. In caso di difesa di più parti aventi identica posizione processuale e costituite con lo stesso avvocato, è dovuto un compenso unico secondo i criteri fissati dagli art. 4 e 8 D.M. 55/2014, salva la possibilità di aumento nelle percentuali indicate dalla prima delle disposizioni citate, senza che rilevi la circostanza che il comune difensore abbia presentato distinti atti difensivi (art. 4 D.M. cit.), né che le predette parti abbiano nominato, ognuna, anche altro (diverso) legale. La ratio dell'art. 8, comma 1, D.M. n. 55 del 2014, è quella di porre a carico del soccombente le spese quantificate in misura appropriata alla più concentrata attività difensiva quanto a numero di avvocati, in conformità con il principio della non debenza delle spese superflue, desumibile dall'art. 92, comma 1, c.p.c. (Cass.17215/2015). La facoltà riconosciuta al giudice di aumentare il compenso unico per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 20 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, ai sensi dell'art. 4, comma 2, prima parte, del D.M.n. 55 del 2014, è comunque discrezionale, dovendo il giudice motivare, sia nell'evenienza in cui ritenga di riconoscere l'aumento, sia nell'evenienza contraria (Cass. 461/2020; Cass.1650/2022; Cass. 17215/2015). Nel caso in esame, la pronuncia ha –con argomentazioni esenti da vizi logici - valorizzato l’assenza di elementi che dessero conto dell’esame di questioni di fatto o di diritto specifiche e distinte per ciascuna delle parti (Cass. 18047/2022), essendo in discussione posizioni sostanzialmente sovrapponibili e non essendo provate dal difensore circostanze ulteriori che giustificassero l’incremento. Il ricorso è respinto. Non luogo a provvedere sulle spese, non avendo la Prefettura svolto difese. Ai sensi delD.P.R. 115/2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto. P.Q.M. rigetta il ricorso. Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di