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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 gennaio 1948

Cassazione n. 26334/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 17/01/1948 avverso la sentenza del 05/10/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di Appello di L'Aquila, con sentenza decisa nella camera di consiglio del 05/10/2021, ha confermato la decisione con la quale il Tribunale di Teramo, in data 18/04/2018, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] Antonia alla pena di euro 516,00 di multa per il reato di cui all'art. 641 cod. pen. 2. [OSCURATO:PERSONA] Antonia, a mezzo del proprio difensore, propone ricorso per cassazione avverso tale sentenza e deduce cinque distinti motivi ex art. 606, comma 1, lett.

B) e D) cod. proc. pen.: • Primo motivo: violazione della legge penale, carenza e/o contraddittorietà della motivazione, travisamento del fatto e della prova in relazione alla penale responsabilità della ricorrente. • Secondo motivo: Violazione e falsa applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. e omessa motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di giustificazione della tenuità del fatto. • Terzo motivo: Violazione e falsa applicazione degli artt. 133 e 62 bis cod. pen. e omessa motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. • Quarto motivo: Violazione e falsa applicazione degli artt. 133 e 62 bis cod. pen. e omessa motivazione in ordine al mancato riconoscimento del beneficio della non menzione. • Quinto motivo: Violazione della legge penale dell'art. 163 cod. pen. e omessa motivazione in ordine alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena.

3. [OSCURATO:PERSONA] della parte civile MENTONI Daniela ha depositato memoria con la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la liquidazione delle spese sostenute dalla parte civile.

4. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.

5. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato in quanto doglianza meramente reiterativa di identiche questioni poste con l'atto di appello, alle quali la pronuncia impugnata ha fornito puntuale risposta.

La funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce.

Tale revisione critica si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità, debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

Contenuto essenziale del ricorso in cassazione è, pertanto, il confronto puntuale (e quindi con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento oggetto di impugnazione (per tutte, Sez. 6, sentenza n. 20377 dell'11/03/2009 Ud., Rv. 243838 - 01 e Sez. 6, sentenza n. 22445 dell'08/05/2009 Ud., Rv. 244181 - 01).

Risulta, pertanto, di chiara evidenza che se il motivo di ricorso, come nel caso di specie, si limita a riprodurre il motivo di appello, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento impugnato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato.

Il primo motivo, inoltre, è articolato esclusivamente in fatto e, quindi, proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (vedi fra le tante Sez. 6, n. 27429 del 4 luglio 2006, Lobriglio, Rv. 234559; Sez. 6, n. 25255 del 14 febbraio 2012, Minervini, Rv. 253099) la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, Elia, Rv. 229369).

6. Passando al terzo e quinto motivo di ricorso si osserva che il Giudice di secondo grado, pur investito della doglianza in punto di omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e mancata concessione della sospensione condizionale, non ha invero provveduto, non risultando dalla sentenza alcuna motivazione al riguardo; questa constatazione, tuttavia, deve esser letta in relazione al contenuto della doglianza medesima, dovendosi apprezzare se la stessa rispondesse ai richiesti canoni di ammissibilità.

Ebbene, la risposta a tale verifica risulta certamente negativa atteso che con l'atto di appello il ricorrente si era limitato ad affermare che il giudice di primo grado avrebbe dovuto concedere le attenuanti generiche e che il Tribunale di Teramo avrebbe erroneamente negato la sospensione condizionale della pena, senza addurre alcun elemento a sostegno di tali affermazioni.

Deve quindi ribadirsi il principio, di costante affermazione giurisprudenziale, in forza del quale in tema d'impugnazioni è inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado che non abbia preso in considerazione un motivo di appello inammissibile ab origine per manifesta infondatezza, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (tra le molte vedi Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019, Rv. 277281 - 01; Sez. 2, n. 35949 del 20/06/2019, Rv. 276745 - 01; Sez. 6, n. 47722 del 06/10/2015 Rv. 265878 - 01).

8. Il secondo ed il quarto motivo sono inammissibili ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto hanno ad oggetto doglianze non dedotte in sede di appello.

Come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata, che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto, emerge che i motivi di appello avevano ad oggetto esclusivamente la richiesta di assoluzione per insussistenza del reato, la riduzione della pena e la concessione della sospensione condizionale della pena.

Va richiamato, in proposito, l'orientamento costante di questa Corte (vedi Sez.

Un. n. 15 del 30/06/1999, Piepoli, Rv. 213981-01) secondo cui la denuncia di violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello costituisce causa di inammissibilità originaria dell'impugnazione.

In tal caso le censure dedotte nel ricorso in cassazione hanno per oggetto «punti della decisione» che hanno acquistato autorità di giudicato in base al principio del tantum devolutum, quantum appellatum (vedi fra le altre Sez. 1, n. 2378 del 14/11/1983, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 163151).

9. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna della ricorrente al pagamento, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., delle spese del procedimento e delle spese sostenute nel presente grado di giudizio dalla parte civile MENTONI Daniela nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, inoltre l'imputata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente grado di giudizio dalla parte civile MENTONI Daniela, liquidat

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 17/01/1948 avverso la sentenza del 05/10/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Appello di L'Aquila, con sentenza decisa nella camera di consiglio del 05/10/2021, ha confermato la decisione con la quale il Tribunale di Teramo, in data 18/04/2018, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] Antonia alla pena di euro 516,00 di multa per il reato di cui all'art. 641 cod. pen. 2. [OSCURATO:PERSONA] Antonia, a mezzo del proprio difensore, propone ricorso per cassazione avverso tale sentenza e deduce cinque distinti motivi ex art. 606, comma 1, lett. B) e D) cod. proc. pen.: • Primo motivo: violazione della legge penale, carenza e/o contraddittorietà della motivazione, travisamento del fatto e della prova in relazione alla penale responsabilità della ricorrente. • Secondo motivo: Violazione e falsa applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. e omessa motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di giustificazione della tenuità del fatto. • Terzo motivo: Violazione e falsa applicazione degli artt. 133 e 62 bis cod. pen. e omessa motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. • Quarto motivo: Violazione e falsa applicazione degli artt. 133 e 62 bis cod. pen. e omessa motivazione in ordine al mancato riconoscimento del beneficio della non menzione. • Quinto motivo: Violazione della legge penale dell'art. 163 cod. pen. e omessa motivazione in ordine alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena. 3. [OSCURATO:PERSONA] della parte civile MENTONI Daniela ha depositato memoria con la quale ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso e la liquidazione delle spese sostenute dalla parte civile. 4. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. 5. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato in quanto doglianza meramente reiterativa di identiche questioni poste con l'atto di appello, alle quali la pronuncia impugnata ha fornito puntuale risposta. La funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale revisione critica si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità, debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale del ricorso in cassazione è, pertanto, il confronto puntuale (e quindi con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento oggetto di impugnazione (per tutte, Sez. 6, sentenza n. 20377 dell'11/03/2009 Ud., Rv. 243838 - 01 e Sez. 6, sentenza n. 22445 dell'08/05/2009 Ud., Rv. 244181 - 01). Risulta, pertanto, di chiara evidenza che se il motivo di ricorso, come nel caso di specie, si limita a riprodurre il motivo di appello, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento impugnato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato. Il primo motivo, inoltre, è articolato esclusivamente in fatto e, quindi, proposto al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità, restando estranei ai poteri della Corte di Cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (vedi fra le tante Sez. 6, n. 27429 del 4 luglio 2006, Lobriglio, Rv. 234559; Sez. 6, n. 25255 del 14 febbraio 2012, Minervini, Rv. 253099) la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003, Elia, Rv. 229369). 6. Passando al terzo e quinto motivo di ricorso si osserva che il Giudice di secondo grado, pur investito della doglianza in punto di omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e mancata concessione della sospensione condizionale, non ha invero provveduto, non risultando dalla sentenza alcuna motivazione al riguardo; questa constatazione, tuttavia, deve esser letta in relazione al contenuto della doglianza medesima, dovendosi apprezzare se la stessa rispondesse ai richiesti canoni di ammissibilità. Ebbene, la risposta a tale verifica risulta certamente negativa atteso che con l'atto di appello il ricorrente si era limitato ad affermare che il giudice di primo grado avrebbe dovuto concedere le attenuanti generiche e che il Tribunale di Teramo avrebbe erroneamente negato la sospensione condizionale della pena, senza addurre alcun elemento a sostegno di tali affermazioni. Deve quindi ribadirsi il principio, di costante affermazione giurisprudenziale, in forza del quale in tema d'impugnazioni è inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado che non abbia preso in considerazione un motivo di appello inammissibile ab origine per manifesta infondatezza, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (tra le molte vedi Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019, Rv. 277281 - 01; Sez. 2, n. 35949 del 20/06/2019, Rv. 276745 - 01; Sez. 6, n. 47722 del 06/10/2015 Rv. 265878 - 01). 8. Il secondo ed il quarto motivo sono inammissibili ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen., in quanto hanno ad oggetto doglianze non dedotte in sede di appello. Come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame riportato nella sentenza impugnata, che l'odierno ricorrente avrebbe dovuto contestare specificamente nell'odierno ricorso, se incompleto o comunque non corretto, emerge che i motivi di appello avevano ad oggetto esclusivamente la richiesta di assoluzione per insussistenza del reato, la riduzione della pena e la concessione della sospensione condizionale della pena. Va richiamato, in proposito, l'orientamento costante di questa Corte (vedi Sez. Un. n. 15 del 30/06/1999, Piepoli, Rv. 213981-01) secondo cui la denuncia di violazioni di legge non dedotte con i motivi di appello costituisce causa di inammissibilità originaria dell'impugnazione. In tal caso le censure dedotte nel ricorso in cassazione hanno per oggetto «punti della decisione» che hanno acquistato autorità di giudicato in base al principio del tantum devolutum, quantum appellatum (vedi fra le altre Sez. 1, n. 2378 del 14/11/1983, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 163151). 9. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna della ricorrente al pagamento, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., delle spese del procedimento e delle spese sostenute nel presente grado di giudizio dalla parte civile MENTONI Daniela nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, inoltre l'imputata alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente grado di giudizio dalla parte civile MENTONI Daniela, liquidat
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