CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 31 maggio 2024
Cassazione n. 23343/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/11/2023 del TRIBUNALE di LECCEpato avviso alle partiA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso - con il quale ci si duole che nella sentenza emessa su accordo delle parti non sia stata applicata, ai sensi dell'129 cod. proc. pen., la causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen. - deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, perché i motivi propongono censure non consentite. Anche a prescindere dalla genericità degli stessi, va ribadito che dopo la modifica normativa ad opera della legge 23 giugno 2017 n. 103, che ha introdotto nell'art. 448 cod. proc. pen. il comma 2-bis, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., atteso che il comma 2-bis cit., limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate, tra le quali non è contemplata la mancata osservanza dell'art. 129 cod. proc. pen. (ex multis, v. Sez. F, ord. n. 28742 del 25/08/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279761 - 01 e, con specifico riferimento all'art. 131 bis cod. pen., Sez. 4, n. 9204 del 01/02/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272265 - 01). Considerato che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ìlit ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 31 maggio 2024