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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 33203/2026

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iararsi inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza del 12 marzo 2026 il Tribunale di sorveglianza di Firenzeha revocato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura alternativa alladetenzione dell’affidamento in prova al servizio sociale, con decorrenza dallasospensione disposta dal Magistrato di sorveglianza in data 24 febbraio 2026.Ammesso il 24 ottobre 2024 alla misura alternativa in relazione alla penairrogatagli per reati in materia di stupefacenti e contegni estorsivi maturati nelcontesto del traffico illecito, il condannato si rendeva protagonista di ripetuti attidi violenza e minaccia in danno dell’ex convivente XXXXXXXXXXXXX, che in data24 febbraio 2026 inducevano il Magistrato di sorveglianza a sospendere in viaprovvisoria la misura ai sensi dell’art. 51-ter, comma 2, Ord. pen. e a ordinarel'accompagnamento in istituto del trasgressore.Il Tribunale di sorveglianza, riportato l’apparato argomentativo delprovvedimento del Magistrato di sorveglianza, che ha ritenuto attendibile ladenuncia della persona offesa, confermata da elementi estrinseci di naturadocumentale e dichiarativa, ha espresso integrale condivisione per lamotivazione a corredo della disposta sospensione, disattendendo leargomentazioni difensive dell’interessato e concordando sul venir meno deipresupposti per la prosecuzione della pena in forma alternativa alla restrizione incarcere.2.

Avverso l’ordinanza il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha propostoricorso per cassazione, articolando un unico motivo, con cui ha eccepitocontraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.Si è doluto che il Tribunale abbia recepito i contenuti della comunicazione dinotizia di reato redatta dai Carabinieri di Lucca sulle condotte in danno diXXXXXXXXXXXXX e le valutazioni del Magistrato di sorveglianza, travisando ilmateriale investigativo acquisito e omettendo di confrontarsi con le allegazioni ele produzioni difensive.Ha denunciato altresì assenza di motivazione in ordine alla sostituzionedell’affidamento in prova con la detenzione domiciliare, richiesta per motivi disalute in caso di denegato ripristino della misura più ampia.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso non merita accoglimento.2.

Ai sensi dell’art. 47, comma 11, Ord. pen. l’affidamento in prova èrevocato qualora il beneficiario della misura tenga un comportamento, contrarioalla legge o alle prescrizioni dettate, incompatibile con la prosecuzione dellaprova.Con sentenza additiva n. 343 del 1987 la Corte costituzionale ha rimessoalla valutazione discrezionale del Tribunale di sorveglianza la determinazione,dopo la revoca, del periodo della residua pena detentiva da espiare, tenendoconto della durata delle limitazioni patite dal condannato e del suocomportamento soggettivo e oggettivo durante il corso dell’esperimento.3.

L’ordinanza impugnata è conforme ai dettami normativi e resiste allecensure articolate nell’unico motivo di ricorso.In ossequio all’indicazione giurisprudenziale, secondo cui «Ai fini della revocadi una misura alternativa per condotte di rilievo penale tenute dal condannatonel corso dell’esecuzione della pena, la valutazione del magistrato di sorveglianzain ordine alla loro rilevanza si fonda su un apprezzamento autonomo rispetto aquello svolto dal giudice della cognizione nel procedimento relativo allemedesime condotte, con l’unico limite dell'accertamento dell'insussistenza delfatto o della sua mancata commissione da parte dell'istante» (Sez. 1, n. 18351del 29/02/2024, Greco, Rv. 286262 – 01; conformi, tra le altre, Sez. 1, n. 41796del 09/09/2021, Acri, Rv. 282153 – 01; Sez. 1, n. 25640 del 21/05/2013,Adelizzi, Rv. 256066 – 01), il Tribunale di sorveglianza ha valutatoautonomamente i contegni ascritti al ricorrente, ritenendo credibile la denunciadella persona offesa in ordine alle violenze e alle minacce poste in essere dalcondannato in costanza della misura alternativa, in quanto corroborata daprecise risultanze investigative, puntualmente passate in rassegna nel richiamatoprovvedimento del Magistrato di sorveglianza, tra cui tre video esibiti dalladenunciante, ascoltati e trascritti dai militari che hanno raccolto la denuncia.Il ricorrente eccepisce un travisamento delle predette risultanzeinvestigative, delle quali invoca una rivalutazione nel merito, non consentita algiudice di legittimità, esulando dai poteri della Corte di cassazione, cui èdemandato il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, una "rilettura"degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, senza che possaintegrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per ilricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (cfr., in partemotiva, Sez.

U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibè, Rv. 249651 - 01).Disattese le giustificazioni dell’interessato, incentrate sulla prospettazione diuna gelosia morbosa dell’ex convivente e di costanti pressioni da parte delladonna, il Tribunale ha correttamente ritenuto che i denunciati maltrattamenti,con la prosecuzione del percorso extramurario, non consentendo di formulareuna prognosi positiva circa l’idoneità dell’affidamento in prova a favorire ilcorretto recupero sociale del condannato.La motivazione resa dal Tribunale di sorveglianza, immune da vizi logici egiuridici, risulta altresì idonea a giustificare il rigetto della domanda subordinatadi sostituzione della misura più ampia con la detenzione domiciliare, peraltroancorata a motivi di salute riconducibili a una patologia asmatica attestata dadocumentazione sanitaria risalente e comunque inattuale.

In ragione del giudizioespresso sulla pericolosità soggettiva del condannato e sull’accertata incapacitàdi conformarsi alle prescrizioni della misura in esecuzione, il giudice di merito,nel disporre la revoca dell’affidamento in prova, ha constatato che «sono venutimeno tutti i presupposti per una prosecuzione in forma alternativa della pena»,conclusione evidentemente indicativa dell’insussistenza delle condizioni per lasperimentazione di qualsiasi misura alternativa.4.

Ne consegue il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 17/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONINO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iararsi inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza del 12 marzo 2026 il Tribunale di sorveglianza di Firenzeha revocato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la misura alternativa alladetenzione dell’affidamento in prova al servizio sociale, con decorrenza dallasospensione disposta dal Magistrato di sorveglianza in data 24 febbraio 2026.Ammesso il 24 ottobre 2024 alla misura alternativa in relazione alla penairrogatagli per reati in materia di stupefacenti e contegni estorsivi maturati nelcontesto del traffico illecito, il condannato si rendeva protagonista di ripetuti attidi violenza e minaccia in danno dell’ex convivente XXXXXXXXXXXXX, che in data24 febbraio 2026 inducevano il Magistrato di sorveglianza a sospendere in viaprovvisoria la misura ai sensi dell’art. 51-ter, comma 2, Ord. pen. e a ordinarel'accompagnamento in istituto del trasgressore.Il Tribunale di sorveglianza, riportato l’apparato argomentativo delprovvedimento del Magistrato di sorveglianza, che ha ritenuto attendibile ladenuncia della persona offesa, confermata da elementi estrinseci di naturadocumentale e dichiarativa, ha espresso integrale condivisione per lamotivazione a corredo della disposta sospensione, disattendendo leargomentazioni difensive dell’interessato e concordando sul venir meno deipresupposti per la prosecuzione della pena in forma alternativa alla restrizione incarcere.2. Avverso l’ordinanza il difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha propostoricorso per cassazione, articolando un unico motivo, con cui ha eccepitocontraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.Si è doluto che il Tribunale abbia recepito i contenuti della comunicazione dinotizia di reato redatta dai Carabinieri di Lucca sulle condotte in danno diXXXXXXXXXXXXX e le valutazioni del Magistrato di sorveglianza, travisando ilmateriale investigativo acquisito e omettendo di confrontarsi con le allegazioni ele produzioni difensive.Ha denunciato altresì assenza di motivazione in ordine alla sostituzionedell’affidamento in prova con la detenzione domiciliare, richiesta per motivi disalute in caso di denegato ripristino della misura più ampia.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso non merita accoglimento.2. Ai sensi dell’art. 47, comma 11, Ord. pen. l’affidamento in prova èrevocato qualora il beneficiario della misura tenga un comportamento, contrarioalla legge o alle prescrizioni dettate, incompatibile con la prosecuzione dellaprova.Con sentenza additiva n. 343 del 1987 la Corte costituzionale ha rimessoalla valutazione discrezionale del Tribunale di sorveglianza la determinazione,dopo la revoca, del periodo della residua pena detentiva da espiare, tenendoconto della durata delle limitazioni patite dal condannato e del suocomportamento soggettivo e oggettivo durante il corso dell’esperimento.3. L’ordinanza impugnata è conforme ai dettami normativi e resiste allecensure articolate nell’unico motivo di ricorso.In ossequio all’indicazione giurisprudenziale, secondo cui «Ai fini della revocadi una misura alternativa per condotte di rilievo penale tenute dal condannatonel corso dell’esecuzione della pena, la valutazione del magistrato di sorveglianzain ordine alla loro rilevanza si fonda su un apprezzamento autonomo rispetto aquello svolto dal giudice della cognizione nel procedimento relativo allemedesime condotte, con l’unico limite dell'accertamento dell'insussistenza delfatto o della sua mancata commissione da parte dell'istante» (Sez. 1, n. 18351del 29/02/2024, Greco, Rv. 286262 – 01; conformi, tra le altre, Sez. 1, n. 41796del 09/09/2021, Acri, Rv. 282153 – 01; Sez. 1, n. 25640 del 21/05/2013,Adelizzi, Rv. 256066 – 01), il Tribunale di sorveglianza ha valutatoautonomamente i contegni ascritti al ricorrente, ritenendo credibile la denunciadella persona offesa in ordine alle violenze e alle minacce poste in essere dalcondannato in costanza della misura alternativa, in quanto corroborata daprecise risultanze investigative, puntualmente passate in rassegna nel richiamatoprovvedimento del Magistrato di sorveglianza, tra cui tre video esibiti dalladenunciante, ascoltati e trascritti dai militari che hanno raccolto la denuncia.Il ricorrente eccepisce un travisamento delle predette risultanzeinvestigative, delle quali invoca una rivalutazione nel merito, non consentita algiudice di legittimità, esulando dai poteri della Corte di cassazione, cui èdemandato il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, una "rilettura"degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, senza che possaintegrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per ilricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (cfr., in partemotiva, Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibè, Rv. 249651 - 01).Disattese le giustificazioni dell’interessato, incentrate sulla prospettazione diuna gelosia morbosa dell’ex convivente e di costanti pressioni da parte delladonna, il Tribunale ha correttamente ritenuto che i denunciati maltrattamenti,con la prosecuzione del percorso extramurario, non consentendo di formulareuna prognosi positiva circa l’idoneità dell’affidamento in prova a favorire ilcorretto recupero sociale del condannato.La motivazione resa dal Tribunale di sorveglianza, immune da vizi logici egiuridici, risulta altresì idonea a giustificare il rigetto della domanda subordinatadi sostituzione della misura più ampia con la detenzione domiciliare, peraltroancorata a motivi di salute riconducibili a una patologia asmatica attestata dadocumentazione sanitaria risalente e comunque inattuale. In ragione del giudizioespresso sulla pericolosità soggettiva del condannato e sull’accertata incapacitàdi conformarsi alle prescrizioni della misura in esecuzione, il giudice di merito,nel disporre la revoca dell’affidamento in prova, ha constatato che «sono venutimeno tutti i presupposti per una prosecuzione in forma alternativa della pena»,conclusione evidentemente indicativa dell’insussistenza delle condizioni per lasperimentazione di qualsiasi misura alternativa.4. Ne consegue il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente alpagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 17/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteANTONINO [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]' E [OSCURATO:PERSONA] A NORMA DELL'ART. 52 D.LGS.196/03 E SS.MM.
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