CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 gennaio 2024
Cassazione n. 14790/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/12/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso è generico e comunque manifestamente infondato: da un lato si adduce un errore di fatto in ordine ai limiti del potere di destinazione delle somme gestite in qualità di amministratore di sostegno, ma sul punto la Corte ha osservato come il ricorrente avesse contezza dei compiti affidatigli nell'interesse dell'assistito e carne un eventuale errore avrebbe assunto connotazione di errore di diritto, come tale inescusabile (sul punto della qualificazione dell'errore che cada sulla facoltà di disposizione per fine diverso da quello previsto, Sez. 6, n. 13038 del 10/03/2016, Bertin, Rv. 266192); dall'altro si prospetta che la concreta destinazione delle somme sarebbe dovuta considerarsi legittima in quanto funzionale all'interesse della famiglia dell'assistito, ma al riguardo la Corte ha replicato che in realtà il ricorrente aveva finito per destinare il denaro al soddisfacimento di interessi personali, avendo per contro omesso di provvedere doverosamente al pagamento delle rette della casa residenza presso cui il soggetto assistito era ospitato, fermo restando che non era stato fornito alcun riscontro in ordine all'effettivo impiego del denaro per il soddisfacimento di interessi della famiglia dell'assistito; Ritenuto dunque che il ricorso è zinammissibile, conseguerdone la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione dei sottesi profili di colpa, a quello della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 29 gennaio 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]