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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 36271/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, a seguito di provvedimento con cui è stata accolta l'istanza di restituzione nel termine per impugnare, avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo in data 06/10/2020 che ha confermato la condanna inflitta al ricorrente alla pena di giustizia dal Tribunale della stessa città, in ordine al delitto di cui all'art. 648 cod. pen.

Al riguardo, deduce:

1. inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità per avere la Corte d'appello emesso la sentenza nonostante né l'imputato, né il suo difensore fossero stati citati per il giudizio.

2. Il P.G. presso questa Corte, con requisitoria in data 01/07/2022, sulla fondatezza del motivo di ricorso, ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

3. Il ricorso è fondato.

Nel provvedimento di restituzione nel termine per impugnare la sentenza, infatti, è espressamente riconosciuto che "dagli atti del processo risulta che l'odierno difensore istante, pur avendo ricevuto l'iniziale notifica del decreto di citazione, non ha ricevuto anche il decreto del presidente di sezione in data 12/07/2020 che ha disposto l'ulteriore rinvio dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (previsto dal d.l. n. 18/2020)".

Ne consegue che la censura è fondata, atteso che è pacifico che l'omesso avviso dell'udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato dall'imputato o dal condannato, integra una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma primo, lett. c), e 179, comma primo, cod. proc. pen., quando di esso è obbligatoria la presenza, a nulla rilevando che la notifica sia stata effettuata al difensore d'ufficio e che in udienza sia stato presente un sostituto nominato ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen. (SU., Sentenza n. 24630 del 26/03/2015, Rv. 263598).

4. Va, pertanto, annullata senza rinvio la sentenza impugnata, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Palermo per l'ulteriore corso.

P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Palermo per l'ulteriore corso.

Motivazione semplificata.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/10/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione, a seguito di provvedimento con cui è stata accolta l'istanza di restituzione nel termine per impugnare, avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo in data 06/10/2020 che ha confermato la condanna inflitta al ricorrente alla pena di giustizia dal Tribunale della stessa città, in ordine al delitto di cui all'art. 648 cod. pen. Al riguardo, deduce: 1. inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità per avere la Corte d'appello emesso la sentenza nonostante né l'imputato, né il suo difensore fossero stati citati per il giudizio. 2. Il P.G. presso questa Corte, con requisitoria in data 01/07/2022, sulla fondatezza del motivo di ricorso, ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. 3. Il ricorso è fondato. Nel provvedimento di restituzione nel termine per impugnare la sentenza, infatti, è espressamente riconosciuto che "dagli atti del processo risulta che l'odierno difensore istante, pur avendo ricevuto l'iniziale notifica del decreto di citazione, non ha ricevuto anche il decreto del presidente di sezione in data 12/07/2020 che ha disposto l'ulteriore rinvio dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] (previsto dal d.l. n. 18/2020)". Ne consegue che la censura è fondata, atteso che è pacifico che l'omesso avviso dell'udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato dall'imputato o dal condannato, integra una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma primo, lett. c), e 179, comma primo, cod. proc. pen., quando di esso è obbligatoria la presenza, a nulla rilevando che la notifica sia stata effettuata al difensore d'ufficio e che in udienza sia stato presente un sostituto nominato ex art. 97, comma 4, cod. proc. pen. (SU., Sentenza n. 24630 del 26/03/2015, Rv. 263598). 4. Va, pertanto, annullata senza rinvio la sentenza impugnata, con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Palermo per l'ulteriore corso. P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Palermo per l'ulteriore corso. Motivazione semplificata.