CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 febbraio 2023
Cassazione n. 21776/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/12/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bologna, con sentenza in data 2 dicembre 2021, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Bologna, in data 14 giugno 2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di rapina. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che lamenta una manifesta illogicità della motivazione con riguardo all'esistenza della prova di effettiva sottrazione del bene oggetto della rapina, è manifestamente infondato, in quanto le doglianze difensive risultano parziali e non si confrontano con tutte le argomentazioni addotte dal secondo giudice, che nella parte motiva che segue quella censurata (segnatamente, gli ultimi due periodi di pagina 5 e la pagina 6) ha chiaramente sancito come, sulla base del lineare, e dunque attendibile, racconto della persona offesa, fosse pacifica la presenza della borsetta oggetto di apprensione sul sedile dell'auto e la sottrazione della stessa da parte del prevenuto e del suo correo; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente