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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 giugno 2026

Cassazione n. 26965/2026

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occo il 18/04/1972avverso la sentenza del 10/10/2025 della Corte d'appello di Anconadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetti i ricorsi presentati nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di Nour EddineHamimou;Rilevato che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Ancona,previa rideterminazione del trattamento sanzionatorio nel confronti del soloimputato Hamamou, ha confermato nel resto la sentenza emessa in data 29aprile 2024 dal Tribunale di Macerata con la quale era stata affermata la penaleresponsabilità di entrambi gli imputati in relazione al reato di cui all’art. 493-tercod. pen. commesso in data 19 luglio 2020.[OSCURATO:PERSONA] che avverso la predetta sentenza hanno proposto ricorso percassazione i rispettivi difensori degli imputati, deducendo:1. per [OSCURATO:PERSONA]:1.1.

Vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. inordine all’affermazione della penale responsabilità dell’imputato che si è limitatoa digitare i codici delle carte di credito su richiesta di [OSCURATO:PERSONA] ignorando chequest’ultimo non fosse il legittimo titolare delle stesse;2. per [OSCURATO:PERSONA]:2.1.

Violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett.b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all’art. 131-bis cod. pen. l’applicazione delquale non è stata riconosciuta dalla Corte di appello in relazione ad elementi(gravità del danno, numero delle transazioni e non occasionalità della condotta)che non sono comunque ostativi al riconoscimento della condizione di nonpunibilità per particolare tenuità del fatto.2.2.

Violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett.b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all’art. 99 cod. pen. difettando le condizioniper l’applicazione della menzionata circostanza aggravante.[OSCURATO:PERSONA] che entrambi i ricorsi risultano essere riproduttivi di profili dicensura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridicidai giudici di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni abase della sentenza impugnata dovendosi gli stessi considerare non specifici masoltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di unacritica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;che, in particolare, il ricorso dell’imputato [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile perchémanifestamente infondato e per violazione dell'art. 591 lettera c) in relazioneall'art. 581 lettera c) cod. proc. pen., perché le censure si limitano acontrapporre al giudizio della Corte la propria tesi difensiva già vagliata senzasuccesso in entrambi i gradi di giudizio; le valutazioni del giudice di merito,peraltro, ancorate a precisi dati fattuali trascurati nell'atto di impugnazione, sipalesano, comunque, immuni da vizi logici o giuridici.che, quanto al ricorso di [OSCURATO:PERSONA] la Corte ha illustrato (pag. 6) conmotivazione congrua e conforme ai principi di diritto che regolano la materia leragioni che l’hanno portata a ritenere non applicabile l’art. 131-bis cod. pen.,richiamando la gravità del danno patrimoniale arrecato e il numero delletransazioni effettuare, elementi che consentono di escludere l’occasionalità dellacondotta;che, sempre con riguardo all’[OSCURATO:PERSONA] la Corte (sempre a pag. 6) habene illustrato gli elementi che l’hanno ritenuta a ritenere che le condotte tenutedall’imputato denotano una spiccata a sempre più allarmante pericolosità socialedello stesso.Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili concondanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, quanto aciascuno di essi, della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.

P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 30/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
occo il 18/04/1972avverso la sentenza del 10/10/2025 della Corte d'appello di Anconadato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOLetti i ricorsi presentati nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] e di Nour EddineHamimou;Rilevato che con la sentenza sopra indicata la Corte di appello di Ancona,previa rideterminazione del trattamento sanzionatorio nel confronti del soloimputato Hamamou, ha confermato nel resto la sentenza emessa in data 29aprile 2024 dal Tribunale di Macerata con la quale era stata affermata la penaleresponsabilità di entrambi gli imputati in relazione al reato di cui all’art. 493-tercod. pen. commesso in data 19 luglio 2020.[OSCURATO:PERSONA] che avverso la predetta sentenza hanno proposto ricorso percassazione i rispettivi difensori degli imputati, deducendo:1. per [OSCURATO:PERSONA]:1.1. Vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. inordine all’affermazione della penale responsabilità dell’imputato che si è limitatoa digitare i codici delle carte di credito su richiesta di [OSCURATO:PERSONA] ignorando chequest’ultimo non fosse il legittimo titolare delle stesse;2. per [OSCURATO:PERSONA]:2.1. Violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett.b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all’art. 131-bis cod. pen. l’applicazione delquale non è stata riconosciuta dalla Corte di appello in relazione ad elementi(gravità del danno, numero delle transazioni e non occasionalità della condotta)che non sono comunque ostativi al riconoscimento della condizione di nonpunibilità per particolare tenuità del fatto.2.2. Violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett.b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all’art. 99 cod. pen. difettando le condizioniper l’applicazione della menzionata circostanza aggravante.[OSCURATO:PERSONA] che entrambi i ricorsi risultano essere riproduttivi di profili dicensura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridicidai giudici di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni abase della sentenza impugnata dovendosi gli stessi considerare non specifici masoltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di unacritica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;che, in particolare, il ricorso dell’imputato [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile perchémanifestamente infondato e per violazione dell'art. 591 lettera c) in relazioneall'art. 581 lettera c) cod. proc. pen., perché le censure si limitano acontrapporre al giudizio della Corte la propria tesi difensiva già vagliata senzasuccesso in entrambi i gradi di giudizio; le valutazioni del giudice di merito,peraltro, ancorate a precisi dati fattuali trascurati nell'atto di impugnazione, sipalesano, comunque, immuni da vizi logici o giuridici.che, quanto al ricorso di [OSCURATO:PERSONA] la Corte ha illustrato (pag. 6) conmotivazione congrua e conforme ai principi di diritto che regolano la materia leragioni che l’hanno portata a ritenere non applicabile l’art. 131-bis cod. pen.,richiamando la gravità del danno patrimoniale arrecato e il numero delletransazioni effettuare, elementi che consentono di escludere l’occasionalità dellacondotta;che, sempre con riguardo all’[OSCURATO:PERSONA] la Corte (sempre a pag. 6) habene illustrato gli elementi che l’hanno ritenuta a ritenere che le condotte tenutedall’imputato denotano una spiccata a sempre più allarmante pericolosità socialedello stesso.Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili concondanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, quanto aciascuno di essi, della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 30/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI
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