Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2009
ECLI:EU:F:2009:123
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA]
(Seconda Sezione)
24 settembre 2009
Causa F‑36/08
[OSCURATO:PERSONA]
contro
[OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee
«[OSCURATO:PERSONA] pubblica – [OSCURATO:PERSONA] – Promozione – Attribuzione dei punti di priorità da parte dei direttori generali – Esercizio di promozione 2007»
Oggetto:
Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale il sig. [OSCURATO:PERSONA] chiede l’annullamento del suo rapporto
di evoluzione della carriera per il periodo 1° gennaio ‑ 31 dicembre 2006 nonché delle intenzioni formali di attribuzione
dei punti di priorità adottate dal direttore generale per l’esercizio di promozione 2007.
Decisione:
Il ricorso è respinto. Il ricorrente è condannato all’insieme delle spese.
[OSCURATO:PERSONA] – Valutazione – Rapporto di evoluzione della carriera
(Statuto dei funzionari, artt. 43 e 45)
Non può dedursi dall’art. 8, n. 7, delle disposizioni generali di esecuzione dell’art. 43 dello Statuto adottate dalla [OSCURATO:PERSONA]
un obbligo, a carico dell’amministrazione, di procedere ad una valutazione comparativa dei funzionari valutati per redigere
il loro rapporto di evoluzione della carriera. Infatti, la detta disposizione dev’essere letta nel suo contesto. Innanzi tutto,
se l’art. 43 dello Statuto impone che siano valutati, sotto forma di rapporto di evoluzione della carriera, compilato almeno
ogni due anni, la competenza, il rendimento e il comportamento in servizio di ciascun funzionario, il detto Statuto non prevede
che tale valutazione sia di natura comparativa come nel caso dell’art. 45 dello Statuto. Al contrario invece, ai sensi dell’art. 8,
n. 5, delle dette disposizioni generali di esecuzione, la valutazione viene effettuata, per quanto riguarda la rubrica «Rendimento»,
alla luce di obiettivi da conseguire propri di ciascun funzionario. Inoltre, la verifica di cui all’art. 8, n. 7, primo comma,
delle dette disposizioni generali di esecuzione costituisce lo stadio preliminare alla concertazione, prevista al secondo
comma del detto articolo, avente lo scopo di vegliare, in seno a ciascuna direzione generale, alla coerenza della valutazione
dei meriti operata nel contesto della valutazione. Risulta da tutto quanto precede che il riferimento ad un raffronto dei
meriti contenuto all’art. 8, n. 7, primo comma, delle dette disposizioni generali di esecuzione dev’essere inteso come uno
degli elementi che permettono di operare un controllo della coerenza delle valutazioni e non nel senso che i rapporti di valutazione
della carriera possano essere redatti solo previo raffronto dei meriti di tutti i funzionari.
(v. punti 37-39 e 41)
Riferimento:
Tribunale della funzione pubblica: 13 dicembre 2007, causa F‑42/06, Sundholm/[OSCURATO:PERSONA] (non ancora pubblicata nella Raccolta,
punto 31)