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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 ottobre 2022

Cassazione n. 48179/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - C.U.I. 01DR2GM [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/09/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Trieste, con sentenza emessa in data 20/09/2021, ha confermato la sentenza del Tribunale di Udine resa in data 08/03/2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con cui l'imputato è stato condannato alla pena di giustizia in ordine ai reati di cui agli artt. 56, 640, 477, 482, 61 n. 2, 489, 491 e 648 cod. pen. considerato che l'unico motivo di ricorso, nel quale si deduce il vizio di motivazione e l'erronea applicazione della legge penale in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art 62 bis cod. pen., non è ammesso in sede di legittimità, in quanto afferente al trattamento sanzionatorio che risulta sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto.

Sul punto si veda, in particolare, pag. 7 della sentenza impugnata, in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche; diniego, questo, fondato su un apparato motivazionale che valorizza coerentemente sia l'assenza di profili positivamente apprezzabili nell'ambito della capacità a delinquere dell'imputato sia pure la concreta gravità dei fatti, stante la plateale illecita e gravità delle condotte ed attesi i precedenti penali dell'imputato che ostano ex lege alla concessione del beneficio.

Peraltro, va rilevato come la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62 bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in Cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419; Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Rv. 249163). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 25/10/2022 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - C.U.I. 01DR2GM [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/09/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Trieste, con sentenza emessa in data 20/09/2021, ha confermato la sentenza del Tribunale di Udine resa in data 08/03/2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con cui l'imputato è stato condannato alla pena di giustizia in ordine ai reati di cui agli artt. 56, 640, 477, 482, 61 n. 2, 489, 491 e 648 cod. pen. considerato che l'unico motivo di ricorso, nel quale si deduce il vizio di motivazione e l'erronea applicazione della legge penale in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art 62 bis cod. pen., non è ammesso in sede di legittimità, in quanto afferente al trattamento sanzionatorio che risulta sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto. Sul punto si veda, in particolare, pag. 7 della sentenza impugnata, in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche; diniego, questo, fondato su un apparato motivazionale che valorizza coerentemente sia l'assenza di profili positivamente apprezzabili nell'ambito della capacità a delinquere dell'imputato sia pure la concreta gravità dei fatti, stante la plateale illecita e gravità delle condotte ed attesi i precedenti penali dell'imputato che ostano ex lege alla concessione del beneficio. Peraltro, va rilevato come la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62 bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in Cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419; Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Rv. 249163). rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 25/10/2022 [OSCURATO:PERSONA]
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