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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 31734/2026

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esaroudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA],che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con l'ordinanza in preambolo il Giudice per le indagini preliminari delTribunale di Pesaro, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettatol’opposizione formulata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimentoche aveva dichiarato inammissibile l'istanza con cui era stata richiestal’estinzione delle residue pene detentiva e pecuniaria applicate con la sentenzadel Giudice per le indagini preliminari di Pesaro dell’8 ottobre 2013, ritenuta lacontinuazione con i reati giudicati con la sentenza del Giudice per le indaginipreliminari di Ancona in data 18 maggio 2009.A ragione della decisione il Giudice dell’opposizione ha confermato l’assertodel Giudice opposto secondo cui l’istanza costituiva mera riproposizione di altragià rigettata con provvedimento del 29 marzo 2024 non impugnato, altresìprecisando che nessun elemento nuovo era stato prospettato dall’istante.2.

Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], con unico e articolato motivo, deduce la violazione degli artt. 666, comma 2,cod. proc. pen. e 172 cod. pen. e il correlato vizio di motivazione.Dopo avere riportato il contenuto dell’istanza introduttiva il presenteincidente di esecuzione e i provvedimenti del Giudice dell’esecuzione che ne sonoseguiti, il ricorrente osserva che dalle sentenze di patteggiamento emesse neisuoi confronti risulta che la recidiva non era stata indicata nel calcolo della pena;ciò imporrebbe di ritenere detta aggravante esclusa.

Conseguentemente sarebbeerrato il ragionamento svolto nel primo provvedimento del Giudicedell’esecuzione del 29 marzo 2024 (la cui motivazione era stata svolta attraversoun mero richiamo per relationem al parere espresso dal Pubblico ministero) eribadito in occasione del nuovo incidente di esecuzione, secondo cui la penaresidua non poteva essere dichiarata estinta stante l’ostatività della recidiva, cheinvece non era mai stata ritenuta.Il nuovo incidente di esecuzione, precisa il ricorrente, non potrebbe maicostituire mera riproposizione di medesima istanza, poiché la prima richiesta erastata formulata del tutto genericamente e non faceva esplicito riferimento allaquestione della sussistenza o meno della recidiva ai fini dell’applicazione dell’art.172 cod. pen.3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], con requisitoriascritta depositata in data 29 aprile 2026, ha chiesto che il ricorso sia dichiaratoinammissibile.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è infondato per le ragioni che si indicano di seguito.1.

Il ricorrente pretende di ottenere una nuova decisione sulla estinzionedella pena per prescrizione, diversamente declinando il tema dell’insussistenzadella condizione ostativa alla estinzione costituita dalla recidiva, evidenziandoche nella sentenza di patteggiamento la recidiva non era stata espressamenteritenuta ovvero considerata nel calcolo della pena.Tuttavia, osserva il Collegio che – come correttamente esposto nelprovvedimento impugnato – il tema della recidiva e della sua ostatività aveva giàcostituito oggetto dell'ordinanza del Giudice dell’esecuzione del 29/3/2024 sicchéè quel provvedimento che avrebbe dovuto essere impugnato; ciò che non è statofatto.

E’ ben vero che quel Giudice dell’esecuzione ha svolto una motivazione perrelationem rispetto al parere del Pubblico ministero, ma il condannato non hacensurato quel provvedimento e di tale modalità motivazionale si duole solo conl’odierno ricorso per cassazione.Solo dopo diversi mesi, il 3 dicembre 2024, il condannato ha presentatonuova istanza al Giudice dell’esecuzione che, con provvedimento del 5 luglio2025, ne ha rilevato l’inammissibilità, trattandosi di questione identica a quellagià respinta il 29 marzo 2024.

Dopo che il ricorso per cassazione avverso dettoprovvedimento è stato qualificato opposizione da questa Corte di cassazione, ilGiudice dell’opposizione – con il provvedimento qui censurato – ha ribadito lacorrettezza della declaratoria d’inammissibilità, resa ai sensi dell’art. 666,comma 2, cod. proc. pen., trattandosi di mera riproposizione di istanza giàrespinta, in quanto il “tema” della operatività della recidiva era già stato oggettodel precedente scrutinio e non era intervenuto alcun fatto ovvero elementonuovo.La decisione è corretta, poiché – come anticipato – il tema della sussistenzadella recidiva è già stato affrontato nel provvedimento precedente e nessunelemento nuovo è stato allegato, tale da incidere sulla stabilità relativa delgiudicato esecutivo.

La preclusione del cd. giudicato esecutivo opera per le solequestioni dedotte ed effettivamente decise e non anche per le questionimeramente deducibili, ovvero per le questioni proponibili ma non dedotte o nonvalutate nemmeno implicitamente nella precedente decisione definitiva (Sez. 1,n. 36547 del 18/09/2025, Sorgente, Rv. 288873 – 01; Sez. 1, n. 27712 del01/07/2020, Paviglianiti, Rv. 279786 – 01) perfino quando l'istanza sia propostada un soggetto diverso (Sez. 3, n. 23006 del 11/06/2026, Aiello, Rv. 290181 –02).2.

Per le ragioni sin qui sintetizzate il ricorso dev’essere respinto e ilricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., condannato al pagamento dellespese processuali.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 10/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
esaroudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA],che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con l'ordinanza in preambolo il Giudice per le indagini preliminari delTribunale di Pesaro, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettatol’opposizione formulata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimentoche aveva dichiarato inammissibile l'istanza con cui era stata richiestal’estinzione delle residue pene detentiva e pecuniaria applicate con la sentenzadel Giudice per le indagini preliminari di Pesaro dell’8 ottobre 2013, ritenuta lacontinuazione con i reati giudicati con la sentenza del Giudice per le indaginipreliminari di Ancona in data 18 maggio 2009.A ragione della decisione il Giudice dell’opposizione ha confermato l’assertodel Giudice opposto secondo cui l’istanza costituiva mera riproposizione di altragià rigettata con provvedimento del 29 marzo 2024 non impugnato, altresìprecisando che nessun elemento nuovo era stato prospettato dall’istante.2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], con unico e articolato motivo, deduce la violazione degli artt. 666, comma 2,cod. proc. pen. e 172 cod. pen. e il correlato vizio di motivazione.Dopo avere riportato il contenuto dell’istanza introduttiva il presenteincidente di esecuzione e i provvedimenti del Giudice dell’esecuzione che ne sonoseguiti, il ricorrente osserva che dalle sentenze di patteggiamento emesse neisuoi confronti risulta che la recidiva non era stata indicata nel calcolo della pena;ciò imporrebbe di ritenere detta aggravante esclusa. Conseguentemente sarebbeerrato il ragionamento svolto nel primo provvedimento del Giudicedell’esecuzione del 29 marzo 2024 (la cui motivazione era stata svolta attraversoun mero richiamo per relationem al parere espresso dal Pubblico ministero) eribadito in occasione del nuovo incidente di esecuzione, secondo cui la penaresidua non poteva essere dichiarata estinta stante l’ostatività della recidiva, cheinvece non era mai stata ritenuta.Il nuovo incidente di esecuzione, precisa il ricorrente, non potrebbe maicostituire mera riproposizione di medesima istanza, poiché la prima richiesta erastata formulata del tutto genericamente e non faceva esplicito riferimento allaquestione della sussistenza o meno della recidiva ai fini dell’applicazione dell’art.172 cod. pen.3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], con requisitoriascritta depositata in data 29 aprile 2026, ha chiesto che il ricorso sia dichiaratoinammissibile.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTOIl ricorso è infondato per le ragioni che si indicano di seguito.1. Il ricorrente pretende di ottenere una nuova decisione sulla estinzionedella pena per prescrizione, diversamente declinando il tema dell’insussistenzadella condizione ostativa alla estinzione costituita dalla recidiva, evidenziandoche nella sentenza di patteggiamento la recidiva non era stata espressamenteritenuta ovvero considerata nel calcolo della pena.Tuttavia, osserva il Collegio che – come correttamente esposto nelprovvedimento impugnato – il tema della recidiva e della sua ostatività aveva giàcostituito oggetto dell'ordinanza del Giudice dell’esecuzione del 29/3/2024 sicchéè quel provvedimento che avrebbe dovuto essere impugnato; ciò che non è statofatto. E’ ben vero che quel Giudice dell’esecuzione ha svolto una motivazione perrelationem rispetto al parere del Pubblico ministero, ma il condannato non hacensurato quel provvedimento e di tale modalità motivazionale si duole solo conl’odierno ricorso per cassazione.Solo dopo diversi mesi, il 3 dicembre 2024, il condannato ha presentatonuova istanza al Giudice dell’esecuzione che, con provvedimento del 5 luglio2025, ne ha rilevato l’inammissibilità, trattandosi di questione identica a quellagià respinta il 29 marzo 2024. Dopo che il ricorso per cassazione avverso dettoprovvedimento è stato qualificato opposizione da questa Corte di cassazione, ilGiudice dell’opposizione – con il provvedimento qui censurato – ha ribadito lacorrettezza della declaratoria d’inammissibilità, resa ai sensi dell’art. 666,comma 2, cod. proc. pen., trattandosi di mera riproposizione di istanza giàrespinta, in quanto il “tema” della operatività della recidiva era già stato oggettodel precedente scrutinio e non era intervenuto alcun fatto ovvero elementonuovo.La decisione è corretta, poiché – come anticipato – il tema della sussistenzadella recidiva è già stato affrontato nel provvedimento precedente e nessunelemento nuovo è stato allegato, tale da incidere sulla stabilità relativa delgiudicato esecutivo. La preclusione del cd. giudicato esecutivo opera per le solequestioni dedotte ed effettivamente decise e non anche per le questionimeramente deducibili, ovvero per le questioni proponibili ma non dedotte o nonvalutate nemmeno implicitamente nella precedente decisione definitiva (Sez. 1,n. 36547 del 18/09/2025, Sorgente, Rv. 288873 – 01; Sez. 1, n. 27712 del01/07/2020, Paviglianiti, Rv. 279786 – 01) perfino quando l'istanza sia propostada un soggetto diverso (Sez. 3, n. 23006 del 11/06/2026, Aiello, Rv. 290181 –02).2. Per le ragioni sin qui sintetizzate il ricorso dev’essere respinto e ilricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., condannato al pagamento dellespese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 10/06/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA]
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