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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 16633/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], il quale conclude chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi. udito il difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di NAPOLI, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], anche in sostituzione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di AVELLINO, come da nomina depositata in udienza, difensore di [OSCURATO:PERSONA], il quale conclude riportandosi ai motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e l'accoglimento dei motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 29 luglio 2021 il Tribunale del riesame di Napoli, procedendo ai sensi dell'art. d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, cod. proc. pen., ha confermato quella con cui il Giudice per le indagini preliminari del medesimo ufficio ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodia in carcere in relazione, quanto al primo, alla fattispecie estorsiva contestata al capo 4) dell'imputazione provvisoria, e, quanto al secondo, anche ad ulteriori ipotesi di reato, tra cui l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] ed i connessi reati di armi, cui si riferisce, in via esclusiva, l'odierna impugnazione.

2. I giudici partenopei hanno dato conto del compendio indiziario raccolto nei confronti degli odierni ricorrenti, appartenenti alla criminalità organizzata acerrana e raggiunti dalle dichiarazioni accusatorie di taluni collaboratori di giustizia, tra cui [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA].

Con specifico riguardo all'estorsione in danno di Angelo brio, titolare dell'omonima impresa di trasporti con sede in Casalnuovo di Napoli, hanno valorizzato il contributo di Castaldo e [OSCURATO:PERSONA], i quali hanno tratteggiato la partecipazione di Lombardi al delitto — concretatosi mediante la corresponsione di 3.000 euro annui, in tre tranches di uguale importo — affermando che a lui era destinata parte della tangente, la cui periodica riscossione aveva costituito, peraltro, fonte di fibrillazioni interne al clan.

Per quanto concerne, poi, l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], detto «Ignazio a 'mpechera», avvenuto il 19 settembre 2015, i giudici della cautela hanno condiviso l'impostazione del Giudice per le indagini preliminari, che ha mutuato, in primo luogo, le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], autore materiale del delitto, a suo dire commesso, unitamente a [OSCURATO:PERSONA], su input di [OSCURATO:PERSONA], il quale gli avrebbe procurato anche l'arma utilizzate per uccidere [OSCURATO:PERSONA].

La vittima era stata individuata — oltre perché protagonista di un'aspra contesa con alcune giovani donne, una delle quali vicina alla famiglia [OSCURATO:PERSONA] — perché cognato di [OSCURATO:PERSONA], con il quale [OSCURATO:PERSONA] aveva avuto dei dissapori legati alla ripartizione, tra i rispettivi gruppi, entrambi operativi in Acerra, dei proventi delle perpetrate estorsioni.

Il Tribunale del riesame ha indicato, a riscontro del narrato di Castaldo (la cui intrinseca credibilità è stata verificata dagli investigatori anche accedendo ai luoghi da lui citati), quello di [OSCURATO:PERSONA], il quale ha riferito di avere appreso da [OSCURATO:PERSONA] della sua responsabilità nella morte di [OSCURATO:PERSONA], nonché quello di [OSCURATO:PERSONA], che ha confermato di aver saputo che [OSCURATO:PERSONA] era stato ucciso da tale «Gaetano il barbiere», cioè da Castaldo, su mandato, tra gli altri, di [OSCURATO:PERSONA], per ragioni legate ai contrasti con le donne sopra indicate.

Ulteriore riscontro all'ipotesi di accusa è stato, quindi, rinvenuto nelle conversazioni intercorse, rispettivamente, il 21 luglio 2016, in ambientale tra [OSCURATO:PERSONA] ed un soggetto non identificato, nonché il 31 luglio 2016, telefonicamente tra [OSCURATO:PERSONA] ed il fratello Giovanni, al tempo ristretto in carcere.

3. [OSCURATO:PERSONA] propone, con il ministero dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione (seguito dal deposito, il 12 novembre 2021, di note di udienza) affidato a due motivi, con il primo dei quali lamenta violazione di legge e vizio di motivazione per avere il Tribunale del riesame ritenuto la sussistenza, a suo carico, di gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di omicidio aggravato ed ai connessi reati di armi, erroneamente riconoscendo attendibilità alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] sebbene costui, nel giro di appena ventiquattr'ore, abbia indicato due diversi ed inconciliabili moventi del delitto.

Castaldo, in specie, avrebbe riferito, in prima battuta, che [OSCURATO:PERSONA] era stato ucciso, secondo quanto riferitogli da [OSCURATO:PERSONA], per avere assunto un atteggiamento aggressivo nei confronti della fidanzata del di lui figlio Antonio, che rientrava nel novero delle donne che [OSCURATO:PERSONA] aveva minacciato e malmenato, per esporre invece, il giorno dopo, di essere stato informato da imprecisati terzi — anziché da [OSCURATO:PERSONA] — in ordine alle ragioni che avevano portato alla deliberazione omicidiaria.

Il narrato di Castaldo si connoterebbe, del pari, per incongruenza, incostanza e contraddittorietà perché il collaboratore ha riferito, da un canto, che, avendo notato, il 19 settembre 2015, che la vittima stazionava nei pressi di una panchina nella [OSCURATO:PERSONA], si era portato, unitamente a Cannavacciuolo, presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] per prelevare l'arma con cui uccidere [OSCURATO:PERSONA], e, dall'altro, di essersi posto alla ricerca delle vittime designate dopo avere acquisito la disponibilità dell'arma.

Concorrente profilo di perplessità è rinvenuto nell'illogicità dell'assunto secondo cui Castaldo avrebbe sparato impugnando la pistola con la mano destra, mentre il dato autoptico è più coerente con l'individuazione dello sparatore in un soggetto mancino.

Il ricorrente segnala, a conforto delle obiezioni in ordine alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza, che precedente richiesta di applicazione di misura cautelare, avanzata dal pubblico ministero sulla scorta delle dichiarazioni di Castaldo, è stata respinta dal Giudice per le indagini preliminari in ragione dell'inidoneità del contributo di [OSCURATO:PERSONA] a fungere da riscontro.

Obietta, in proposito, che il giudicato formatosi su tale pronunzia non può reputarsi superato per effetto delle nuove, ed assai sintetiche, dichiarazioni di Castaldo né di quelle di [OSCURATO:PERSONA], autore di un contributo scarno e generico, in quanto tale non idoneo a fungere da riscontro alla chiamata in correità di Castaldo, dal quale, per di più, diverge all'atto di indicare in Tortora, che per tale fatto non risulta neanche indagato, il mandante.

Rileva, vieppiù, che le dichiarazioni di Piscitelli sono prive di intrinseca congruità, prima ancora che dei necessari riscontri.

Con il secondo ed ultimo motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione per avere il Tribunale del riesame ritenuto l'omicidio aggravato ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen. quantunque il fatto si sia verificato in un contesto familiare, caratterizzato da litigi estemporanei e del tutto slegato da ipotetici ambienti malavitosi, il cui predominio sul territorio è funzionale, piuttosto, al conseguimento di obiettivi di natura economica.

Con le successive note di udienza, il ricorrente ribadisce, in merito all'attendibilità delle chiamate in correità valorizzate dai giudici della cautela, le riserve già palesate che, a suo modo di vedere, hanno trovato plastica conferma nell'annullamento senza rinvio, da parte della Corte di cassazione, dell'ordinanza di custodia cautelare emessa nei confronti del correo, [OSCURATO:PERSONA], che, stando all'impostazione accusatoria, avrebbe guidato il motociclo a bordo del quale Castaldo avrebbe raggiunto il luogo del delitto.

4. [OSCURATO:PERSONA] propone, con il ministero dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione articolato su due motivi, con il primo dei quali deduce violazione di legge per avere il Tribunale del riesame ritenuto la sussistenza, a suo carico, di gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di estorsione aggravata ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen., commesso in danno del titolare della brio Trasporti.

Lamenta, al riguardo, che il Tribunale del riesame non abbia preso in considerazione i rilievi, compendiati in apposita memoria, relativi all'attendibilità dei collaboratori di giustizia che lo accusano di essere stato mandante dell'estorsione, concretizzatasi mediante la corresponsione, in tre tranches, della somma complessiva di 3.000 euro.

Rileva, specificamente, che la ricostruzione dell'episodio criminoso è priva di precise indicazioni in ordine al contributo che egli avrebbe fornito all'impresa criminosa, mancando, dunque, l'enucleazione di un apprezzabile e specifico contributo di partecipazione.Aggiunge che [OSCURATO:PERSONA], in particolare, si è riferito, accennando alla resistenza frapposta da lui e Martino a corrispondere a [OSCURATO:PERSONA] la concordata quota dei proventi estorsivi, ad episodio necessariamente distinto e che anche la parte delle dichiarazioni del collaboratore relativa all'espletamento dell'incarico, conferitogli da [OSCURATO:PERSONA], di ritirare da [OSCURATO:PERSONA] il denaro consegnato dalla vittima dell'estorsione non evidenzia un suo apporto causalmente rilevante.

Obietta che le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] non riscontrano quelle di Castaldo e, anzi, sono con esse inconciliabili, e che, comunque, il riferimento alla spartizione cui egli avrebbe partecipato è vago ed impreciso.

Il secondo ed ultimo motivo articolato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] attiene alle esigenze cautelari, che il Tribunale del riesame ha ritenuto di pregnanza tale da imporre l'adozione della misura di massimo rigore in forza della presunzione prevista dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., che ha assunto non essere superata da elementi di segno contrario, dovendosi, al contrario, tener conto delle pendenze a suo carico per gravissimi reati, che concorrono a descriverne la caratura criminale.

Il ricorrente segnala, per contro, che diversa ed opposta conclusione è imposta dalla possibilità, per legge, di applicare una misura meno afflittiva, dalla pregressa condizione di incensuratezza, nonché dal sopravvenuto disfacimento, a far data dal 2015, della compagine criminale attorno alla quale egli avrebbe gravitato. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono inammissibili perché vertenti su censure manifestamente infondate.

2. In linea preliminare, è opportuno ricordare che, in tema di misure cautelari personali, il giudizio di legittimità relativo alla verifica di sussistenza o meno dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari deve riscontrare, nei limiti della devoluzione, la violazione di specifiche norme di legge o la mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato: in particolare, il controllo di legittimità non può intervenire nella ricostruzione dei fatti, né sostituire l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza dei dati probatori.

Di conseguenza, non possono ritenersi ammissibili le censure che, pur formalmente investendo la motivazione, si risolvono, in realtà, nella sollecitazione a compiere una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito: ove sia, dunque, denunciato il vizio di motivazione del provvedimento cautelare in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, la Corte di legittimità deve controllare essenzialmente se il giudice di merito abbia dato adeguato conto delle ragioni che l'hanno convinto della sussistenza della gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e verificare la congruenza della motivazione riguardante lo scrutinio degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che devono governare il vaglio delle risultanze probatorie (sull'argomento, cfr. Sez.

U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828; Sez. 1, n. 50466 del 15/06/2017, Matar, non massimata; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460).

3. Nel caso di specie, il Tribunale del riesame ha compiutamente illustrato, con motivazione ampia ed esaustiva, le ragioni che lo hanno indotto a ritenere la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico degli odierni ricorrenti in ordine ai reati loro rispettivamente ascritti.

Per quanto concerne l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], Giudice per le indagini preliminari e Tribunale del riesame hanno tratto argomento, innanzitutto, dalle dichiarazioni auto ed eteroaccusatorie di [OSCURATO:PERSONA], latore di un racconto dettagliato e circostanziato in ordine al mandato ricevuto da [OSCURATO:PERSONA], esponente di rango del clan di camorra cui egli era, al tempo, organico, ed alle modalità esecutive dell'omicidio, perpetrato grazie all'arma che Castaldo ha esposto essergli stata consegnata da [OSCURATO:PERSONA].

Il Tribunale del riesame ha avallato, al riguardo, il giudizio di piena attendibilità riconosciuto a Castaldo con l'ordinanza genetica del titolo cautelare, che il ricorrente contesta sulla scorta di obiezioni che, a ben vedere, si rivelano inconsistenti. [OSCURATO:PERSONA] segnala, in primo luogo, che le originarie dichiarazioni di Castaldo, rese, rispettivamente, il 20 ed il 21 luglio 2016, ovvero all'atto dell'avvio del percorso collaborativo, sarebbero connotate da un profilo di grave contraddittorietà afferente, in specie, all'indicazione del movente del delitto.

Dal verbale di spontanee dichiarazioni del 20 luglio 2016, allegato al ricorso, emerge che Castaldo, nell'occasione, riferì del rancore nutrito da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], resosi responsabile di un contegno violento ai danni di alcune giovani, tra le quali la fidanzata del figlio di [OSCURATO:PERSONA], per poi aggiungere che, a distanza di alcuni mesi, [OSCURATO:PERSONA] lo incaricò di uccidere [OSCURATO:PERSONA] o, alternativamente, il cognato [OSCURATO:PERSONA], che, in tal modo, sarebbe stato estromesso dalla gestione del narcotraffico in Acerra.

Più avanti, Castaldo espose che, pur avendo egli precipuo interesse all'eliminazione di Lombardi, con il quale aveva avuto un violento diverbio originato dal dissenso in ordine alla spartizione dei proventi di un'estorsione, la scelta era caduta, infine, su [OSCURATO:PERSONA] per ragioni logistiche, essendo costui più agevolmente reperibile rispetto all'affine il quale, forse perché edotto delle intenzioni nutrite da [OSCURATO:PERSONA] nei suoi confronti, aveva assunto un atteggiamento improntato a marcata cautela, sicché, quando, la sera del 19 settembre 2015, si era imbattuto in [OSCURATO:PERSONA], si era subito procurato, recandosi a casa di [OSCURATO:PERSONA], una pistola cal. 38 ed aveva eseguito l'omicidio.

Il giorno seguente, Castaldo, interrogato dal pubblico ministero, ribadì, meglio articolando il suo dire, quanto già esposto in ordine alle incomprensioni insorte con Lombardi, e si espresse, in merito alla causale del delitto, in termini coerenti con il precedente racconto, confermando, in sostanza, che l'individuazione della vittima in [OSCURATO:PERSONA] era discesa dalla sovrapposizione di ragioni personali e di interessi criminali ed era stata favorita dalla difficoltà di sorprendere [OSCURATO:PERSONA], indicato quale possibile bersaglio alternativo.

Pur considerando, allora, che Castaldo, il 21 luglio 2016, precisò, dopo avere in prima battuta riferito di essere stato informato da [OSCURATO:PERSONA] dell'episodio che aveva provocato il suo risentimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che i dettagli della vicenda gli erano stati successivamente narrati da terzi, la lettura delle dichiarazioni di Castaldo non vale ad inficiare, vieppiù nell'ottica della gravità indiziaria, il giudizio di attendibilità riservato, anche per quanto attiene alla loro costanza, a dichiarazioni minuziose e complete, provenienti dal diretto protagonista del gravissimo fatto di sangue.

Né, per revocare in dubbio la precedente conclusione, vale sottolineare, come fa il ricorrente, che la descrizione, da parte di Castaldo, delle fasi dell'omicidio — che lo aveva visto portarsi, subito dopo avere scorto [OSCURATO:PERSONA], presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] per prendere l'arma — cozza con l'affermazione, immediatamente successiva, secondo cui «ogni volta che uscivamo per cercare [OSCURATO:PERSONA] eravamo armati, ma poi al rientro posavamo le armi da me da [OSCURATO:PERSONA]», che, con ogni evidenza, non esclude che, il giorno del delitto, il killer trasse spunto da un incontro fortuito, avvenuto mentre egli non portava seco alcuna arma.

Priva di pregio è, del pari, la doglianza che fa leva sul precedente rigetto, con ordinanza del 9 febbraio 2017, della richiesta di applicazione di misura cautelare nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], originato dall'inidoneità, per genericità della propalazione, della chiamata in reità proveniente da [OSCURATO:PERSONA] a convalidare le, pur credibili, accuse di Castaldo che, nel prosieguo delle indagini, sono state ulteriormente corroborate dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] (il quale ha detto di essere stato informato da [OSCURATO:PERSONA]), coerenti con quelle di Castaldo con specifico riferimento al movente del delitto ed al ruolo svolto, rispettivamente, da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Il Tribunale del riesame, alle pagg. 33-34 dell'ordinanza impugnata, ha stimato l'attitudine del contributo di Piscitelli, sopravvenuto rispetto alla prima decisione del Giudice per le indagini preliminari e tale da mettere in chiara luce l'intera dinamica omicidiaria ed i soggetti coinvolti, a fungere da riscontro individualizzante nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

La decisione impugnata, incentrata su un percorso motivazionale non manifestamente illogico né contraddittorio, resiste, sotto questo aspetto, alle censure difensive, che, per il resto, si appuntano su profili — quali quelli che attengono, rispettivamente, alla posizione dello sparatore, destrorso, rispetto alla vittima, ed al coinvolgimento, nella fase deliberativa ed esecutiva, di altri soggetti — che non incidono sul nucleo essenziale della compiuta valutazione.

Avuto riguardo all'autonomia delle procedure, irrilevante, in questa sede, si palesa, infine, il recente annullamento senza rinvio del titolo custodiale emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], provvedimento che — tanto più per non essere note, allo stato, le ragioni che lo hanno determinato — non influenza l'apprezzamento della legittimità dell'ordinanza qui impugnata, con specifico riferimento all'attendibilità, estrinseca ed intrinseca, di [OSCURATO:PERSONA], alla portata dei riscontri esterni, dichiarativi e non, alla sua chiamata in correità, nonché all'attitudine delle propalazioni di [OSCURATO:PERSONA] e, soprattutto, [OSCURATO:PERSONA] ad avallare le accuse mosse da Castaldo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

Le considerazioni sopra svolte in ordine alla duplice causale del delitto supportano il giudizio di manifesta infondatezza della residua censura di [OSCURATO:PERSONA], il quale, nel porre l'accento sulla dimensione privata e familiare dei contrasti che lo avrebbero spinto a deliberare l'eliminazione di [OSCURATO:PERSONA], trascura che, nella credibile ricostruzione di [OSCURATO:PERSONA], la sua uccisione ha costituito momento espressivo di una strategia finalizzata ad estromettere [OSCURATO:PERSONA] dall'attività di narcotraffico e dalla gestione delle estorsioni e, pertanto, a rafforzare la posizione della compagine camorristica di appartenenza di [OSCURATO:PERSONA] e Castaldo.

4. In ordine all'estorsione aggravata ai danni di [OSCURATO:PERSONA], titolare dell'omonima impresa di autotrasporti, oggetto di provvisorio addebito a carico di [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale del riesame ha tratto spunto dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], concordi nell'esporre che la vittima era solita corrispondere, con cadenza quadrimestrale, la somma di mille euro, circa la cui ripartizione erano insorti gravi contrasti tra [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], destinatari, insieme a [OSCURATO:PERSONA], della tangente.

Con il primo motivo di ricorso, Lombardi lamenta che il Tribunale del riesame non abbia tenuto conto delle notevoli incongruenze dell'impostazione accusatoria, già individuate nella memoria versata in atti, alla quale il collegio partenopeo non avrebbe riservato la dovuta attenzione.

Tanto, con riferimento, tra l'altro, alla corretta esegesi del narrato dei collaboratori di giustizia, alla concordanza delle rispettive dichiarazioni, all'enucleazione di un contributo causalmente rilevaie al successo dell'impresa criminosa.

Trattasi, va nondimeno replicato, di obiezioni che, nel proporre una diversa ricostruzione del merito delle vicende di interesse processuale, non oltrepassano la sfera della confutazione né coinvolgono la legittimità della contestata decisione.

I giudici della cautela, infatti, hanno preso le mosse dal postulato, nitidamente emergente dal racconto sia di Castaldo che di Impero, della cointeressenza di Lombardi alla riscossione delle somme versate da Iorio.

Castaldo, in specie, ha descritto con dovizia di particolari la successione di eventi che portò al confronto tra coloro che, secondo l'accordo originario, avevano diritto a percepire, pro quota, il provento del delitto, tra i quali [OSCURATO:PERSONA], indicato come presente all'incontro chiarificatore, che il collaboratore di giustizia ha collocato intorno alla Pasqua del 2015. [OSCURATO:PERSONA], dal canto suo, ha offerto piena conferma al dire di Castaldo nell'ammettere esplicitamente che le somme periodicamente corrisposte da brio venivano ripartite con [OSCURATO:PERSONA] e Lombardi.

Sterili si rivelano, in questo contesto, le contestazioni difensive vertenti sull'omessa indicazione del contributo arrecato da Lombardi alla consumazione dell'estorsione, che si ricava, logicamente, dalla partecipazione alla gestione ed alla fruizione del profitto illecito.

Tale dato si pone, peraltro, in linea con le informazioni acquisite in merito alla caratura criminale dell'indagato ed alla posizione da lui assunta in seno agli ambienti camorristici di Acerra e delle aree limitrofe, nonché, precipuamente, con l'esito delle indagini promosse in relazione all'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], cognato dell'odierno ricorrente, che, secondo quanto indicato dal Tribunale del riesame, è stato deliberato da [OSCURATO:PERSONA] anche per ragioni attinenti alla conduzione dell'attività estorsiva sul territorio.

Il provvedimento indicato appare, dunque, senz'altro scevro da vizi rilevanti in sede di legittimità.Alle medesime conclusioni deve pervenirsi in relazione all'operatività, contestata con il secondo motivo di ricorso, della presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di esclusiva adeguatezza della custodia in carcere.

Il Tribunale del riesame ha, in argomento, condiviso le valutazioni del Giudice per le indagini preliminari, il quale ha posto l'accento sulla personalità di Lombardi — gravato, oltre che da un precedente definitivo, da pendenze per reati di varia natura, e talora assai gravi, e già raggiunto da condanna non definitiva per delitti in materia di narcotraffico — ed ha ritenuto la necessità di contenerne la propensione a delinquere mediante l'applicazione della più rigorosa misura custodiale, laddove, invece, l'inidoneità di quelle meno afflittive sarebbe attestata dal suo inserimento, con ruolo qualificato, nella criminalità organizzata acerrana.

Trattasi, con ogni evidenza, di un percorso motivazionale scevro da fratture razionali o aspetti di contraddittorietà, a fronte del quale il ricorrente oppone rilievi — afferenti all'offensività della condotta contestata ed all'epoca della sua commissione, al suo vissuto giudiziario ed alla sopravvenuta disgregazione del clan in cui egli avrebbe militato — che si risolvono, ancora una volta, in una prospettazione alternativa che non inficia la tenuta logico-giuridica di una decisione imperniata sulla coerente considerazione della gravità del comportamento oggetto di addebito, che Lombardi avrebbe posto in essere in virtù della propria militanza verticistica in una compagine di camorra, e dell'inclinazione alla trasgressione dei precetti penali evincibile dalla storia giudiziaria dell'indagato.

5. Sulla base delle considerazioni che precedono i ricorsi devono essere, pertanto, dichiarati inammissibili.

Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di NAPOLI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], il quale conclude chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi. udito il difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di NAPOLI, in difesa di [OSCURATO:PERSONA], anche in sostituzione dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di AVELLINO, come da nomina depositata in udienza, difensore di [OSCURATO:PERSONA], il quale conclude riportandosi ai motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e l'accoglimento dei motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 29 luglio 2021 il Tribunale del riesame di Napoli, procedendo ai sensi dell'art. d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, cod. proc. pen., ha confermato quella con cui il Giudice per le indagini preliminari del medesimo ufficio ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la misura cautelare della custodia in carcere in relazione, quanto al primo, alla fattispecie estorsiva contestata al capo 4) dell'imputazione provvisoria, e, quanto al secondo, anche ad ulteriori ipotesi di reato, tra cui l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] ed i connessi reati di armi, cui si riferisce, in via esclusiva, l'odierna impugnazione. 2. I giudici partenopei hanno dato conto del compendio indiziario raccolto nei confronti degli odierni ricorrenti, appartenenti alla criminalità organizzata acerrana e raggiunti dalle dichiarazioni accusatorie di taluni collaboratori di giustizia, tra cui [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]. Con specifico riguardo all'estorsione in danno di Angelo brio, titolare dell'omonima impresa di trasporti con sede in Casalnuovo di Napoli, hanno valorizzato il contributo di Castaldo e [OSCURATO:PERSONA], i quali hanno tratteggiato la partecipazione di Lombardi al delitto — concretatosi mediante la corresponsione di 3.000 euro annui, in tre tranches di uguale importo — affermando che a lui era destinata parte della tangente, la cui periodica riscossione aveva costituito, peraltro, fonte di fibrillazioni interne al clan. Per quanto concerne, poi, l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], detto «Ignazio a 'mpechera», avvenuto il 19 settembre 2015, i giudici della cautela hanno condiviso l'impostazione del Giudice per le indagini preliminari, che ha mutuato, in primo luogo, le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], autore materiale del delitto, a suo dire commesso, unitamente a [OSCURATO:PERSONA], su input di [OSCURATO:PERSONA], il quale gli avrebbe procurato anche l'arma utilizzate per uccidere [OSCURATO:PERSONA]. La vittima era stata individuata — oltre perché protagonista di un'aspra contesa con alcune giovani donne, una delle quali vicina alla famiglia [OSCURATO:PERSONA] — perché cognato di [OSCURATO:PERSONA], con il quale [OSCURATO:PERSONA] aveva avuto dei dissapori legati alla ripartizione, tra i rispettivi gruppi, entrambi operativi in Acerra, dei proventi delle perpetrate estorsioni. Il Tribunale del riesame ha indicato, a riscontro del narrato di Castaldo (la cui intrinseca credibilità è stata verificata dagli investigatori anche accedendo ai luoghi da lui citati), quello di [OSCURATO:PERSONA], il quale ha riferito di avere appreso da [OSCURATO:PERSONA] della sua responsabilità nella morte di [OSCURATO:PERSONA], nonché quello di [OSCURATO:PERSONA], che ha confermato di aver saputo che [OSCURATO:PERSONA] era stato ucciso da tale «Gaetano il barbiere», cioè da Castaldo, su mandato, tra gli altri, di [OSCURATO:PERSONA], per ragioni legate ai contrasti con le donne sopra indicate. Ulteriore riscontro all'ipotesi di accusa è stato, quindi, rinvenuto nelle conversazioni intercorse, rispettivamente, il 21 luglio 2016, in ambientale tra [OSCURATO:PERSONA] ed un soggetto non identificato, nonché il 31 luglio 2016, telefonicamente tra [OSCURATO:PERSONA] ed il fratello Giovanni, al tempo ristretto in carcere. 3. [OSCURATO:PERSONA] propone, con il ministero dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione (seguito dal deposito, il 12 novembre 2021, di note di udienza) affidato a due motivi, con il primo dei quali lamenta violazione di legge e vizio di motivazione per avere il Tribunale del riesame ritenuto la sussistenza, a suo carico, di gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di omicidio aggravato ed ai connessi reati di armi, erroneamente riconoscendo attendibilità alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] sebbene costui, nel giro di appena ventiquattr'ore, abbia indicato due diversi ed inconciliabili moventi del delitto. Castaldo, in specie, avrebbe riferito, in prima battuta, che [OSCURATO:PERSONA] era stato ucciso, secondo quanto riferitogli da [OSCURATO:PERSONA], per avere assunto un atteggiamento aggressivo nei confronti della fidanzata del di lui figlio Antonio, che rientrava nel novero delle donne che [OSCURATO:PERSONA] aveva minacciato e malmenato, per esporre invece, il giorno dopo, di essere stato informato da imprecisati terzi — anziché da [OSCURATO:PERSONA] — in ordine alle ragioni che avevano portato alla deliberazione omicidiaria. Il narrato di Castaldo si connoterebbe, del pari, per incongruenza, incostanza e contraddittorietà perché il collaboratore ha riferito, da un canto, che, avendo notato, il 19 settembre 2015, che la vittima stazionava nei pressi di una panchina nella [OSCURATO:PERSONA], si era portato, unitamente a Cannavacciuolo, presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] per prelevare l'arma con cui uccidere [OSCURATO:PERSONA], e, dall'altro, di essersi posto alla ricerca delle vittime designate dopo avere acquisito la disponibilità dell'arma. Concorrente profilo di perplessità è rinvenuto nell'illogicità dell'assunto secondo cui Castaldo avrebbe sparato impugnando la pistola con la mano destra, mentre il dato autoptico è più coerente con l'individuazione dello sparatore in un soggetto mancino. Il ricorrente segnala, a conforto delle obiezioni in ordine alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza, che precedente richiesta di applicazione di misura cautelare, avanzata dal pubblico ministero sulla scorta delle dichiarazioni di Castaldo, è stata respinta dal Giudice per le indagini preliminari in ragione dell'inidoneità del contributo di [OSCURATO:PERSONA] a fungere da riscontro. Obietta, in proposito, che il giudicato formatosi su tale pronunzia non può reputarsi superato per effetto delle nuove, ed assai sintetiche, dichiarazioni di Castaldo né di quelle di [OSCURATO:PERSONA], autore di un contributo scarno e generico, in quanto tale non idoneo a fungere da riscontro alla chiamata in correità di Castaldo, dal quale, per di più, diverge all'atto di indicare in Tortora, che per tale fatto non risulta neanche indagato, il mandante. Rileva, vieppiù, che le dichiarazioni di Piscitelli sono prive di intrinseca congruità, prima ancora che dei necessari riscontri. Con il secondo ed ultimo motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione per avere il Tribunale del riesame ritenuto l'omicidio aggravato ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen. quantunque il fatto si sia verificato in un contesto familiare, caratterizzato da litigi estemporanei e del tutto slegato da ipotetici ambienti malavitosi, il cui predominio sul territorio è funzionale, piuttosto, al conseguimento di obiettivi di natura economica. Con le successive note di udienza, il ricorrente ribadisce, in merito all'attendibilità delle chiamate in correità valorizzate dai giudici della cautela, le riserve già palesate che, a suo modo di vedere, hanno trovato plastica conferma nell'annullamento senza rinvio, da parte della Corte di cassazione, dell'ordinanza di custodia cautelare emessa nei confronti del correo, [OSCURATO:PERSONA], che, stando all'impostazione accusatoria, avrebbe guidato il motociclo a bordo del quale Castaldo avrebbe raggiunto il luogo del delitto. 4. [OSCURATO:PERSONA] propone, con il ministero dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorso per cassazione articolato su due motivi, con il primo dei quali deduce violazione di legge per avere il Tribunale del riesame ritenuto la sussistenza, a suo carico, di gravi indizi di colpevolezza in ordine al reato di estorsione aggravata ai sensi dell'art. 416-bis.1 cod. pen., commesso in danno del titolare della brio Trasporti. Lamenta, al riguardo, che il Tribunale del riesame non abbia preso in considerazione i rilievi, compendiati in apposita memoria, relativi all'attendibilità dei collaboratori di giustizia che lo accusano di essere stato mandante dell'estorsione, concretizzatasi mediante la corresponsione, in tre tranches, della somma complessiva di 3.000 euro. Rileva, specificamente, che la ricostruzione dell'episodio criminoso è priva di precise indicazioni in ordine al contributo che egli avrebbe fornito all'impresa criminosa, mancando, dunque, l'enucleazione di un apprezzabile e specifico contributo di partecipazione.Aggiunge che [OSCURATO:PERSONA], in particolare, si è riferito, accennando alla resistenza frapposta da lui e Martino a corrispondere a [OSCURATO:PERSONA] la concordata quota dei proventi estorsivi, ad episodio necessariamente distinto e che anche la parte delle dichiarazioni del collaboratore relativa all'espletamento dell'incarico, conferitogli da [OSCURATO:PERSONA], di ritirare da [OSCURATO:PERSONA] il denaro consegnato dalla vittima dell'estorsione non evidenzia un suo apporto causalmente rilevante. Obietta che le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] non riscontrano quelle di Castaldo e, anzi, sono con esse inconciliabili, e che, comunque, il riferimento alla spartizione cui egli avrebbe partecipato è vago ed impreciso. Il secondo ed ultimo motivo articolato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] attiene alle esigenze cautelari, che il Tribunale del riesame ha ritenuto di pregnanza tale da imporre l'adozione della misura di massimo rigore in forza della presunzione prevista dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., che ha assunto non essere superata da elementi di segno contrario, dovendosi, al contrario, tener conto delle pendenze a suo carico per gravissimi reati, che concorrono a descriverne la caratura criminale. Il ricorrente segnala, per contro, che diversa ed opposta conclusione è imposta dalla possibilità, per legge, di applicare una misura meno afflittiva, dalla pregressa condizione di incensuratezza, nonché dal sopravvenuto disfacimento, a far data dal 2015, della compagine criminale attorno alla quale egli avrebbe gravitato. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono inammissibili perché vertenti su censure manifestamente infondate. 2. In linea preliminare, è opportuno ricordare che, in tema di misure cautelari personali, il giudizio di legittimità relativo alla verifica di sussistenza o meno dei gravi indizi di colpevolezza e delle esigenze cautelari deve riscontrare, nei limiti della devoluzione, la violazione di specifiche norme di legge o la mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato: in particolare, il controllo di legittimità non può intervenire nella ricostruzione dei fatti, né sostituire l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza dei dati probatori. Di conseguenza, non possono ritenersi ammissibili le censure che, pur formalmente investendo la motivazione, si risolvono, in realtà, nella sollecitazione a compiere una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito: ove sia, dunque, denunciato il vizio di motivazione del provvedimento cautelare in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, la Corte di legittimità deve controllare essenzialmente se il giudice di merito abbia dato adeguato conto delle ragioni che l'hanno convinto della sussistenza della gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e verificare la congruenza della motivazione riguardante lo scrutinio degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che devono governare il vaglio delle risultanze probatorie (sull'argomento, cfr. Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828; Sez. 1, n. 50466 del 15/06/2017, Matar, non massimata; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460). 3. Nel caso di specie, il Tribunale del riesame ha compiutamente illustrato, con motivazione ampia ed esaustiva, le ragioni che lo hanno indotto a ritenere la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico degli odierni ricorrenti in ordine ai reati loro rispettivamente ascritti. Per quanto concerne l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], Giudice per le indagini preliminari e Tribunale del riesame hanno tratto argomento, innanzitutto, dalle dichiarazioni auto ed eteroaccusatorie di [OSCURATO:PERSONA], latore di un racconto dettagliato e circostanziato in ordine al mandato ricevuto da [OSCURATO:PERSONA], esponente di rango del clan di camorra cui egli era, al tempo, organico, ed alle modalità esecutive dell'omicidio, perpetrato grazie all'arma che Castaldo ha esposto essergli stata consegnata da [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale del riesame ha avallato, al riguardo, il giudizio di piena attendibilità riconosciuto a Castaldo con l'ordinanza genetica del titolo cautelare, che il ricorrente contesta sulla scorta di obiezioni che, a ben vedere, si rivelano inconsistenti. [OSCURATO:PERSONA] segnala, in primo luogo, che le originarie dichiarazioni di Castaldo, rese, rispettivamente, il 20 ed il 21 luglio 2016, ovvero all'atto dell'avvio del percorso collaborativo, sarebbero connotate da un profilo di grave contraddittorietà afferente, in specie, all'indicazione del movente del delitto. Dal verbale di spontanee dichiarazioni del 20 luglio 2016, allegato al ricorso, emerge che Castaldo, nell'occasione, riferì del rancore nutrito da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], resosi responsabile di un contegno violento ai danni di alcune giovani, tra le quali la fidanzata del figlio di [OSCURATO:PERSONA], per poi aggiungere che, a distanza di alcuni mesi, [OSCURATO:PERSONA] lo incaricò di uccidere [OSCURATO:PERSONA] o, alternativamente, il cognato [OSCURATO:PERSONA], che, in tal modo, sarebbe stato estromesso dalla gestione del narcotraffico in Acerra. Più avanti, Castaldo espose che, pur avendo egli precipuo interesse all'eliminazione di Lombardi, con il quale aveva avuto un violento diverbio originato dal dissenso in ordine alla spartizione dei proventi di un'estorsione, la scelta era caduta, infine, su [OSCURATO:PERSONA] per ragioni logistiche, essendo costui più agevolmente reperibile rispetto all'affine il quale, forse perché edotto delle intenzioni nutrite da [OSCURATO:PERSONA] nei suoi confronti, aveva assunto un atteggiamento improntato a marcata cautela, sicché, quando, la sera del 19 settembre 2015, si era imbattuto in [OSCURATO:PERSONA], si era subito procurato, recandosi a casa di [OSCURATO:PERSONA], una pistola cal. 38 ed aveva eseguito l'omicidio. Il giorno seguente, Castaldo, interrogato dal pubblico ministero, ribadì, meglio articolando il suo dire, quanto già esposto in ordine alle incomprensioni insorte con Lombardi, e si espresse, in merito alla causale del delitto, in termini coerenti con il precedente racconto, confermando, in sostanza, che l'individuazione della vittima in [OSCURATO:PERSONA] era discesa dalla sovrapposizione di ragioni personali e di interessi criminali ed era stata favorita dalla difficoltà di sorprendere [OSCURATO:PERSONA], indicato quale possibile bersaglio alternativo. Pur considerando, allora, che Castaldo, il 21 luglio 2016, precisò, dopo avere in prima battuta riferito di essere stato informato da [OSCURATO:PERSONA] dell'episodio che aveva provocato il suo risentimento nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], che i dettagli della vicenda gli erano stati successivamente narrati da terzi, la lettura delle dichiarazioni di Castaldo non vale ad inficiare, vieppiù nell'ottica della gravità indiziaria, il giudizio di attendibilità riservato, anche per quanto attiene alla loro costanza, a dichiarazioni minuziose e complete, provenienti dal diretto protagonista del gravissimo fatto di sangue. Né, per revocare in dubbio la precedente conclusione, vale sottolineare, come fa il ricorrente, che la descrizione, da parte di Castaldo, delle fasi dell'omicidio — che lo aveva visto portarsi, subito dopo avere scorto [OSCURATO:PERSONA], presso l'abitazione di [OSCURATO:PERSONA] per prendere l'arma — cozza con l'affermazione, immediatamente successiva, secondo cui «ogni volta che uscivamo per cercare [OSCURATO:PERSONA] eravamo armati, ma poi al rientro posavamo le armi da me da [OSCURATO:PERSONA]», che, con ogni evidenza, non esclude che, il giorno del delitto, il killer trasse spunto da un incontro fortuito, avvenuto mentre egli non portava seco alcuna arma. Priva di pregio è, del pari, la doglianza che fa leva sul precedente rigetto, con ordinanza del 9 febbraio 2017, della richiesta di applicazione di misura cautelare nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], originato dall'inidoneità, per genericità della propalazione, della chiamata in reità proveniente da [OSCURATO:PERSONA] a convalidare le, pur credibili, accuse di Castaldo che, nel prosieguo delle indagini, sono state ulteriormente corroborate dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] (il quale ha detto di essere stato informato da [OSCURATO:PERSONA]), coerenti con quelle di Castaldo con specifico riferimento al movente del delitto ed al ruolo svolto, rispettivamente, da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale del riesame, alle pagg. 33-34 dell'ordinanza impugnata, ha stimato l'attitudine del contributo di Piscitelli, sopravvenuto rispetto alla prima decisione del Giudice per le indagini preliminari e tale da mettere in chiara luce l'intera dinamica omicidiaria ed i soggetti coinvolti, a fungere da riscontro individualizzante nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. La decisione impugnata, incentrata su un percorso motivazionale non manifestamente illogico né contraddittorio, resiste, sotto questo aspetto, alle censure difensive, che, per il resto, si appuntano su profili — quali quelli che attengono, rispettivamente, alla posizione dello sparatore, destrorso, rispetto alla vittima, ed al coinvolgimento, nella fase deliberativa ed esecutiva, di altri soggetti — che non incidono sul nucleo essenziale della compiuta valutazione. Avuto riguardo all'autonomia delle procedure, irrilevante, in questa sede, si palesa, infine, il recente annullamento senza rinvio del titolo custodiale emesso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], provvedimento che — tanto più per non essere note, allo stato, le ragioni che lo hanno determinato — non influenza l'apprezzamento della legittimità dell'ordinanza qui impugnata, con specifico riferimento all'attendibilità, estrinseca ed intrinseca, di [OSCURATO:PERSONA], alla portata dei riscontri esterni, dichiarativi e non, alla sua chiamata in correità, nonché all'attitudine delle propalazioni di [OSCURATO:PERSONA] e, soprattutto, [OSCURATO:PERSONA] ad avallare le accuse mosse da Castaldo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Le considerazioni sopra svolte in ordine alla duplice causale del delitto supportano il giudizio di manifesta infondatezza della residua censura di [OSCURATO:PERSONA], il quale, nel porre l'accento sulla dimensione privata e familiare dei contrasti che lo avrebbero spinto a deliberare l'eliminazione di [OSCURATO:PERSONA], trascura che, nella credibile ricostruzione di [OSCURATO:PERSONA], la sua uccisione ha costituito momento espressivo di una strategia finalizzata ad estromettere [OSCURATO:PERSONA] dall'attività di narcotraffico e dalla gestione delle estorsioni e, pertanto, a rafforzare la posizione della compagine camorristica di appartenenza di [OSCURATO:PERSONA] e Castaldo. 4. In ordine all'estorsione aggravata ai danni di [OSCURATO:PERSONA], titolare dell'omonima impresa di autotrasporti, oggetto di provvisorio addebito a carico di [OSCURATO:PERSONA], il Tribunale del riesame ha tratto spunto dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], concordi nell'esporre che la vittima era solita corrispondere, con cadenza quadrimestrale, la somma di mille euro, circa la cui ripartizione erano insorti gravi contrasti tra [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], destinatari, insieme a [OSCURATO:PERSONA], della tangente. Con il primo motivo di ricorso, Lombardi lamenta che il Tribunale del riesame non abbia tenuto conto delle notevoli incongruenze dell'impostazione accusatoria, già individuate nella memoria versata in atti, alla quale il collegio partenopeo non avrebbe riservato la dovuta attenzione. Tanto, con riferimento, tra l'altro, alla corretta esegesi del narrato dei collaboratori di giustizia, alla concordanza delle rispettive dichiarazioni, all'enucleazione di un contributo causalmente rilevaie al successo dell'impresa criminosa. Trattasi, va nondimeno replicato, di obiezioni che, nel proporre una diversa ricostruzione del merito delle vicende di interesse processuale, non oltrepassano la sfera della confutazione né coinvolgono la legittimità della contestata decisione. I giudici della cautela, infatti, hanno preso le mosse dal postulato, nitidamente emergente dal racconto sia di Castaldo che di Impero, della cointeressenza di Lombardi alla riscossione delle somme versate da Iorio. Castaldo, in specie, ha descritto con dovizia di particolari la successione di eventi che portò al confronto tra coloro che, secondo l'accordo originario, avevano diritto a percepire, pro quota, il provento del delitto, tra i quali [OSCURATO:PERSONA], indicato come presente all'incontro chiarificatore, che il collaboratore di giustizia ha collocato intorno alla Pasqua del 2015. [OSCURATO:PERSONA], dal canto suo, ha offerto piena conferma al dire di Castaldo nell'ammettere esplicitamente che le somme periodicamente corrisposte da brio venivano ripartite con [OSCURATO:PERSONA] e Lombardi. Sterili si rivelano, in questo contesto, le contestazioni difensive vertenti sull'omessa indicazione del contributo arrecato da Lombardi alla consumazione dell'estorsione, che si ricava, logicamente, dalla partecipazione alla gestione ed alla fruizione del profitto illecito. Tale dato si pone, peraltro, in linea con le informazioni acquisite in merito alla caratura criminale dell'indagato ed alla posizione da lui assunta in seno agli ambienti camorristici di Acerra e delle aree limitrofe, nonché, precipuamente, con l'esito delle indagini promosse in relazione all'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], cognato dell'odierno ricorrente, che, secondo quanto indicato dal Tribunale del riesame, è stato deliberato da [OSCURATO:PERSONA] anche per ragioni attinenti alla conduzione dell'attività estorsiva sul territorio. Il provvedimento indicato appare, dunque, senz'altro scevro da vizi rilevanti in sede di legittimità.Alle medesime conclusioni deve pervenirsi in relazione all'operatività, contestata con il secondo motivo di ricorso, della presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di esclusiva adeguatezza della custodia in carcere. Il Tribunale del riesame ha, in argomento, condiviso le valutazioni del Giudice per le indagini preliminari, il quale ha posto l'accento sulla personalità di Lombardi — gravato, oltre che da un precedente definitivo, da pendenze per reati di varia natura, e talora assai gravi, e già raggiunto da condanna non definitiva per delitti in materia di narcotraffico — ed ha ritenuto la necessità di contenerne la propensione a delinquere mediante l'applicazione della più rigorosa misura custodiale, laddove, invece, l'inidoneità di quelle meno afflittive sarebbe attestata dal suo inserimento, con ruolo qualificato, nella criminalità organizzata acerrana. Trattasi, con ogni evidenza, di un percorso motivazionale scevro da fratture razionali o aspetti di contraddittorietà, a fronte del quale il ricorrente oppone rilievi — afferenti all'offensività della condotta contestata ed all'epoca della sua commissione, al suo vissuto giudiziario ed alla sopravvenuta disgregazione del clan in cui egli avrebbe militato — che si risolvono, ancora una volta, in una prospettazione alternativa che non inficia la tenuta logico-giuridica di una decisione imperniata sulla coerente considerazione della gravità del comportamento oggetto di addebito, che Lombardi avrebbe posto in essere in virtù della propria militanza verticistica in una compagine di camorra, e dell'inclinazione alla trasgressione dei precetti penali evincibile dalla storia giudiziaria dell'indagato. 5. Sulla base delle considerazioni che precedono i ricorsi devono essere, pertanto, dichiarati inammissibili. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale, rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria del
Sentenza Cassazione n. 16633/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris