CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 febbraio 2023
Cassazione n. 13393/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/10/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Ritenuto che: - la Corte di appello di Bari confermava la sentenza del Tribunale di Foggia che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi otto di reclusione ed euro 200,00 di multa per il delitto di detenzione di munizioni e parti di arma da guerra; - ricorre per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. per omessa motivazione. Considerato che il ricorso è inammissibile: - il ricorso è del tutto generico: denuncia il vizio di omessa motivazione; riporta la giurisprudenza di legittimità e il testo della motivazione, che definisce "poco esaustiva e scarna"; non argomenta affatto per dimostrare che le considerazioni della sentenza violino l'obbligo di motivazione. Considerato, altresì, che alla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione consegue ex lege, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento della somma, tale ritenuta congrua, di euro 3.000 (tremila) in favore delle Cassa delle Ammende, non esulando profili di colpa nel ricorso (v. sentenza Corte Cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 9 febbraio 2023 ) l Consigliere esten re [OSCURATO:PERSONA]