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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 40510/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/09/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, che ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale l'imputata era stata riconosciuta responsabile del reato di furto aggravato; - che il primo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente censura la mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, è manifestamente infondato, alla luce della giurisprudenza di questa Corte per cui il rigetto dell'istanza di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello si sottrae al sindacato di legittimità quando la struttura argomentativa della motivazione della decisione di secondo grado si fonda su elementi sufficienti per una compiuta valutazione in ordine alla responsabilità (Sez. 6, Sentenza n. 2972 del 04/12/2020, Rv. 280589).

Ed in concreto, la corte territoriale ha evidenziato le argomentazioni (logiche e coerenti con i dati probatori indicati) che hanno condotto al rigetto della richiesta della ricorrente (pag. 2 della sentenza); - che il secondo motivo, con il quale la ricorrente denuncia l'erronea applicazione delle aggravanti di cui all'art. 625 n. 2 e 7 cod. pen., è manifestamente infondato in quanto, da un lato non risulta contestata l'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede (è un manifesto refuso l'indicazione nella sola rubrica della sentenza di appello del riferimento normativo) e, dall'altro l'aggravante del mezzo fraudolento risulta correttamente applicata, come si evince dalla motivazione di primo grado che ha richiamato la consolidata giurisprudenza di legittimità in relazione alla integrazione dell'aggravante nei casi di allaccio abusivo al contatore.

Cosicché l'omessa motivazione, in appello, del rigetto del relativo motivo di censura diviene irrilevante, in quanto è inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado che non abbia preso in considerazione un motivo di appello inammissibile "ah origine" per manifesta infondatezza, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019, Rv. 277281); - che il terzo motivo, con il quale la ricorrente lamenta vizi motivazionali in relazione all'omessa valutazione delle dichiarazioni rese dall'imputata, è manifestamente infondato, poiché la motivazione del provvedimento impugnato dimostra essere connotata da lineare e coerente logicità conforme all'esauriente disamina delle suddette dichiarazioni, mentre le censure sono finalizzate a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito;- che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/09/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo, che ha confermato la pronuncia di primo grado con la quale l'imputata era stata riconosciuta responsabile del reato di furto aggravato; - che il primo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente censura la mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, è manifestamente infondato, alla luce della giurisprudenza di questa Corte per cui il rigetto dell'istanza di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale in appello si sottrae al sindacato di legittimità quando la struttura argomentativa della motivazione della decisione di secondo grado si fonda su elementi sufficienti per una compiuta valutazione in ordine alla responsabilità (Sez. 6, Sentenza n. 2972 del 04/12/2020, Rv. 280589). Ed in concreto, la corte territoriale ha evidenziato le argomentazioni (logiche e coerenti con i dati probatori indicati) che hanno condotto al rigetto della richiesta della ricorrente (pag. 2 della sentenza); - che il secondo motivo, con il quale la ricorrente denuncia l'erronea applicazione delle aggravanti di cui all'art. 625 n. 2 e 7 cod. pen., è manifestamente infondato in quanto, da un lato non risulta contestata l'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede (è un manifesto refuso l'indicazione nella sola rubrica della sentenza di appello del riferimento normativo) e, dall'altro l'aggravante del mezzo fraudolento risulta correttamente applicata, come si evince dalla motivazione di primo grado che ha richiamato la consolidata giurisprudenza di legittimità in relazione alla integrazione dell'aggravante nei casi di allaccio abusivo al contatore. Cosicché l'omessa motivazione, in appello, del rigetto del relativo motivo di censura diviene irrilevante, in quanto è inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado che non abbia preso in considerazione un motivo di appello inammissibile "ah origine" per manifesta infondatezza, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (Sez. 3, n. 46588 del 03/10/2019, Rv. 277281); - che il terzo motivo, con il quale la ricorrente lamenta vizi motivazionali in relazione all'omessa valutazione delle dichiarazioni rese dall'imputata, è manifestamente infondato, poiché la motivazione del provvedimento impugnato dimostra essere connotata da lineare e coerente logicità conforme all'esauriente disamina delle suddette dichiarazioni, mentre le censure sono finalizzate a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito;- che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell
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