CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 13024/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D '[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/01/2019 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe che l'ha riconosciuta colpevole del reato di cui agli artt. 110, 99, comma 4 625 n. 2 e 61 n. 7) cod. pen. per avere in concorso con altri, sottratto un ingente numero di prodotti di profumeria e di orologi da un esercizio commerciale, nel quale si introduceva con i complici forzando la serratura. Formula tre motivi di ricorso. Con il primo deduce la violazione della legge processuale in relazione agli artt. 178 lett. c), 420 ter e 477 cod. proc. pen.. Ricorda di aver sollevato con l'atto d'appello eccezione di nullità della sentenza di primo grado, per la mancata considerazione del legittimo impedimento all'udienza del 3 ottobre 2016, nonostante con fax del 29 settembre 2016, il difensore dell'imputato avesse rappresentato di non potere presenziare all'udienza, in quanto impegnato in altro processo, presso il Tribunale di Foggia, in un procedimento relativo ad un imputato di associazione per delinquere, falso e truffa aggravata. Osserva che la Corte territoriale ha rigettato l'eccezione da un lato, ritenendo tardiva la richiesta, inoltrata solo il venerdì 29 settembre, in relazione all'udienza del lunedì successivo, dall'altro, per non avere il difensore documentato di non potere essere sostituito all'udienza del 3 ottobre 2016, avanti al giudice del Tribunale di Pesaro, limitandosi a rappresentare di non potere essere sostituito nel processo presso il Tribunale di Foggia, senza prospettare a quest'ultimo il concomitante impegno avanti al Tribunale di Pesaro, ed infine, perché l'imputato D'Errico era detenuto, ancorché per altra causa, ciò rappresentando comunque un'esigenza di carattere prioritario ex art. 132 bis, lett. c) disp. att. cod. proc. pen.. Assume l'erroneità della decisione, tenuto conto del che l'art. 420 ter cod. proc. pen. postula l'onere a carico del difensore di prospettare immediatamente l'impedimento al solo organo giudicante cui si chiede il rinvio e non anche a quello cui si chiede di presenziare. Sottolinea che il processo presso il Tribunale di Foggia, oltre ad essere trattato in composizione collegiale, riguardava numerosi soggetti ed era relativo a ben sedici capi di imputazione, con pene non inferiori, nel massimo, a quattro anni di reclusione, sicché, anche secondo i criteri di cui all'art. 132 bis cod. pen., esso doveva essere trattato prioritariamente. Rileva che nessuna norma processuale impone di nominare sostituto processuale ex art. 102 cod. proc. pen. e che nel procedimento è stata prospettata l'impossibilità di farsi sostituire nel processo presso il Tribunale di Foggia e l'impossibilità di essere simultaneamente presente al processo avanti al Tribunale di Pesaro. Rappresenta che il 29 settembre cadeva di giovedì -e non di venerdì, come affermato dalla Corte- e che solo in quella data era stato possibile ottenere la copia del verbale di fissazione di udienza avanti al Tribunale di Foggia, ciò giustificando la prossimità della richiesta di rinvio per legittimo impedimento in data 29 settembre, a ridosso dell'udienza del 3 ottobre avanti al Tribunale di Pesaro, con la conseguenza che la richiesta non può considerarsi tardiva. Con il secondo motivo si duole della falsa applicazione del disposto dell'art. 625, comma 1^, n. 2) cod. pen. e del vizio di motivazione, essendosi la Corte territoriale limitata ad affermare che la porta era stata 'forzata', pur non essendo stato chiarito se la forzatura avesse cagionato danno e se la serratura o la porta necessitassero di ripristino; nonché dell'art. 61 n. 7) cod. pen., in assenza della prova del valore commerciale dei beni sottratti, genericamente indicata in euro 90.000-100.000, nella fase delle indagini preliminari ed il euro 70.000-80.000, nel corso del dibattimento, mentre solo dopo otto giorni dal furto le parti offese hanno precisato nel dettaglio quali prodotti erano stati sottratti, dopo aver riconosciuto quelli sequestrati. Con il terzo motivo fa valere la falsa applicazione dell'art. 62 bis cod. pen., per non avere la Corte territoriale riconosciuto le invocate attenuanti generiche, sul solo presupposto dell'adeguatezza della pena inflitta dal primo giudice. Il primo motivo è inammissibile. E' sufficiente ricordare che, secondo le Sezioni unite di questa Corte "L'impegno professionale del difensore in altro procedimento costituisce legittimo impedimento che dà luogo ad assoluta impossibilità a comparire, ai sensi dell'art. 420 ter, comma quinto, cod. proc. pen., a condizione che il difensore: a) prospetti l'impedimento non appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni; b) indichi specificamente le ragioni che rendono essenziale l'espletamento della sua funzione nel diverso processo; c) rappresenti l'assenza in detto procedimento di altro codifensore che possa validamente difendere l'imputato; d) rappresenti l'impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell'art. 102 cod. proc. pen. sia nel processo a cui intende partecipare sia in quello di cui chiede il rinvio. (Sez. U, Sentenza n. 4909 del 18/12/2014, Torchio, Rv. 262912; Sez. 6, Sentenza n. 20130 del 04/03/2015, Rv. 263395). Nel caso di specie la Corte dà atto che il difensore di D'[OSCURATO:PERSONA] non ha prospettato con l'istanza l'impossibilità di avvalersi di sostituto nel presente processo, sottolineando, altresì la tardività dell'istanza, posto che il medesimo difensore era a conoscenza del rinvio dell'udienza al 3 ottobre 2016, del processo in corso avanti al Tribunale di Foggia, già dal 19 settembre 2016 e che ben avrebbe potuto rappresentare prima al Tribunale di Pesaro la concomitanza, non essendo l'asserita tardività del rilascio di copia del verbale configurabile come causa di forza maggiore. La decisione si pone in linea con i principi enunciati dal [OSCURATO:PERSONA] ed è, pertanto, scevra dai vizi che le vengono addebitati.Il secondo motivo è manifestamente infondato. Invero, la Corte dà conto del rilevantissimo valore della merce sottratta, indicato in 70.000-80.000 euro, importo rispetto al quale il ricorrente nulla deduce, limitandosi a sostenere che esso non corrisponde con quello maggiore indicato nella contestazione. Mentre nessun rilievo può avere il fatto che i beni sottratti siano stati esattamente indicati dalla persona offesa solo dopo il riconoscimento, ciò non incidendo sulla configurabilità dell'aggravante. Del pari, priva di rilievo è la contestazione in ordine alla sussistenza dell'aggravante della violenza sulle cose, posto che la Corte territoriale ha ripreso la testimonianza della parte offesa che ha chiarito che la porta era stata 'forzata', il che implica la manomissione e non la mera manipolazione della cosa. Il terzo motivo è inammissibile. Il ricorrente, infatti, in questa sede non indica quali elementi positivamente valutabili al fine della concessione delle attenuanti generiche sarebbero stati pretermessi dalla Corte territoriale. Il motivo, pertanto, è del tutto generico. Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma che congruamente si determina in euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 9 febbraio 2022 [OSCURATO:PERSONA]