CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 19888/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/09/2024 del TRIBUNALE di MASSAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Massa che, in funzione di giudice per l'appello, in parziale riforma della prima decisione, ha rideterminato in mitius il trattamento sanzionatorio, confermando nel resto la condanna per il delitto di minaccia; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si lamentano la violazione della legge penale e il vizio della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità dell'imputata, lungi dal contenere rituali censure di legittimità, deduce in maniera generica il travisamento della prova (segnatamente, dell'ammissione da parte dell'imputata di aver inviato il messaggio vocale de quo) che non può essere utilmente denunciato compendiandone il tenore del dato probatorio che viene in rilievo (cfr. Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 — 01); comunque non si confronta effettivamente con la motivazione della sentenza impugnata, che ha fondato la condanna — oltre che su tale ammissione — anche sullo specifico mezzo impiegato per veicolarla e sul riconoscimento della voce dell'imputata da parte dei genitori della persona offesa; ed è del tutto ipotetico nella parte in cui lamenta il difetto di genuinità del file (cfr. Sez. 6, n. 12975 del 06/02/2020, Ceriani, Rv. 278808 - 03); ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso