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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 03934/2024

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA per regolamento d’ufficio di competenza, iscritto al n. 2996/2023 R.G., sollevato con ORDINANZA del TRIBUNALE ROMA n. 1004/2023, depositata il 31/01/2023, in relazione al processo proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA].; contro [OSCURATO:PERSONA], AGENZIA DELLE ENTRATE –RISCOSSIONE; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7/06/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Roma, con ordinanza 31 gennaio 2023, ha sollevato d’ufficio regolamento di competenza, avendo considerato che la causa inizialmente proposta davanti al Giudice di pace di Roma, e rispetto alla quale quest’ultimo si è dichiarato incompetente per valore, rientra nella competenza per materia e territorio del Giudice di pace di Roma, trattandosi di opposizione ad una cartella di pagamento con cui è stato intimato alla società [OSCURATO:SOCIETA]. il pagamento di euro 2.306,54 a titolo di infrazioni del codice della strada.

Nessuna memoria è stata presentata dalle parti del processo a quo. [OSCURATO:PERSONA] La richiesta di regolamento è inammissibile.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, “il regolamento di competenza da parte del giudice investito della controversia, a seguito di pronunzia declinatoria della stessa da parte del giudice preventivamente adito, è tempestivo, secondo quanto si ricava dall'art. 38 c.p.c., purché promosso entro la prima udienza di trattazione, eventualmente anche a seguito di riserva assunta in quella sede” (così Cass. n. 27731/2019).

Nel caso in esame, come si legge nella stessa ordinanza che ha disposto la rimessione a questa Corte per il regolamento, la causa era già “stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all’udienza del 14 luglio 2022 dal giudice precedente e quindi trattenuta in decisione dall’attuale giudice subentrato nel ruolo”, che ha appunto tardivamente promosso il regolamento.

Non vi pronuncia sulle spese trattandosi di regolamento sollevato d’ufficio dal giudice (v.

Cass. n. 1167/2007) ove, peraltro, le parti non hanno svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il regolamento d’ufficio e rimette le parti innanzi al Tribunale di Roma per la riassunzione del processo nel termine di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA per regolamento d’ufficio di competenza, iscritto al n. 2996/2023 R.G., sollevato con ORDINANZA del TRIBUNALE ROMA n. 1004/2023, depositata il 31/01/2023, in relazione al processo proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA].; contro [OSCURATO:PERSONA], AGENZIA DELLE ENTRATE –RISCOSSIONE; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 7/06/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Roma, con ordinanza 31 gennaio 2023, ha sollevato d’ufficio regolamento di competenza, avendo considerato che la causa inizialmente proposta davanti al Giudice di pace di Roma, e rispetto alla quale quest’ultimo si è dichiarato incompetente per valore, rientra nella competenza per materia e territorio del Giudice di pace di Roma, trattandosi di opposizione ad una cartella di pagamento con cui è stato intimato alla società [OSCURATO:SOCIETA]. il pagamento di euro 2.306,54 a titolo di infrazioni del codice della strada. Nessuna memoria è stata presentata dalle parti del processo a quo. [OSCURATO:PERSONA] La richiesta di regolamento è inammissibile. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, “il regolamento di competenza da parte del giudice investito della controversia, a seguito di pronunzia declinatoria della stessa da parte del giudice preventivamente adito, è tempestivo, secondo quanto si ricava dall'art. 38 c.p.c., purché promosso entro la prima udienza di trattazione, eventualmente anche a seguito di riserva assunta in quella sede” (così Cass. n. 27731/2019). Nel caso in esame, come si legge nella stessa ordinanza che ha disposto la rimessione a questa Corte per il regolamento, la causa era già “stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all’udienza del 14 luglio 2022 dal giudice precedente e quindi trattenuta in decisione dall’attuale giudice subentrato nel ruolo”, che ha appunto tardivamente promosso il regolamento. Non vi pronuncia sulle spese trattandosi di regolamento sollevato d’ufficio dal giudice (v. Cass. n. 1167/2007) ove, peraltro, le parti non hanno svolto attività difensiva. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il regolamento d’ufficio e rimette le parti innanzi al Tribunale di Roma per la riassunzione del processo nel termine di legge. Così deciso in Roma, nella camera di
Sentenza Cassazione n. 03934/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris