CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 17514/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di TREVISO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la declaratoria d'inammissibilità del ricorso, anche riportandosi alla memoria scritta; udito il difensore Si dà atto che il difensore [OSCURATO:PERSONA] ha fatto pervenire dichiarazione di rinuncia alla trattazione orale via PEC presso la cancelleria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in preambolo il Tribunale di Treviso, in funzione di giudice del riesame, ha confermato il decreto di sequestro emesso dal Pubblico Ministero avente a oggetto i registri di commercio, fabbricazione e riparazione delle armi comuni da sparo della società Mateba Italia s.r.I., di cui è legale rappresentante [OSCURATO:PERSONA], nonché di alcune armi e parti di esse in quanto «cose costituenti corpo del reato o, comunque, cose pertinenti al reato la cui disamina e analisi è necessaria per il compiuto accertamento dei fatti per cui si procede» (così nel decreto di sequestro). A ragione della decisione il Tribunale in primo luogo avversava la doglianza difensiva secondo cui non vi fosse il fumus commissi delicti per ciascuna delle fattispecie contestate e, segnatamente, valorizzava: i) quanto all'art. 35 r.d. n. 773 del 1931, la mancata esibizione in occasione del controllo di qualsivoglia registro, anche in formato elettronico, ritenendo irrilevante l'inoltro successivo dello stesso, peraltro irregolarmente tenuto; ii) quanto all'art. 23 I. n. 110 del 1975, il mancato invio al Banco nazionale di prova di due carabine e l'irrilevanza, ai fini della natura clandestina, che una di queste fosse priva dell'otturatore; iii) quanto, infine, all'art. 20 I. n. 110 del 1975, l'ininfluenza del rinvenimento postumo della carabina che non era stata ritrovata al momento del controllo, pur risultando "presa in carico". Inoltre, riteneva il decreto di sequestro sufficientemente motivato in punto di esigenze probatorie per ciascuna delle contestazioni elevate nell'imputazione provvisoria. 2. [OSCURATO:PERSONA] per cassazione, a mezzo del difensore di fiducie, e deduce quattro motivi. 2.1. Con il primo lamenta la mancanza di motivazione del provvedimento di sequestro del Pubblico Ministero che si sarebbe limitato a un'elencazione di norme asseritamente violate dall'indagato, senza specificare la finalità perseguita con il provvedimento ablatorio. 2.2. Con il secondo in punto eccepisce l'omessa valutazione delle doglianze, in tema di fumus cammissi delicti del reato di cui all'art. 20 I. n. 110 del 1975, indicate in una memoria depositata a sostegno del riesame. L'arma mancante al momento del controllo fu regolarmente rinvenuta al momento della perquisizione ed era priva di otturatore, ciò che renderebbe comunque non ravvisabili gli estremi del fumus del reato contestato. La difesa lamenta che - come segnalato in memorie a sostegno - non sono stati trasmessi al TD$4 «atti di notevole importanza che si ritiene abbiano inficiato il giudizio del Tribunale». 2.3. Con il terzo motivo deduce la violazione dell'ad 35 r.d. n. 773 del 1931. Non è stata tenuta in adeguata considerazione, al fine di escludere la contravvenzione de qua che l'indagato, «convocato a Treviso con un sotterfugio disancorato dalla presente vicenda processuale», non fu in grado di esibire i registri relativi al commercio e alla fabbricazione delle armi da sparo perché tali registri si trovavano nella sede secondaria della società, tant'è che egli li consegnò il giorno seguente e, comunque, vi erano giustificazioni plausibili per la mancata annotazione su detti registri di alcune armi. 2.4. Con l'ultimo motivo deduce la violazione dell'art. 23 I. n. 110 del 1975. Il Tribunale ha respinto le doglianze difensive sulla scorta di una giurisprudenza di legittimità (in virtù della quale è necessario e sufficiente che manchi anche uno solo dei requisiti prescritti dall'art. 11 I.n. 110 del 1975 per l'attribuzione della qualità della clandestinità ad un arma) del tutto inconferente nel caso di specie, trattandosi di un fabbricante d'armi che regolarmente detiene nel proprio stabilimento armi costruite, ma non ultimate, delle quali non v'è prova che siano mai state vedute. Inoltre si tratta di armi inoffensive perché prive di otturatore e poiché si trattava di "semilavorati" non ultimati. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], anche riportandosi alle conclusioni scritte e depositate il 7 novembre 2022, ha chiesto la declaratoria d'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Preliminarmente occorre dare atto che il difensore del ricorrente aveva chiesto la discussione orale ai sensi dell'art. 23, d. I. 28 ottobre 2020, n. 137, cui ha rinunciato con dichiarazione pervenuta il 28 novembre 2022. Ciò nonostante il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale ha discusso oralmente, poiché che la sopravvenuta rinuncia alla discussione orale non determina il mutamento del rito nella forma cartolare, disciplinata dall'art. 23, comma 8, d.l. citato. Ritiene, invero, il Collegio di dare continuità al principio di diritto, che si condivide e ribadisce, secondo cui «In tema di disciplina emergenziale da Covid- 19, la rinuncia alla richiesta di discussione orale, formulata ai sensi dell'art. 23, comma 4, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, non determina il mutamento del rito in quello cartolare, sicché la parte non rinunciante ha diritto di concludere oralmente in udienza. (In motivazione la Corte ha precisato che, ove si consentisse il mutamento del rito per effetto della rinuncia unilaterale alla discussione, sarebbe leso il diritto di difesa delle altre parti che hanno riposto legittimo affidamento sulla possibilità di rassegnare conclusioni orali, non provvedendo al deposito di conclusioni scritte) (Sez. 6, n. 22248 del 18/05/2021, L., Rv. 281520). 2. Ciò premesso, il ricorso va rigettato per le ragioni che di seguito si espongono. Non è superfluo ricordare che «In tema di misure cautelari reali, costituisce violazione di legge deducibile mediante ricorso per cassazione soltanto l'inesistenza o la mera apparenza della motivazione, ma non anche la sua illogicità manifesta, ai sensi dell'art. 606, comma primo, lettera e), cod. proc. pen. (In motivazione la Corte ha osservato che siffatte misure condividono l'identico limite relativo al sindacato di legittimità sussistente nel procedimento di prevenzione)» (Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017 Zaharia, Rv. 269119). Non può essere proposta come vizio di motivazione mancante o apparente la deduzione di sottovalutazione di argomenti difensivi che, in realtà, siano stati presi in considerazione dal giudice o comunque risultino assorbiti dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato). (Sez. U, n.33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246). Quanto detto rende inammissibile il primo e il secondo motivo di ricorso, in parte qua, non trovandoci certo in presenza di una motivazione inesistente ovvero apparente. 3. Quanto, poi, ai restanti motivi di ricorso, che possono trattarsi congiuntamente per la connessione logica delle questioni prospettate, va detto che l'ordinanza impugnata ha ricostruito nel dettaglio le condotte addebitate all'odierno ricorrente (p. 5). La situazione descritta dal Tribunale del riesame e sintetizzata in premessa (la mancata consegna dei registri in occasione del primo accesso; l'irregolarità delle annotazioni sui registri; il mancato rinvenimento della carabina avente matricola Q00100 in occasione del primo accesso; i dubbi sulla regolarità delle carabine ritenute clandestine; infine la cessione di una di esse a una società) certamente consente di configurare il fumus commissi delicti necessario per la conferma del trattamento cautelare di natura reale. La motivazione resiste, altresì, alle censure in punto di lamentata mancanza di motivazione, nel provvedimento del Pubblico Ministero, della finalità di prova perseguite per l'accertamento dei fatti, difatti indicate - quanto ai registri - con la necessità di una loro «analisi per il compiuto accertamento dei fatti per i quali si procede» (ivi compresa la contestata mancata annotazione sugli stessi delle diverse operazioni in materia di armi) e - quanto alle armi e alle parti di esse - con la circostanza che esse costituiscono l'oggetto dei reati contestati. Si tratta di motivazione rispettosa del principio di diritto espresso in sede di legittimità dal massimo consesso secondo cui «Il decreto di sequestro probatorio - così come il decreto di convalida - anche qualora abbia ad oggetto cose costituenti corpo di reato, deve contenere una motivazione che, per quanto concisa, dia conto specificatamente della finalità perseguita per l'accertamento dei fatti » (Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, Botticelli, Rv. 273548). Ciò in quanto la descrizione della condotta ipotizzata a carico dell'indagato, la sua puntuale riconduzione a più fattispecie incriminatrici, la natura dei beni da vincolare e la loro relazione con tali ipotesi criminose consentono certamente di apprezzare le esigenze probatorie e la ragione per cui i beni sequestrati sono cose pertinenti al reato. 4. Alla reiezione del ricorso segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al