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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 19 marzo 2021

Cassazione n. 28626/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/10/2021 della Corte di appello di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, la Corte di appello di Brescia ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Brescia del 19 marzo 2021 che ha condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato previsto dall'art. 189, comma settimo d.lgs 286/1992 e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 367 cod. pen., com- messi in data 8 marzo 2014.

In particolare, [OSCURATO:PERSONA] è stata ritenuta responsabile di avere falsa- mente denunciato il furto della propria autovettura con la quale il proprio compa- gno, [OSCURATO:PERSONA], aveva avuto nello stesso giorno un incidente stradale e si era allontanato senza prestare assistenza al conducente dell'altro veicolo coinvolto ri- masto ferito, abbandonando l'auto sul posto dopo aver smontato le targhe.

2. Tramite il comune difensore di fiducia, hanno proposto separati ricorsi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] viene articolato un unico motivo con cui si denuncia la prescrizione del reato già maturata alla data della pronuncia della sen- tenza di appello per la mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen.

In particolare deduce la ricorrente che il delitto di cui all'art. 367 cod. pen. deve ritenersi prescritto in data 8 settembre 2021 in considerazione del tempo di consumazione risalente ali' 8 marzo 2014 e dell'illegittimità costituzionale dichia- rata dalla sentenza della Corte Cost. n. 140 del 6 luglio 2021 dell'art. 83, comma 9, d.l. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con la

I. 24 aprile 2020 n. 27, nella parte in cui prevede la sospensione del corso della prescrizione per il tempo in cui i procedimenti penali sono rinviati ai sensi del precedente comma 7, lett. g), e in ogni caso, non oltre il 30 giugno 2020.

Si rappresenta che in forza di detta disposizione l'udienza già fissata per il giorno 17 aprile 2020 dalla Corte di appello di Brescia, in applicazione dei prospetto organizzativo dell'ufficio per le misure anti-c:ovid relativo al periodo compreso tra il 16 aprile e 1'11 maggio 2020, era stata rinviata al 4 dicembre 2020 con conse- guente inoperatività della sospensione della prescrizione per il periodo considerato da detta disposizione dichiarata costituzionalmente illegittima.

3. Nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA], oltre a essere riproposto lo stesso motivo sulla prescrizione in relazione al diverso reato ascritto all'imputato di cui all'art. 189, comma settimo, cod. strada, vengono articolati altri due motivi con cui si denuncia la violazione dell'obbligo di motivazione in ordine alla questione dedotta nei motivi di appello con cui era stata eccepita la mancanza di corrispondenza tra la contestazione del reato previsto dal comma 6 dell'art. 189 cod. strada e la con- danna intervenuta invece per il reato previsto dal comma 7 del medesimo articolo, rilevandosi che l'imputato aveva in realtà ottemperato all'obbligo di fermarsi avendo anche interloquito con il conducente dell'altro veicolo per poi essersi do- vuto allontanare temendo l'intervento della polizia perché privo di patente di guida e gravato da precedenti penali.

La stessa questione della mancanza di corrispondenza tra contestazione e condanna viene poi riproposta nell'ultimo motivo con cui si denuncia violazione dell'art. 521 cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA]

1. Entrambi i ricorsi sono inammissibili per manifesta infondatezza di tutti i motivi dedotti.

Iniziando dalla disamina dei due ultimi motivi dedotti da [OSCURATO:PERSONA] per- ché assumono una valenza pregiudiziale rispetto al motivo sulla prescrizione del reato, investendo la questione della corretta qualificazione del reato al medesimo ascritto, si deve rilevare che la Corte di appello ha correttamente evidenziato che la contestazione formulata nel capo di imputazione per la desc:rizione del fatto era relativa alla violazione non solo dell'obbligo di fermarsi, la cui inosservanza è sanzionata dal comma 6 dell'art. 189 cod. strada, ma anche alla violazione dell'ob- bligo di prestare assistenza al conducente del veicolo coinvolto, per l'esplicito rife- rimento nel capo di imputazione anche alla condotta dell'omessa assistenza alla vittima che aveva riportato lesioni personali (una frattura al braccio ed alla gamba) con prognosi di giorni 35, punita dal comma 7 del medesimo articolo.

Quindi essendo risultata errata solo la qualificazione giuridica descritta nel capo di imputazione, perchè riferita al solo comma 6 del citato articolo 189, nes- suna lesione dei diritti della difesa è ravvisabile, perché la difesa nel successivo grado di appello ha potuto interloquire sulla questione della diversa qualificazione giuridica.

È palese, peraltro, l'errore di diritto del riferimento nel capo di imputazione al reato previsto dal comma 6 che punisce a titolo di contravvenzione solo la viola- zione dell'obbligo di fermarsi, mentre il comma 7 punisce con la reclusione il più grave comportamento del conducente del veicolo che coinvolto in incidente stra- dale si allontani senza prestare assistenza alle persone rimaste ferite.

Nel caso in esame la condotta di reato più grave, oltre ad essere quindi com- piutamente descritta nel capo di imputazione, è stata oggetto di attenta disamina sia in sede di primo grado che di appello, ed il difensore ha potuto interloquire pienamente su tale accusa, tanto da avere articolato motivi di censura in sede di appello pure con riferimento all'ipotesi di reato punita dal comma 7 dell'art. 189 cit.

Costituisce principio pacifico che l'osservanza del diritto al contraddittorio in ordine alla natura e alla qualificazione giuridica dei fatti di cui l'imputato è chia- mato a rispondere, sancito dall'art. 111, comma terzo, Cost. e dall'art. 6 CEDU, comma primo e terzo, lett. a) e b), così come interpretato nella sentenza della Corte EDU nel proc.

Drassich c.

Italia, è assicurata anche quando il giudice di primo grado provveda alla riqualificazione dei fatti direttamente in sentenza, senza pre- ventiva interlocuzione sul punto, ove il fatto storico non sia radicalmente trasfor- mato nei suoi elementi essenziali rispetto all'originaria imputazione, avendo avuto l'imputato la possibilità di esercitare il diritto di difesa proponendo impugnazione (Sez. 4 n. 49175 del 13/11/2019, D., Rv. 277948).

2. Quanto al motivo comune dedotto da ambedue i ricorrenti in merito alla rilevanza della sospensione della prescrizione dichiarata illegittima costituzional- mente dalla sentenza della Corte Cost. n. 140 del 6 luglio 2021, prevista dall'art. 83, comma 9, d.l. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con la

I. 24 aprile 2020 n. 27, relativa ai procedimenti penali rinviati ai sensi del precedente comma 7, lett. g) per disposizione organizzativa dei capi degli uffici giudiziari, si deve rilevare che tale sospensione non è stata affatto considerata ai fini del computo del termine di prescrizione del reato e non ha comunque alcuna incidenza con riguardo ai reati per i quali è intervenuta la condanna dei due imputati.

Trattandosi per entrambi di delitto, il termine di anni sei, aumentato a sette anni e mesi sei per effetto degli atti interruttivi, alla data della sentenza di appello (5 ottobre 2021) non è decorso tenuto conto della sospensione prevista dall'art. 83, comma 4, del d.l. 17 marzo 2020 n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che si applica ai procedimenti la cui udienza sia stata fissata nel periodo compreso dal 9 marzo all'il maggio 2020 per la intera durata della sospensione di giorni

64. Se è vero che l'udienza fissata per il 17 aprile 2020 è stata rinviata al 4 di- cembre in applicazione del provvedimento organizzativo presidenziale i cui effetti sulla prescrizione sono nulli, tuttavia rileva solo che a quella data era già in vigore la nuova indicazione della sospensione dei termini prorogata fino all'il maggio 2020.

Infatti, l'art. 36, comma 1, d.l. 8 aprile 2020, n. 23 (convertito nella

I. 5 giu- gno 2020, n. 40), ha prorogato dal 15 aprile all'il maggio 2020 la durata delle disposizioni contenute nei primi due commi dell'articolo citato, spostando altresì l'inizio dell'operatività di quella (poi irrilevante sulla prescrizione per effetto della sentenza della Corte Cost n. 140/21) di cui al successivo sesto comma al 12 mag- gio 2020.

L'art. 3, comma 1, lett. b), d.l. 30 aprile 2020, n. 28 (convertito nella

I. 25 giugno 2020, n. 70) ha successivamente provveduto ad integrare questa disposi- zione nel testo dello stesso art. 83.

Quindi, quando è stato disposto il rinvio dell'udienza era già vigente il nuovo periodo di sospensione ex lege che prima andava dal 9 marzo al 15 aprile e non comprendeva il 17 aprile, che è stato poi incluso per effetto dell'ampliamento del periodo di sospensione dal 9 marzo al 12 maggio, con differimento del periodo di sospensione organizzativo-presidenziale dal .12 maggio al 30 giugno.

Pertanto, è irrilevante che il differimento dell'udienza del 17 aprile sia stato disposto in ottemperanza del provvedimento presidenziale, perché alla data del 17 aprile 2020 il periodo di sospensione presidenziale era stato differito per legge al 12 maggio, per cui continuava ad essere ancora rilevante la sospensione ex lege dal 9 marzo al 12 maggio disposta per effetto del citato d.l. n.23 dell'8 aprile 2020.

Si deve solo precisare che rientra nella sospensione anche il periodo compreso tra il 9 marzo ed il 17 aprile, ovvero quello precedente la data dell'udienza rinviata il 17 aprile, atteso che il periodo di 64 giorni deve essere computato per intero purchè l'udienza sia stata fissata entro tale periodo compreso tra il 9 marzo ed il 12 maggio a prescindere dalla data in cui è stata fissata l'udienza (vedi, Sez.

U, n. 5292 del 26/11/2020, Sanna, Rv. 280432) Conseguentemente, deve rilevarsi che anche il corso della prescrizione per i reati contestati ai due ricorrenti è rimasto sospeso nel medesimo periodo ai sensi dell'art. 159, comma 1, cod. proc. pen. e del comma 4 dell'art. 83 d.l. 17 marzo 2020 n. 18, nonchè delle disposizioni contenute nell'art. 36, comma 1, d.l. n. 23/2020, e che pertanto il termine di prescrizione scadente in data 8 settembre 2021, prolungato per la durata della sospensione di sessantaquattro giorni, non era ancora scaduto alla data della sentenza di appello.

L'inammissibilità dell'impugnazione, non consente il formarsi di un valido rap- porto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare la prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata con il ricorso (Sez.

U, n. 32 del 22/11/2000, Rv. 217266).

3. Dalla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma in favore della cassa delle am- mende, che si ritiene congruo determinare in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese process

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/10/2021 della Corte di appello di Brescia visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il provvedimento in epigrafe indicato, la Corte di appello di Brescia ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Brescia del 19 marzo 2021 che ha condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato previsto dall'art. 189, comma settimo d.lgs 286/1992 e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 367 cod. pen., com- messi in data 8 marzo 2014. In particolare, [OSCURATO:PERSONA] è stata ritenuta responsabile di avere falsa- mente denunciato il furto della propria autovettura con la quale il proprio compa- gno, [OSCURATO:PERSONA], aveva avuto nello stesso giorno un incidente stradale e si era allontanato senza prestare assistenza al conducente dell'altro veicolo coinvolto ri- masto ferito, abbandonando l'auto sul posto dopo aver smontato le targhe. 2. Tramite il comune difensore di fiducia, hanno proposto separati ricorsi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] viene articolato un unico motivo con cui si denuncia la prescrizione del reato già maturata alla data della pronuncia della sen- tenza di appello per la mancata applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. In particolare deduce la ricorrente che il delitto di cui all'art. 367 cod. pen. deve ritenersi prescritto in data 8 settembre 2021 in considerazione del tempo di consumazione risalente ali' 8 marzo 2014 e dell'illegittimità costituzionale dichia- rata dalla sentenza della Corte Cost. n. 140 del 6 luglio 2021 dell'art. 83, comma 9, d.l. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con la I. 24 aprile 2020 n. 27, nella parte in cui prevede la sospensione del corso della prescrizione per il tempo in cui i procedimenti penali sono rinviati ai sensi del precedente comma 7, lett. g), e in ogni caso, non oltre il 30 giugno 2020. Si rappresenta che in forza di detta disposizione l'udienza già fissata per il giorno 17 aprile 2020 dalla Corte di appello di Brescia, in applicazione dei prospetto organizzativo dell'ufficio per le misure anti-c:ovid relativo al periodo compreso tra il 16 aprile e 1'11 maggio 2020, era stata rinviata al 4 dicembre 2020 con conse- guente inoperatività della sospensione della prescrizione per il periodo considerato da detta disposizione dichiarata costituzionalmente illegittima. 3. Nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA], oltre a essere riproposto lo stesso motivo sulla prescrizione in relazione al diverso reato ascritto all'imputato di cui all'art. 189, comma settimo, cod. strada, vengono articolati altri due motivi con cui si denuncia la violazione dell'obbligo di motivazione in ordine alla questione dedotta nei motivi di appello con cui era stata eccepita la mancanza di corrispondenza tra la contestazione del reato previsto dal comma 6 dell'art. 189 cod. strada e la con- danna intervenuta invece per il reato previsto dal comma 7 del medesimo articolo, rilevandosi che l'imputato aveva in realtà ottemperato all'obbligo di fermarsi avendo anche interloquito con il conducente dell'altro veicolo per poi essersi do- vuto allontanare temendo l'intervento della polizia perché privo di patente di guida e gravato da precedenti penali. La stessa questione della mancanza di corrispondenza tra contestazione e condanna viene poi riproposta nell'ultimo motivo con cui si denuncia violazione dell'art. 521 cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] 1. Entrambi i ricorsi sono inammissibili per manifesta infondatezza di tutti i motivi dedotti. Iniziando dalla disamina dei due ultimi motivi dedotti da [OSCURATO:PERSONA] per- ché assumono una valenza pregiudiziale rispetto al motivo sulla prescrizione del reato, investendo la questione della corretta qualificazione del reato al medesimo ascritto, si deve rilevare che la Corte di appello ha correttamente evidenziato che la contestazione formulata nel capo di imputazione per la desc:rizione del fatto era relativa alla violazione non solo dell'obbligo di fermarsi, la cui inosservanza è sanzionata dal comma 6 dell'art. 189 cod. strada, ma anche alla violazione dell'ob- bligo di prestare assistenza al conducente del veicolo coinvolto, per l'esplicito rife- rimento nel capo di imputazione anche alla condotta dell'omessa assistenza alla vittima che aveva riportato lesioni personali (una frattura al braccio ed alla gamba) con prognosi di giorni 35, punita dal comma 7 del medesimo articolo. Quindi essendo risultata errata solo la qualificazione giuridica descritta nel capo di imputazione, perchè riferita al solo comma 6 del citato articolo 189, nes- suna lesione dei diritti della difesa è ravvisabile, perché la difesa nel successivo grado di appello ha potuto interloquire sulla questione della diversa qualificazione giuridica. È palese, peraltro, l'errore di diritto del riferimento nel capo di imputazione al reato previsto dal comma 6 che punisce a titolo di contravvenzione solo la viola- zione dell'obbligo di fermarsi, mentre il comma 7 punisce con la reclusione il più grave comportamento del conducente del veicolo che coinvolto in incidente stra- dale si allontani senza prestare assistenza alle persone rimaste ferite. Nel caso in esame la condotta di reato più grave, oltre ad essere quindi com- piutamente descritta nel capo di imputazione, è stata oggetto di attenta disamina sia in sede di primo grado che di appello, ed il difensore ha potuto interloquire pienamente su tale accusa, tanto da avere articolato motivi di censura in sede di appello pure con riferimento all'ipotesi di reato punita dal comma 7 dell'art. 189 cit. Costituisce principio pacifico che l'osservanza del diritto al contraddittorio in ordine alla natura e alla qualificazione giuridica dei fatti di cui l'imputato è chia- mato a rispondere, sancito dall'art. 111, comma terzo, Cost. e dall'art. 6 CEDU, comma primo e terzo, lett. a) e b), così come interpretato nella sentenza della Corte EDU nel proc. Drassich c. Italia, è assicurata anche quando il giudice di primo grado provveda alla riqualificazione dei fatti direttamente in sentenza, senza pre- ventiva interlocuzione sul punto, ove il fatto storico non sia radicalmente trasfor- mato nei suoi elementi essenziali rispetto all'originaria imputazione, avendo avuto l'imputato la possibilità di esercitare il diritto di difesa proponendo impugnazione (Sez. 4 n. 49175 del 13/11/2019, D., Rv. 277948). 2. Quanto al motivo comune dedotto da ambedue i ricorrenti in merito alla rilevanza della sospensione della prescrizione dichiarata illegittima costituzional- mente dalla sentenza della Corte Cost. n. 140 del 6 luglio 2021, prevista dall'art. 83, comma 9, d.l. 17 marzo 2020 n. 18, convertito con la I. 24 aprile 2020 n. 27, relativa ai procedimenti penali rinviati ai sensi del precedente comma 7, lett. g) per disposizione organizzativa dei capi degli uffici giudiziari, si deve rilevare che tale sospensione non è stata affatto considerata ai fini del computo del termine di prescrizione del reato e non ha comunque alcuna incidenza con riguardo ai reati per i quali è intervenuta la condanna dei due imputati. Trattandosi per entrambi di delitto, il termine di anni sei, aumentato a sette anni e mesi sei per effetto degli atti interruttivi, alla data della sentenza di appello (5 ottobre 2021) non è decorso tenuto conto della sospensione prevista dall'art. 83, comma 4, del d.l. 17 marzo 2020 n. 113, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che si applica ai procedimenti la cui udienza sia stata fissata nel periodo compreso dal 9 marzo all'il maggio 2020 per la intera durata della sospensione di giorni 64. Se è vero che l'udienza fissata per il 17 aprile 2020 è stata rinviata al 4 di- cembre in applicazione del provvedimento organizzativo presidenziale i cui effetti sulla prescrizione sono nulli, tuttavia rileva solo che a quella data era già in vigore la nuova indicazione della sospensione dei termini prorogata fino all'il maggio 2020. Infatti, l'art. 36, comma 1, d.l. 8 aprile 2020, n. 23 (convertito nella I. 5 giu- gno 2020, n. 40), ha prorogato dal 15 aprile all'il maggio 2020 la durata delle disposizioni contenute nei primi due commi dell'articolo citato, spostando altresì l'inizio dell'operatività di quella (poi irrilevante sulla prescrizione per effetto della sentenza della Corte Cost n. 140/21) di cui al successivo sesto comma al 12 mag- gio 2020. L'art. 3, comma 1, lett. b), d.l. 30 aprile 2020, n. 28 (convertito nella I. 25 giugno 2020, n. 70) ha successivamente provveduto ad integrare questa disposi- zione nel testo dello stesso art. 83. Quindi, quando è stato disposto il rinvio dell'udienza era già vigente il nuovo periodo di sospensione ex lege che prima andava dal 9 marzo al 15 aprile e non comprendeva il 17 aprile, che è stato poi incluso per effetto dell'ampliamento del periodo di sospensione dal 9 marzo al 12 maggio, con differimento del periodo di sospensione organizzativo-presidenziale dal .12 maggio al 30 giugno. Pertanto, è irrilevante che il differimento dell'udienza del 17 aprile sia stato disposto in ottemperanza del provvedimento presidenziale, perché alla data del 17 aprile 2020 il periodo di sospensione presidenziale era stato differito per legge al 12 maggio, per cui continuava ad essere ancora rilevante la sospensione ex lege dal 9 marzo al 12 maggio disposta per effetto del citato d.l. n.23 dell'8 aprile 2020. Si deve solo precisare che rientra nella sospensione anche il periodo compreso tra il 9 marzo ed il 17 aprile, ovvero quello precedente la data dell'udienza rinviata il 17 aprile, atteso che il periodo di 64 giorni deve essere computato per intero purchè l'udienza sia stata fissata entro tale periodo compreso tra il 9 marzo ed il 12 maggio a prescindere dalla data in cui è stata fissata l'udienza (vedi, Sez. U, n. 5292 del 26/11/2020, Sanna, Rv. 280432) Conseguentemente, deve rilevarsi che anche il corso della prescrizione per i reati contestati ai due ricorrenti è rimasto sospeso nel medesimo periodo ai sensi dell'art. 159, comma 1, cod. proc. pen. e del comma 4 dell'art. 83 d.l. 17 marzo 2020 n. 18, nonchè delle disposizioni contenute nell'art. 36, comma 1, d.l. n. 23/2020, e che pertanto il termine di prescrizione scadente in data 8 settembre 2021, prolungato per la durata della sospensione di sessantaquattro giorni, non era ancora scaduto alla data della sentenza di appello. L'inammissibilità dell'impugnazione, non consente il formarsi di un valido rap- porto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare la prescrizione maturata dopo la sentenza impugnata con il ricorso (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, Rv. 217266). 3. Dalla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi consegue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma in favore della cassa delle am- mende, che si ritiene congruo determinare in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese process
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