CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 01559/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/04/2024 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], che contesta la A correttezza della motivazione postaltase della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 7 d.l. n. 4 del 2019, è inammissibile perché riproduttive di profilo di censure già adeguatamente vagliato e disatteso con argomenti giuridici dal giudice del merito (cfr. pag. 2) che ha rilevato, peraltro, la genericità del motivo che si appunta sulla buona fede della ricorrente nella sottoscrizione della domanda per il conseguimento del reddito di cittadinanza. Ritenuto che il secondo motivo di ricorso che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come è avvenuto nel caso di specie (si veda, in particolare, la circostanza di fatto valorizzata dell'importo percepito in un contesto nel quale la mera incensuratezza non può costituire una valida ragione per il riconoscimento) Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende