CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 23185/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
arella [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 11/06/2025 del TRIBUNALE di SiracusaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Siracusa, pronunciandosi in sededi udienza di comparizione predibattimentale ex art. 554-bis e 554-ter cod. proc.pen. ha dichiarato non luogo a procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] inordine al reato di furto di energia elettrica perché, esclusa la contestataaggravante del fatto commesso su cose destinate a pubblico servizio (art. 625comma primo, n.7, cod. pen.), l’azione penale non poteva essere iniziata perdifetto di querela.2. Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica di Siracusa, il qualeha articolato un unico motivo, denunciando l’inosservanza dell’art. 625, commaprimo, n. 7, cod. pen. Secondo il ricorrente, l’energia elettrica rientra nel noverodelle cose destinate a pubblico servizio, sì da integrare pienamente l’aggravantecontestata, che rende il reato procedibile di ufficio.3. Il Procuratore generale impugnante ha proposto ricorso diretto percassazione. Il ricorso deve essere riqualificato in appello, perché la sentenzaimpugnata non è ricorribile in cassazione.3.1. La parte pubblica ricorrente impugna una sentenza di "non luogo aprocedere" emessa dal giudice all'esito dell'udienza predibattimentale ex artt. 554-bis e ss. cod. proc. pen. Viene in rilievo, pertanto, l'innovativo istituto dell'udienzac.d. "filtro", introdotta, per i procedimenti a citazione diretta, dal d. lgs. n. 150 del2022, e, rimandando sulla analisi della problematica a quanto esposto nellasentenza Sez. 5, n. n. 42578 del 27/09/2024, Prencipe, Rv. 287234 – 02, occorreinterrogarsi se si ricada o meno nell'ambito applicativo dell'art. 569, cod. proc.pen., il quale attribuisce alla parte che ha diritto di appellare la sentenza di primogrado la facoltà di proporre direttamente ricorso per cassazione, limitatamente aicasi di cui all'art. 606, comma 1, lett. a), b), c), cod. proc. pen.3.2. Data l'identità di struttura e caratteri, il collegio ritiene di ispirarsi agliapprodi ermeneutici elaborati con riferimento alla sentenza di non luogo aprocedere ex art. 425 cod. proc. pen., dando continuità a quell’orientamento,decisamente maggioritario nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui: «Lasentenza di non luogo a procedere resa dopo l'entrata in vigore della modificadell'art. 428, comma 1, cod. proc. pen., operata dalla legge 23 giugno 2017, n.103, è appellabile e non ricorribile in cassazione, neppure mediante ricorso "persaltum", poiché detta facoltà è conferita dall'art. 569 cod. proc. pen.esclusivamente avverso la sentenza che definisce nel merito il primo grado digiudizio ovvero avverso altre tipologie di decisione espressamente previste, sicchèil ricorso proposto in sede di legittimità avverso la sentenza ex art. 425 cod. proc.pen. deve essere qualificato come appello (Sez. 5, n. 22551 del 12/04/2024, P.,Rv. 286561 - 01; Sez. 5, n. 18305 del 23/01/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275916 -01; Sez. 4, n. 34872 del 21/06/2018, Salvatore, Rv. 273426 - 01; Sez. 4, n. 27526del 09/05/2018, Perri, Rv. 272963 - 01; diff. Sez. 2, n. 29406 del 08/07/2025,Colella, Rv. 288383 - 01). In tal senso si sono condivisibilmente orientate le primedecisioni assunte sul tema dal giudice di legittimità, a mente delle quali la sentenzadi non luogo a procedere emessa ex art. 554-ter, cod. proc. pen., in esitoall'udienza di comparizione predibattimentale, è impugnabile con appello a normadell'art. 554-quater, cod. proc. pen., ma non con ricorso per cassazione persaltum, essendo riconosciuto tale mezzo di impugnazione, ai sensi dell'art. 569cod. proc. pen., con riguardo alle sole sentenze che definiscono, nel merito, ilprimo grado di giudizio o ad altre tipologie di decisione espressamente indicate(Sez. 2, n. 28063 del 30/05/2024, Gallo, Rv. 286724 - 01; conf. non massimateSez. 2, n. 38759 del 05/11/025, Salkanovic, Sez. 3, n. 16001 del 20/02/2025,Massimilla; Sez. 2, n. 14023 del 15/01/2025, Ventrella). Nella motivazione dellasentenza ‘Gallo’ appena citata si richiamano due ordini di ragioni a conforto delprincipio espresso: in primo luogo, la lettera dell'art. 569 cod. proc. pen. che,riferendosi alla "sentenza di primo grado", impiega una formula che evoca lacelebrazione del giudizio e che osta all'estensione - ove non espressamenteprevista - del ricorso diretto alle sentenze "processuali" di non luogo a procedereche precedono il "giudizio"; in secondo luogo, la specificità del regime dettatodall'art. 554-quater cod. proc. pen., per il quale, nel caso in cui non confermi lasentenza, il giudice d'appello deve fissare una data per l'udienza dibattimentale difronte ad un giudice diverso da quello che ha pronunciato la sentenza, ovveropronunciare sentenza di non luogo a procedere con formula meno favorevole. Insostanza gli stessi epiloghi del giudizio impugnatorio di appello sono tipizzatidall'art. 554-quater cod. proc. pen. (conferma della sentenza, modifica dellaformula di proscioglimento, fissazione della data per l'udienza dibattimentaledavanti al Tribunale) e risultano, per loro natura, inconciliabili con gli esiti, a lorovolta tipizzati, del giudizio di cassazione (artt. 620 e ss. cod. proc. pen.).4. Gli argomenti svolti conducono il collegio a qualificare l'impugnazione comeappello, facendo ricorso al potere officioso riconosciutogli dall'art. 568, comma 5,cod. proc. pen.4.1. Secondo autorevoli arresti della Corte di cassazione, cui il collegio intendedare seguito: «allorché un provvedimento giurisdizionale sia impugnato dalla parteinteressata con un mezzo di gravame diverso da quello legislativamente prescritto,il giudice che riceve l’atto deve limitarsi, a norma dell’art. 568, comma 5, cod.proc. pen., a verificare l'oggettiva impugnabilità del provvedimento, nonchél’esistenza di una voluntas impugnationis, consistente nell'intento di sottoporrel'atto impugnato a sindacato giurisdizionale, e quindi trasmettere gli atti, nonnecessariamente previa adozione di un atto giurisdizionale, al giudicecompetente» (cfr. per tutte Sez. U, n. 45371 del 31/10/2001, Bonaventura, Rv.220221 e Sez. U, n. 45372 del 31/10/2001, [OSCURATO:PERSONA], non massimata).4.2. Si esclude, quindi, la necessità di compiere una “indagine introspettiva”sulla “reale volontà della parte impugnante” e, dunque sui “riflessi pregiudizievoliche derivavano all'ammissibilità dell’impugnazione dalla deliberata scelta di unmezzo on consentito dalla legge” (così in motivazione Sez. U, n. 45371 del31/10/2001, Bonaventura, cit.). L’intervento delle Sezioni Unite ‘Bonaventura’ hasuperato, confutandone punto per punto gli argomenti, il precedente orientamentodi segno contrario che, invece, privilegiava la reale volontà della parte, negandoal giudice il potere di sostituire il mezzo d’impugnazione effettivamente voluto conquello astrattamente ammissibile (per tutte Sez. U, n. 16 del 26/11/1997, dep.1998, Nexhi, Rv. 209336).4.3. Osserva ancora il collegio che — nonostante in altri campi continui ariaffiorare, in alcune pronunce delle sezioni semplici, l'opzione ermeneutica delleSezioni Unite ‘Nexhi’ (Sez. 5, n. 55830 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Eliseo, Rv. 274624; Sez.3 , n. 1589 del 14/11/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 277945; Sez. 4, n. 1441 del21/11/2023, dep. 2024, Verrucci, Rv. 285634 – 01; Sez. 4 del 16/04/2024Sergiovich non massimata sul punto) — tutte le decisioni che sinora si sonooccupate della specifica tematica qui in rassegna (Sez. 2, n. 28063 del30/05/2024, Gallo, Rv. 286724 - 01; conf. non massimate Sez. 2, n. 38759 del05/11/025, Salkanovic, Sez. 3, n. 16001 del 20/02/2025, Massimilla; Sez. 2, n.14023 del 15/01/2025, Ventrella) hanno proceduto a riqualificare il ricorso comeappello, in piena sintonia con le statuizioni delle Sezioni Unite ‘Bonaventura’.5. Consegue che il ricorso deve essere qualificato come appello, contrasmissione degli atti alla Corte di appello di Catania perché proceda al giudiziodi appello. P.Q.MQualificato il ricorso come appello, dispone trasmettersi gli atti alla Corte diappello di Catania per il giudizio.Così deciso in Roma, 11 marzo 2026Il Consigliere estensoreMaria [OSCURATO:PERSONA] BelmonteIl PresidenteGrazia [OSCURATO:PERSONA]