CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 30 aprile 2026
Cassazione n. 11885/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e difesa dall’[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore-intimata-avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dellaLombardia n. 5170/2022 depositata il 20/12/2022;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/4/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha impugnato dinanzi alla Commissione TributariaProvinciale di Varese l’avviso di accertamento n. 2017VA0106637dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], notificato il 14/9/2017, col quale l’Agenzia delle Entrateaveva rettificato, in fase di controllo della pratica DOCFA prot. n.VA0114291 del 30/9/2016, la proposta di classamento relativa all’unitàimmobiliare sita in Varese ed identificata con la particella 75 sub 514 delfoglio 11, [OSCURATO:PERSONA] n. 6, p. T-S1. Per l’immobile veniva proposta lacategoria C/1 classe 12^ con consistenza di mq. 171 e rendita di €Numero registro generale 13113/2023Numero sezionale 3176/2026Numero di raccolta generale 11885/2026Data pubblicazione 30/04/20266.438,10. La proposta, in fase di verifica, non era stata ritenuta corretta inquanto, a seguito della ristrutturazione del negozio da “banca” a“bar/cioccolateria”, le implicite migliorie (impiantistiche e di rifiniture) neavevano aumentato la capacità reddituale, oltre al fatto che l’immobile erasito in zona centralissima con ampie vetrine e che, pertanto, l’Ufficioaveva ritenuto legittimo attribuire la classe 15^ della categoria C/1 conrendita per € 10.257,04.[OSCURATO:PERSONA] ha accolto il ricorso e, suappello dell’amministrazione finanziaria, la Corte di Giustizia Tributaria disecondo grado della Lombardia ha confermato la decisione di prime curesul presupposto che l’atto impositivo non fosse adeguatamente motivato.In particolare, il giudice di merito ha affermato che: «L’atto tributariodi classamento delle unità immobiliari consiste nel collocare ogni singolaunità in una data categoria e in una data classe, in base alle quali1998 art.8); categoria e classe costituiscono due distinti elementidell’unitaria operazione del classamento. Ai sensi del D.P.R. n. 138 del1998, art. 8, commi 2 e 3, la categoria viene assegnata sulla base dellanormale destinazione funzionale dell’unità immobiliare, tenuto conto deicaratteri tipologici e costruttivi specifici e delle consuetudini locali, mentrela classe, rappresentativa del livello reddituale ordinario ritraibilenell’ambito del mercato edilizio della microzona, dipende dalla qualitàurbana ed ambientale della microzona in cui l’unità è ubicata, nonché dallecaratteristiche edilizie dell’unità medesima e del fabbricato che lacomprende.Ai fini della individuazione dell’esatto valore reddituale dell’immobile,indispensabile per l’attribuzione, la Corte di Cassazione è intervenuta intema di classamento stabilendo, con sentenza n. 19810 del 2019, chel’atto di classamento va necessariamente motivato e l’obbligomotivazionale deve soddisfare il principio di cui alla L. n. 212 del 2000Numero registro generale 13113/2023Numero sezionale 3176/2026Numero di raccolta generale 11885/2026Data pubblicazione 30/04/2026(Statuto del contribuente) che, a sua volta, richiama la L. n. 241 del 1990,art. 3, secondo cui l’Amministrazione finanziaria è tenuta ad indicare neisuoi atti “i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hannodeterminato la decisione dell’amministrazione” (v. anche Cass. ord. n.32754 del 2019). L’obbligo di motivazione dell’atto di classamento sidi iniziativa o su sollecitazione del contribuente. L’obbligo di motivazioneassume una connotazione più ampia nelle ipotesi in cui l’Agenzia delterritorio muta d’ufficio il classamento di un’unità immobiliare che nerisulti già munita. La Suprema Corte ha, infatti, precisato che: “In tal casola dilatazione della componente motivazionale si giustifica per il fatto che,andando a incidere sulla classe, rileva sia il fattore posizionale,determinato dalla collocazione in una microzona e dalla qualità dei luoghicircostanti, sia il fattore edilizio, desumibile dai parametri distintivi delfabbricato e della singola unità immobiliare, quali dimensione e tipologia,destinazione funzionale, epoca di costruzione, dotazione impiantistica,qualità e stato edilizio, pertinenze comuni ed esclusive, livello di piano(art. 8 cit., commi 6, 7 e 8). incidere su valutazioni che si presumono giàverificate in termini di congruità, è necessario mettere in evidenza glielementi di discontinuità che ne legittimano la variazione”.Ebbene, come correttamente evidenziato dal primo giudice con itermotivazionale esente da vizi, la mera rettifica a opera dell’avviso non puòassolvere a motivazione, sicché, essendo l’esposizione delle ragioni infatto e diritto che hanno condotto alla determinazionedell’Amministrazione una componente richiesta dalla legge, la suamancanza o insufficienza rende viziato l’atto. È notorio, infatti, comerichiamato spesso da questa Corte, che la motivazione assolve a unafunzione di controllabilità e democraticità dell’atto, in assenza della qualela determinazione dell’ente pubblico risulta illegittima».Numero registro generale 13113/2023Numero sezionale 3176/2026Numero di raccolta generale 11885/2026Data pubblicazione 30/04/2026Avverso la predetta decisione l’Agenzia delle Entrate propone ricorsoaffidato a due motivi.La società contribuente è rimasta intimata.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo, si sono denunciate la violazione e falsaapplicazione del d.m. n. 701/1994 e l’erroneità della sentenza per difettodel presupposto in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.Secondo la ricorrente, il giudice di appello ha errato «nel prenderecome riferimento una sentenza della Suprema Corte riguardante i casi incui l’Ufficio del Territorio interviene a modificare un classamentoconsolidato in atti catastali senza che il contribuente abbia dichiarato dellevariazioni con pratica Docfa», in quanto l’impugnato avviso diaccertamento catastale è stato emesso e notificato a seguito dipresentazione della dichiarazione con procedura DOCFA.L’atto impositivo è stato anche allegato in questa sede.Il motivo è fondato.In tema di classamento di immobili, va richiamato il consolidatoorientamento di legittimità per cui, qualora l'attribuzione della renditaavvenga a seguito della procedura DOCFA, l'obbligo di motivazione delrelativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi edella classe attribuita, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuentenon siano disattesi dall'amministrazione finanziaria e l'eventuale differenzatra la rendita proposta e quella attribuita derivi da una diversa valutazionetecnica riguardante il valore economico dei beni, mentre, nel caso in cui visia una diversa valutazione degli elementi di fatto, la motivazione deveessere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia perconsentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente e sia perdelimitare l'oggetto dell'eventuale contenzioso (tra le tante: Cass., Sez.5^, 31/10/2014, n. 23237; Cass., Sez. 5^, 16/6/2016, n. 12497; Cass.,Sez. 6^, 7/12/2018, n. 31809; Cass., Sez. 6^-5, 7/10/2019, n. 25006;Numero registro generale 13113/2023Numero sezionale 3176/2026Numero di raccolta generale 11885/2026Data pubblicazione 30/04/2026Cass., Sez. 5^, 13/8/2020, n. 17016; Cass., Sez. 5^, 2/2/2021, n. 2247;Cass., Sez. 5^, 9/2/2021, nn. 3104, 3106 e 3107; Cass., Sez. 6^-5,15/3/2021, n. 7210; Cass., Sez. 6^-5, 22/12/2021, n. 41179; Cass., Sez.5^, 7/4/2022, n. 11281; Cass., Sez. Trib., 8/11/2023, nn. 31032 e31073; Cass., Sez. Trib., 5/4/2024, n. 9127; Cass., Sez. Trib., 1/3/2025,n. 5449; Cass., Sez. Trib., 10/4/2025, n. 9410).L’obbligo di motivazione dell’avviso di accertamento catastale èsoddisfatto con la mera indicazione dei dati amministrativo–censuari(categoria, classe, consistenza, superficie e rendita), all’esito della verificafattane d’ufficio, qualora gli elementi di fatto indicati dal contribuente nonsiano stati disattesi dall'amministrazione finanziaria e l'eventuale discrasiatra dati proposti e dati attribuiti derivi da una valutazione tecnica degliimmobili. Per cui, i dati forniti dal contribuente non sono disattesi, masoltanto riesaminati e rivalutati dall'amministrazione finanziaria conriferimento all'attribuzione della categoria, della classe, della consistenza edella rendita del fabbricato. Dunque, è possibile (e, il più delle volte,accade) che la eventuale difformità tra la classificazione denunciata dalcontribuente e la classificazione accertata dall'amministrazione finanziarianell'ambito della procedura DOCFA derivi da una diversità di valutazione,qualificazione o inquadramento dei medesimi elementi di fatto(descrizioni, misure, grafici e planimetrie), che vengono elaborati sullabase dei criteri tecnici fissati dalla disciplina regolamentare in materiacatastale; il che esime, comunque, l'amministrazione finanziaria dall'oneredi formulare una motivazione più particolareggiata per l'atto diriclassamento con specifico riguardo alle discrepanze emerse all'esitodell'accertamento rispetto alla proposta del contribuente (Cass., Sez. 5^,9/2/2021, n. 3104; Cass., Sez. 6^-5, 1/2/2022, n. 3017; Cass., Sez.Trib., 1/3/2025, n. 5449).La fattispecie in disanima è chiaramente riconducibile alla primaipotesi: difatti, i dati forniti dalla contribuente non sono stati disattesi, maNumero registro generale 13113/2023Numero sezionale 3176/2026Numero di raccolta generale 11885/2026Data pubblicazione 30/04/2026soltanto rivalutati dall'amministrazione finanziaria con riferimentoall'attribuzione della rendita.2. Con il secondo motivo è denunciata la violazione o falsaapplicazione dell’art. 132, comma 1, n. 4, c.p.c. e 36, comma 2, del d.lgs.n. 546/1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., permotivazione apparente.È orientamento consolidato di questa Corte (si vedano: Cass.; Sez.Un., 7/4/2014, nn. 8053 e 8054) che la riformulazione dell'art. 360,comma 1, n. 5, c.p.c., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83/2012, convertito,con modificazioni, dalla legge n. 134/2012, deve essere interpretata, allaluce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, comeriduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sullamotivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomaliamotivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmenterilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purchéil vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dalconfronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella«mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico», nella«motivazione apparente», nel «contrasto irriducibile tra affermazioniinconciliabili» e nella «motivazione perplessa ed obiettivamenteincomprensibile»; è esclusa, invece, qualunque rilevanza del semplicedifetto di sufficienza della motivazione.Le Sezioni Unite della Corte hanno chiarito che la motivazione è soloapparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo,allorquando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia,percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioniobiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguìto dalgiudice per la formazione del proprio convincimento, cioè tali da lasciareall’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture(Cass., Sez. Un., 19/6/2018, n. 16159 [p. 7.2.], che menziona Cass., Sez.Numero registro generale 13113/2023Numero sezionale 3176/2026Numero di raccolta generale 11885/2026Data pubblicazione 30/04/2026Un., 3/11/2016, n. 22232; conf.: Cass., Sez. Un., 3/11/2016, nn. 22229,22230, 22231). I medesimi concetti giuridici sono espressi da Cass., Sez.Un., 24/3/2017, n. 766; Cass., Sez. Un., 9/6/2017, n. 14430 [p. 2.4.];Cass., Sez. Un., 18/4/2018, n. 9557 [p. 3.5.]).2. Nello stesso solco si pone anche altre arresto (Cass., Sez. Un.,27/12/2019, n. 34476, che cita, in motivazione, Cass., Sez. Un.,7/4/2014, n. 8053; Cass., Sez. Un., 18/4/2018, n. 9558; Cass., Sez. Un.,31/12/2018, n. 33679), che ha avuto modo di ribadire che «nel giudizio dilegittimità è denunciabile solo l’anomalia motivazionale che si tramuta inviolazione di legge costituzionalmente rilevante, alla luce dei canoniermeneutici dettati dall’art. 12 delle preleggi, in quanto attieneall’esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo dellasentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanzeprocessuali: tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivisotto l’aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nelcontrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazioneperplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanzadel semplice difetto di sufficienza della motivazione». Pertanto, lamancanza della motivazione, rilevante ai sensi dell’art. 132, comma 2, n.4, c.p.c. (e, nel caso di specie, dell’art. 36, comma 2, n. 4, del d.lgs. n.546/1992) e riconducibile all’ipotesi di nullità della sentenza ai sensidell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., si configura quando questa manchi deltutto – nel senso che alla premessa dell'oggetto del decidere, risultantedallo svolgimento del processo, segue l'enunciazione della decisione,senza alcuna argomentazione – ovvero nel caso in cui essa formalmenteesista come parte del documento, ma le sue argomentazioni siano svoltein modo talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioèdi riconoscerla come giustificazione del decisum (Cass., Sez. Un.,7/4/2014, n. 8053).Numero registro generale 13113/2023Numero sezionale 3176/2026Numero di raccolta generale 11885/2026Data pubblicazione 30/04/2026Nel caso di specie, alla luce di tale consolidato orientamento dilegittimità, la motivazione della sentenza impugnata si pone ben al disopra del minimo costituzionale atteso che attraverso di essa si coglie ilragionamento logico-giuridico seguito dal giudice di appello perconfermare la decisione di primo grado. In conclusione, deve essereaccolto il primo motivo di ricorso, respinto il secondo, la sentenza, perl’effetto, deve essere cassata e rinviata, alla Corte di Giustizia tributaria disecondo grado della Lombardia, in diversa composizione. P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo e rigetta il secondo motivo, cassa lasentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa allaCorte di Giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversacomposizione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15/4/2026.Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]