CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 32869/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/04/2025 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Co n la sen ten za indicata nel preambolo la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato la pronuncia con cui il Tribunale della stessa città aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cuiall’art. 76 , comma 4, d.P.R. n. 159 del 2011e, per l'effetto , lo aveva condannato alla pena di mesi 8 di arresto . Secondo le conformi valutazioni dei giudici del merito, [OSCURATO:PERSONA],sottoposto, con decreto in data 15settembre 2021, alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel Comune di Bovalino,non aveva ot temperato all'ordine di versare la cauzione di euro 1000,00 entro il termine di dieci giorni dall'inizio dell'esecuzione della predetta misura di prevenzione. 2. Ricorre per Cassazione l’imputato, per il tramite del difensore di fiducia, articolando un unico motivo con cui deduce vizio di motivazione ai sensi dell'articolo 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. con riferimento all'articolo 192, comma 2, cod. proc. pen. Secondo il ricorrente,la Corte di appello , nel ritenere infondata la questione , sottopostale con l’impugnazione,relativa all'impossibilità oggettiva di versare la somma di denaro richiesta titolo di cauzione , aveva seguito un percors o giustificativo inadeguat o . Non aveva , i n particolare , preso in considerazione i modelli ISEE,riferiti agli anni 2021 2022, a ttestanti lo s tato di indigenza in cui versava dell'imputato al momento dellaconsumazione del reato . Così operando , si era discostatadalla giurisprudenza di legittimità che non ritiene integrabile il reato contestato allorquando l'imputato si trovi in tale peculiare condizione. CONSIDERATOIN DIRITTO 1. L’unica censura articolata nel ricorsoè prova di pregio. Non sussiste il denunciato vizio motivazionale posto che i l tema della materiale impossibilità dell’imputato di provvedere al versamento della cauzione, a causa delle disagiatecondizioni economiche attestate dalla certificazione ISEE relativa aglianni 2021 e 2022, è stato esaustivamente approfondito . 2. In premessa, va ricordato che alla stregua dei principi ripetutamente affermati dalla giurisprudenza di legittimità in caso di non tempestiva ottemperanza al versamento della cauzione o all'offerta della garanzia sostitutiva, il giudice è sempre tenuto ad accertare almeno la colpa dell'interessato (Sez. 1, n. 11034 del 23/09/1998, Sinigaglia, Rv. 211609)e che in ogni caso «l'impossibilità economica di far fronte all'obbligo della cauzione imposta in sede di applicazione della misura di prevenzione personale è deducibile anche nel giudizio penale ai fini della responsabilità per il reato costituito dall'inosservanza di tale obbligo, ed incombe al giudice il dovere di accertare la reale condizione economica dell'imputato nel momento in cui si è verificata l'inottemperanza, quando quest'ultimo ha adempiuto all'onere di allegare circostanze idonee a rappresentare la sua situazione di impossidenza» (Sez. 1, n. 34128 del 04/07/2014, Paraninfo, Rv. 260843; Sez. 5, n. 38310 del 05/07/2016, Passafiume, Rv. 267857). Quanto alla provadell'impossibilità di provvedere al pagamento della cauzione per indisponibilità di mezzi economici, non preordinata né colposamente determinata, essa grava sull'imputato, il quale ha un onere di allegazione che non può dirsi soddisfatto dall'apodittica affermazione di versare in uno stato di indigenza (Sez. 1, n. 22628 del 21/5/2014, Alma, Rv. 262266 -01). 3. La sentenza impugnata, in sintonia con gli esposti principi , dopo avere esaminato la produzione difensiva, ha evidenziato, con logico argomentare, che essa comprovava la percezione da parte dell’imputato di redditi quanto meno sufficienti per ilsostentamento della sua famiglia . A tal risorse , secondo la stessa prospettazione difensivadovevano aggiungersi i guadagni percepiti me diante lo svolgimentodi lavori saltuari . C onseguentemente, [OSCURATO:PERSONA] , utilizza n do una parte delle disponibilità economiche di cui disponeva avrebbe ben potuto far fronte al pagamento della cauzionedi importo non molto elevato e comunque determinato tenendo conto dlele sue reale condizioni economiche. Al contrario, Amatonon ha mai dedotto nel procedimento di prevenzione di non essere in grado di pagare la cauzionenon si è preoccupato né di chiedere una eventuale rateizzazione del debito né di offrire garanzie sostitutive . Non ha nemmenoprovveduto al pagamento successivamente allo scadere del termine di legge. Non vi è,dunque, spazio per escludere, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, la sussistenza delreato contravvenzionale. 4. Siffatta valutazione dei giudici di merito è stata contestata con argomenti rivelatisi privi di reale consistenza. Irilievi critici sviluppati per contrastare il ragionamento seguito dalla Corte di appellosono incentrati sulla tesi , invero non rispondente a l reale contenuto della sentenza impugnata,dell’omessa o incompleta valutazione d el l a doc u m en tazione prodottacon il risultato di richiede rne una nuova valutazione a questa Corte di legittimità, sostitutiva rispetto a quella,nonillogica né arbitraria, fornita dai giudici di merito. 5. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, in Roma 16 settembre2025. Il Consigliere este