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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 28237/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], la quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; è presente l'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di FIRENZE in difesa di [OSCURATO:PERSONA], la quale, illustrati i motivi del ricorso, ha insistito per l'accoglimento.

Ritenuto in fatto

1. La Corte d'appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza del Tribunale cittadino, ha revocato la confisca del veicolo, siccome appartenente a terzi, e ridotto la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Alfiero, condannato in primo grado per la violazione dell'art. 186, comma 2, lett. c) e 2-bis e 2-sexies, codice strada, per avere condotto, cioè, un autoveicolo in stato di ebbrezza, con tasso alcolemico pari a 2,16 g/I, provocando un incidente in orario notturno (commesso il 12/8/2017).

2. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo di difensore, formulando tre motivi.

Con il primo, ha dedotto inosservanza o erronea applicazione della legge penale e vizio della motivazione quanto alla attendibilità dell'accertamento ematico effettuato e, conseguentemente, con riferimento alla valutazione della prova, non essendovi certezza che la provetta nella quale era stato raccolto il campione non avesse subito alterazioni o manipolazioni, presentando il supporto la dicitura "provette senza sigillo", a nulla rilevando, secondo la prospettazione difensiva, l'attestazione del rispetto della catena di custodia del campione.

Né tale incompletezza della prova potrebbe essere sanata, secondo la prospettazione difensiva, dalle dichiarazioni testimoniali di una delle persone coinvolte nell'incidente o dalla circostanza che l'imputato lo abbia provocato o, ancora, dai sintomi di alterazione riferiti dagli organi accertatori, quali gli occhi lucidi e l'alito, dato necessario per la individuazione della fattispecie penalmente rilevante.

Con un secondo motivo, la difesa ha dedotto la totale assenza della motivazione con riferimento al riconoscimento della causa speciale di non punibilità di cui all'art. 131 bis, cod. pen., della quale assume sussistenti tutti gli elementi per la formulazione del relativo giudizio, quanto al danno arrecato affermando che il sinistro non avrebbe provocato lesioni alle persone e che l'imputato non ha precedenti specifici, avendo pure tenuto un comportamento corretto dopo l'incidente, essendosi premurato di accertare lo stato delle persone coinvolte, allontanandosi allorquando era stato aggredito verbalmente dalle stesse.

Infine, con un terzo motivo, ha dedotto inosservanza o erronea applicazione della legge penale e vizio della motivazione quanto al diniego delle generiche, sottolineando che il ferimento delle persone offese non era stato dimostrato e che nessuno era stato sottoposto a cure mediche, l'imputato avendo tenuto un atteggiamento pienamente collaborativo, sottoponendosi anche al prelievo ematico.

Considerato in diritto

1. Il ricorso va rigettato.2.

La Corte territoriale ha ricostruito la dinamica dell'accaduto, evidenziando come l'imputato, nell'occorso, avesse invaso l'opposta corsia di marcia, andando a collidere con due autovetture che transitavano regolarmente sulla stessa.

Il sinistro aveva determinato il ferimento di 5 persone e lo stesso imputato era stato trasportato al nosocomio ove, con il suo consenso, gli era stato praticato un prelievo ematico per l'accertamento della concentrazione dell'alcol nel sangue, con l'esito incriminante riportato nella imputazione.

Nel convenire con il Tribunale, anche la Corte territoriale ha rigettato l'assunto difensivo inerente alla regolarità della conservazione del campione ematico, la cui certa riferibilità non poteva essere messa in dubbio dalla dicitura "provette senza sigillo", atteso che il referto dava atto della osservanza della catena di custodia e che la possibilità di una manipolazione/alterazione del campione era basata su una mera congettura, a nulla rilevando che l'analisi fosse stata eseguita a distanza di qualche giorno dalla raccolta del campione.

La Corte, peraltro, ha aggiunto che il risultato tecnico aveva trovato conferma anche nelle dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA], la quale aveva riferito che la nuora si era rivolta all'imputato apostrofandolo per il suo stato di ebbrezza e da quanto riscontrato dagli stessi operanti i quali avevano dato conto del fatto che l'[OSCURATO:PERSONA] aveva gli occhi lucidi e l'alito vinoso, altresì considerata la condotta di guida, per la quale, senza alcuna turbativa, l'uomo aveva invaso l'opposta corsia di marcia, collidendo con ben due autovetture.

Alla concessione delle generiche, infine, quel giudice ha ritenuto ostativa la gravità della condotta e la sua pericolosità: il tasso alcolemico era molto elevato e dall'impatto era derivato il ferimento di ben cinque persone.

3. Il primo motivo è manifestamente infondato.

Il ricorrente, senza contestare gli elementi fattuali emersi nel processo, si è limitato a ribadire che gli esiti del referto non sarebbero idonei a fondare una certa affermazione di penale responsabilità, prospettando, anche in questa sede, la mera possibilità di una alterazione del campione sulla scorta del solo dato della dicitura "provette non sigillate".

Nel far ciò, tuttavia, non ha effettuato un confronto autentico con le ragioni della decisione, alla base della quale riposa la considerazione derivante da quanto attestato in un atto pubblico, il referto, cioè, della cui utilità e capacità dimostrativa si discute, essendo ivi chiarito che la catena della custodia del campione era stata rispettata.

Solo in maniera apodittica, peraltro, il ricorrente, ha inteso svalutare tale dirimente considerazione, assumendo che il rispetto della catena di custodia avrebbe solo una funzione formale, quella di dar conto, cioè, dei passaggi relativi alla custodia del campione.

I due aspetti del problema, in realtà, appaiono tra di loro intimamente connessi e, in difetto di concreti elementi dai quali desumere che, in un certo passaggio, una simile alterazione sia potuta effettivamente accadere, deve considerarsi l'esito del referto, nel quale si attesta che la catena è stata rispettata, non dandosi conto di anomalie nell'esame del campione.Ciò posto, gli elementi richiamati dai giudici territoriali si pongono unicamente quale ulteriore conforto di un assunto provato dal referto, cosicché le doglianze sulla loro inidoneità sono assorbite dal valore pienamente dimostrativo del referto stesso, oltre a tradursi in considerazioni di puro merito, inammissibili in questa sede.

4. Il secondo motivo è infondato.

La richiesta di applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis, cod. pen., deve ritenersi implicitamente disattesa dal giudice qualora la struttura argomentativa della sentenza richiami, anche rispetto a profili diversi, elementi che escludono una valutazione del fatto in termini di particolare tenuità (sez. 3, n. 43604 del 8/9/2021, Cincolà, Rv. 282097; sez. 5, n. 24780 del 8/3/2017, Tempera, Rv. 270033, in fattispecie in cui la Corte ha ritenuto infondato il motivo di ricorso relativo all'assenza di motivazione in ordine alla causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis, cod. pen., ravvisando nel passaggio della motivazione della sentenza della corte di appello relativo alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61, n. 1, cod. pen., che l'appellante chiedeva di escludere, un'implicita esclusione della particolare tenuità del fatto; sez. 1, n. 12624 del 12/2/2019, Dulan, Rv. 275057, in tema di attenuanti generiche, ma con principio di valenza generale; sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, dep. 2019, Currò, RV. 275500).

Sul punto e conclusivamente, deve peraltro ricordarsi quanto affermato dal Supremo consesso di legittimità che ha ritenuto non revocabile in dubbio la legittimità del ricorso alla motivazione implicita che non costituisce l'opposto di quella esplicita, bensì «una particolare tecnica espositiva, caratterizzata dal proporre un'argomentazione, espressa a giustificazione di una determinata statuizione, in funzione di giustificazione anche di altra statuizione, sul presupposto di una stretta conseguenzialità logica e giuridica tra quanto affermato a riguardo della prima e quanto valevole per la seconda».

Cosicché, deve concludersi che, nella motivazione implicita, manca il testo grafico ma non il discorso argomentativo [cfr., in motivazione, Sez.

U, n.20808 del 25/10/2018, dep. 2019, Schettino (in cui si è altresì precisato che il ricorso alla motivazione implicita, oltre a trovare riscontro nella disciplina processuale, là dove essa impone che la sentenza contenga "una concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto" su cui è fondata (art. 544, primo comma e 546, primo comma, lett. e, cod. proc .pen.), è compatibile con il diritto a un processo equo ai sensi dell'art. 6, C.E.D.U., come interpretato dalla Corte di Strasburgo (richiamando in motivazione la sentenza della Quarta Sezione del 24.07.2015, nella causa Chipaní ed altri c.

Italia].

Nella specie, la Corte ha stigmatizzato la gravità della condotta e delle conseguenze derivatene (l'affermazione per la quale dall'incidente non sarebbero derivate lesioni restando mero assunto indimostrato e contrastante con il trasporto in ospedale dello stesso imputato), assunto che si pone in termini di insanabile e disarmante contrasto con un giudizio di particolare tenuità del fatto.

5. Infine, è manifestamente infondato il terzo motivo.Per quanto inerisce al diniego delle generiche, infatti, i giudici del merito hanno giustificato adeguatamente l'esercizio della discrezionalità nella determinazione del trattamento sanzionatorio, facendo riferimento a circostanze (quali l'elevato tasso alcolemico e le conseguenze della condotta, in uno con la sua intrinseca pericolosità) sicuramente rilevanti a tal fine.

Peraltro, sul punto, stante la ratio della disposizione di cui all'art. 62 bis cod. pen., deve ribadirsi che al giudice di merito non è richiesto di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti (cfr. sez. 2 n. 3896 del 20/1/2016, Rv. 265826; sez. 7 n. 39396 del 27/05/2016, Rv. 268475; sez. 4 n. 23679 del 23/4/2013, Rv. 256201), rientrando già la stessa concessione di esse nell'ambito di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo (cfr. sez. 6 n. 41365 del 28/10/2010, Rv. 248737), non essendo neppure necessario esaminare tutti i parametri di cui all'art. 133 cod. pen., ma sufficiente specificare a quale si sia inteso far riferimento (cfr. sez. 1 n. 33506 del 7/7/2010, Rv. 247959).

6. Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Deciso il 28 giugno 2022.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/09/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], la quale ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; è presente l'avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di FIRENZE in difesa di [OSCURATO:PERSONA], la quale, illustrati i motivi del ricorso, ha insistito per l'accoglimento. Ritenuto in fatto 1. La Corte d'appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza del Tribunale cittadino, ha revocato la confisca del veicolo, siccome appartenente a terzi, e ridotto la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Alfiero, condannato in primo grado per la violazione dell'art. 186, comma 2, lett. c) e 2-bis e 2-sexies, codice strada, per avere condotto, cioè, un autoveicolo in stato di ebbrezza, con tasso alcolemico pari a 2,16 g/I, provocando un incidente in orario notturno (commesso il 12/8/2017). 2. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo di difensore, formulando tre motivi. Con il primo, ha dedotto inosservanza o erronea applicazione della legge penale e vizio della motivazione quanto alla attendibilità dell'accertamento ematico effettuato e, conseguentemente, con riferimento alla valutazione della prova, non essendovi certezza che la provetta nella quale era stato raccolto il campione non avesse subito alterazioni o manipolazioni, presentando il supporto la dicitura "provette senza sigillo", a nulla rilevando, secondo la prospettazione difensiva, l'attestazione del rispetto della catena di custodia del campione. Né tale incompletezza della prova potrebbe essere sanata, secondo la prospettazione difensiva, dalle dichiarazioni testimoniali di una delle persone coinvolte nell'incidente o dalla circostanza che l'imputato lo abbia provocato o, ancora, dai sintomi di alterazione riferiti dagli organi accertatori, quali gli occhi lucidi e l'alito, dato necessario per la individuazione della fattispecie penalmente rilevante. Con un secondo motivo, la difesa ha dedotto la totale assenza della motivazione con riferimento al riconoscimento della causa speciale di non punibilità di cui all'art. 131 bis, cod. pen., della quale assume sussistenti tutti gli elementi per la formulazione del relativo giudizio, quanto al danno arrecato affermando che il sinistro non avrebbe provocato lesioni alle persone e che l'imputato non ha precedenti specifici, avendo pure tenuto un comportamento corretto dopo l'incidente, essendosi premurato di accertare lo stato delle persone coinvolte, allontanandosi allorquando era stato aggredito verbalmente dalle stesse. Infine, con un terzo motivo, ha dedotto inosservanza o erronea applicazione della legge penale e vizio della motivazione quanto al diniego delle generiche, sottolineando che il ferimento delle persone offese non era stato dimostrato e che nessuno era stato sottoposto a cure mediche, l'imputato avendo tenuto un atteggiamento pienamente collaborativo, sottoponendosi anche al prelievo ematico. Considerato in diritto 1. Il ricorso va rigettato.2. La Corte territoriale ha ricostruito la dinamica dell'accaduto, evidenziando come l'imputato, nell'occorso, avesse invaso l'opposta corsia di marcia, andando a collidere con due autovetture che transitavano regolarmente sulla stessa. Il sinistro aveva determinato il ferimento di 5 persone e lo stesso imputato era stato trasportato al nosocomio ove, con il suo consenso, gli era stato praticato un prelievo ematico per l'accertamento della concentrazione dell'alcol nel sangue, con l'esito incriminante riportato nella imputazione. Nel convenire con il Tribunale, anche la Corte territoriale ha rigettato l'assunto difensivo inerente alla regolarità della conservazione del campione ematico, la cui certa riferibilità non poteva essere messa in dubbio dalla dicitura "provette senza sigillo", atteso che il referto dava atto della osservanza della catena di custodia e che la possibilità di una manipolazione/alterazione del campione era basata su una mera congettura, a nulla rilevando che l'analisi fosse stata eseguita a distanza di qualche giorno dalla raccolta del campione. La Corte, peraltro, ha aggiunto che il risultato tecnico aveva trovato conferma anche nelle dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA], la quale aveva riferito che la nuora si era rivolta all'imputato apostrofandolo per il suo stato di ebbrezza e da quanto riscontrato dagli stessi operanti i quali avevano dato conto del fatto che l'[OSCURATO:PERSONA] aveva gli occhi lucidi e l'alito vinoso, altresì considerata la condotta di guida, per la quale, senza alcuna turbativa, l'uomo aveva invaso l'opposta corsia di marcia, collidendo con ben due autovetture. Alla concessione delle generiche, infine, quel giudice ha ritenuto ostativa la gravità della condotta e la sua pericolosità: il tasso alcolemico era molto elevato e dall'impatto era derivato il ferimento di ben cinque persone. 3. Il primo motivo è manifestamente infondato. Il ricorrente, senza contestare gli elementi fattuali emersi nel processo, si è limitato a ribadire che gli esiti del referto non sarebbero idonei a fondare una certa affermazione di penale responsabilità, prospettando, anche in questa sede, la mera possibilità di una alterazione del campione sulla scorta del solo dato della dicitura "provette non sigillate". Nel far ciò, tuttavia, non ha effettuato un confronto autentico con le ragioni della decisione, alla base della quale riposa la considerazione derivante da quanto attestato in un atto pubblico, il referto, cioè, della cui utilità e capacità dimostrativa si discute, essendo ivi chiarito che la catena della custodia del campione era stata rispettata. Solo in maniera apodittica, peraltro, il ricorrente, ha inteso svalutare tale dirimente considerazione, assumendo che il rispetto della catena di custodia avrebbe solo una funzione formale, quella di dar conto, cioè, dei passaggi relativi alla custodia del campione. I due aspetti del problema, in realtà, appaiono tra di loro intimamente connessi e, in difetto di concreti elementi dai quali desumere che, in un certo passaggio, una simile alterazione sia potuta effettivamente accadere, deve considerarsi l'esito del referto, nel quale si attesta che la catena è stata rispettata, non dandosi conto di anomalie nell'esame del campione.Ciò posto, gli elementi richiamati dai giudici territoriali si pongono unicamente quale ulteriore conforto di un assunto provato dal referto, cosicché le doglianze sulla loro inidoneità sono assorbite dal valore pienamente dimostrativo del referto stesso, oltre a tradursi in considerazioni di puro merito, inammissibili in questa sede. 4. Il secondo motivo è infondato. La richiesta di applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis, cod. pen., deve ritenersi implicitamente disattesa dal giudice qualora la struttura argomentativa della sentenza richiami, anche rispetto a profili diversi, elementi che escludono una valutazione del fatto in termini di particolare tenuità (sez. 3, n. 43604 del 8/9/2021, Cincolà, Rv. 282097; sez. 5, n. 24780 del 8/3/2017, Tempera, Rv. 270033, in fattispecie in cui la Corte ha ritenuto infondato il motivo di ricorso relativo all'assenza di motivazione in ordine alla causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis, cod. pen., ravvisando nel passaggio della motivazione della sentenza della corte di appello relativo alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61, n. 1, cod. pen., che l'appellante chiedeva di escludere, un'implicita esclusione della particolare tenuità del fatto; sez. 1, n. 12624 del 12/2/2019, Dulan, Rv. 275057, in tema di attenuanti generiche, ma con principio di valenza generale; sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, dep. 2019, Currò, RV. 275500). Sul punto e conclusivamente, deve peraltro ricordarsi quanto affermato dal Supremo consesso di legittimità che ha ritenuto non revocabile in dubbio la legittimità del ricorso alla motivazione implicita che non costituisce l'opposto di quella esplicita, bensì «una particolare tecnica espositiva, caratterizzata dal proporre un'argomentazione, espressa a giustificazione di una determinata statuizione, in funzione di giustificazione anche di altra statuizione, sul presupposto di una stretta conseguenzialità logica e giuridica tra quanto affermato a riguardo della prima e quanto valevole per la seconda». Cosicché, deve concludersi che, nella motivazione implicita, manca il testo grafico ma non il discorso argomentativo [cfr., in motivazione, Sez. U, n.20808 del 25/10/2018, dep. 2019, Schettino (in cui si è altresì precisato che il ricorso alla motivazione implicita, oltre a trovare riscontro nella disciplina processuale, là dove essa impone che la sentenza contenga "una concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto" su cui è fondata (art. 544, primo comma e 546, primo comma, lett. e, cod. proc .pen.), è compatibile con il diritto a un processo equo ai sensi dell'art. 6, C.E.D.U., come interpretato dalla Corte di Strasburgo (richiamando in motivazione la sentenza della Quarta Sezione del 24.07.2015, nella causa Chipaní ed altri c. Italia]. Nella specie, la Corte ha stigmatizzato la gravità della condotta e delle conseguenze derivatene (l'affermazione per la quale dall'incidente non sarebbero derivate lesioni restando mero assunto indimostrato e contrastante con il trasporto in ospedale dello stesso imputato), assunto che si pone in termini di insanabile e disarmante contrasto con un giudizio di particolare tenuità del fatto. 5. Infine, è manifestamente infondato il terzo motivo.Per quanto inerisce al diniego delle generiche, infatti, i giudici del merito hanno giustificato adeguatamente l'esercizio della discrezionalità nella determinazione del trattamento sanzionatorio, facendo riferimento a circostanze (quali l'elevato tasso alcolemico e le conseguenze della condotta, in uno con la sua intrinseca pericolosità) sicuramente rilevanti a tal fine. Peraltro, sul punto, stante la ratio della disposizione di cui all'art. 62 bis cod. pen., deve ribadirsi che al giudice di merito non è richiesto di esprimere una valutazione circa ogni singola deduzione difensiva, essendo, invece, sufficiente l'indicazione degli elementi di preponderante rilevanza ritenuti ostativi alla concessione delle attenuanti (cfr. sez. 2 n. 3896 del 20/1/2016, Rv. 265826; sez. 7 n. 39396 del 27/05/2016, Rv. 268475; sez. 4 n. 23679 del 23/4/2013, Rv. 256201), rientrando già la stessa concessione di esse nell'ambito di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo (cfr. sez. 6 n. 41365 del 28/10/2010, Rv. 248737), non essendo neppure necessario esaminare tutti i parametri di cui all'art. 133 cod. pen., ma sufficiente specificare a quale si sia inteso far riferimento (cfr. sez. 1 n. 33506 del 7/7/2010, Rv. 247959). 6. Al rigetto segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Deciso il 28 giugno 2022.
Sentenza Cassazione n. 28237/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris