CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 23 marzo 2021
Cassazione n. 24000/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Sassari in data 30/09/2021; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta presentata ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, con cui il Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 30 settembre 2021 il Tribunale di sorveglianza di Sassari ha respinto il reclamo proposto da [OSCURATO:PERSONA], detenuto nella casa circondariale di Bancali - Sassari in regime ex art. 41-bis Ord. pen., avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Sassari in data 23 marzo 2021 con il quale erano stati rigettati i suoi ricorsi ai sensi dell'art.35-bis Ord. pen. (poi riuniti), con i quali egli aveva lamentato che la direzione del carcere non gli aveva consegnato almeno uno dei due orologi che aveva acquistato, come gadget di una rivista, tramite l'impresa di mantenimento, non aveva dotato il bagno annesso alla camera detentiva di ripiani o di mensole su cui posare i prodotti detergenti e quelli destinati all'igiene personale e non aveva fornito una sedia con schienale ed un tavolino sul quale poggiare il computer. 1.1. Il Tribunale di sorveglianza, dopo avere escluso che la riunione dei procedimenti disposta dal Magistrato di sorveglianza fosse causa di nullità non essendovi stata opposizione da parte della difesa che, nel corso della udienza, aveva anche depositato documentazione medica, ha confermato le valutazioni contenute nel provvedimento reclamato rispetto alla mancata consegna dell'orologio in quanto non dotato di cassa trasparente come invece richiesto, non irragionevolmente, dalla relativa circolare del D.A.P. ed escludendo la sussistenza di un diritto soggettivo del detenuto al possesso di quella determinata categoria di orologi. Analogamente il Tribunale di sorveglianza ha condiviso la decisione del provvedimento reclamato quanto alla insussistenza di un diritto soggettivo del Gallico circa alla dotazione nel bagno delle mensole, risultando possibile depositare all'esterno (nell'armadietto) i prodotti destinati alla cura ed all'igiene personale, così come ha pure escluso l'esistenza di un diritto soggettivo alla fornitura da parte dell'Amministrazione di una sedia con schienale e di un tavolino sul quale sistemare il computer, trattandosi di arredi aggiuntivi il cui acquisto è carico del detenuto. 2. Avverso il predetto provvedimento [OSCURATO:PERSONA] propone, mediante il difensore di fiducia, ricorso per cassazione affidato a tre motivi. 2.1.Con il primo censura l'ordinanza, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. c) ed e) cod. proc. pen., per violazione di legge con riferimento agli artt. 19 e 125, comma 3, cod. proc. pen. non essendo stata previamente disposta la riunione dei procedimenti trattati separatamente dal Magistrato di sorveglianza nella udienza del 23 marzo 2021 e poi decisi unitariamente con l'ordinanza oggetto di reclamo.2.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta, a norma dell'art.606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., l'omessa valutazione da parte del Tribunale di sorveglianza della circostanza che l'acquisto degli orologi era avvenuto tramite due apposite istanze (mediante 'domandina' ex mod. 393) presentate a distanza di tempo previa autorizzazione della direzione della casa circondariale e che quindi, se l'orologio non fosse stato incluso nella categoria di quelli consentiti, non vi sarebbe stata nemmeno la citata autorizzazione. Inoltre, Gallico contesta che nella fattispecie non sussista un diritto soggettivo, vertendosi in tema di diritto di proprietà. 2.3. Con il terzo motivo si lamenta, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., la violazione degli artt. 125, comma 3, 127, comma 5, cod. proc. pen., 1, comma 1, e 3 Ord. pen. Il ricorrente, in particolare, censura l'omessa motivazione in ordine alla lamentata discriminazione esistente tra detenuti in regime ex art.41-bis Ord. pen. ristretti nel carcere di Sassari, rispetto a quelli sottoposti allo stesso regime e detenuti presso altre carceri italiane con riguardo alla assenza di un tavolo per scrivere, della sedia con schienale, di mobiletti, nonché dei ripiani nel bagno. Egli, inoltre, contesta la ritenuta insussistenza di un diritto soggettivo in materia poiché esso nasce dal diritto a non subire discriminazioni rispetto agli altri detenuti sottoposti ad analogo regime e comunque a non subire un trattamento contrario ad umanità e al rispetto della dignità della persona. Infine, il ricorrente evidenzia che l'esigenza dello scrittoio e della sedia con schienale sorge dalle sue condizioni di salute e che, pertanto, la mancata fornitura di tali arredi determina la violazione del diritto costituzionale alla salute e di quanto previsto dall'art.3 della CEDU; trattandosi, poi, di arredi mancanti (e non aggiuntivi come ritenuto dal Tribunale di sorveglianza) essi vanno messi a disposizione da parte dell' Amministrazione come già avviene per gli altri istituti di pena. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte osserva che il ricorso è palesemente infondato e che, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. 2. Anzitutto il primo motivo è privo del requisito della specificità, non confrontandosi con l'argomentazione svolta dal Tribunale di sorveglianza che ha dato rilievo alla mancata opposizione da parte del Gallico alla trattazione congiunta dei reclami da parte del Magistrato di sorveglianza ed alla produzione di documentazione sanitaria effettuata nel corso della udienza in camera di consiglio. Deve poi ricordarsi il condivisibile principio giurisprudenziale secondo cui il provvedimento con cui il giudice dispone la riunione dei procedimenti ha carattere meramente ordinatorio e discrezionale in quanto attiene alla distribuzione interna dei processi ed all'economia dei giudizi e, come tale, non è impugnabile con ricorso per cassazione, salvo che non sia derivata una violazione delle norme concernenti gli effetti della connessione sulla competenza peraltro nemmeno dedotte con l'impugnazione (Cass. Sez. 1, n. 27958 del 20/1/2014, Zahid ed altri, Rv. 262252). 2.1. Analogamente è manifestamente infondato il secondo motivo in quanto il Tribunale, in modo adeguato e non contraddittorio, ha rilevato che, in forza dell'art.20 della circolare D.A.P. del 2 ottobre 2017 , non è consentito l'ingresso in carcere di quegli oggetti che, per la loro natura e confezionamento, sono difficilmente controllabili, necessitano di manomissioni o risultano pregiudizievoli per l'ordine e la sicurezza oppure nocivi; trattandosi di un orologio con la cassa non trasparente è stata quindi ritenuta legittima la mancata consegna. Al riguardo si osserva che l'autorizzazione all'acquisto non può assumere rilievo, essendo necessario l'effettivo controllo sull'oggetto una volta materialmente consegnato per stabilirne la compatibilità con la sopra indicata disposizione regolamentare. Deve poi escludersi la violazione di un diritto soggettivo del ricorrente non potendo esso certamente riguardare il possesso di un determinato modello di orologio; la mancata consegna, pertanto, non si pone in contrasto con i diritti fondamentali del detenuto, essendo, invece, giustificata con le esigenze di sicurezza connesse alla sottoposizione al regime di cui al citato art. 41-bis, in quanto detta regolamentazione costituisce un ragionevole esercizio del potere amministrativo in funzione del contemperamento tra le esigenze di vita del detenuto e quelle di particolare controllo richieste dal regime penitenziario. 2.2. Non è configurabile alcuna violazione di diritti soggettivi nemmeno rispetto alla mancata predisposizione di scaffalature nel bagno poiché non è contestato che il detenuto li può comunque riporre nell'armadietto posto all'esterno del bagno medesimo. Con riferimento alla sedia con schienale ed al tavolo si osserva che lo stesso ricorrente deduce che la discriminazione non è rispetto ai detenuti sottoposti allo stesso regime ristretti nel carcere di Sassari, ma a quelli ristretti altrove; ne consegue che essa non sussiste poiché il raffronto deve avvenire tra detenuti ristretti presso il medesimo istituto non potendosi comparare le situazioni oggettive esistenti in differenti carceri. In ogni caso, non è configurabile la violazione di alcun diritto soggettivo trattandosi di oggetti che (a prescindere se devono essere messi a disposizione dall'Amministrazione) per la loro natura, non sono indispensabili per il soddisfacimento di esigenze di vita fondamentali del detenuto. 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - per i profili di colpa correlati all'irritualità dell'impugnazione (Corte cost., sentenza n. 186 del 2000) - di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese process