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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 12 luglio 2022

Cassazione n. 36700/2022

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C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.29328/2015 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] 2000 SRL -intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

CATANZARO n. 737/2015 depositata il13/05/2015.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 2000 s.r.l. impugnava l’avviso di accertamento mediante il quale l’Agenzia delle entrate, con riferimento l’anno d’imposta 2003, sulla base di un pvc, procedeva al recupero dei maggiori importi Ires, Irap e Iva.

Nella specie, l’erario contestava l’indebita deduzione di quote di ammortamento di terreni; la deduzione, parimenti indebita, operata in relazione alla cessione di un immobile da parte della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; infine, l’indebita detrazione IVA su fatture emesse dalla [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti della contribuente in relazione alla vendita di un complesso immobiliare.

La CTP di Catanzaro accoglieva il ricorso della contribuente, annullando l’atto impositivo.

La CTR della Calabria rigettava il successivo appello erariale.

Il ricorso per cassazione dell’Agenzia delle entrate è affidato a cinque motivi.

Resiste il [OSCURATO:SOCIETA]. con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione dell’art.2909 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., per avere la CTR trascurato il giudicato riveniente dalla sentenza della CTP di Catanzaro n. 125/03/2012 del 14 marzo 2012, con la quale, per l’anno d’imposta 2006, detto giudice aveva deciso in merito agli stessi rapporti giuridici oggetto del presente giudizio, accertando l’indeducibilità delle quote di ammortamento relative all’acquisto di terreni e dei costi per gli oneri accessori.

Il motivo è fondato.

Va, infatti, ribadito il principio in virtù del quale l'effetto vincolante del giudicato esterno, in relazione alle imposte periodiche, deve essere senz'altro riconosciuto nei casi, come quello di specie, in cui vengano in esame fatti che, per legge, hanno efficacia permanente o pluriennale: fatti, cioè, che, pur essendo unici, producono, per previsione legislativa, effetti per un arco di tempo che comprende più periodi d'imposta, ed in cui la pluriennalità costituisce un elemento caratterizzante della fattispecie normativa, che unifica più annualità d'imposta in una sorta di "maxiperiodo"; e gli esempi tipici sono proprio quelli delle esenzioni o agevolazioni pluriennali, come anche quello della "spalmatura" in più anni dell'ammortamento di un bene o, in generale, della deducibilità di una spesa 2 (Cass., Sez.

Un., n. 13916 del 2006, nonché Cass. nn. 24433 del 2013 e 4832 del 2015 e Cass. n. 21395 del 2017; v. anche Cass., Sez.

Un., n. 8500 del 2020).

Quel che rileva, in definitiva, nella fattispecie è che, con sentenza passata in giudicato, è stato acclarata l’indeducibilità delle quote di ammortamento.

Con il secondo motivo di ricorso si contesta la violazione dell’art. 102 TUI e dell’art. 30 DPR n. 633 del 1972, in relazione al DM 31 dicembre 1988, e dei principi contabili nazionali e internazionali (IAS 16), in relazione all’art. 360 n.. 3 c.p.c., per avere la CTR deciso “sull’errato presupposto che l’indeducibilità delle quote di ammortamento fosse stata sancita con la legge n. 248 del 4 agosto 2006”, ancorché già in precedenza detta indeducibilità fosse normativamente prevista.

Il motivo è parimenti fondato.

L’ammortamento ha la funzione di distribuire il costo dei beni ad utilità pluriennale tra i periodi di imposta interessati alla loro utilizzazione.

Nel procedimento di ammortamento vengono in rilievo, da una parte, la ripartizione negli anni dell’utilità di un bene durevole, dall’altra parte, la considerazione essenziale del relativo deperimento per il contributo fornito al processo produttivo.

I due aspetti si intersecano sicché, in assenza di una perdita di valore, almeno ipotetica, connessa all’uso, la mera presenza di un contributo pluriennale all’attività di impresa non è sufficiente a giustificare la deduzione degli ammortamenti.

I terreni indubbiamente forniscono un essenziale contributo economico alla produzione di ricavi, ma non sono d’altro canto suscettibili di un vero e proprio deperimento.

La perdita di valore diei beni utilizzati nella produzione dipende infatti sostanzialmente da due fattori concomitanti: deprimento fisico e obsolescenza.

Nel caso di terreni non vi è nessuna progressiva perdita di utilità del bene come fattore produttivo, in quanto non vi è un declino di efficienza del bene struementale nella produzione.

In questa cornice concettuale preesistente si è innestata la disciplina di cui al DL n. 223 del 2006, conv. in L. n. 248 del 2006, con valenza chiarificatoria, ma non innovativa, in punto di “non ammortizzabilità dei terreni” e di gestione necessariamente separata dell’ammortamento degli impianti e dei fabbricati “al netto” del valore del terreno su cui insistono.

Secondo l'indirizzo giurisprudenziale consolidato, in tema di determinazione del reddito d'impresa, i terreni edificabili, non essendo sodgetti locorio fisico ed economico, né ad usura, non rientrano nella nozione fiscale di beni ammortizzabili (Cass. n. 9068 del 2015; v. anche Cass. n. 22932 del 2018).

Con il terzo motivo di ricorso si lamenta la violazione degli artt. 54, comma 2, DPR n. 633 del 1972, 14 DPR n. 633 del 1972, 6, comma 8, DLGS n. 471 del 1997, 2697 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., per avere la CTR valorizzato le risultanze inattendibili di perizie di parte “ignorando tutti gli elementi addotti dai verificatori e dall’Ufficio per corroborare la cessione al valore normale” dell’immobile oggetto di controversia.

Il motivo è inammissibile perché pretende, trascendendo il perimetrodella violazione di legge, una rivisitazione del merito atta a valorizzare elementi altri rispetto a quelli adoperati dal giudice.

Quanto alla contestazione d’inutilizzabilità delle perizie di parte, giova osservare che nel processo tributario, ambito nelquale esiste un maggiore spazio per leprove cosiddette atipiche, anche laperizia di parte può costituire fonte di convincimento del giudice, che può elevarla a fondamento della decisione a condizione che spieghi le ragioni per le quali la ritenga corretta e convincente (Cass. n. 6038 del 2022; Cass. n. 2193 del 2015).

Con il quarto motivo di ricorso si lamenta la motivazione apparente della sentenza d’appello, in violazione degli artt. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., e dell’art. 111, comma 6, Cost., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per avere la CTR trascurato di spiegare la ragione per la quale non dovesse tenersi conto dei prezzi fissati nei preliminari di vendita, ma soltanto dei prezzi indicati negli atti definitivi di compravendita.

Il motivo è infondato.

La CTR ha incentra perspicuamente il suo ragionamento sulla circostanza che il prezzo d’acquisto dei terreni era corroborato dalla perizia privata, oltreché confermato dai pagamenti documentati ed ulteriormente confermato avvalorato dairogiti, tanto da consentire al giudice stesso di concludere che “non ci sono elementi di una asserita fittizietà”; la circostanza che la CTR non abbia tenuto conto dei preliminari, è suscettibile di costituire, in astratto e al più, un vizio motivazionale(un omesso esame di fatto decisivo).

In realtà, la motivazione resa dai giudici d’appello non scende al di sotto della soglia del c.d.

“minimo costituzionale”, giovando richiamare l’orientamento di questa Corte in base al quale “In seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, CPC, disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza dellamotivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sullamotivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall'art.111, comma 6, Cost., che viene violato qualora lamotivazione sia totalmente mancante o meramenteapparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali ” (Cass. n. 7090 del 2022; Cass. n. 22598 del 2018).

Con il quinto motivo viene denunciata la violazione dell’art. 54, comma 2, DPR n. 633 del 1972, dell’art. 2729 c.c., dell’art. 115, comma 1, c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., per avere la CTR, con riguardo all’indebita deduzione di quote di ammortamento in relazione all’acquisto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., trascurato che “la parziale inesistenza dell’operazione fu contestata sulla base di numerosi elementi presuntivi, dettagliatamente descritti”.

In tema di presunzioni, qualora il giudice di merito sussuma erroneamente sotto i tre caratteri individuatori della presunzione (gravità, precisione, concordanza) fatti concreti che non sono invece rispondenti a quei requisiti, il relativo ragionamento è censurabile in base all'art.360, n. 3, c.p.c. (e non già alla stregua del n. 5 dello stesso art.360), competendo alla Corte di cassazione, nell'esercizio della funzione di nomofilachia, controllare se la norma dell'art.2729 c. c., oltre ad essere applicata esattamente a livello di declamazione astratta, lo sia stata anche sotto il profilo dell'applicazione a fattispecie concrete che effettivamente risultino ascrivibili alla fattispecie astratta (Cass. n. 29635 del 2018; Cass. n. 19485 del 2017).

Tuttavia, la contestazione del ricorrente non può spingersi fino al punto da contrapporre a quella adoperate dal giudice presunzioni differenti, posto che la selezione fra le risultanze probatorie da porre a fondamento della decisione è riservata al giudice stesso, ricadendo nel perimetro del suo libero convincimento.Infatti, sono riservate algiudice del merito l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, nonché lascelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento (Cass. n. 21187 del 2019; Cass. n. 13054 del 2014).

La censura esonda, anche in relazione all’art. 115 c.p.c., dall’alveo del vizio contemplato dal n. 3 dell’art. 360, mirando ad una rivisitazione più appagante per il contribuente del merito della controversia.

Essa degrada, infatti, verso la sostanziale richiesta a questa Corte di una rivalutazione dei fatti storici da cui è originato l’accertamento fiscale.

In breve, la complessiva censura trascende il modello legale di denuncia proprio della norma rammentata, in quanto pone all’evidenza a proprio presupposto una diversa ricostruzione del merito degli accadimenti.

In ultima analisi, vanno accolti i primi due motivi di ricorso, rigettati i rimanenti.

La sentenza d’appello va, pertanto, cassata e non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito confermando la legittimita’ dell’avviso con riferimento alla ripresa fiscale relativa alle quote di ammortamento.

Le spese dei gradi di merito e della presente fase di legittimità vanno compensate, avuto riguardo all’esitocomplessivo del giudizio.

P.Q.M. accoglie i primi due motivi di ricorso, rigettati gli altri; cassa la sentenza impugnata e, dec

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.29328/2015 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] 2000 SRL -intimato- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. CATANZARO n. 737/2015 depositata il13/05/2015. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 2000 s.r.l. impugnava l’avviso di accertamento mediante il quale l’Agenzia delle entrate, con riferimento l’anno d’imposta 2003, sulla base di un pvc, procedeva al recupero dei maggiori importi Ires, Irap e Iva. Nella specie, l’erario contestava l’indebita deduzione di quote di ammortamento di terreni; la deduzione, parimenti indebita, operata in relazione alla cessione di un immobile da parte della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; infine, l’indebita detrazione IVA su fatture emesse dalla [OSCURATO:SOCIETA]. nei confronti della contribuente in relazione alla vendita di un complesso immobiliare. La CTP di Catanzaro accoglieva il ricorso della contribuente, annullando l’atto impositivo. La CTR della Calabria rigettava il successivo appello erariale. Il ricorso per cassazione dell’Agenzia delle entrate è affidato a cinque motivi. Resiste il [OSCURATO:SOCIETA]. con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso si denuncia la violazione dell’art.2909 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., per avere la CTR trascurato il giudicato riveniente dalla sentenza della CTP di Catanzaro n. 125/03/2012 del 14 marzo 2012, con la quale, per l’anno d’imposta 2006, detto giudice aveva deciso in merito agli stessi rapporti giuridici oggetto del presente giudizio, accertando l’indeducibilità delle quote di ammortamento relative all’acquisto di terreni e dei costi per gli oneri accessori. Il motivo è fondato. Va, infatti, ribadito il principio in virtù del quale l'effetto vincolante del giudicato esterno, in relazione alle imposte periodiche, deve essere senz'altro riconosciuto nei casi, come quello di specie, in cui vengano in esame fatti che, per legge, hanno efficacia permanente o pluriennale: fatti, cioè, che, pur essendo unici, producono, per previsione legislativa, effetti per un arco di tempo che comprende più periodi d'imposta, ed in cui la pluriennalità costituisce un elemento caratterizzante della fattispecie normativa, che unifica più annualità d'imposta in una sorta di "maxiperiodo"; e gli esempi tipici sono proprio quelli delle esenzioni o agevolazioni pluriennali, come anche quello della "spalmatura" in più anni dell'ammortamento di un bene o, in generale, della deducibilità di una spesa 2 (Cass., Sez. Un., n. 13916 del 2006, nonché Cass. nn. 24433 del 2013 e 4832 del 2015 e Cass. n. 21395 del 2017; v. anche Cass., Sez. Un., n. 8500 del 2020). Quel che rileva, in definitiva, nella fattispecie è che, con sentenza passata in giudicato, è stato acclarata l’indeducibilità delle quote di ammortamento. Con il secondo motivo di ricorso si contesta la violazione dell’art. 102 TUI e dell’art. 30 DPR n. 633 del 1972, in relazione al DM 31 dicembre 1988, e dei principi contabili nazionali e internazionali (IAS 16), in relazione all’art. 360 n.. 3 c.p.c., per avere la CTR deciso “sull’errato presupposto che l’indeducibilità delle quote di ammortamento fosse stata sancita con la legge n. 248 del 4 agosto 2006”, ancorché già in precedenza detta indeducibilità fosse normativamente prevista. Il motivo è parimenti fondato. L’ammortamento ha la funzione di distribuire il costo dei beni ad utilità pluriennale tra i periodi di imposta interessati alla loro utilizzazione. Nel procedimento di ammortamento vengono in rilievo, da una parte, la ripartizione negli anni dell’utilità di un bene durevole, dall’altra parte, la considerazione essenziale del relativo deperimento per il contributo fornito al processo produttivo. I due aspetti si intersecano sicché, in assenza di una perdita di valore, almeno ipotetica, connessa all’uso, la mera presenza di un contributo pluriennale all’attività di impresa non è sufficiente a giustificare la deduzione degli ammortamenti. I terreni indubbiamente forniscono un essenziale contributo economico alla produzione di ricavi, ma non sono d’altro canto suscettibili di un vero e proprio deperimento. La perdita di valore diei beni utilizzati nella produzione dipende infatti sostanzialmente da due fattori concomitanti: deprimento fisico e obsolescenza. Nel caso di terreni non vi è nessuna progressiva perdita di utilità del bene come fattore produttivo, in quanto non vi è un declino di efficienza del bene struementale nella produzione. In questa cornice concettuale preesistente si è innestata la disciplina di cui al DL n. 223 del 2006, conv. in L. n. 248 del 2006, con valenza chiarificatoria, ma non innovativa, in punto di “non ammortizzabilità dei terreni” e di gestione necessariamente separata dell’ammortamento degli impianti e dei fabbricati “al netto” del valore del terreno su cui insistono. Secondo l'indirizzo giurisprudenziale consolidato, in tema di determinazione del reddito d'impresa, i terreni edificabili, non essendo sodgetti locorio fisico ed economico, né ad usura, non rientrano nella nozione fiscale di beni ammortizzabili (Cass. n. 9068 del 2015; v. anche Cass. n. 22932 del 2018). Con il terzo motivo di ricorso si lamenta la violazione degli artt. 54, comma 2, DPR n. 633 del 1972, 14 DPR n. 633 del 1972, 6, comma 8, DLGS n. 471 del 1997, 2697 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., per avere la CTR valorizzato le risultanze inattendibili di perizie di parte “ignorando tutti gli elementi addotti dai verificatori e dall’Ufficio per corroborare la cessione al valore normale” dell’immobile oggetto di controversia. Il motivo è inammissibile perché pretende, trascendendo il perimetrodella violazione di legge, una rivisitazione del merito atta a valorizzare elementi altri rispetto a quelli adoperati dal giudice. Quanto alla contestazione d’inutilizzabilità delle perizie di parte, giova osservare che nel processo tributario, ambito nelquale esiste un maggiore spazio per leprove cosiddette atipiche, anche laperizia di parte può costituire fonte di convincimento del giudice, che può elevarla a fondamento della decisione a condizione che spieghi le ragioni per le quali la ritenga corretta e convincente (Cass. n. 6038 del 2022; Cass. n. 2193 del 2015). Con il quarto motivo di ricorso si lamenta la motivazione apparente della sentenza d’appello, in violazione degli artt. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., e dell’art. 111, comma 6, Cost., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per avere la CTR trascurato di spiegare la ragione per la quale non dovesse tenersi conto dei prezzi fissati nei preliminari di vendita, ma soltanto dei prezzi indicati negli atti definitivi di compravendita. Il motivo è infondato. La CTR ha incentra perspicuamente il suo ragionamento sulla circostanza che il prezzo d’acquisto dei terreni era corroborato dalla perizia privata, oltreché confermato dai pagamenti documentati ed ulteriormente confermato avvalorato dairogiti, tanto da consentire al giudice stesso di concludere che “non ci sono elementi di una asserita fittizietà”; la circostanza che la CTR non abbia tenuto conto dei preliminari, è suscettibile di costituire, in astratto e al più, un vizio motivazionale(un omesso esame di fatto decisivo). In realtà, la motivazione resa dai giudici d’appello non scende al di sotto della soglia del c.d. “minimo costituzionale”, giovando richiamare l’orientamento di questa Corte in base al quale “In seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, CPC, disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza dellamotivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sullamotivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall'art.111, comma 6, Cost., che viene violato qualora lamotivazione sia totalmente mancante o meramenteapparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconcilianti, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali ” (Cass. n. 7090 del 2022; Cass. n. 22598 del 2018). Con il quinto motivo viene denunciata la violazione dell’art. 54, comma 2, DPR n. 633 del 1972, dell’art. 2729 c.c., dell’art. 115, comma 1, c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., per avere la CTR, con riguardo all’indebita deduzione di quote di ammortamento in relazione all’acquisto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., trascurato che “la parziale inesistenza dell’operazione fu contestata sulla base di numerosi elementi presuntivi, dettagliatamente descritti”. In tema di presunzioni, qualora il giudice di merito sussuma erroneamente sotto i tre caratteri individuatori della presunzione (gravità, precisione, concordanza) fatti concreti che non sono invece rispondenti a quei requisiti, il relativo ragionamento è censurabile in base all'art.360, n. 3, c.p.c. (e non già alla stregua del n. 5 dello stesso art.360), competendo alla Corte di cassazione, nell'esercizio della funzione di nomofilachia, controllare se la norma dell'art.2729 c. c., oltre ad essere applicata esattamente a livello di declamazione astratta, lo sia stata anche sotto il profilo dell'applicazione a fattispecie concrete che effettivamente risultino ascrivibili alla fattispecie astratta (Cass. n. 29635 del 2018; Cass. n. 19485 del 2017). Tuttavia, la contestazione del ricorrente non può spingersi fino al punto da contrapporre a quella adoperate dal giudice presunzioni differenti, posto che la selezione fra le risultanze probatorie da porre a fondamento della decisione è riservata al giudice stesso, ricadendo nel perimetro del suo libero convincimento.Infatti, sono riservate algiudice del merito l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, nonché lascelta delle prove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento (Cass. n. 21187 del 2019; Cass. n. 13054 del 2014). La censura esonda, anche in relazione all’art. 115 c.p.c., dall’alveo del vizio contemplato dal n. 3 dell’art. 360, mirando ad una rivisitazione più appagante per il contribuente del merito della controversia. Essa degrada, infatti, verso la sostanziale richiesta a questa Corte di una rivalutazione dei fatti storici da cui è originato l’accertamento fiscale. In breve, la complessiva censura trascende il modello legale di denuncia proprio della norma rammentata, in quanto pone all’evidenza a proprio presupposto una diversa ricostruzione del merito degli accadimenti. In ultima analisi, vanno accolti i primi due motivi di ricorso, rigettati i rimanenti. La sentenza d’appello va, pertanto, cassata e non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito confermando la legittimita’ dell’avviso con riferimento alla ripresa fiscale relativa alle quote di ammortamento. Le spese dei gradi di merito e della presente fase di legittimità vanno compensate, avuto riguardo all’esitocomplessivo del giudizio. P.Q.M. accoglie i primi due motivi di ricorso, rigettati gli altri; cassa la sentenza impugnata e, dec
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