Torna alla ricerca
Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 269/2023

ECLI:EU:T:2023:779
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62022TJ0359_INF

Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 6 dicembre 2023 – [OSCURATO:PERSONA] / Consiglio (causa T‑359/22) ( 1 ) «Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina – Congelamento dei capitali – Elenco delle persone, delle entità e degli organismi cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche – Inserimento del nome del ricorrente nell’elenco – Nozione di “imprenditori di spicco” – Articolo 3, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) n. 269/2014» – Eccezione di illegittimità – Obbligo di motivazione – Errore di valutazione – Diritto di proprietà – Libertà d’impresa – Proporzionalità»

1. Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Imprenditori di spicco che operano in settori economici che forniscono una notevole fonte di reddito al governo della Federazione russa e persone ad essi associate – Obbligo di individuare nella motivazione gli elementi specifici e concreti che giustificano tale misura – Decisione che si inserisce in un contesto noto all’interessato e che gli consente di comprendere la portata della misura adottata nei suoi confronti – Ammissibilità di una motivazione sommaria [Art. 296 TFUE; decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2022/329; regolamenti del Consiglio nn. 269/2014 e 2022/330] (v. punti 28‑32, 38‑42)

2. Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Portata del controllo – Prova della fondatezza della misura – Obbligo dell’autorità competente dell’Unione di dimostrare, in caso di contestazione, la fondatezza dei motivi addebitati alle persone o alle entità interessate – Inserimento negli elenchi fondato su un insieme di indizi precisi, concreti e concordanti – Errore di valutazione – Insussistenza (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; regolamenti del Consiglio nn. 269/2014 e 2022/330) (v. punti 44‑48, 51, 64, 69, 89)

3. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Criteri di adozione delle misure restrittive – Imprenditori di spicco che operano in settori economici che forniscono una notevole fonte di reddito al governo della Federazione russa e persone ad essi associate – Nozione – Necessità di stabilire l’esistenza di legami stretti o di un vincolo di interdipendenza tra la persona oggetto delle misure e il governo russo o le sue azioni che compromettono l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina – Insussistenza [Regolamenti del Consiglio n. 269/2014, art. 3, § 1, g), e n. 2022/330] (v. punti 49, 50, 71-73, 82, 84, 87, 88)

4. Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Portata del controllo – Iscrizione del ricorrente nell’elenco allegato alla decisione impugnata in ragione della sua qualità di imprenditore di spicco che opera in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa – Documenti accessibili al pubblico – Ricevibilità (Regolamenti del Consiglio nn. 269/2014 e 2022/330) (v. punto 54)

5. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Congelamento dei capitali di talune persone ed entità in considerazione della situazione in Ucraina – Restrizione al diritto di proprietà e alla libertà d’impresa – Violazione del principio di proporzionalità – Insussistenza [Art. 21, § 2, b) e c), TUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 16 e 17; decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/429 e (PESC) 2022/1530, art. 2, § § 3 e 4; regolamenti del Consiglio nn. 269/2014, 2022/427 e 2022/1529, artt. 4, § 1, 5, § 1, e 6, § 1] (v. punti 94, 95, 98‑105) Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) Il sig. [OSCURATO:PERSONA] si farà carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea. ( 1 ) GU C 294 del 1°.8.2022 .

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62022TJ0359_INF Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 6 dicembre 2023 – [OSCURATO:PERSONA] / Consiglio (causa T‑359/22) ( 1 ) «Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina – Congelamento dei capitali – Elenco delle persone, delle entità e degli organismi cui si applica il congelamento dei capitali e delle risorse economiche – Inserimento del nome del ricorrente nell’elenco – Nozione di “imprenditori di spicco” – Articolo 3, paragrafo 1, lettera g), del regolamento (UE) n. 269/2014» – Eccezione di illegittimità – Obbligo di motivazione – Errore di valutazione – Diritto di proprietà – Libertà d’impresa – Proporzionalità» 1. Atti delle istituzioni – Motivazione – Obbligo – Portata – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Imprenditori di spicco che operano in settori economici che forniscono una notevole fonte di reddito al governo della Federazione russa e persone ad essi associate – Obbligo di individuare nella motivazione gli elementi specifici e concreti che giustificano tale misura – Decisione che si inserisce in un contesto noto all’interessato e che gli consente di comprendere la portata della misura adottata nei suoi confronti – Ammissibilità di una motivazione sommaria [Art. 296 TFUE; decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalla decisione (PESC) 2022/329; regolamenti del Consiglio nn. 269/2014 e 2022/330] (v. punti 28‑32, 38‑42) 2. Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Portata del controllo – Prova della fondatezza della misura – Obbligo dell’autorità competente dell’Unione di dimostrare, in caso di contestazione, la fondatezza dei motivi addebitati alle persone o alle entità interessate – Inserimento negli elenchi fondato su un insieme di indizi precisi, concreti e concordanti – Errore di valutazione – Insussistenza (Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47; regolamenti del Consiglio nn. 269/2014 e 2022/330) (v. punti 44‑48, 51, 64, 69, 89) 3. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Criteri di adozione delle misure restrittive – Imprenditori di spicco che operano in settori economici che forniscono una notevole fonte di reddito al governo della Federazione russa e persone ad essi associate – Nozione – Necessità di stabilire l’esistenza di legami stretti o di un vincolo di interdipendenza tra la persona oggetto delle misure e il governo russo o le sue azioni che compromettono l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina – Insussistenza [Regolamenti del Consiglio n. 269/2014, art. 3, § 1, g), e n. 2022/330] (v. punti 49, 50, 71-73, 82, 84, 87, 88) 4. Unione europea – Sindacato giurisdizionale sulla legittimità degli atti delle istituzioni – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Portata del controllo – Iscrizione del ricorrente nell’elenco allegato alla decisione impugnata in ragione della sua qualità di imprenditore di spicco che opera in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Federazione russa – Documenti accessibili al pubblico – Ricevibilità (Regolamenti del Consiglio nn. 269/2014 e 2022/330) (v. punto 54) 5. Politica estera e di sicurezza comune – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Congelamento dei capitali di talune persone ed entità in considerazione della situazione in Ucraina – Restrizione al diritto di proprietà e alla libertà d’impresa – Violazione del principio di proporzionalità – Insussistenza [Art. 21, § 2, b) e c), TUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, artt. 16 e 17; decisione del Consiglio 2014/145/PESC, come modificata dalle decisioni (PESC) 2022/429 e (PESC) 2022/1530, art. 2, § § 3 e 4; regolamenti del Consiglio nn. 269/2014, 2022/427 e 2022/1529, artt. 4, § 1, 5, § 1, e 6, § 1] (v. punti 94, 95, 98‑105) Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) Il sig. [OSCURATO:PERSONA] si farà carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea. ( 1 ) GU C 294 del 1°.8.2022 .
Sentenza Corte di giustizia UE n. 269/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris