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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 19736/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/11/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], condannato per il reato di cui all'art. 7, commi 1 e 2, in relazione all'art. 2, commi 1 e 5, e 3, comma 13, d.l. n. 4 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla

I. 28 marzo 2019, n. 26, alla pena di un anno, quattro mesi e venti giorni di reclusione, articolando due motivi di ricorso, deduce violazione di legge e vizio di motivazione relativamente alla sopravvenuta abolizione del reddito di cittadinanza e la conseguente abrogazione della fattispecie penale incriminatrice, evidenziando che ai fini della produzione degli effetti abrogativi bisogna far riferimento alla normativa vigente sia al momento del fatto, sia al momento di celebrazione del giudizio (primo e secondo motivo); Considerato che il primo ed il secondo motivo, da esaminare congiuntamente perché strettamente connessi per le questioni poste, espongono censure non consentite dalla legge in sede di legittimità poiché riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, poiché, come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, l'abrogazione, a far data dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA], del delitto di cui all'art. 7 d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, disposta ex art. 1, comma 318, legge 29 dicembre 2022, n. 197, nel far salva l'applicazione delle sanzioni penali dallo stesso previste per i fatti commessi sino al termine finale di efficacia della relativa disciplina, deroga al principio di retroattività della lex mitior, altrimenti conseguente ex art. 2, secondo comma, cod. pen., ma tale deroga, in quanto sorretta da una plausibile giustificazione, non presenta profili di irragionevolezza, assicurando la tutela penale all'indebita erogazione del reddito di cittadinanza sin tanto che sarà possibile continuare a fruire di detto beneficio, posto che la sua prevista soppressione si coordina cronologicamente con la nuova incriminazione di cui all'art. 8 d.l. 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, riferita agli analoghi benefici per il futuro introdotti in sostituzione del reddito di cittadinanza (Sez. 3, n. 7541 del 24/01/2024, Rv. 285964 - 01; cfr., nello stesso senso, Corte cost., sent. n. 54 del 2004); Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 28

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/11/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], condannato per il reato di cui all'art. 7, commi 1 e 2, in relazione all'art. 2, commi 1 e 5, e 3, comma 13, d.l. n. 4 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla I. 28 marzo 2019, n. 26, alla pena di un anno, quattro mesi e venti giorni di reclusione, articolando due motivi di ricorso, deduce violazione di legge e vizio di motivazione relativamente alla sopravvenuta abolizione del reddito di cittadinanza e la conseguente abrogazione della fattispecie penale incriminatrice, evidenziando che ai fini della produzione degli effetti abrogativi bisogna far riferimento alla normativa vigente sia al momento del fatto, sia al momento di celebrazione del giudizio (primo e secondo motivo); Considerato che il primo ed il secondo motivo, da esaminare congiuntamente perché strettamente connessi per le questioni poste, espongono censure non consentite dalla legge in sede di legittimità poiché riproduttive di deduzioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito non scanditi da specifica critica con il ricorso, poiché, come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, l'abrogazione, a far data dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA], del delitto di cui all'art. 7 d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, disposta ex art. 1, comma 318, legge 29 dicembre 2022, n. 197, nel far salva l'applicazione delle sanzioni penali dallo stesso previste per i fatti commessi sino al termine finale di efficacia della relativa disciplina, deroga al principio di retroattività della lex mitior, altrimenti conseguente ex art. 2, secondo comma, cod. pen., ma tale deroga, in quanto sorretta da una plausibile giustificazione, non presenta profili di irragionevolezza, assicurando la tutela penale all'indebita erogazione del reddito di cittadinanza sin tanto che sarà possibile continuare a fruire di detto beneficio, posto che la sua prevista soppressione si coordina cronologicamente con la nuova incriminazione di cui all'art. 8 d.l. 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, riferita agli analoghi benefici per il futuro introdotti in sostituzione del reddito di cittadinanza (Sez. 3, n. 7541 del 24/01/2024, Rv. 285964 - 01; cfr., nello stesso senso, Corte cost., sent. n. 54 del 2004); Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende, sussistendo profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28
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