CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 maggio 2024
Cassazione n. 23156/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/12/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Il difensore di [OSCURATO:PERSONA] Nicola ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari, con la quale è stata confermata quella del Tribunale di cittadino di condanna per un tentativo di furto di una citybike, aggravato dall'esposizione alla pubblica fede e dalla violenza sulle cose, ritenuta la recidiva qualificata e riconosciute le generiche equivalenti (in Bari il 20/12/2018); ritenuto che il ricorso é inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p., perché proposto per motivi non scanditi da necessaria analisi critica delle argomentazioni poste a base della decisione (sul contenuto essenziale dell'atto d'impugnazione, in motivazione, sez. 6 n. 8700 del 21/1/2013, Rv. 254584; Sez. U. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822, sui motivi d'appello, ma i cui principi possono applicarsi anche al ricorso per cassazione), avendo i giudici territoriali ritenuto la insussistenza dell'attenuante invocata, rilevando che il ridotto danno economico era già stato valutato in sede di riconoscimento delle generiche, con un ragionamento del tutto coerente con quanto già affermato da questa Corte di legittimità a proposito della valutazione sulla ricorrenza dell'elemento circostanziale di cui all'art. 62 n. 4, cod. pen.: essa presuppone, infatti, un giudizio complessivo che prenda in considerazione tutti gli elementi della fattispecie concreta necessari per accertare non il solo danno patrimoniale, ma il danno criminale nella sua globalità, cosicché, ai fini della sua configurabilità nel reato di furto, non possono essere ritenuti determinanti i soli parametri dell'entità lievissima del pregiudizio causato alla persona offesa e il valore irrisorio del bene sottratto (sez. 5, n. 344 del 26/11/2021, dep.2022, Ghirasam, Rv. 282402-01; sez. 3, n. 18013 del 5/2/2019, Loussaief, Rv. 275950-01); ritenuto che la difesa si è limitata a rilevare la contraddittorietà tra il riconoscimento delle generiche e il diniego dell'attenuante di che trattasi, omettendo però di considerare la diversa natura del secondo giudizio, senza neppure indicare elementi pretermessi da parte dei giudici territoriali, cosicché, sotto tale profilo, il motivo è anche aspecifico; rilevato che alla declaratoria di inammissibilità segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (Corte cost. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 29 maggio 2024 Il Consigliere estensore Il P idente [OSCURATO:PERSONA] vLi ,(=:c-Ice7) D E P