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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 12 dicembre 2025

Cassazione n. 13656/2026

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in Albania il 02/05/1966 avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Milano di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G., in persona della [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 23 dicembre 2025 il Tribunale di Milano ha rigettato la richiesta di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento del Gip del Tribunale di Pavia con il quale, in data 4 dicembre 2025, in esito all'udienza di convalida dell'arresto era stata applicata nei suoi confronti la misura ìdella custodia cautelare in carcere in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990 per avere attivato, all'interno di un magazzino industriale dismesso, una serra destinata alla coltivazione di sostanza stupefacente del tipo marijuana e per avere detenuto a fini di spaccio 63 chilogrammi di detta sostanza. che la notte dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] caricavano su un mezzo intestato a [OSCURATO:PERSONA], alla guida del quale si trovava [OSCURATO:PERSONA], seguito da un' altra auto condotta da [OSCURATO:PERSONA] e sulla quale si trovava [OSCURATO:PERSONA].

22. Avverso il suddetto provvedimento è stato proposto ricorso nell'interesse del Malajaffidato a due motivi. [OSCURATO:PERSONA].

2.1. Con il primo si deduce violazione 143 e 292 cod. proc. pen. e vizio di motivazione nella parte in cui il Tribunale ha respinto l'eccezione di nullità dell'ordinanza cautelare per omessa traduzione in lingua albanese o altra comprensibile.

Il Tribunale ha dato atto che l'imputato dichiarava di non parlare ma di comprendere la lingua italiana ) motivo per il quale veniva assistito da un interprete ma, nonostante ciò, non veniva tradotta l'ordinanza.

Da ciò, secondo la difesa, consegue la nullità del provvedimento.

L'interesse alla traduzione era stato specificato non apparendo certa la identificazione del [OSCURATO:PERSONA] in occasione degli accessi al magazzino in data 30 e 31 ottobre 2024; la circostanza che indosso allo stesso non è mai stata rinvenuta sostanza stupefacente e i video che immortalavano i transiti delle auto non provavano alcuna attività illecita.

Il Tribunale ha rigettato l'eccezione rilevando che la traduzione dell'ordinanza è stata effettuata ed è stata depositata il 12.12.2025.

Ciò non sana la nullità intanto perché non era stata data notizia della nomina di un perito in apposita udienza e, comunque, perché la traduzione non è stata depositata in un termine congruo.

In specie, la traduzione è stata depositata il 12.12.2025, venerdì, senza dare avviso al difensore; il termine per proporre ricorso scadeva il lunedì successivo e, dunque, non vi era il tempo di condividerla con il cliente che era ristretto in carcere.

2.2. Con il secondo motivo si deduce la violazione dell'art. 275 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione.

Con il riesame il difensore contestava la eccessività della misura prescelta e la violazione dell'art. 275 cod. proc. pen. laddove è previsto il divieto di applicare la misura di massimo rigore avuto riguardo alla possibilità di concedere la sospensione condizionale della pena.

In proposito la difesa rileva che il ricorrente è incensurato e in caso di condanna, ove gli venisse irrogata una pena pari ad anni tre potrebbe formulare istanza di conversione della pena con i lavori di pubblica utilità sostitutivi ex art. 56 bis L. n. 689/1991 né paiono esserci le CI ft• condizioni ostative di cui tfrn 59 L. n. 689/1981 e 4 bis L. 354/1975; in ogni caso si potrebbe pervenire alla pena di anni due previa richiesta di rito alternativo o la riduzione kpena ex art. 62 n. 6 cod. pen. in caso di partecipazione un programma di giustizia riparativa o, ancora, formulare istanza di messa alla prova ex art. 168 bis cod. pen. con LPU.

Da ultimo, la difesa chiede di valutare di sollevare eccezione di incostituzionalità del comma 2 bis art. 275 cod. proc. pen. in riferimento agli artt. 3 24 e 27 Cost e nel merito annullare l'ordinanza. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità.

32. [OSCURATO:PERSONA] è stato tratto in arresto nella flagranza del reato di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309.

In sede di udienza di convalida dell'arresto, poiché ha dichiarato di non parlare la lingua italiana è stato nominato un interprete di lingua albanese e nel corso dell'udienza si è avvalso della facoltà di non rispondere.

Con ordinanza emessa il 4 dicembre 2024, all'esito dell'udienza di convalida, il Gip ha applicato la misura della custodia cautelare in carcere e disposto la traduzione dell'ordinanza emessa in lingua albanese, depositata il 12 dicembre 2025, a fronte della scadenza del termine fissata il 14.12.2025.

A fronte della denunciata "intempestività" il Tribunale del riesame ha messo in evidenza che il deposito dell'ordinanza tradotta x è avvenuto lo stesso giorno in cui è stata depositata la richiesta di riesame e che non era stato rappresentato il concreto e reale pregiudizio alle prerogative difensive, ancora oggi, solo genericamente allegato (Sez.

U, n. 15069 del 26/10/2023, Rv. 286356 - 01).

Ha rilevato argomentatamente il Tribunale che proprio in quanto l'ordinanza seguiva l'intervento pre-cautelare non poteva neppure ritenersi effettivo l'interesse a far valere la nullità, dato che esso veniva prospettato in relazione alla fase dell'interrogatorio di convalida, durante il quale l'indagato era stato assistito da un interprete, che ovviamente precedeva l'emissione dell'ordinanza custodiale.

A quanto detto va ulteriormente aggiunto che nella vicenda in esame non si vede nella ipotesi di una mancata traduzione ab origine della ordinanza cautelare venendo invece, in rilievo il diverso profilo del termine congruo di traduzione contemplato dall'art. 143, comma 2, cod. proc. pen. che costituisce questione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito, come tale sottratta al sindacato di legittimità, laddove motivata in conformità dei criteri della logica, delle massime di esperienza e nel rispetto delle emergenze processuali da condursi caso per caso, tenendo conto del tempo necessario al reperimento dell'interprete, della oggettiva entità e complessità del contenuto del testo da tradurre e ai tempi tecnici di esecuzione.

La motivazione del provvedimento impugnato non soffre le dedotte criticità.

Né è dedotto come una conoscenza anticipata dell'ordinanza avrebbe in . concreto influito sulle sue strategie difensive.

E ciò era tanto più necessario ove si consideri che il difensore, anziché attendere il provvedimento tradotto, si è attivato, nel termine previsto dall'art. 309 cod. proc. pen., a proporre richiesta di riesame sia in punto di gravità indiziaria con riferimento al delitto oggetto di imputazione provvisoria, sia con riguardo alla sussistenza di esigenze cautelari.

43. E' del pari manifestamente infondato il secondo motivo di ricorso che attiene alla scelta della misura di massimo rigore.

Il Tribunale dopo avere esaminato i gravi indizi di colpevolezza a carico del [OSCURATO:PERSONA] ne ha indagato anche. la situazione cautelare giungendo ad affermare il giudizio di particolare pericolosità, evidenziando il suo inserimento in un circuito operante a buon livello anche nel commercio di stupefacenti, come dimostrato dalla "professionalità della serra e dalla rilevanza del quantitativo di stupefacente prodotto".

A tale circuito il [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto contiguo con un ruolo esecutivo e fiduciario, connotato da caratteri propri di una attività strutturata e articolata anche nella rivendita cui era destinato l'ingente quantitativo di droga sequestrato.

Sono state passate in rassegna le condizioni soggettive dell'indagato che non ha fonti di reddito lecite né dispone di domicilio, elementi dai quali è stato desunto il concreto pericolo di reiterazione nel reato, fronteggiabile, ad avviso del Tribunale, con la misura di massimo rigore specificando che presidi cautelari non custodiali A T risulterebbero inadeguati ! ~ i margini di libertà che li caratterizzano e che darebbero luogo alla ripresa di contatti e relazioni foriere di un più agevole ripristino delle condizioni per la prosecuzione dell'attività illecita.

A fronte delle evidenze sopra riportate, che non vengono attaccate dal ricorso con una reale analisi critica, non risulta censurabile il riferimento a supporto della non contenibilità della pena entro i tre anni di reclusione, rispetto al quale non può tenersi conto di attenuanti la cui applicazione dovrà essere valutata dal giudice della cognizione o della indicata possibile opzione per riti alternativi, in difetto di elementi che rendano ciò concretamente prevedibile (Sez. 1, n. 36263 del 17/06/2020, Rv. 280060 - 01).

4. Alla inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali relative al presente grado di giudizio e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

5. Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi, ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato si trova ristretto, perché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis del citato articolo. 5 P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
in Albania il 02/05/1966 avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Milano di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G., in persona della [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 23 dicembre 2025 il Tribunale di Milano ha rigettato la richiesta di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento del Gip del Tribunale di Pavia con il quale, in data 4 dicembre 2025, in esito all'udienza di convalida dell'arresto era stata applicata nei suoi confronti la misura ìdella custodia cautelare in carcere in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990 per avere attivato, all'interno di un magazzino industriale dismesso, una serra destinata alla coltivazione di sostanza stupefacente del tipo marijuana e per avere detenuto a fini di spaccio 63 chilogrammi di detta sostanza. che la notte dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] caricavano su un mezzo intestato a [OSCURATO:PERSONA], alla guida del quale si trovava [OSCURATO:PERSONA], seguito da un' altra auto condotta da [OSCURATO:PERSONA] e sulla quale si trovava [OSCURATO:PERSONA]. 22. Avverso il suddetto provvedimento è stato proposto ricorso nell'interesse del Malajaffidato a due motivi. [OSCURATO:PERSONA]. 2.1. Con il primo si deduce violazione 143 e 292 cod. proc. pen. e vizio di motivazione nella parte in cui il Tribunale ha respinto l'eccezione di nullità dell'ordinanza cautelare per omessa traduzione in lingua albanese o altra comprensibile. Il Tribunale ha dato atto che l'imputato dichiarava di non parlare ma di comprendere la lingua italiana ) motivo per il quale veniva assistito da un interprete ma, nonostante ciò, non veniva tradotta l'ordinanza. Da ciò, secondo la difesa, consegue la nullità del provvedimento. L'interesse alla traduzione era stato specificato non apparendo certa la identificazione del [OSCURATO:PERSONA] in occasione degli accessi al magazzino in data 30 e 31 ottobre 2024; la circostanza che indosso allo stesso non è mai stata rinvenuta sostanza stupefacente e i video che immortalavano i transiti delle auto non provavano alcuna attività illecita. Il Tribunale ha rigettato l'eccezione rilevando che la traduzione dell'ordinanza è stata effettuata ed è stata depositata il 12.12.2025. Ciò non sana la nullità intanto perché non era stata data notizia della nomina di un perito in apposita udienza e, comunque, perché la traduzione non è stata depositata in un termine congruo. In specie, la traduzione è stata depositata il 12.12.2025, venerdì, senza dare avviso al difensore; il termine per proporre ricorso scadeva il lunedì successivo e, dunque, non vi era il tempo di condividerla con il cliente che era ristretto in carcere. 2.2. Con il secondo motivo si deduce la violazione dell'art. 275 cod. proc. pen. e il vizio di motivazione. Con il riesame il difensore contestava la eccessività della misura prescelta e la violazione dell'art. 275 cod. proc. pen. laddove è previsto il divieto di applicare la misura di massimo rigore avuto riguardo alla possibilità di concedere la sospensione condizionale della pena. In proposito la difesa rileva che il ricorrente è incensurato e in caso di condanna, ove gli venisse irrogata una pena pari ad anni tre potrebbe formulare istanza di conversione della pena con i lavori di pubblica utilità sostitutivi ex art. 56 bis L. n. 689/1991 né paiono esserci le CI ft• condizioni ostative di cui tfrn 59 L. n. 689/1981 e 4 bis L. 354/1975; in ogni caso si potrebbe pervenire alla pena di anni due previa richiesta di rito alternativo o la riduzione kpena ex art. 62 n. 6 cod. pen. in caso di partecipazione un programma di giustizia riparativa o, ancora, formulare istanza di messa alla prova ex art. 168 bis cod. pen. con LPU. Da ultimo, la difesa chiede di valutare di sollevare eccezione di incostituzionalità del comma 2 bis art. 275 cod. proc. pen. in riferimento agli artt. 3 24 e 27 Cost e nel merito annullare l'ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non supera il vaglio di ammissibilità. 32. [OSCURATO:PERSONA] è stato tratto in arresto nella flagranza del reato di cui all'art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309. In sede di udienza di convalida dell'arresto, poiché ha dichiarato di non parlare la lingua italiana è stato nominato un interprete di lingua albanese e nel corso dell'udienza si è avvalso della facoltà di non rispondere. Con ordinanza emessa il 4 dicembre 2024, all'esito dell'udienza di convalida, il Gip ha applicato la misura della custodia cautelare in carcere e disposto la traduzione dell'ordinanza emessa in lingua albanese, depositata il 12 dicembre 2025, a fronte della scadenza del termine fissata il 14.12.2025. A fronte della denunciata "intempestività" il Tribunale del riesame ha messo in evidenza che il deposito dell'ordinanza tradotta x è avvenuto lo stesso giorno in cui è stata depositata la richiesta di riesame e che non era stato rappresentato il concreto e reale pregiudizio alle prerogative difensive, ancora oggi, solo genericamente allegato (Sez. U, n. 15069 del 26/10/2023, Rv. 286356 - 01). Ha rilevato argomentatamente il Tribunale che proprio in quanto l'ordinanza seguiva l'intervento pre-cautelare non poteva neppure ritenersi effettivo l'interesse a far valere la nullità, dato che esso veniva prospettato in relazione alla fase dell'interrogatorio di convalida, durante il quale l'indagato era stato assistito da un interprete, che ovviamente precedeva l'emissione dell'ordinanza custodiale. A quanto detto va ulteriormente aggiunto che nella vicenda in esame non si vede nella ipotesi di una mancata traduzione ab origine della ordinanza cautelare venendo invece, in rilievo il diverso profilo del termine congruo di traduzione contemplato dall'art. 143, comma 2, cod. proc. pen. che costituisce questione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito, come tale sottratta al sindacato di legittimità, laddove motivata in conformità dei criteri della logica, delle massime di esperienza e nel rispetto delle emergenze processuali da condursi caso per caso, tenendo conto del tempo necessario al reperimento dell'interprete, della oggettiva entità e complessità del contenuto del testo da tradurre e ai tempi tecnici di esecuzione. La motivazione del provvedimento impugnato non soffre le dedotte criticità. Né è dedotto come una conoscenza anticipata dell'ordinanza avrebbe in . concreto influito sulle sue strategie difensive. E ciò era tanto più necessario ove si consideri che il difensore, anziché attendere il provvedimento tradotto, si è attivato, nel termine previsto dall'art. 309 cod. proc. pen., a proporre richiesta di riesame sia in punto di gravità indiziaria con riferimento al delitto oggetto di imputazione provvisoria, sia con riguardo alla sussistenza di esigenze cautelari. 43. E' del pari manifestamente infondato il secondo motivo di ricorso che attiene alla scelta della misura di massimo rigore. Il Tribunale dopo avere esaminato i gravi indizi di colpevolezza a carico del [OSCURATO:PERSONA] ne ha indagato anche. la situazione cautelare giungendo ad affermare il giudizio di particolare pericolosità, evidenziando il suo inserimento in un circuito operante a buon livello anche nel commercio di stupefacenti, come dimostrato dalla "professionalità della serra e dalla rilevanza del quantitativo di stupefacente prodotto". A tale circuito il [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto contiguo con un ruolo esecutivo e fiduciario, connotato da caratteri propri di una attività strutturata e articolata anche nella rivendita cui era destinato l'ingente quantitativo di droga sequestrato. Sono state passate in rassegna le condizioni soggettive dell'indagato che non ha fonti di reddito lecite né dispone di domicilio, elementi dai quali è stato desunto il concreto pericolo di reiterazione nel reato, fronteggiabile, ad avviso del Tribunale, con la misura di massimo rigore specificando che presidi cautelari non custodiali A T risulterebbero inadeguati ! ~ i margini di libertà che li caratterizzano e che darebbero luogo alla ripresa di contatti e relazioni foriere di un più agevole ripristino delle condizioni per la prosecuzione dell'attività illecita. A fronte delle evidenze sopra riportate, che non vengono attaccate dal ricorso con una reale analisi critica, non risulta censurabile il riferimento a supporto della non contenibilità della pena entro i tre anni di reclusione, rispetto al quale non può tenersi conto di attenuanti la cui applicazione dovrà essere valutata dal giudice della cognizione o della indicata possibile opzione per riti alternativi, in difetto di elementi che rendano ciò concretamente prevedibile (Sez. 1, n. 36263 del 17/06/2020, Rv. 280060 - 01). 4. Alla inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali relative al presente grado di giudizio e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. 5. Poiché dalla presente decisione non consegue la rimessione in libertà del ricorrente, deve disporsi, ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, che copia della stessa sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario in cui l'indagato si trova ristretto, perché provveda a quanto stabilito dal comma 1-bis del citato articolo. 5 P.Q.M
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