CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 13 aprile 2026
Cassazione n. 09310/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
procura in calce al ricorso, domicilio digitale come in atti- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’avv.[OSCURATO:PERSONA] come da procura in calce al controricorso, domicilio digitalecome in atti- controricorrenti -avverso la sentenza della Corte d’appello di Palermo n. 444/2022 pubblicatail 21.3.2022;udita la relazione della causa svolta nella adunanza camerale del 17.2.2026dal Consigliere relatore dr. [OSCURATO:PERSONA].N. 25187/22 R.G. Numero registro generale 25187/2022Numero sezionale 623/2026Numero di raccolta generale 9310/2026Data pubblicazione 13/04/2026Antonino [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio [OSCURATO:PERSONA] dinanzi al [OSCURATO:PERSONA], esponendo di avergli concesso in locazione un immobiledi sua proprietà, sito in Roccapalumba, [OSCURATO:PERSONA], con contratto stipulato il15.7.2002 e registrato il 12.8.2002; che, rientrato in possesso dell’immobiledopo il rilascio, avvenuto il 10.2.2013, aveva constatato che il bene versavain pessime condizioni di manutenzione; che aveva invano intimato alconduttore, con lettera del 2.3.2013, il ripristino delle condizioni iniziali; cheil Tuzzolino aveva omesso di corrispondere i canoni locativi dei mesi didicembre 2012 e gennaio 2013, e di sostenere le spese di fornitura dell’acquapotabile relativa al periodo 20.2.2012/25.2.2013. Chiese quindi la condannadel convenuto a pagare la somma di € 2.500,00, per i suddetti titoli, o ladiversa somma di giustizia.[OSCURATO:PERSONA], costituitosi in giudizio, contestò le avverse domande,chiedendone il rigetto.Con sentenza n. 476/2018 del 12.4.2018, il Tribunale rigettò le domanderisarcimento del danno per lite temeraria ai sensi dell’art. 96 c.p.c.[OSCURATO:PERSONA] propose appello, al quale resistette il Tuzzolino. A seguito dellamorte dell’appellante, si costituirono volontariamente [OSCURATO:PERSONA] eVito [OSCURATO:PERSONA], quali eredi legittimi del primo, reiterando domande e difeseinziali.Numero registro generale 25187/2022N. 25187/22 R.G. Numero sezionale 623/2026Numero di raccolta generale 9310/2026Data pubblicazione 13/04/2026Con sentenza del 21.3.2022, la Corte d’appello di Palermo accolseparzialmente il gravame, condannando il conduttore al pagamento di € 325,00per l’insoluto (canoni di locazione arretrati e spese di utenza idrica) e di €480,00 per danni arrecati all’immobile, rigettando nel resto. [OSCURATO:PERSONA], infine, riformò la prima decisione quanto alla condanna per litetemeraria e compensò le spese di entrambi i giudizi per un quarto, ponendolenel resto a carico del Tuzzolino.Avverso detta sentenza ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], sulla basedi cinque motivi, cui resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e Anna MariaGiunta. Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] ha riservato il depositodella ordinanza entro sessanta giorni.RAGIONI DELLA DECISIONE1.1 – Con il primo motivo si denuncia “omesso esame circa un fatto decisivoper il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 Icomma n. 5 c.p.c. Nella seconda metà di pagina 3 con prosecuzione al primoperiodo di pagina 4 della sentenza oggi impugnata, la Corte di Appello diPalermo ha palesemente errato a condannare il sig. [OSCURATO:PERSONA] arimborsare agli eredi di [OSCURATO:PERSONA] l’importo pari ad €. 125,25, inerentela fornitura idrica esposti nella fattura n. 201372183, emessa il 04/03/2013da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in liquidazione in A.S., per consumi dal29/02/2012 al 25/02/2013. Detto ammontare non doveva essere posto acarico dell’odierno ricorrente, in quanto trattasi di consumi idrici riconducibiliN. 25187/22 R.G. Numero registro generale 25187/2022Numero sezionale 623/2026Numero di raccolta generale 9310/2026Data pubblicazione 13/04/2026ad immobile sito nella via Cuttitta n. 47, diverso da quello oggetto dellalocazione, sito nella via Cuttitta n. 42”.1.2 - Con il secondo motivo si denuncia “omesso esame circa un fatto decisivoper il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 Icomma n. 5 c.p.c. Nelle pagine 4 e 5 della sentenza di secondo grado, la Cortedi Appello di Palermo ha altrettanto palesemente errato a condannare il sig.[OSCURATO:PERSONA] al risarcimento dei danni, determinati in €. 480,00(importo indicato nella fattura n. 08/2013 del 27/04/2013, emessa daBonanno [OSCURATO:PERSONA]), atteso che i lavori eseguiti e citatinella fattura sono stati realizzati in altro immobile, sito nella via Cuttitta n. 47,e non in quello oggetto della locazione de qua, sito nella via Cuttitta n. 42”.1.3 – Con il terzo motivo si lamenta “violazione e falsa applicazione dell’art.2697 c.c. in combinato disposto con l’art. 115 c.p.c., in relazione all’art. 360I comma n. 3 c.p.c. Dalle medesime pagine 4 e 5 della pronuncia, emerge chela Corte di Appello di Palermo ha violato e falsamente applicato la previsionenormativa di cui all’art. 2697 c.c., omettendo di considerare che i documentia supporto della pretesa economica azionata dal sig. [OSCURATO:PERSONA] eproseguita dai suoi eredi erano riconducibili a immobile diverso da quellooggetto della locazione”.1.4 - Con il quarto motivo si lamenta “violazione e falsa applicazione dell’art.91 c.p.c. in relazione all’art. 360 I comma n. 3 c.p.c. La fondatezza dei motividi impugnazione azionati dal sig. [OSCURATO:PERSONA] determina l’erroneità,nelle pagine 5 e 6 della sentenza impugnata, della statuizione di condanna neiNumero registro generale 25187/2022N. 25187/22 R.G. Numero sezionale 623/2026Numero di raccolta generale 9310/2026Data pubblicazione 13/04/2026confronti di quest’ultimo al rimborso dei tre quarti delle spese di lite del primoe del secondo grado del giudizio, che, invece, avrebbe dovuto gravare in capoai signori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], vista la loro maggioresoccombenza”.1.5 - Con il quinto motivo, infine, si lamenta “violazione e falsa applicazionedei parametri di liquidazione compensi forensi di cui al d.m. 55/2014 inrelazione all’art. 360 I comma n. 3 c.p.c. In subordine rispetto al citato motivon. 4), nelle medesime pagine della pronuncia, la Corte di Appello di Palermoha violato i parametri forensi di cui al D.M. 55/2014, determinando i compensilegali in misura abnorme rispetto a quelli previsti per la condanna liquidata insentenza o anche, in ulteriore subordine, per la fascia di riferimento delladomanda azionata”.2.1 – Preliminarmente, va disattesa l’eccezione di tardività del ricorso, perchéesso è stato proposto il 19.10.2022, ossia entro il termine lungo semestraleex art. 327 c.p.c., scadente il 21.10.2022 (la sentenza impugnata è statapubblicata il 21.3.2022).3.1 – Ciò posto, il primo motivo è inammissibile e comunque infondato.Anzitutto, il ricorrente fa riferimento a documenti che si pretendono decisivi(specialmente la diffida del 2.3.2013), di cui non viene però indicata laproduzione in giudizio né la collocazione processuale, in violazione dell’art.366, comma 1, n. 6, c.p.c. (nel testo applicabile ratione temporis).In secondo luogo, il mezzo si fonda su elementi di fatto (ossia, la circostanzaper cui l’immobile locato sarebbe ubicato sul lato destro di [OSCURATO:PERSONA], mentreNumero registro generale 25187/2022N. 25187/22 R.G. Numero sezionale 623/2026Numero di raccolta generale 9310/2026Data pubblicazione 13/04/2026l’immobile ove avrebbe risieduto il [OSCURATO:PERSONA] sarebbe ubicato sul lato sinistro)a dimostrazione della coesistenza di due diversi immobili nella disponibilità dellocatore; tuttavia, non è possibile comprendere, dal ricorso, se detti elementisiano stati allegati ritualmente nel corso del giudizio, e tanto in violazionedell’art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. (ancora, nel testo applicabile rationetemporis).La Corte d’appello, poi, ha comunque disatteso la tesi della riferibilitàdell’utenza idrica in discorso ad immobile diverso da quello condotto inlocazione dal Tuzzolino, perché questi non ha comunque adempiuto il proprioonere probatorio, neppure avendo tentato di dimostrare che l’immobile locatoera servito da altra utenza idrica, diversa da quella di cui alla fattura indiscorso: detta ratio decidendi non risulta specificamente impugnata dalricorrente, donde l’ulteriore profilo di inammissibilità.4.1 – Il secondo motivo è inammissibile, essendo basato, ancora, sullapretesa diversità dell’immobile locato, rispetto a quello in cui venneroeffettivamente eseguiti i lavori di riparazione, e ciò in ragione di una mancatarispondenza del numero civico. Sul punto, può rinviarsi, per brevità, a quantogià osservato per il primo motivo.In ogni caso, la Corte d’appello ha accertato che i lavori vennero eseguitiproprio nell’immobile locato, quindi il fatto il cui esame sarebbe stato omessoè stato in realtà valutato dalla Corte stessa, benché in senso diametralmenteopposto a quanto sostenuto dal ricorrente.Numero registro generale 25187/2022N. 25187/22 R.G. Numero sezionale 623/2026Numero di raccolta generale 9310/2026Data pubblicazione 13/04/20265.1 – Il terzo motivo è inammissibile, anzitutto perché basato sulla pretesafondatezza dei primi due motivi, che - come s’è visto - sono inveceinammissibili; in secondo luogo, perché la violazione o falsa applicazionedell’art. 115 c.p.c. è giustiziabile in questa sede di legittimità nei limiti segnatida Cass., Sez. Un., n. 20867/2020, che il mezzo all’evidenza non rispetta.Quanto poi alla pretesa violazione dell’art. 2697 c.c., essa è insussistente,giacché la Corte d’appello non ha attribuito l’onere della prova alla parte nontenutavi per legge.6.1 – Il quarto motivo è inammissibile perché è un “non-motivo”: se i motiviprecedenti fossero stati fondati e dunque accolti, la sentenza impugnatasarebbe stata caducata anche con riguardo alle spese, in forza dell’effettoespansivo interno di cui all’art. 336, comma 1, c.p.c.7.1 – Il quinto motivo è invece fondato.La Corte d’appello ha condannato il Tuzzolino alla rifusione di ¾ delle speseprocessuali, liquidate per l’intero, per il giudizio di primo grado in € 2.500,00per compensi, e per il giudizio d’appello in € 3.200,00 per compensi.Senonché, la domanda attorea venne accolta limitatamente ad € 805,00, oltreinteressi legali, sicché - anche tenendo conto degli accessori - può dirsi che ilvalore della causa non eccede lo scaglione tariffario fino € 1.100,00. Pertanto,avuto riguardo al criterio del “decisum”, il massimo che la Corte d’appelloavrebbe potuto liquidare, per compensi, era pari ad € 994,00 per il giudizio diprimo grado e ad € 1.010,00 per quello di secondo grado. La decisione, sulpunto, è dunque errata.Numero registro generale 25187/2022N. 25187/22 R.G. Numero sezionale 623/2026Numero di raccolta generale 9310/2026Data pubblicazione 13/04/20268.1 – In definitiva, i primi quattro motivi sono nel complesso rigettati, mentreil quinto è accolto. La sentenza impugnata è dunque cassata in relazione e,non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nelmerito, ai sensi dell’art. 384, comma 2, c.p.c., disponendo la compensazionedelle spese nella misura di ¼ sia per il giudizio di primo grado che per quellod’appello, e con la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento della restanteparte in favore degli odierni controricorrenti, spese liquidate per compensi, intale proporzione e sulla base dei valori medi, rispettivamente, in € 496,50 edin € 504,75, oltre rimborso forfetario spese generali in misura del 15% edaccessori di legge.Quanto alle spese del giudizio di legittimità, la reciproca soccombenza negiustifica l’integrale compensazione. P.Q.Mla Corte accoglie il quinto motivo di ricorso e rigetta nel resto; cassa inrelazione e, decidendo nel merito, compensa le spese dei giudizi di primogrado e di secondo grado nella misura di ¼, condannando [OSCURATO:PERSONA] pagamento della restante parte in favore degli odierni controricorrenti, cheliquida per compensi, in tale proporzione, rispettivamente, in € 496,50 ed in€ 504,75, oltre rimborso forfetario spese generali in misura del 15% edaccessori di legge. Compensa le spese del giudizio di legittimità.Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile, in data17.2.2026.Il PresidenteLina Rubino