CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 24415/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/03/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che entrambi i motivi di ricorso, con i quali si deduce la violazione di legge in ordine al giudizio di responsabilità per il reato di tentata rapina impropria, con particolare riguardo alla valutazione delle dichiarazioni della persona offesa, nonché vizio di motivazione in relazione all'assenza di elementi di riscontro alle dette dichiarazioni, non sono deducibili in questa sede in quanto riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici, dal giudice di merito; che, inoltre, tali motivi di ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché tendono a ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, esulando dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944); ritenuto che, per tali motivi, il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. P.Q.M