Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 novembre 1983

Cassazione n. 26478/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 12/11/1983 avverso la sentenza del 06/11/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. (evasione dagli arresti domiciliari) non risultano ammissibili in sede di legittimità, perché generici e riproduttivi di censure adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici nella sentenza impugnata che ha ritenuto sussistente il fatto di reato.

Rievato che, in particolare, la versione alternativa proposta dall'imputato - secondo il quale lui e la moglie, presenti nell'abitazione, non avevano sentito il campanello di casa azionato dagli operanti - è stata, con motivazione congrua, disattesa dalla Corte territoriale che ha evidenziato come l'agente operante abbia ripetutamente azionato il campanello riuscendo a sentire il relativo suono anche stando sotto casa, precisando di essere rimasto, unitamente al collega, sul luogo una decina di minuti e di non aver mai ricevuto risposta.

La motivazione è dunque conforme all'indirizzo di questa Corte (ex multis, Sez. 6, n. 1071 del 08/01/2016, Martellotti, Rv. 267726 - 01) secondo il quale in tema di evasione, l'allontanamento dell'imputato dal luogo degli arresti domiciliari senza autorizzazione può essere legittimamente desunto dalla sua mancata risposta al suono del citofono, attivato dalla P.G. nel corso di un controllo notturno per un consistente lasso temporale e con modalità insistenti e tali da richiamare l'attenzione, e non potendo il dubbio, rilevante ex art. 533 cod. proc. peri., fondarsi su un'ipotesi del tutto congetturale, seppure plausibile (Sez. 3, n. 5602 del 21/01/2021, P., Rv. 281647 - 04).

Considerato che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 28 giugno 2024 Il C igliere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 12/11/1983 avverso la sentenza del 06/11/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti avverso la sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. (evasione dagli arresti domiciliari) non risultano ammissibili in sede di legittimità, perché generici e riproduttivi di censure adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici nella sentenza impugnata che ha ritenuto sussistente il fatto di reato. Rievato che, in particolare, la versione alternativa proposta dall'imputato - secondo il quale lui e la moglie, presenti nell'abitazione, non avevano sentito il campanello di casa azionato dagli operanti - è stata, con motivazione congrua, disattesa dalla Corte territoriale che ha evidenziato come l'agente operante abbia ripetutamente azionato il campanello riuscendo a sentire il relativo suono anche stando sotto casa, precisando di essere rimasto, unitamente al collega, sul luogo una decina di minuti e di non aver mai ricevuto risposta. La motivazione è dunque conforme all'indirizzo di questa Corte (ex multis, Sez. 6, n. 1071 del 08/01/2016, Martellotti, Rv. 267726 - 01) secondo il quale in tema di evasione, l'allontanamento dell'imputato dal luogo degli arresti domiciliari senza autorizzazione può essere legittimamente desunto dalla sua mancata risposta al suono del citofono, attivato dalla P.G. nel corso di un controllo notturno per un consistente lasso temporale e con modalità insistenti e tali da richiamare l'attenzione, e non potendo il dubbio, rilevante ex art. 533 cod. proc. peri., fondarsi su un'ipotesi del tutto congetturale, seppure plausibile (Sez. 3, n. 5602 del 21/01/2021, P., Rv. 281647 - 04). Considerato che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 28 giugno 2024 Il C igliere
Sentenza Cassazione n. 26478/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris