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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 28 aprile 2022

Cassazione n. 02630/2023

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11867/2022R.G., proposto da MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore; domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; -ricorrente - nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; domiciliato in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] , presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - Ric. 2022 n. 11867 sez.

M3 -ud. 08-11-2022 -2- avverso il decreto del TRIBUNALE dell’AQUILA, depositato il 28 aprile 2022; udita la relazionedella causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’8 novembre 2022 dal Consigliere Relatore, [OSCURATO:PERSONA].

Rilevatoche: con decreto del 27 aprile 2022 il Tribunale dell’Aquila ha condannato il Ministero della Giustizia a pagare ad [OSCURATO:PERSONA] la somma di Euro 11.008,00, oltre accessori, a titolo di risarcimento del danno subìto a causa della detenzione non conforme alle condizioni di cui all’art.3 CEDU, a cui era stato sottoposto presso la Casa circondariale di Teramo, tra il 25 settembre 2017 e il 1° luglio 2021, per la durata di 1.376 giorni; il Tribunale ha deciso sul rilievo che, sebbene dalla relazione prodotta dall’amministrazione convenuta s ulla situazione del carcere di Teramo fosse risultato che lo spazio utile a disposizione del detenuto era stato di poco superiore a quello minimo di 3 metri quadrati, tuttavia, più in generale, dalle risultanze istruttorie (in particolare, dalle stesse ammissioni dell’Avvocatura) era emerso che le altre condizioni di detenzione erano state «precarie e non assolutamente dignitose»: il bagno non era stato dotato di acqua calda corrente, le ore d’aria erano state limitate, le attività erano state scarse; avverso il decreto del Tribunale aquilano ha proposto ricorso per cassazione il Ministero della Giustizia, cui ha risposto con controricorso l’intimato [OSCURATO:PERSONA], che ha pure depositato memoria.

Considerato che:

1. c on l’unico motivo viene denunciata violazione o falsa applicazione dell’art.116 c.p.c. (in relazione all’art.360 n.5 Ric. 2022 n. 11867 sez.

M3 -ud. 08-11-2022 -3- c.p.c.) e degli artt. 3 CEDU e 35 terdella legge n. 354 del 1975 (in relazione all’art.360 n. 3 c.p.c); il Ministero della Giustizia -premesso il principio secondo cui il detenuto deve solo allegare i fatti costitutivi del proprio diritto, spettando all’amministrazione l’onere di provare di avere adempiuto alla propria obbligazione di assicurare condizioni di detezione conformi all’art. 3 CEDU - osserva che tale onere si atteggia, però, diversamente secondo che il detenuto goda di uno spazio individuale inferiore o superiore ai tre metri quadrati; nel primo caso, infatti, l’amministrazione, per andare esente da responsabilità, avrebbe l’onere di dimostrare rigorosamente la contemporanea esistenza di tutti i fattori compensativi (breve durata della detenzione, dignitose condizioni carcerarie, sufficiente libertà di movimento al di fuori della cella, ecc.); nel secondo caso, invece, tutti i fattori, positivi e negativi, dovrebbero essere presi in considerazione dal giudice in funzione della formulazione del giudizio di responsabilità; ciò evidenziato, il Ministero ricorrente deduce che nel caso di specie il giudice, dopo avere accertato che lo spazio assicurato al detenuto era di poco superiore a tre metri, aveva erroneamente ritenuto che le altre condizioni di detenzione fossero «precarie e non assolutamente dignitose», atteso che, al contrario, dalla relazione prodotta in giudizio, era risultato che la cella e il bagno erano dotati di ampie finestre, che al detenuto era consentito l’uso della doccia, che il lavandino del bagno era dotato di acqua corrente fredda, che era fruibile dalle 8.30 alle 19.00 il regime perimetrale aperto, nonché,per una o due volte a settimana, il campo di calcio e, previa autorizzazione e turnazione, la palestra; inoltre, era prevista la partecipazione ad attività ricreative e culturali in apposita area-teatro, nonché lo Ric. 2022 n. 11867 sez.

M3 -ud. 08-11-2022 -4- svolgimento di attività lavorativa, di corsi scolastici e universitari ed altre attività; 2.il motivo - e con esso l’intero ricorso - è inammissibile ; la doglianza, infatti, attiene a profili di fatto e tende a suscitare dalla Corte di cassazione un nuovo giudizio di merito in contrapposizione a quello formulato dal Tribunale; essa, inoltre, censura l’apprezzamento delle risultanze istruttorie contenuto nel gravato decreto; apprezzamento non sindacabile in sede di legittimità perché integrante attività riservata al giudice del merito, cui compete non solo la valutazione delle prove ma anche ma anche la scelta di quelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (Cass. 4 luglio 2017, n. 16467; Cass. 23 maggio 2014, n. 11511; Cass. 13 giugno 2014, n. 13485; Cass. 15 luglio 2009, n. 16499); il Tribunale aquilano, pur avendo accertato che lo spazio disponibile per il detenuto era «di poco superiore a quello minimo di 3 metri quadri», tuttavia ha altresì ritenuto, sempre sulla base di un accertamento di fatto, che «le altre condizioni di detenzione erano precarie e non assolutamente dignitose», dal momento che «il bagno non aveva acqua calda corrente, ma il detenuto se ne doveva approvvigionare tramite altro detenuto», le ore d’aria erano «limitate» e le attività erano «scarse»(p.3 del decreto impugnato); avuto riguardo alla valutazion e del Tribunale , il ricorso in esame è, dunque, inammissibile, in quanto tende a provocare dalla Corte di cassazione una lettura delle risultanze istruttorie diversa da quella fornita dal giudice di merito, il quale, sulla base di rilievi insindacabili in questa sede di legittimità, ha motivatamente ricostruito i fatti da cui deriva la responsabilità dell’amministrazione per detenzione non conforme alle condizioni di cui all’art.3 CEDU; Ric. 2022 n. 11867 sez.

M3 -ud. 08-11-2022 -5-

3. l e spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo;

4. a i sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, ove dovuto; ai fini dell’attestazione,da parte del giudice, dei presupposti processuali del predetto versamento non rileva , infatti,che la parte ricorrente sia un’ Amministrazione dello Stato poiché l’attestazione medesima è comunque giustificata dall'adozione di una pronuncia di integrale rigetto , di improcedibilità o (come nella specie) di inammissibilità dell'impugnazione, residuando in capo all’amministrazione giudiziaria l’accertamento dell’obbligo sostanziale di versare il contributo (Cass., Sez.

Un., 20/02/2020, n. 4315). [OSCURATO:PERSONA] dichiara inammissibile il ricorso; condanna l’amministrazione ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro3.100,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidatiin Euro 200,00 ed agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamentodell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, ove dovuto.

Ric. 2022 n. 1186

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11867/2022R.G., proposto da MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore; domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; -ricorrente - nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]; domiciliato in ROMA , [OSCURATO:PERSONA] , presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - Ric. 2022 n. 11867 sez. M3 -ud. 08-11-2022 -2- avverso il decreto del TRIBUNALE dell’AQUILA, depositato il 28 aprile 2022; udita la relazionedella causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell’8 novembre 2022 dal Consigliere Relatore, [OSCURATO:PERSONA]. Rilevatoche: con decreto del 27 aprile 2022 il Tribunale dell’Aquila ha condannato il Ministero della Giustizia a pagare ad [OSCURATO:PERSONA] la somma di Euro 11.008,00, oltre accessori, a titolo di risarcimento del danno subìto a causa della detenzione non conforme alle condizioni di cui all’art.3 CEDU, a cui era stato sottoposto presso la Casa circondariale di Teramo, tra il 25 settembre 2017 e il 1° luglio 2021, per la durata di 1.376 giorni; il Tribunale ha deciso sul rilievo che, sebbene dalla relazione prodotta dall’amministrazione convenuta s ulla situazione del carcere di Teramo fosse risultato che lo spazio utile a disposizione del detenuto era stato di poco superiore a quello minimo di 3 metri quadrati, tuttavia, più in generale, dalle risultanze istruttorie (in particolare, dalle stesse ammissioni dell’Avvocatura) era emerso che le altre condizioni di detenzione erano state «precarie e non assolutamente dignitose»: il bagno non era stato dotato di acqua calda corrente, le ore d’aria erano state limitate, le attività erano state scarse; avverso il decreto del Tribunale aquilano ha proposto ricorso per cassazione il Ministero della Giustizia, cui ha risposto con controricorso l’intimato [OSCURATO:PERSONA], che ha pure depositato memoria. Considerato che: 1. c on l’unico motivo viene denunciata violazione o falsa applicazione dell’art.116 c.p.c. (in relazione all’art.360 n.5 Ric. 2022 n. 11867 sez. M3 -ud. 08-11-2022 -3- c.p.c.) e degli artt. 3 CEDU e 35 terdella legge n. 354 del 1975 (in relazione all’art.360 n. 3 c.p.c); il Ministero della Giustizia -premesso il principio secondo cui il detenuto deve solo allegare i fatti costitutivi del proprio diritto, spettando all’amministrazione l’onere di provare di avere adempiuto alla propria obbligazione di assicurare condizioni di detezione conformi all’art. 3 CEDU - osserva che tale onere si atteggia, però, diversamente secondo che il detenuto goda di uno spazio individuale inferiore o superiore ai tre metri quadrati; nel primo caso, infatti, l’amministrazione, per andare esente da responsabilità, avrebbe l’onere di dimostrare rigorosamente la contemporanea esistenza di tutti i fattori compensativi (breve durata della detenzione, dignitose condizioni carcerarie, sufficiente libertà di movimento al di fuori della cella, ecc.); nel secondo caso, invece, tutti i fattori, positivi e negativi, dovrebbero essere presi in considerazione dal giudice in funzione della formulazione del giudizio di responsabilità; ciò evidenziato, il Ministero ricorrente deduce che nel caso di specie il giudice, dopo avere accertato che lo spazio assicurato al detenuto era di poco superiore a tre metri, aveva erroneamente ritenuto che le altre condizioni di detenzione fossero «precarie e non assolutamente dignitose», atteso che, al contrario, dalla relazione prodotta in giudizio, era risultato che la cella e il bagno erano dotati di ampie finestre, che al detenuto era consentito l’uso della doccia, che il lavandino del bagno era dotato di acqua corrente fredda, che era fruibile dalle 8.30 alle 19.00 il regime perimetrale aperto, nonché,per una o due volte a settimana, il campo di calcio e, previa autorizzazione e turnazione, la palestra; inoltre, era prevista la partecipazione ad attività ricreative e culturali in apposita area-teatro, nonché lo Ric. 2022 n. 11867 sez. M3 -ud. 08-11-2022 -4- svolgimento di attività lavorativa, di corsi scolastici e universitari ed altre attività; 2.il motivo - e con esso l’intero ricorso - è inammissibile ; la doglianza, infatti, attiene a profili di fatto e tende a suscitare dalla Corte di cassazione un nuovo giudizio di merito in contrapposizione a quello formulato dal Tribunale; essa, inoltre, censura l’apprezzamento delle risultanze istruttorie contenuto nel gravato decreto; apprezzamento non sindacabile in sede di legittimità perché integrante attività riservata al giudice del merito, cui compete non solo la valutazione delle prove ma anche ma anche la scelta di quelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (Cass. 4 luglio 2017, n. 16467; Cass. 23 maggio 2014, n. 11511; Cass. 13 giugno 2014, n. 13485; Cass. 15 luglio 2009, n. 16499); il Tribunale aquilano, pur avendo accertato che lo spazio disponibile per il detenuto era «di poco superiore a quello minimo di 3 metri quadri», tuttavia ha altresì ritenuto, sempre sulla base di un accertamento di fatto, che «le altre condizioni di detenzione erano precarie e non assolutamente dignitose», dal momento che «il bagno non aveva acqua calda corrente, ma il detenuto se ne doveva approvvigionare tramite altro detenuto», le ore d’aria erano «limitate» e le attività erano «scarse»(p.3 del decreto impugnato); avuto riguardo alla valutazion e del Tribunale , il ricorso in esame è, dunque, inammissibile, in quanto tende a provocare dalla Corte di cassazione una lettura delle risultanze istruttorie diversa da quella fornita dal giudice di merito, il quale, sulla base di rilievi insindacabili in questa sede di legittimità, ha motivatamente ricostruito i fatti da cui deriva la responsabilità dell’amministrazione per detenzione non conforme alle condizioni di cui all’art.3 CEDU; Ric. 2022 n. 11867 sez. M3 -ud. 08-11-2022 -5- 3. l e spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo; 4. a i sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, ove dovuto; ai fini dell’attestazione,da parte del giudice, dei presupposti processuali del predetto versamento non rileva , infatti,che la parte ricorrente sia un’ Amministrazione dello Stato poiché l’attestazione medesima è comunque giustificata dall'adozione di una pronuncia di integrale rigetto , di improcedibilità o (come nella specie) di inammissibilità dell'impugnazione, residuando in capo all’amministrazione giudiziaria l’accertamento dell’obbligo sostanziale di versare il contributo (Cass., Sez. Un., 20/02/2020, n. 4315). [OSCURATO:PERSONA] dichiara inammissibile il ricorso; condanna l’amministrazione ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro3.100,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidatiin Euro 200,00 ed agli accessori di legge; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamentodell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, ove dovuto. Ric. 2022 n. 1186
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