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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 6 agosto 2025

Cassazione n. 07374/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 275/2026 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 37424/2025 [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] il Tribunale di Roma nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’impugnata ordinanza il Tribunale di Roma, ha annullato il decreto di perquisizione e sequestro emesso dal Pubblico Ministero, in data 06/08/2025, disponendo la restituzione a [OSCURATO:PERSONA] del telefono cellulare, sottoposto a vincolo probatorio, nell’ambito di indagini svolte nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per reati in materia di stupefacenti.

2. Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, il quale ha dedotto, con l’unico motivo di ricorso, la violazione di legge per assenza di motivazione/motivazione apparente in relazione alla proporzionalità della misura con riferimento alla necessità di acquisizione delle comunicazioni intercorse tra indagati e famigliari ai fini della ricostruzione delle modalità e dai tempi di gestione del narcotraffico e di mantenimento degli associati, nonché per l'individuazione delle forme di reinvestimento dei capitali illeciti acquisiti dell'individuazione dei luoghi di occultamento della sostanza stupefacente delle armi e dei proventi del narcotraffico della ricostruzione dei ruoli degli associati, nonché per l'individuazione delle persone coinvolte nel reato di CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 7374/2026 Roma, lì, 24/02/2026 favoreggiamento circostanze che avrebbero reso necessario un sequestro esteso ed onnicomprensivo, non potendo per le finalità evidenziate prevedersi una estrazione selettiva dei dati secondo criteri temporali soggettivi e oggettivi che avrebbe potuto comportare la dispersione di elementi di prova utili ai fini della valutazione della credibilità delle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia, e in ordine all’assenza del requisito della pertinenzialità che riguarda un legame tra la res in sé e il reato ipoteticamente configurato, non essendo rilevante sia il richiamo alla terzietà del ricorrente, sia il riferimento all'occasionalità della presenza nell'appartamento, oggetto di perquisizione, della persona nei cui confronti sono stati ritenuti esistenti gravi indizi di reato per aver costituito diretto una consorteria operante nel settore del narcotraffico. 3.

Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta con cui ha chiesto l’annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

Va ricordato che la giurisprudenza di legittimità ha, con orientamento ormai consolidato, affermato che in caso di sequestro probatorio di dispositivi informatici o telematici, contenenti in memoria dati sensibili del loro possessore, l’obbligo motivazionale del relativo provvedimento può dirsi adempiuto allorché, tenuto conto del momento processuale di sua adozione, nonché delle peculiari esigenze di accertamento del reato, il pubblico ministero abbia indicato in maniera specifica, ancorché concisa, le ragioni imponenti una temporanea limitazione alla disponibilità esclusiva di quei dati da parte del loro titolare.

In particolare, si è chiarito che il decreto del pubblico ministero, al fine di consentire una adeguata valutazione della proporzionalità della misura sia nella fase genetica che in quella esecutiva, deve illustrare le ragioni per cui è necessario disporre un sequestro esteso e omnicomprensivo o, in alternativa, le specifiche informazioni oggetto di ricerca, i criteri di selezione del materiale informatico archiviato nel dispositivo, con la giustificazione dell'eventuale perimetrazione temporale dei dati di interesse in termini sensibilmente difformi rispetto ai confini temporali dell'imputazione provvisoria e i tempi entro cui verrà effettuata tale selezione, con conseguente restituzione anche della copia informatica dei dati non rilevanti (Sez. 6, n. 17677 del 29/01/2025 Donadini, Rv. 288139 – 01; Sez. 6, n. 17312 del 15/02/2024, Lettieri, Rv. 286358 – 03; Sez. 6, n. 17312 del 15/02/2024, Corsaro, Rv. 286358 - 03).

È, dunque, illegittimo, per violazione del principio di proporzionalità e adeguatezza, il sequestro a fini probatori di un dispositivo elettronico che conduca, in difetto di specifiche ragioni, alla indiscriminata apprensione di una massa di dati informatici, senza alcuna previa selezione di essi e comunque senza l'indicazione degli eventuali criteri di selezione (Sez. 6, n. 6623 del 09/12/2020, dep. 2021, Pessotto, Rv. 280838 - 01, fattispecie relativa a sequestro di un telefono cellulare e di un tablet; Sez. 6, n. 34265 del 22/09/2020, Aleotti, Rv. 279949 – 02) Il rispetto del principio di proporzionalità, la cui valutazione passa attraverso la motivazione del provvedimento, era già stato affermato da Sez.

U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, e poi ribadito da Sez.

U, n. 36072 del 19/04/2018, Botticelli, Rv. 273548 – 01, che al par.

4.3. hanno posto in luce i rischi della lesione del principio di ragionevolezza e proporzionalità della misura cautelare e del vincolo di indisponibilità su cose di proprietà della vittima o di terzi estranei alla condotta criminosa se non sorretto da una motivazione della finalità probatoria.

E ciò in quanto il sequestro a fini probatori non può, infatti, assumere una valenza meramente esplorativa, in quanto non è, nel disegno del legislatore, un mezzo di ricerca della notizia di reato, ma solo della sua conferma.

2. Così delineate le coordinate interpretative, l’ordinanza impugnata ha, dapprima, rilevato che il telefono sequestrato apparteneva a soggetto terzo estraneo al reato contestato al [OSCURATO:PERSONA], da cui l’assenza di nesso di pertinenzialità anche in ragione dell’assenza di dimostrazione della frequentazione dell’abitazione perquisita da parte del [OSCURATO:PERSONA], e poi, dopo avere richiamato i principi sopra enunciati, ha escluso il requisito della proporzionalità del sequestro probatorio del telefono cellulare del ricorrente, figlio della compagna dell’indagato, in vista dell’acquisizione dei messaggi di posta elettronica, chat, della corrispondenza telematica, rilevando che la stessa motivazione del Pubblico Ministero, secondo cui si rendeva necessario un sequestro esteso ed onnicomprensivo, dovendosi riscontrare le dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] che avevano ad oggetto diversi episodi criminosi, anche molto risalenti nel tempo e spesso privi di riferimenti adeguati di tempo e di luogo e di soggetti non identificati, da cui sorgerebbe, secondo il provvedimento impugnato, la necessità di un'analisi non selettiva del contenuto del dispositivo elettronico e delle comunicazioni telematiche in essi contenute, rendeva palese la finalità esplorativa dell'apprensione indiscriminata dei dati contenuti nel telefono in questione.

3. La ritenuta finalità esplorativa, sorretta da adeguata motivazione, non è superata dalle censure del ricorrente che lamenta l’omesso esame di punti decisivi e segnatamente la circostanza che i dispositivi sono stati sequestrati ai prossimi congiunti dell’imputato [OSCURATO:PERSONA], e la rilevanza probatoria delle comunicazioni intercorse tra costoro e l’imputato, da cui la necessità del sequestro esteso e onnicomprensivo, ai fini della ricostruzione delle modalità e ai tempi di gestione del narcotraffico, di mantenimento degli associati nonché per l'individuazione delle forme di reinvestimento dei capitali illeciti acquisiti e la valutazione delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia.

Di poi avrebbe erroneamente escluso la pertinenzialità tra il bene sequestrato e il reato in ragione della terzietà dei soggetti che hanno subito il vincolo.

4. Ritiene il Collegio che sotto un primo profilo la motivazione del provvedimento, in punto proporzionalità e finalità esplorativa, non può dirsi apparente, nel senso individuato dalla giurisprudenza di legittimità, essendo presente, al contrario, il ragionamento logico espresso dal giudice a sostegno della decisione adottata e fondato sugli elementi probatori in atti e, pertanto, non fittizio e perciò non apparente.

Ciò emerge, in particolare, là dove, a pag. 2, ha dato rilievo alla risalenza degli episodi criminali contestati al [OSCURATO:PERSONA] e all’assenza di dati di tempo e di luogo e di soggetti che, nella prospettiva accusatoria, giustificherebbero una apprensione indiscriminata dei dati contenuti nel telefono sequestrato, oltretutto senza specificare se le finalità probatorie afferiscono al processo in corso al [OSCURATO:PERSONA], che risale al 2021, o ad altre indagini svolte medio tempore, da cui la natura esplorativa del vincolo probatorio.

Sul punto la censura appare anche priva di confronto specifico.

Sotto altro profilo la censura contesta direttamente la motivazione là dove, nella valutazione del carattere di pertinenzialità, da intendersi quale legame delle singole cose sequestrate con i delitti ipotizzati a carico dell'indagato, rientrando nella nozione di "cose pertinenti al reato" non solo quelle dotate di intrinseca e specifica strumentalità rispetto al reato per cui si procede, ma anche quelle indirettamente legate ad esso, ove necessarie all'accertamento dei fatti, nonché con le conseguenziali finalità probatorie (Sez. 4, n. 47422 del 04/10/2023, Rv. 285427 – 01), l’ordinanza impugnata l’ha ritenuto assente in quanto il bene è di terzi e la frequentazione dell’abitazione perquisita da parte del [OSCURATO:PERSONA] era occasionale, argomenti spesi dal Tribunale che non sono condivisi dal ricorrente sicchè la censura, che si risolvono nella contestazione della motivazione, non deducibile con il ricorso per cassazione avverso le misure cautelari reali.

5. In conclusione, le censure non si confrontano con la ritenuta finalità esplorativa del provvedimento di annullamento e, per altro, verso contestano la motivazione dello stesso.

6. Il ricorso del Pubblico Ministero va dichiarato inammissibile.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso.

Così è deciso, 12/02/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 275/2026 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 37424/2025 [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] il Tribunale di Roma nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’impugnata ordinanza il Tribunale di Roma, ha annullato il decreto di perquisizione e sequestro emesso dal Pubblico Ministero, in data 06/08/2025, disponendo la restituzione a [OSCURATO:PERSONA] del telefono cellulare, sottoposto a vincolo probatorio, nell’ambito di indagini svolte nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per reati in materia di stupefacenti. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, il quale ha dedotto, con l’unico motivo di ricorso, la violazione di legge per assenza di motivazione/motivazione apparente in relazione alla proporzionalità della misura con riferimento alla necessità di acquisizione delle comunicazioni intercorse tra indagati e famigliari ai fini della ricostruzione delle modalità e dai tempi di gestione del narcotraffico e di mantenimento degli associati, nonché per l'individuazione delle forme di reinvestimento dei capitali illeciti acquisiti dell'individuazione dei luoghi di occultamento della sostanza stupefacente delle armi e dei proventi del narcotraffico della ricostruzione dei ruoli degli associati, nonché per l'individuazione delle persone coinvolte nel reato di CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 7374/2026 Roma, lì, 24/02/2026 favoreggiamento circostanze che avrebbero reso necessario un sequestro esteso ed onnicomprensivo, non potendo per le finalità evidenziate prevedersi una estrazione selettiva dei dati secondo criteri temporali soggettivi e oggettivi che avrebbe potuto comportare la dispersione di elementi di prova utili ai fini della valutazione della credibilità delle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia, e in ordine all’assenza del requisito della pertinenzialità che riguarda un legame tra la res in sé e il reato ipoteticamente configurato, non essendo rilevante sia il richiamo alla terzietà del ricorrente, sia il riferimento all'occasionalità della presenza nell'appartamento, oggetto di perquisizione, della persona nei cui confronti sono stati ritenuti esistenti gravi indizi di reato per aver costituito diretto una consorteria operante nel settore del narcotraffico. 3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta con cui ha chiesto l’annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Va ricordato che la giurisprudenza di legittimità ha, con orientamento ormai consolidato, affermato che in caso di sequestro probatorio di dispositivi informatici o telematici, contenenti in memoria dati sensibili del loro possessore, l’obbligo motivazionale del relativo provvedimento può dirsi adempiuto allorché, tenuto conto del momento processuale di sua adozione, nonché delle peculiari esigenze di accertamento del reato, il pubblico ministero abbia indicato in maniera specifica, ancorché concisa, le ragioni imponenti una temporanea limitazione alla disponibilità esclusiva di quei dati da parte del loro titolare. In particolare, si è chiarito che il decreto del pubblico ministero, al fine di consentire una adeguata valutazione della proporzionalità della misura sia nella fase genetica che in quella esecutiva, deve illustrare le ragioni per cui è necessario disporre un sequestro esteso e omnicomprensivo o, in alternativa, le specifiche informazioni oggetto di ricerca, i criteri di selezione del materiale informatico archiviato nel dispositivo, con la giustificazione dell'eventuale perimetrazione temporale dei dati di interesse in termini sensibilmente difformi rispetto ai confini temporali dell'imputazione provvisoria e i tempi entro cui verrà effettuata tale selezione, con conseguente restituzione anche della copia informatica dei dati non rilevanti (Sez. 6, n. 17677 del 29/01/2025 Donadini, Rv. 288139 – 01; Sez. 6, n. 17312 del 15/02/2024, Lettieri, Rv. 286358 – 03; Sez. 6, n. 17312 del 15/02/2024, Corsaro, Rv. 286358 - 03). È, dunque, illegittimo, per violazione del principio di proporzionalità e adeguatezza, il sequestro a fini probatori di un dispositivo elettronico che conduca, in difetto di specifiche ragioni, alla indiscriminata apprensione di una massa di dati informatici, senza alcuna previa selezione di essi e comunque senza l'indicazione degli eventuali criteri di selezione (Sez. 6, n. 6623 del 09/12/2020, dep. 2021, Pessotto, Rv. 280838 - 01, fattispecie relativa a sequestro di un telefono cellulare e di un tablet; Sez. 6, n. 34265 del 22/09/2020, Aleotti, Rv. 279949 – 02) Il rispetto del principio di proporzionalità, la cui valutazione passa attraverso la motivazione del provvedimento, era già stato affermato da Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, e poi ribadito da Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, Botticelli, Rv. 273548 – 01, che al par. 4.3. hanno posto in luce i rischi della lesione del principio di ragionevolezza e proporzionalità della misura cautelare e del vincolo di indisponibilità su cose di proprietà della vittima o di terzi estranei alla condotta criminosa se non sorretto da una motivazione della finalità probatoria. E ciò in quanto il sequestro a fini probatori non può, infatti, assumere una valenza meramente esplorativa, in quanto non è, nel disegno del legislatore, un mezzo di ricerca della notizia di reato, ma solo della sua conferma. 2. Così delineate le coordinate interpretative, l’ordinanza impugnata ha, dapprima, rilevato che il telefono sequestrato apparteneva a soggetto terzo estraneo al reato contestato al [OSCURATO:PERSONA], da cui l’assenza di nesso di pertinenzialità anche in ragione dell’assenza di dimostrazione della frequentazione dell’abitazione perquisita da parte del [OSCURATO:PERSONA], e poi, dopo avere richiamato i principi sopra enunciati, ha escluso il requisito della proporzionalità del sequestro probatorio del telefono cellulare del ricorrente, figlio della compagna dell’indagato, in vista dell’acquisizione dei messaggi di posta elettronica, chat, della corrispondenza telematica, rilevando che la stessa motivazione del Pubblico Ministero, secondo cui si rendeva necessario un sequestro esteso ed onnicomprensivo, dovendosi riscontrare le dichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] che avevano ad oggetto diversi episodi criminosi, anche molto risalenti nel tempo e spesso privi di riferimenti adeguati di tempo e di luogo e di soggetti non identificati, da cui sorgerebbe, secondo il provvedimento impugnato, la necessità di un'analisi non selettiva del contenuto del dispositivo elettronico e delle comunicazioni telematiche in essi contenute, rendeva palese la finalità esplorativa dell'apprensione indiscriminata dei dati contenuti nel telefono in questione. 3. La ritenuta finalità esplorativa, sorretta da adeguata motivazione, non è superata dalle censure del ricorrente che lamenta l’omesso esame di punti decisivi e segnatamente la circostanza che i dispositivi sono stati sequestrati ai prossimi congiunti dell’imputato [OSCURATO:PERSONA], e la rilevanza probatoria delle comunicazioni intercorse tra costoro e l’imputato, da cui la necessità del sequestro esteso e onnicomprensivo, ai fini della ricostruzione delle modalità e ai tempi di gestione del narcotraffico, di mantenimento degli associati nonché per l'individuazione delle forme di reinvestimento dei capitali illeciti acquisiti e la valutazione delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia. Di poi avrebbe erroneamente escluso la pertinenzialità tra il bene sequestrato e il reato in ragione della terzietà dei soggetti che hanno subito il vincolo. 4. Ritiene il Collegio che sotto un primo profilo la motivazione del provvedimento, in punto proporzionalità e finalità esplorativa, non può dirsi apparente, nel senso individuato dalla giurisprudenza di legittimità, essendo presente, al contrario, il ragionamento logico espresso dal giudice a sostegno della decisione adottata e fondato sugli elementi probatori in atti e, pertanto, non fittizio e perciò non apparente. Ciò emerge, in particolare, là dove, a pag. 2, ha dato rilievo alla risalenza degli episodi criminali contestati al [OSCURATO:PERSONA] e all’assenza di dati di tempo e di luogo e di soggetti che, nella prospettiva accusatoria, giustificherebbero una apprensione indiscriminata dei dati contenuti nel telefono sequestrato, oltretutto senza specificare se le finalità probatorie afferiscono al processo in corso al [OSCURATO:PERSONA], che risale al 2021, o ad altre indagini svolte medio tempore, da cui la natura esplorativa del vincolo probatorio. Sul punto la censura appare anche priva di confronto specifico. Sotto altro profilo la censura contesta direttamente la motivazione là dove, nella valutazione del carattere di pertinenzialità, da intendersi quale legame delle singole cose sequestrate con i delitti ipotizzati a carico dell'indagato, rientrando nella nozione di "cose pertinenti al reato" non solo quelle dotate di intrinseca e specifica strumentalità rispetto al reato per cui si procede, ma anche quelle indirettamente legate ad esso, ove necessarie all'accertamento dei fatti, nonché con le conseguenziali finalità probatorie (Sez. 4, n. 47422 del 04/10/2023, Rv. 285427 – 01), l’ordinanza impugnata l’ha ritenuto assente in quanto il bene è di terzi e la frequentazione dell’abitazione perquisita da parte del [OSCURATO:PERSONA] era occasionale, argomenti spesi dal Tribunale che non sono condivisi dal ricorrente sicchè la censura, che si risolvono nella contestazione della motivazione, non deducibile con il ricorso per cassazione avverso le misure cautelari reali. 5. In conclusione, le censure non si confrontano con la ritenuta finalità esplorativa del provvedimento di annullamento e, per altro, verso contestano la motivazione dello stesso. 6. Il ricorso del Pubblico Ministero va dichiarato inammissibile. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso. Così è deciso, 12/02/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]
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