CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 02260/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale della libertà di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria redatta ai sensi dell'art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore genera.e Fe icetta Marinelli, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnata ordinanza, il Tribunale distrettuale di Catanzaro rigettava la richiesta di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza emessa dal G.i.p. del Tribunale di Catanzaro, che aveva applicato al predetto la misura cautelare della custodia in carcere in relazione Ci deli:to ex artt. 110, 112, n. 1, 452-quaterdecies cod. pen. 2. Avverso l'indicata ordinanza, l'indagato, per il tramite del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione affidato a un motivo, con cui deduce il vizio di motivazione in relazione all'art. 275, comma 3, cod. proc. peri. Ass ime il difensore che il Tribunale cautelare non avrebbe motivato in (:)rdine all'inadeguatezza della misura degli arresti domiciliari a scongiurare i pericolo di reiterazione dei reati, anche considerando il sequestro del mezzo cori cui veniva commesso il traffico illecito di rifiuti, a tal proposito non essendo su .ficiente il riferimento precedenti episodi di analoga natura. La motivazione, inoltre, sarebbe apparente in ordine alla ritenuta percezione di ingiusti profitti, e assente in ordine alla sussistenza del dolo, avendo peraltro il Bevilacqua, nel corso dell'interrogatorio, ammesso i trasporti a lui ascritti, che riteneva del tutto leciti, anche considerando il suo modesto livello culturale. 3. Il ricorso è inammissibile. 4. Quanto alla sussistenza della gravità indiziaria, debolmente contestca dal ricorrente nella trattazione del motivo (ancorché la relativa intito .azione si riferisca unicamente alla violazione dell'art. 275, comma 3, cod. prcc. pe -i. per omessa motivazione in ordine alla mancata sostituzione della custodia in carcere con gli arresti domiciliari), si osserva che il Tribunale ha ampiamelte e diffusamente motivato sul punto. Invero, sulla base degli elementi raccolti nel corso dell'indagine (visiyie dei filmati, esiti dell'attività di osservazione e controllo, acquisizione dei Formulari di identificazione dei rifiuti), è emerso che: la ditta "[OSCURATO:PERSONA]', nel corso dell'anno 2019, non ha denunciato l'apertura di alcun cantiere, né nuovi lavori, la cui attività potesse determinare la produzione di rifiuti; la gran parte dei rifiuti conferiti, come emerge dai filmati, sono di natura diversa da quelli ctchiariAi nei formulari, quando venivano compilati; l'impresa conferiva, per ciascul trasporto, 1.500-1.860 kg., vale a dire quantitativi di gran lunga superiori alla soglia di 30 kg. giornalieri consentita dall'autorizzazione ambientale; l'impresa, come accertato presso la banca dati dell'INPS, formalmente non a/Ex/a alcun lavoratore dipendente, mentre il ricorrente è stato ripreso dalle telecamere, in cinque differenti occasioni, mentre caricava e scaricava rifiuti ferrosi sul terreno all'interno del campo nomadi, lavorava il ferro, si allontanava a bordo del camion carico, per fare ritorno con il camion svuotato dal suo carico. A fronte di tali elementi, il Tribunale ha correttamente ritenuto sl.ssistente la gravità indiziaria del delitto in esame, ravvisando il fine di profili°, peraltro concretamente conseguito, sia nella percezione delle somme di denaro eiogate dalle ditte conferitarie, sia nella riduzione dei costi aziendali, necessai per precedere al regolare e lecito smaltimento delle categorie dei rifiuti trattati. Quanto, poi, all'elemento soggettivo, esso è stato evidentemente dedotto dalla modalità della condotta, laddove, come si è evidenziato, il ricorrerte è stato visto, in ben cinque occasioni, scaricare ingenti quantità di rifiuti ferrosi nel campo nomadi, procedere alla relativa lavorazione, in assenza di qualsivoglia autorizzazione. 5 D secondo motivo è manifestamente infondato. 5.1. Va rammentato che, con riferimento al delitto di cui l'art. 452- quaterdecies cod. pen., il legislatore ha previsto una doppia presunzione cautelare, sia pure relativa, ad oggetto la sussistenza delle esigenze cautrlari e l'adeguatezza della misura custodiale carceraria; ciò in forza dell'art.. 27.3, comma 3, secondo periodo, cod. proc. pen., a tenore del quale "q Janda sussistono gravi indizi di colpevolezza in ordine ai delitti di cui all'artico o 51, comma 3-bis (...), del presente codice (...) è applicata la custodia cautelare in carcere, salvo che siano acquisiti elementi dai quali risulti che non s;u.s.sistono esigenze cautelari o che, in relazione al caso concreto, le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con altre misure", e l'art. 51, cornrna 3-bis, contempla, tra gli altri, anche il delitto di cui all'art. 452-quaterdecies cod. pen. Ciò significa che la presunzione relativa di pericolosità sociale inverte gli ordinari poli del ragionamento giustificativo, nel senso che il giudice che applica o che conferma la misura cautelare non ha un obbligo di dimostrazio ne in positivo della ricorrenza dei pericula libertatis, ma soltanto di apprezzamento delle ragioni di esclusione, eventualmente evidenziate dalla parte o direttamente evincibili dagli atti, tali da smentire, nel caso concreto, l'effetto della presunzione. 5.2. Nel caso di specie, non solo il ricorso è generico, non indicando alcun elemento in grado di contrastare l'indicata presunzione, ma il Tribuna e ha 9- ravvisato il pericolo di reiterazione, concretovattuale, sulla base della ripetizione delle condotte per un apprezzabile arco temporale e della personalità della ricorrente, il quale annovera una recente condanna per un reato analogo.6. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. per., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue que la al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 eurc in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al paga -nerr:c delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p. Così