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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 18 giugno 2026

Cassazione n. 22506/2026

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correnti-nonché contro-intimato-avverso la sentenza n. 93/2021 della Corte d’Appello di Lecce, sezionedistaccata di Taranto, depositata il 18-3-2021;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18-6-2026 dal [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 13895/2021Numero sezionale 1603/2026Numero di raccolta generale 22506/2026Data pubblicazione 30/06/2026udito il [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale haconcluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile erigettato;uditi l’avv. [OSCURATO:PERSONA] per i ricorrenti e l’avv.[OSCURATO:PERSONA] in sostituzione dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] per icontroricorrenti.1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali acquirenti con atto del17-1-2006 di appartamento al piano rialzato e garage, DamianoRosato, quale acquirente con atto del 10-2-2005 di appartamento alprimo piano e box, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], qualiacquirenti con atto del 10-2-2005 di appartamento al piano rialzato ebox, tutti immobili compresi in fabbricato sito a Ginosa, via Costa dellaCrognola, con atto di citazione notificato nell’ottobre 2010 hannoconvenuto avanti il Tribunale di Taranto i venditori costruttori VincenzoStigliano e [OSCURATO:PERSONA], dopo avere proposto ricorso peraccertamento tecnico preventivo e, di seguito, ricorso per sequestroconservativo nei confronti degli stessi e di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., nelcorso del quale erano stati eseguiti lavori di ripristino; hannoevidenziato che negli atti di compravendita si leggeva che i venditoriavevano eseguito le costruzioni in economia e hanno lamentato gravidifetti, riferiti a rotture dell’integrità muraria, assenza di fondazione delmuro di contenimento posto a sostegno del terreno, con cedimento delmuro verso valle e distacchi degli altri muri confinanti, assenza divespaio di drenaggio a monte del muro e ristagno di acqua meteorica;hanno chiesto la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni exart. 1669 cod. civ. e, nella memoria ex art. 183 co.6 n. 1 cod. proc.civ. all’epoca vigente, anche ai sensi dell’art. 2043 cod. civ.Numero registro generale 13895/2021Numero sezionale 1603/2026Numero di raccolta generale 22506/2026Data pubblicazione 30/06/2026Si sono costituiti i convenuti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],contestando la domanda e chiedendo, tra l’altro, di essere autorizzatia chiamare in causa [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. che aveva eseguito i lavoridi costruzione e di ripristino, per essere garantiti e tenuti indenni dagliesiti di eventuale condanna.Si è costituita [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., contestando a sua volta ladomanda e con sentenza non definitiva n. 1424/2018 il Tribunale diTaranto ha rigettato le eccezioni di difetto di legittimazione passiva,decadenza e prescrizione sollevate dai convenuti; ha dichiarato laresponsabilità dei convenuti e della società terza chiamata per i gravidifetti di costruzione degli immobili acquistati dagli attori, disponendola prosecuzione del giudizio per la quantificazione dei danni.Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hannoproposto immediato appello che, nella resistenza degli originari attorie nella contumacia della società terza chiamata, la Corte d’appello diLecce, sezione distaccata di Taranto, ha accolto con sentenza n.93/2021 pubblicata il 18-3-2021.La sentenza ha accolto il motivo di appello con il quale i venditorisi lamentavano del mancato accoglimento della loro eccezione diprescrizione tempestivamente formulata.

Ha dichiarato che il depositodel ricorso per accertamento tecnico preventivo, eseguito in data 13-2-2007, pochi giorni dopo del 22-1-2007, data della relazione dell’ing.Pellicoro con la quale gli acquirenti avevano avuto piena conoscenzadei vizi degli immobili, aveva avuto effetto interruttivo ex art. 2943 co.1 cod. civ. della prescrizione; ha considerato che la relazione era statadepositata nell’accertamento tecnico preventivo il 30-1-2008, oltre iltermine del 28-11-2007 concesso dal giudice e già prorogato, che leparti non avevano ricevuto avviso di tale deposito ma avevano ricevutoin data 28-4-2008 comunicazione del decreto di liquidazione delcompenso al consulente d’ufficio.

Ha dichiarato che erroneamente ilNumero registro generale 13895/2021Numero sezionale 1603/2026Numero di raccolta generale 22506/2026Data pubblicazione 30/06/2026Tribunale aveva fatto riferimento alla data del 28-4-2008 ai fini deldecorso del nuovo termine di prescrizione, poi ritenuto interrotto dallanotificazione del ricorso per sequestro conservativo avvenuto il 6-2-2009; ciò in quanto doveva necessariamente farsi riferimento allaconclusione dell’accertamento tecnico preventivo, coincidente con ildeposito della relazione, avvenuto il 30-1-2008.

Ha dichiarato che nonpoteva valere in senso contrario l’assunto difensivo secondo il quale ladomanda era stata accolta anche ai sensi dell’art. 2043 cod. civ.,perché tutta la decisione era incentrata sul ricorrere dell’ipotesi dellaresponsabilità contrattuale dell’appaltatore venditore e comunque traacquirenti e venditori si configurava solo un’ipotesi di responsabilitàcontrattuale ex art. 1669 cod. civ. e non la responsabilitàextracontrattuale ex art. 2043 cod. civ.2.

Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], DamianoRosato, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno propostoricorso per cassazione affidato a due motivi.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito concontroricorso.Il curatore del fallimento di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., al quale ilricorso per cassazione è stato ritualmente notificato a mezzo pec, aseguito della dichiarazione di fallimento della società dopo la sentenzadi secondo grado, è rimasto intimato.Il ricorso è stato avviato alla trattazione per la pubblica udienzadel 18-6-2026 e nei rispettivi termini il Pubblico Ministero ha depositatomemoria con le sue conclusioni e hanno depositato memoria illustrativai controricorrenti.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Il primo motivo di ricorso è proposto ex art. 360, co. 1, n. 3cod. proc. civ. per violazione e falsa applicazione degli artt. 1669, 2945,1310 cod. civ., 113 e 696 cod. proc. civ., nonché ex art. 360, co. 1, n.Numero registro generale 13895/2021Numero sezionale 1603/2026Numero di raccolta generale 22506/2026Data pubblicazione 30/06/20265 cod. proc. civ. per omesso esame di fatto decisivo del giudizio che èstato oggetto di discussione tra le parti.

Con esso i ricorrenti, premessoche l’accertamento tecnico preventivo è stato svolto secondo ledisposizioni vigenti all’epoca, senza preventiva comunicazionedell’elaborato alle parti al fine di proporre osservazioni, sostengono chenon possa valere il principio secondo il quale la sospensione dellaprescrizione permane fino al momento del deposito dell’elaboratoperitale; ciò in quanto nella fattispecie il termine per il depositodell’elaborato non era stato rispettato e, quindi, non poteva essereaddossato agli interessati l’onere diabolico di continuare a recarsipresso la cancelleria per verificare l’avvenuto deposito fuori termine.Inoltre, con il motivo i ricorrenti lamentano che la sentenza abbiaomesso di motivare sul fatto controverso e decisivo, relativo alriconoscimento dei vizi, per il fatto che [OSCURATO:SOCIETA]. aveva eseguitointerventi di riparazione risultati inefficaci e ciò comportava ladecorrenza ex novo del termine di prescrizione.

Lamentano altresìl’omesso esame del fatto controverso e decisivo relativo alla continuaevoluzione negativa dei fenomeni lesivi, dopo l’esecuzionedell’accertamento tecnico preventivo, che aveva comportato anchel’emanazione di provvedimenti di sgombero da parte del Comune diGinosa, con la conseguente incidenza di tale situazione in divenire sulladecorrenza dei termini di cui all’art. 1669 cod. civ.

Evidenziano che talideduzioni erano già state formulate in primo grado e riproposte nellacomparsa di costituzione in appello, alle pagg. 13-14, ritrascritte dapag. 11 del ricorso.2.

Con il secondo motivo, proposto ex art. 360, co. 1, n. 3 cod.proc. civ., per violazione e falsa applicazione dell’art. 2043 cod. civ. eproposto ex art. 360, co. 1, n. 5 cod. proc. civ., per omesso esame difatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra leparti, in primo luogo i ricorrenti lamentano che la sentenza impugnataNumero registro generale 13895/2021Numero sezionale 1603/2026Numero di raccolta generale 22506/2026Data pubblicazione 30/06/2026abbia distinto le due azioni ex artt. 1669 e 2043 cod. civ. sulla basedell’erroneo presupposto che la prima azione fosse di naturacontrattuale, mentre è acquisito che l’art. 1669 cod. civ. configuraipotesi di responsabilità extracontrattuale.

Sostengono che dallasentenza di primo grado emerga anche la colpa dei venditori, in quantoil Tribunale aveva individuato la grossolana negligenza dei costruttori,alla quale non avrebbe fatto riferimento se la responsabilità fosse stataindividuata soltanto ex art. 1669 cod. civ.; quindi lamentano che laCorte d’appello abbia erroneamente interpretato la sentenza di primogrado, laddove ha dichiarato che la responsabilità ex art. 2043 cod.civ. era stata ritenuta solo per [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] che, anche ovesi ritenesse che la sentenza di primo grado non avesse esaminato ladomanda ex art. 2043 cod. civ., quella domanda era stata ripropostain appello; quindi, la Corte d’appello non avrebbe potuto omettere dimotivare su quel fatto controverso e decisivo, relativo allaresponsabilità aquiliana dei venditori costruttori, né ha assolto al suoobbligo motivazionale limitandosi ad affermare che in capo ai venditoriera configurabile solo responsabilità ex art. 1669 cod. civ.3.

Entrambi i motivi di ricorso sono formulati in modo ammissibilein quanto, seppure articolati in più profili di doglianza, ciascuno deiquali avrebbe potuto essere prospettato come motivo autonomo,permettono di cogliere con chiarezza le censure svolte e ne consentonol’esame separato (Cass., Sez.

Un., 6-5-2015 n. 9100, per tutte, perl’esclusione dell’inammissibilità in tale ipotesi).

Inoltre, risultano basatesu eccessivo formalismo le deduzioni dei controricorrenti in ordine allaviolazione dell’art. 366, co. 1, n. 6 cod. proc. civ., perché nel ricorso èeseguita indicazione specifica degli atti processuali ai quali leargomentazioni fanno riferimento; all’evidenza, ciò è sufficiente anchea individuare la sede processuale nella quale gli atti erano stati prodottie, di conseguenza, il relativo fascicolo di parte nel quale gli atti sonoNumero registro generale 13895/2021Numero sezionale 1603/2026Numero di raccolta generale 22506/2026Data pubblicazione 30/06/2026contenuti; stante l’elencazione dei fascicoli di parte tra le produzionieseguite, gli atti risultano adeguatamente localizzati (Cass., Sez.

Un.,18-3-2022 n. 8950, per l’affermazione che il principio di autosufficienzadel ricorso per cassazione non deve essere interpretato in modoeccessivamente formalistico ed è soddisfatto laddove nel ricorso siapuntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all’interno dellecensure, e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti delgiudizio di merito).4.

Ciò premesso, il primo motivo di ricorso è fondato laddoveproposto ex art. 360, co. 1, n. 5 cod. proc. civ., lamentando l’omessoesame di fatti decisivi, sia con riguardo all’esecuzione di lavorifinalizzati alla riparazione dei vizi, sia con riguardo all’aggravamentodei difetti al fine del decorso dei termini di cui all’art. 1669 cod. civ.Si considera che anche la Corte d’appello, come il Tribunale, haaccertato – ed è perciò coperto dal giudicato interno - che gli appellantiStigliano e [OSCURATO:PERSONA] erano venditori costruttori e che i vizi lamentatirientravano nell’ipotesi di pericolo di rovina e gravi difetti dicostruzione, in quanto ha statuito che a carico di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] eraravvisabile solo responsabilità ai sensi dell’art. 1669 cod. civ.

Quindi,nel decidere sulla questione della prescrizione riproposta dagliappellanti, la Corte medesima non poteva sottrarsi dalla disamina delsignificato e degli effetti né dell’esecuzione di lavori di riparazione deidifetti, né dell’aggravamento dei difetti anche a seguito dei lavori diriparazione.4.1.

Rinviando alla ricostruzione eseguita in Cass. Sez. 2, 23-1-2026 n. 1579, non massimata, da pag. 11, della fattispecie di cui all’art.1669 cod. civ. con specifico riguardo ai termini di decadenza e diprescrizione e alla durata decennale della garanzia, in ordine al profiloriferito all’aggravamento dei difetti si osserva.Numero registro generale 13895/2021Numero sezionale 1603/2026Numero di raccolta generale 22506/2026Data pubblicazione 30/06/2026Gli acquirenti degli immobili appellati avevano dedotto nella lorocomparsa di costituzione in appello che in nessun caso i termini di cuiall’art. 1669 cod. civ. potevano semplicemente decorrere dallarelazione dell’ing.

Pellicoro, stante la progressiva evoluzione negativadella situazione statica dell’immobile (pagg.12 e 13 del ricorso, laddoveè trascritta quella parte della comparsa di costituzione, per cui i relativifatti erano stati riproposti in appello, diversamente da quantosostenuto dai controricorrenti).

La Corte d’appello non dimostra diavere in qualche modo considerato tale fatto, né per escluderel’esistenza di aggravamento della situazione statica dell’immobile, néper ritenerne l’irrilevanza al fine della individuazione delle cause deivizi, né per ritenere che la piena comprensione del fenomeno e dellesue cause necessitasse di valutare anche l’evoluzione del fenomenomedesimo; così, incorrendo nel vizio lamentato di cui all’art. 360, co.1, n. 5 cod. proc. civ.Infatti, la disamina sarebbe stata necessaria, a fronte del principioacquisito secondo il quale il termine di un anno per la denuncia dei viziprevisto dall’art. 1669 cod. civ. - dal quale decorre il successivo terminedi prescrizione annuale per l’esercizio dell’azione - decorre dal giornoin cui il committente consegua una sicura conoscenza dei difetti e delleloro cause, sicché tale termine può essere postergato all’esito degliaccertamenti tecnici che si rendano necessari per comprendere lagravità dei vizi e stabilire il corretto collegamento causale, cioè perottenere la piena comprensione del fenomeno e la chiara individuazionee imputazione delle cause (Cass. Sez. 2, 22-7-2025 n. 20678; Cass.Sez. 2, 24-4-2018 n. 10048; Cass. Sez. 3, 8-5-2014 n. 9966; Cass.Sez. 2, 23-1-2008 n. 1463; Cass. Sez. 2, 1-8-2003 n. 11740).

Quindi,perché decorra il termine annuale di prescrizione dell’azione, ènecessario che esista una denuncia che riveli una conoscenzasufficientemente completa del vizio e della responsabilità per lo stessoNumero registro generale 13895/2021Numero sezionale 1603/2026Numero di raccolta generale 22506/2026Data pubblicazione 30/06/2026(Cass. Sez. 2, 16-2-2015 n. 3040), entro l’anno dall’acquisizione diquesta conoscenza; ciò significa che, al fine di decidere sulla questionedella prescrizione dell’azione, il giudice di merito è tenuto non solo aconsiderare il decorso formale del termine annuale dalla data delladenuncia, ma anche ad accertare il fatto sostanziale riferito al momentonel quale il committente abbia conseguito la conoscenza obbiettivadella gravità dei difetti e della loro derivazione eziologica (Cass. Sez.3, 27-1-2025 n. 1909, che evidenzia anche come il principio siarispettoso del concetto secondo il quale la disciplina della decadenza edella prescrizione ex art. 1669 cod. civ. ha lo scopo di non onerare ildanneggiato di domande generiche a carattere esplorativo).

Quindi, incaso di esercizio dell’azione ex art. 1669 cod. civ. senza preventivadenuncia dei vizi, il relativo termine di prescrizione è sicuramenterispettato allorché l’azione sia esercitata entro l’anno decorrente dalladata di acquisizione della conoscenza, avente le caratteristichepredette, della gravità dei difetti e delle loro cause.

Invece la sentenzaimpugnata, limitandosi a dichiarare che alla data del 22-1-2007 diacquisizione della relazione dell’ing.

Pellicoro gli attori avevano avutopiena contezza dei gravi difetti, non dimostra di avere esaminato il datodell’aggravarsi della situazione statica dell’immobile, che era fattodecisivo, in quanto necessario per verificare se effettivamente iricorrenti, allorché avevano proposto il ricorso per accertamentotecnico preventivo, fossero già stati a conoscenza della concreta entitàdei vizi, anche in relazione al progressivo aggravamento, e delle causedei vizi medesimi; soltanto dopo avere eseguito tale accertamento infatto, la Corte d’appello avrebbe potuto legittimamente individuare ilmomento della decorrenza del termine di prescrizione annuale previstodall’art. 1669 cod. civ.4.2.

Inoltre, la sentenza non dimostra neppure di avereconsiderato il fatto, pure riproposto dagli appellati nella comparsa diNumero registro generale 13895/2021Numero sezionale 1603/2026Numero di raccolta generale 22506/2026Data pubblicazione 30/06/2026costituzione in appello, dell’esecuzione di lavori di riparazione dei vizi,avvenuta prima dell’instaurazione del giudizio con il quale gli acquirentihanno chiesto il risarcimento dei danni ex art. 1669 cod. civ.La riparazione - o il tentativo di riparazione – dei vizi all’evidenzapresuppone e comporta riconoscimento dei vizi, in quanto i lavori diriparazione non sono neppure logicamente concepibili in mancanza divizi.

Quindi, si rammenta il principio secondo il quale il semplicericonoscimento dei vizi e delle difformità dell’opera da partedell’appaltatore implica la superfluità della tempestiva denuncia daparte del committente, ma da esso non deriva automaticamente, inmancanza di un impegno in tal senso, l’assunzione in capoall’appaltatore dell’obbligo di emendare l’opera che, ove configurabile,si concreta in una nuova e distinta obbligazione soggetta all’ordinariotermine di prescrizione decennale; con la conseguenza che il predettoriconoscimento non impedisce il decorso dei termini brevi diprescrizione previsti in tema di appalto (Cass. Sez. 2, 16-6-2022 n.19343; Cass. Sez. 2, 21-7-2005 n. 15283).Non ha rilievo l’argomento dei controricorrenti, secondo il quale ilavori di riparazione erano stati eseguiti dalla società Domus e quindi ilriconoscimento dei vizi eseguito dalla società non poteva valere neiconfronti dei venditori, perché non si pone questione di riconoscimentodi debito da parte di uno dei debitori in solido.

I controricorrenti eranovenditori costruttori, responsabili ex art. 1669 cod. civ. sia a frontedella diretta e personale esecuzione dei lavori, sia a frontedell’esecuzione dei lavori per il tramite di altri soggetti (Cass. Sez. 2,28-6-2024 n. 17955; Cass. Sez. 2 17-4-2013 n. 9370); per questo,era a loro ascrivibile anche l’esecuzione dei lavori di riparazione,avvenuta nel corso del procedimento per sequestro conversativoproposto dagli acquirenti nei loro confronti, con la conseguenza chetale esecuzione dei lavori incideva sul termine di prescrizioneNumero registro generale 13895/2021Numero sezionale 1603/2026Numero di raccolta generale 22506/2026Data pubblicazione 30/06/2026dell’azione ex art. 1669 cod. civ., pure proposta nei loro confronti.

Ciòquindi, a prescindere non solo dal dato che i venditori costruttoriavessero eseguito le riparazioni personalmente, perché questo non eranecessario al fine del riconoscimento dei vizi insito nell’esecuzione delleriparazioni, ma anche da ogni questione e da ogni accertamento riferitoal fatto che tale condotta di riparazione dei difetti comportasseimpegno all’eliminazione dei vizi e l’insorgenza di una nuovaobbligazione svincolata dai termini di prescrizione e decadenza di cuiall’art. 1669 cod. civ.

In effetti, le allegazioni degli odierni ricorrentinon erano state svolte in tal senso e, quindi, il riconoscimento dei viziconcretatosi nell’esecuzione dei lavori di riparazione elideva lanecessità della denuncia dei vizi; però, non impediva il decorso deltermine di prescrizione annuale ex art. 1669 cod. civ., decorrentesecondo la previsione dell’art. 2944 cod. civ. dal momento delriconoscimento medesimo, e perciò dalla conclusione dei lavori diriparazione.

Specificamente, nel caso in cui i lavori di riparazionefossero stati eseguiti allorché non era ancora compiuto il termineannuale di prescrizione, dal momento della conclusione di quei lavoridecorreva un nuovo termine di prescrizione annuale.

Se, invece, i lavoridi riparazione fossero stati eseguiti allorché la prescrizione - calcolatacon decorrenza dal momento della conoscenza dell’entità e delle causedei vizi nei termini sopra esposti – fosse risultata già compiuta, sisarebbe dovuto accertare se sussistevano i presupposti per applicarel’art. 2937 cod. civ., in ordine al fatto che l’esecuzione dei lavoricomportava rinuncia alla prescrizione già compiuta; con la conseguenteesperibilità dell’azione entro il decennio previsto dall’art. 1669 cod.civ., decorrente dal termine dei lavori di costruzione.4.3.

Poiché, per le ragioni esposte, il giudice del rinvio dovrànuovamente accertare se il termine di prescrizione per l’eserciziodell’azione ex art. 1669 cod. civ. sia stato rispettato, risultano assorbiteNumero registro generale 13895/2021Numero sezionale 1603/2026Numero di raccolta generale 22506/2026Data pubblicazione 30/06/2026e non devono essere esaminate - avendo perso qualsiasi attualerilevanza decisoria - le ulteriori questioni poste dal primo motivo, conriguardo all’individuazione del momento in cui riprende il decorso dellaprescrizione dopo il deposito del ricorso per accertamento tecnicopreventivo.5.Il secondo motivo di ricorso non può essere accolto.Il motivo sicuramente intercetta l’errore commesso dalla sentenzaimpugnata, laddove ha qualificato l’azione ex art. 1669 cod. civ. comeipotesi di responsabilità contrattuale, in quanto è acquisito che laprevisione dell’art. 1669 cod. civ. concreta ipotesi di responsabilitàextracontrattuale (Cass., Sez.

Un., 3-2-2014 n. 2284, per tutte).L’errore è rimasto però privo di concrete conseguenze sul deciso,perché non sono fondate le doglianze con le quali i ricorrentisostengono che la loro domanda nei confronti dei venditori costruttoriStigliano e [OSCURATO:PERSONA] dovesse essere esaminata nel merito in quantoproposta anche ai sensi dell’art. 2043 cod. civ. e perciò estranea allaprescrizione prevista dall’art. 1669 cod. civ.

Infatti, è già statoenunciato il principio, al quale si intende dare continuità in questa sede,secondo il quale la responsabilità ex art. 1669 cod. civ. è specialerispetto a quella prevista dalla norma generale di cui all’art. 2043 cod.civ., con la conseguenza che l’applicazione dell’art. 2043 cod. civ. puòessere invocata soltanto ove non ricorrano i presupposti oggettivi esoggettivi dell’azione di responsabilità previsti dall’art. 1669 cod. civ. enon al fine di superare i limiti temporali entro i quali l’ordinamentopositivo appresta la tutela specifica; ovvero, senza poter aggirare ilregime di prescrizione e decadenza che connota l’azione speciale (Cass.Sez. 2, 10-11-2023 n. 31301).6.In conclusione, è accolto il primo motivo di ricorso nei terminiesposti, assorbito nel resto, ed è rigettato il secondo motivo; lasentenza impugnata è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvioNumero registro generale 13895/2021Numero sezionale 1603/2026Numero di raccolta generale 22506/2026Data pubblicazione 30/06/2026alla Corte d’appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, in diversacomposizione, che farà applicazione dei principi enunciati e si atterrà aquanto sopra esposto, regolamentando anche le spese del giudizio dilegittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso per quanto in motivazione,assorbito per il resto, rigetta il secondo motivo; cassa la sentenzaimpugnata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d’appellodi Lecce, sezione distaccata di Taranto, in diversa composizione, ancheper la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezionecivile della Corte di cassazione, il 18-6-2026.Consigliere estensore PresidenteLinalisa [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
correnti-nonché contro-intimato-avverso la sentenza n. 93/2021 della Corte d’Appello di Lecce, sezionedistaccata di Taranto, depositata il 18-3-2021;udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18-6-2026 dal [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 13895/2021Numero sezionale 1603/2026Numero di raccolta generale 22506/2026Data pubblicazione 30/06/2026udito il [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale haconcluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile erigettato;uditi l’avv. [OSCURATO:PERSONA] per i ricorrenti e l’avv.[OSCURATO:PERSONA] in sostituzione dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] per icontroricorrenti.1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali acquirenti con atto del17-1-2006 di appartamento al piano rialzato e garage, DamianoRosato, quale acquirente con atto del 10-2-2005 di appartamento alprimo piano e box, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], qualiacquirenti con atto del 10-2-2005 di appartamento al piano rialzato ebox, tutti immobili compresi in fabbricato sito a Ginosa, via Costa dellaCrognola, con atto di citazione notificato nell’ottobre 2010 hannoconvenuto avanti il Tribunale di Taranto i venditori costruttori VincenzoStigliano e [OSCURATO:PERSONA], dopo avere proposto ricorso peraccertamento tecnico preventivo e, di seguito, ricorso per sequestroconservativo nei confronti degli stessi e di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., nelcorso del quale erano stati eseguiti lavori di ripristino; hannoevidenziato che negli atti di compravendita si leggeva che i venditoriavevano eseguito le costruzioni in economia e hanno lamentato gravidifetti, riferiti a rotture dell’integrità muraria, assenza di fondazione delmuro di contenimento posto a sostegno del terreno, con cedimento delmuro verso valle e distacchi degli altri muri confinanti, assenza divespaio di drenaggio a monte del muro e ristagno di acqua meteorica;hanno chiesto la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni exart. 1669 cod. civ. e, nella memoria ex art. 183 co.6 n. 1 cod. proc.civ. all’epoca vigente, anche ai sensi dell’art. 2043 cod. civ.Numero registro generale 13895/2021Numero sezionale 1603/2026Numero di raccolta generale 22506/2026Data pubblicazione 30/06/2026Si sono costituiti i convenuti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],contestando la domanda e chiedendo, tra l’altro, di essere autorizzatia chiamare in causa [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. che aveva eseguito i lavoridi costruzione e di ripristino, per essere garantiti e tenuti indenni dagliesiti di eventuale condanna.Si è costituita [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., contestando a sua volta ladomanda e con sentenza non definitiva n. 1424/2018 il Tribunale diTaranto ha rigettato le eccezioni di difetto di legittimazione passiva,decadenza e prescrizione sollevate dai convenuti; ha dichiarato laresponsabilità dei convenuti e della società terza chiamata per i gravidifetti di costruzione degli immobili acquistati dagli attori, disponendola prosecuzione del giudizio per la quantificazione dei danni.Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hannoproposto immediato appello che, nella resistenza degli originari attorie nella contumacia della società terza chiamata, la Corte d’appello diLecce, sezione distaccata di Taranto, ha accolto con sentenza n.93/2021 pubblicata il 18-3-2021.La sentenza ha accolto il motivo di appello con il quale i venditorisi lamentavano del mancato accoglimento della loro eccezione diprescrizione tempestivamente formulata. Ha dichiarato che il depositodel ricorso per accertamento tecnico preventivo, eseguito in data 13-2-2007, pochi giorni dopo del 22-1-2007, data della relazione dell’ing.Pellicoro con la quale gli acquirenti avevano avuto piena conoscenzadei vizi degli immobili, aveva avuto effetto interruttivo ex art. 2943 co.1 cod. civ. della prescrizione; ha considerato che la relazione era statadepositata nell’accertamento tecnico preventivo il 30-1-2008, oltre iltermine del 28-11-2007 concesso dal giudice e già prorogato, che leparti non avevano ricevuto avviso di tale deposito ma avevano ricevutoin data 28-4-2008 comunicazione del decreto di liquidazione delcompenso al consulente d’ufficio. Ha dichiarato che erroneamente ilNumero registro generale 13895/2021Numero sezionale 1603/2026Numero di raccolta generale 22506/2026Data pubblicazione 30/06/2026Tribunale aveva fatto riferimento alla data del 28-4-2008 ai fini deldecorso del nuovo termine di prescrizione, poi ritenuto interrotto dallanotificazione del ricorso per sequestro conservativo avvenuto il 6-2-2009; ciò in quanto doveva necessariamente farsi riferimento allaconclusione dell’accertamento tecnico preventivo, coincidente con ildeposito della relazione, avvenuto il 30-1-2008. Ha dichiarato che nonpoteva valere in senso contrario l’assunto difensivo secondo il quale ladomanda era stata accolta anche ai sensi dell’art. 2043 cod. civ.,perché tutta la decisione era incentrata sul ricorrere dell’ipotesi dellaresponsabilità contrattuale dell’appaltatore venditore e comunque traacquirenti e venditori si configurava solo un’ipotesi di responsabilitàcontrattuale ex art. 1669 cod. civ. e non la responsabilitàextracontrattuale ex art. 2043 cod. civ.2. Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], DamianoRosato, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno propostoricorso per cassazione affidato a due motivi.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno resistito concontroricorso.Il curatore del fallimento di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., al quale ilricorso per cassazione è stato ritualmente notificato a mezzo pec, aseguito della dichiarazione di fallimento della società dopo la sentenzadi secondo grado, è rimasto intimato.Il ricorso è stato avviato alla trattazione per la pubblica udienzadel 18-6-2026 e nei rispettivi termini il Pubblico Ministero ha depositatomemoria con le sue conclusioni e hanno depositato memoria illustrativai controricorrenti.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo di ricorso è proposto ex art. 360, co. 1, n. 3cod. proc. civ. per violazione e falsa applicazione degli artt. 1669, 2945,1310 cod. civ., 113 e 696 cod. proc. civ., nonché ex art. 360, co. 1, n.Numero registro generale 13895/2021Numero sezionale 1603/2026Numero di raccolta generale 22506/2026Data pubblicazione 30/06/20265 cod. proc. civ. per omesso esame di fatto decisivo del giudizio che èstato oggetto di discussione tra le parti. Con esso i ricorrenti, premessoche l’accertamento tecnico preventivo è stato svolto secondo ledisposizioni vigenti all’epoca, senza preventiva comunicazionedell’elaborato alle parti al fine di proporre osservazioni, sostengono chenon possa valere il principio secondo il quale la sospensione dellaprescrizione permane fino al momento del deposito dell’elaboratoperitale; ciò in quanto nella fattispecie il termine per il depositodell’elaborato non era stato rispettato e, quindi, non poteva essereaddossato agli interessati l’onere diabolico di continuare a recarsipresso la cancelleria per verificare l’avvenuto deposito fuori termine.Inoltre, con il motivo i ricorrenti lamentano che la sentenza abbiaomesso di motivare sul fatto controverso e decisivo, relativo alriconoscimento dei vizi, per il fatto che [OSCURATO:SOCIETA]. aveva eseguitointerventi di riparazione risultati inefficaci e ciò comportava ladecorrenza ex novo del termine di prescrizione. Lamentano altresìl’omesso esame del fatto controverso e decisivo relativo alla continuaevoluzione negativa dei fenomeni lesivi, dopo l’esecuzionedell’accertamento tecnico preventivo, che aveva comportato anchel’emanazione di provvedimenti di sgombero da parte del Comune diGinosa, con la conseguente incidenza di tale situazione in divenire sulladecorrenza dei termini di cui all’art. 1669 cod. civ. Evidenziano che talideduzioni erano già state formulate in primo grado e riproposte nellacomparsa di costituzione in appello, alle pagg. 13-14, ritrascritte dapag. 11 del ricorso.2. Con il secondo motivo, proposto ex art. 360, co. 1, n. 3 cod.proc. civ., per violazione e falsa applicazione dell’art. 2043 cod. civ. eproposto ex art. 360, co. 1, n. 5 cod. proc. civ., per omesso esame difatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra leparti, in primo luogo i ricorrenti lamentano che la sentenza impugnataNumero registro generale 13895/2021Numero sezionale 1603/2026Numero di raccolta generale 22506/2026Data pubblicazione 30/06/2026abbia distinto le due azioni ex artt. 1669 e 2043 cod. civ. sulla basedell’erroneo presupposto che la prima azione fosse di naturacontrattuale, mentre è acquisito che l’art. 1669 cod. civ. configuraipotesi di responsabilità extracontrattuale. Sostengono che dallasentenza di primo grado emerga anche la colpa dei venditori, in quantoil Tribunale aveva individuato la grossolana negligenza dei costruttori,alla quale non avrebbe fatto riferimento se la responsabilità fosse stataindividuata soltanto ex art. 1669 cod. civ.; quindi lamentano che laCorte d’appello abbia erroneamente interpretato la sentenza di primogrado, laddove ha dichiarato che la responsabilità ex art. 2043 cod.civ. era stata ritenuta solo per [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] che, anche ovesi ritenesse che la sentenza di primo grado non avesse esaminato ladomanda ex art. 2043 cod. civ., quella domanda era stata ripropostain appello; quindi, la Corte d’appello non avrebbe potuto omettere dimotivare su quel fatto controverso e decisivo, relativo allaresponsabilità aquiliana dei venditori costruttori, né ha assolto al suoobbligo motivazionale limitandosi ad affermare che in capo ai venditoriera configurabile solo responsabilità ex art. 1669 cod. civ.3. Entrambi i motivi di ricorso sono formulati in modo ammissibilein quanto, seppure articolati in più profili di doglianza, ciascuno deiquali avrebbe potuto essere prospettato come motivo autonomo,permettono di cogliere con chiarezza le censure svolte e ne consentonol’esame separato (Cass., Sez. Un., 6-5-2015 n. 9100, per tutte, perl’esclusione dell’inammissibilità in tale ipotesi). Inoltre, risultano basatesu eccessivo formalismo le deduzioni dei controricorrenti in ordine allaviolazione dell’art. 366, co. 1, n. 6 cod. proc. civ., perché nel ricorso èeseguita indicazione specifica degli atti processuali ai quali leargomentazioni fanno riferimento; all’evidenza, ciò è sufficiente anchea individuare la sede processuale nella quale gli atti erano stati prodottie, di conseguenza, il relativo fascicolo di parte nel quale gli atti sonoNumero registro generale 13895/2021Numero sezionale 1603/2026Numero di raccolta generale 22506/2026Data pubblicazione 30/06/2026contenuti; stante l’elencazione dei fascicoli di parte tra le produzionieseguite, gli atti risultano adeguatamente localizzati (Cass., Sez. Un.,18-3-2022 n. 8950, per l’affermazione che il principio di autosufficienzadel ricorso per cassazione non deve essere interpretato in modoeccessivamente formalistico ed è soddisfatto laddove nel ricorso siapuntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all’interno dellecensure, e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti delgiudizio di merito).4. Ciò premesso, il primo motivo di ricorso è fondato laddoveproposto ex art. 360, co. 1, n. 5 cod. proc. civ., lamentando l’omessoesame di fatti decisivi, sia con riguardo all’esecuzione di lavorifinalizzati alla riparazione dei vizi, sia con riguardo all’aggravamentodei difetti al fine del decorso dei termini di cui all’art. 1669 cod. civ.Si considera che anche la Corte d’appello, come il Tribunale, haaccertato – ed è perciò coperto dal giudicato interno - che gli appellantiStigliano e [OSCURATO:PERSONA] erano venditori costruttori e che i vizi lamentatirientravano nell’ipotesi di pericolo di rovina e gravi difetti dicostruzione, in quanto ha statuito che a carico di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] eraravvisabile solo responsabilità ai sensi dell’art. 1669 cod. civ. Quindi,nel decidere sulla questione della prescrizione riproposta dagliappellanti, la Corte medesima non poteva sottrarsi dalla disamina delsignificato e degli effetti né dell’esecuzione di lavori di riparazione deidifetti, né dell’aggravamento dei difetti anche a seguito dei lavori diriparazione.4.1. Rinviando alla ricostruzione eseguita in Cass. Sez. 2, 23-1-2026 n. 1579, non massimata, da pag. 11, della fattispecie di cui all’art.1669 cod. civ. con specifico riguardo ai termini di decadenza e diprescrizione e alla durata decennale della garanzia, in ordine al profiloriferito all’aggravamento dei difetti si osserva.Numero registro generale 13895/2021Numero sezionale 1603/2026Numero di raccolta generale 22506/2026Data pubblicazione 30/06/2026Gli acquirenti degli immobili appellati avevano dedotto nella lorocomparsa di costituzione in appello che in nessun caso i termini di cuiall’art. 1669 cod. civ. potevano semplicemente decorrere dallarelazione dell’ing. Pellicoro, stante la progressiva evoluzione negativadella situazione statica dell’immobile (pagg.12 e 13 del ricorso, laddoveè trascritta quella parte della comparsa di costituzione, per cui i relativifatti erano stati riproposti in appello, diversamente da quantosostenuto dai controricorrenti). La Corte d’appello non dimostra diavere in qualche modo considerato tale fatto, né per escluderel’esistenza di aggravamento della situazione statica dell’immobile, néper ritenerne l’irrilevanza al fine della individuazione delle cause deivizi, né per ritenere che la piena comprensione del fenomeno e dellesue cause necessitasse di valutare anche l’evoluzione del fenomenomedesimo; così, incorrendo nel vizio lamentato di cui all’art. 360, co.1, n. 5 cod. proc. civ.Infatti, la disamina sarebbe stata necessaria, a fronte del principioacquisito secondo il quale il termine di un anno per la denuncia dei viziprevisto dall’art. 1669 cod. civ. - dal quale decorre il successivo terminedi prescrizione annuale per l’esercizio dell’azione - decorre dal giornoin cui il committente consegua una sicura conoscenza dei difetti e delleloro cause, sicché tale termine può essere postergato all’esito degliaccertamenti tecnici che si rendano necessari per comprendere lagravità dei vizi e stabilire il corretto collegamento causale, cioè perottenere la piena comprensione del fenomeno e la chiara individuazionee imputazione delle cause (Cass. Sez. 2, 22-7-2025 n. 20678; Cass.Sez. 2, 24-4-2018 n. 10048; Cass. Sez. 3, 8-5-2014 n. 9966; Cass.Sez. 2, 23-1-2008 n. 1463; Cass. Sez. 2, 1-8-2003 n. 11740). Quindi,perché decorra il termine annuale di prescrizione dell’azione, ènecessario che esista una denuncia che riveli una conoscenzasufficientemente completa del vizio e della responsabilità per lo stessoNumero registro generale 13895/2021Numero sezionale 1603/2026Numero di raccolta generale 22506/2026Data pubblicazione 30/06/2026(Cass. Sez. 2, 16-2-2015 n. 3040), entro l’anno dall’acquisizione diquesta conoscenza; ciò significa che, al fine di decidere sulla questionedella prescrizione dell’azione, il giudice di merito è tenuto non solo aconsiderare il decorso formale del termine annuale dalla data delladenuncia, ma anche ad accertare il fatto sostanziale riferito al momentonel quale il committente abbia conseguito la conoscenza obbiettivadella gravità dei difetti e della loro derivazione eziologica (Cass. Sez.3, 27-1-2025 n. 1909, che evidenzia anche come il principio siarispettoso del concetto secondo il quale la disciplina della decadenza edella prescrizione ex art. 1669 cod. civ. ha lo scopo di non onerare ildanneggiato di domande generiche a carattere esplorativo). Quindi, incaso di esercizio dell’azione ex art. 1669 cod. civ. senza preventivadenuncia dei vizi, il relativo termine di prescrizione è sicuramenterispettato allorché l’azione sia esercitata entro l’anno decorrente dalladata di acquisizione della conoscenza, avente le caratteristichepredette, della gravità dei difetti e delle loro cause. Invece la sentenzaimpugnata, limitandosi a dichiarare che alla data del 22-1-2007 diacquisizione della relazione dell’ing. Pellicoro gli attori avevano avutopiena contezza dei gravi difetti, non dimostra di avere esaminato il datodell’aggravarsi della situazione statica dell’immobile, che era fattodecisivo, in quanto necessario per verificare se effettivamente iricorrenti, allorché avevano proposto il ricorso per accertamentotecnico preventivo, fossero già stati a conoscenza della concreta entitàdei vizi, anche in relazione al progressivo aggravamento, e delle causedei vizi medesimi; soltanto dopo avere eseguito tale accertamento infatto, la Corte d’appello avrebbe potuto legittimamente individuare ilmomento della decorrenza del termine di prescrizione annuale previstodall’art. 1669 cod. civ.4.2. Inoltre, la sentenza non dimostra neppure di avereconsiderato il fatto, pure riproposto dagli appellati nella comparsa diNumero registro generale 13895/2021Numero sezionale 1603/2026Numero di raccolta generale 22506/2026Data pubblicazione 30/06/2026costituzione in appello, dell’esecuzione di lavori di riparazione dei vizi,avvenuta prima dell’instaurazione del giudizio con il quale gli acquirentihanno chiesto il risarcimento dei danni ex art. 1669 cod. civ.La riparazione - o il tentativo di riparazione – dei vizi all’evidenzapresuppone e comporta riconoscimento dei vizi, in quanto i lavori diriparazione non sono neppure logicamente concepibili in mancanza divizi. Quindi, si rammenta il principio secondo il quale il semplicericonoscimento dei vizi e delle difformità dell’opera da partedell’appaltatore implica la superfluità della tempestiva denuncia daparte del committente, ma da esso non deriva automaticamente, inmancanza di un impegno in tal senso, l’assunzione in capoall’appaltatore dell’obbligo di emendare l’opera che, ove configurabile,si concreta in una nuova e distinta obbligazione soggetta all’ordinariotermine di prescrizione decennale; con la conseguenza che il predettoriconoscimento non impedisce il decorso dei termini brevi diprescrizione previsti in tema di appalto (Cass. Sez. 2, 16-6-2022 n.19343; Cass. Sez. 2, 21-7-2005 n. 15283).Non ha rilievo l’argomento dei controricorrenti, secondo il quale ilavori di riparazione erano stati eseguiti dalla società Domus e quindi ilriconoscimento dei vizi eseguito dalla società non poteva valere neiconfronti dei venditori, perché non si pone questione di riconoscimentodi debito da parte di uno dei debitori in solido. I controricorrenti eranovenditori costruttori, responsabili ex art. 1669 cod. civ. sia a frontedella diretta e personale esecuzione dei lavori, sia a frontedell’esecuzione dei lavori per il tramite di altri soggetti (Cass. Sez. 2,28-6-2024 n. 17955; Cass. Sez. 2 17-4-2013 n. 9370); per questo,era a loro ascrivibile anche l’esecuzione dei lavori di riparazione,avvenuta nel corso del procedimento per sequestro conversativoproposto dagli acquirenti nei loro confronti, con la conseguenza chetale esecuzione dei lavori incideva sul termine di prescrizioneNumero registro generale 13895/2021Numero sezionale 1603/2026Numero di raccolta generale 22506/2026Data pubblicazione 30/06/2026dell’azione ex art. 1669 cod. civ., pure proposta nei loro confronti. Ciòquindi, a prescindere non solo dal dato che i venditori costruttoriavessero eseguito le riparazioni personalmente, perché questo non eranecessario al fine del riconoscimento dei vizi insito nell’esecuzione delleriparazioni, ma anche da ogni questione e da ogni accertamento riferitoal fatto che tale condotta di riparazione dei difetti comportasseimpegno all’eliminazione dei vizi e l’insorgenza di una nuovaobbligazione svincolata dai termini di prescrizione e decadenza di cuiall’art. 1669 cod. civ. In effetti, le allegazioni degli odierni ricorrentinon erano state svolte in tal senso e, quindi, il riconoscimento dei viziconcretatosi nell’esecuzione dei lavori di riparazione elideva lanecessità della denuncia dei vizi; però, non impediva il decorso deltermine di prescrizione annuale ex art. 1669 cod. civ., decorrentesecondo la previsione dell’art. 2944 cod. civ. dal momento delriconoscimento medesimo, e perciò dalla conclusione dei lavori diriparazione. Specificamente, nel caso in cui i lavori di riparazionefossero stati eseguiti allorché non era ancora compiuto il termineannuale di prescrizione, dal momento della conclusione di quei lavoridecorreva un nuovo termine di prescrizione annuale. Se, invece, i lavoridi riparazione fossero stati eseguiti allorché la prescrizione - calcolatacon decorrenza dal momento della conoscenza dell’entità e delle causedei vizi nei termini sopra esposti – fosse risultata già compiuta, sisarebbe dovuto accertare se sussistevano i presupposti per applicarel’art. 2937 cod. civ., in ordine al fatto che l’esecuzione dei lavoricomportava rinuncia alla prescrizione già compiuta; con la conseguenteesperibilità dell’azione entro il decennio previsto dall’art. 1669 cod.civ., decorrente dal termine dei lavori di costruzione.4.3. Poiché, per le ragioni esposte, il giudice del rinvio dovrànuovamente accertare se il termine di prescrizione per l’eserciziodell’azione ex art. 1669 cod. civ. sia stato rispettato, risultano assorbiteNumero registro generale 13895/2021Numero sezionale 1603/2026Numero di raccolta generale 22506/2026Data pubblicazione 30/06/2026e non devono essere esaminate - avendo perso qualsiasi attualerilevanza decisoria - le ulteriori questioni poste dal primo motivo, conriguardo all’individuazione del momento in cui riprende il decorso dellaprescrizione dopo il deposito del ricorso per accertamento tecnicopreventivo.5.Il secondo motivo di ricorso non può essere accolto.Il motivo sicuramente intercetta l’errore commesso dalla sentenzaimpugnata, laddove ha qualificato l’azione ex art. 1669 cod. civ. comeipotesi di responsabilità contrattuale, in quanto è acquisito che laprevisione dell’art. 1669 cod. civ. concreta ipotesi di responsabilitàextracontrattuale (Cass., Sez. Un., 3-2-2014 n. 2284, per tutte).L’errore è rimasto però privo di concrete conseguenze sul deciso,perché non sono fondate le doglianze con le quali i ricorrentisostengono che la loro domanda nei confronti dei venditori costruttoriStigliano e [OSCURATO:PERSONA] dovesse essere esaminata nel merito in quantoproposta anche ai sensi dell’art. 2043 cod. civ. e perciò estranea allaprescrizione prevista dall’art. 1669 cod. civ. Infatti, è già statoenunciato il principio, al quale si intende dare continuità in questa sede,secondo il quale la responsabilità ex art. 1669 cod. civ. è specialerispetto a quella prevista dalla norma generale di cui all’art. 2043 cod.civ., con la conseguenza che l’applicazione dell’art. 2043 cod. civ. puòessere invocata soltanto ove non ricorrano i presupposti oggettivi esoggettivi dell’azione di responsabilità previsti dall’art. 1669 cod. civ. enon al fine di superare i limiti temporali entro i quali l’ordinamentopositivo appresta la tutela specifica; ovvero, senza poter aggirare ilregime di prescrizione e decadenza che connota l’azione speciale (Cass.Sez. 2, 10-11-2023 n. 31301).6.In conclusione, è accolto il primo motivo di ricorso nei terminiesposti, assorbito nel resto, ed è rigettato il secondo motivo; lasentenza impugnata è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvioNumero registro generale 13895/2021Numero sezionale 1603/2026Numero di raccolta generale 22506/2026Data pubblicazione 30/06/2026alla Corte d’appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, in diversacomposizione, che farà applicazione dei principi enunciati e si atterrà aquanto sopra esposto, regolamentando anche le spese del giudizio dilegittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il primo motivo di ricorso per quanto in motivazione,assorbito per il resto, rigetta il secondo motivo; cassa la sentenzaimpugnata in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Corte d’appellodi Lecce, sezione distaccata di Taranto, in diversa composizione, ancheper la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda Sezionecivile della Corte di cassazione, il 18-6-2026.Consigliere estensore PresidenteLinalisa [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 22506/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris