CassazionedecretoSezione 3Decisione del 28 giugno 2026
Cassazione n. 22154/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
sa [OSCURATO:PERSONA] e Gagliardi MariaWilma, rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamenteall’avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., rappresentate e difesedall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Brescia n. 1118/2023depositata il 30 giugno 2023;Numero registro generale 4020/2024Numero sezionale 1954/2026Numero di raccolta generale 22154/2026Data pubblicazione 28/06/2026udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 29 maggio 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]:Rilevato che:1. [OSCURATO:SOCIETA]. nonché i fideiussori [OSCURATO:PERSONA] e Maria WilmaGagliardi si opponevano al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale diBrescia in data 16 luglio 2014, su ricorso di [OSCURATO:SOCIETA]., con ilquale veniva loro ingiunto il pagamento della somma complessiva di euro406.894,38, a titolo di canoni insoluti relativi al contratto di leasingstipulato il 31 luglio 2007. Si costituiva in giudizio [OSCURATO:SOCIETA].,insistendo.Con sentenza n. 3240/2018 il Tribunale di Brescia rigettava l’opposizione.Il Tribunale riteneva, in particolare, che gli interessi moratori fosserosottratti all’applicazione della normativa in materia di usura.2. Proponevano appello [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],unitamente a ulteriori domande di nullità contrattuale e di usurarietàevincibili da perizia di parte attorea acquisita. Costituitasi la societàappellata, la Corte d’Appello di Brescia, con sentenza n. 1118/2023,pubblicata il 30 giugno 2023, dichiarava l’inammissibilità della domandanuova di restituzione dell’immobile rilasciato alla banca e, per il resto,rigettava il gravame.3. Hanno presentato ricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], inproprio e nella qualità di garanti di [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, in basea cinque motivi. Si sono difese con controricorso [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. eDomizia [OSCURATO:SOCIETA]. - quale cessionaria del credito -. Entrambe le partihanno depositato memoria.Considerato che:1. Il primo motivo denunciava, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.,violazione o falsa applicazione dell’art. 644 c.p., per avere la Corteterritoriale ritenuto che ai fini della verifica del superamento del tassoNumero registro generale 4020/2024Numero sezionale 1954/2026Numero di raccolta generale 22154/2026Data pubblicazione 28/06/2026soglia usurario non debba tenersi conto della penale di estinzioneanticipata, e ciò in riferimento al primo motivo di appello.Si assume che per esplicito disposto dell’art. 644, comma 4, c.p. (comemodificato dalla l.108/96) per la determinazione del tasso di interesseusurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo edelle spese, escluse quelle per imposte o tasse , collegate all’erogazionedel credito. Quindi il TAEG, al netto di imposte e tasse, contemplerebbetutti i costi legati all’erogazione dei crediti originariamente pattuiti aqualsiasi titolo, per cui anche la suddetta penale deve concorrere allaverifica del carattere usurario o meno, enucleandola nelle spese iniziali,poiché in caso di azione esecutiva conseguente alla decadenza delbeneficio del termine le banche addebitano pure tale commissione.Anche il mancato verificarsi di tale ipotesi non eliderebbe il carattere diusurarietà, e dunque la nullità conseguente.In questa sede va trattato con priorità il primo motivo, implicandoquestioni di indiscutibile rilevanza sistematica.Conforme all’orientamento della S.C. è certamente la decisione della Cortedi merito di ritenere che la penale contrattualmente prevista per il rilascioanticipato non sia in nessun modo computabile a fini del calcolo del TAEG(e del rispetto del tasso soglia), come peraltro sancito anche dalle riportateistruzioni della Banca d’Italia del 2009 e 2016. Sin qui si è detto che laclausola penale e la convenzione di interessi moratori hanno funzionidiverse, poiché, per il caso di inadempienza o di ritardo nell'adempimento,la prima ha una finalità sanzionatoria e risarcitoria del danno, che vienepredeterminato pattiziamente col limite della manifesta eccessività, mentrela seconda ha uno scopo di corrispettivo o retribuzione per il creditore,entro il limite inderogabile del cd. "tasso soglia" di cui alla l. n. 108 del1996. Ne consegue che anche i rimedi di tutela sono differenti, dato chealla clausola penale non si applica la disciplina in tema di usurarietà deitassi di interesse, bensì la "reductio ad aequitatem" ex art. 1384 c.c., nonNumero registro generale 4020/2024Numero sezionale 1954/2026Numero di raccolta generale 22154/2026Data pubblicazione 28/06/2026predeterminata dalla legge, ma affidata all'apprezzamento del giudicesecondo equità, la quale va fondata non sulla valutazione dellaprestazione, bensì sulla considerazione dell'interesse all'adempimento dellaparte creditrice e sulle ripercussioni del ritardo o dell'inadempimentosull'effettivo equilibrio sinallagmatico del rapporto (Cass., Sez. 3,21.2.2023 n. 5379; Cass. Sez. 3 - , Sentenza n. 26286 del 17/10/2019;Cass. Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 5598 del 6/3/2017).Tuttavia è altrettanto vero che dalla unitarietà della regolamentazione, cosìcome dalla centralità sistematica della norma di cui all’art. 644 c.p.,discende la subordinazione a tale norma delle disposizioni esecutive sia delMEF che della Banca d’Italia (cfr. Sez. 3 - , Sentenza n. 21831 del29/7/2025; Cass. Sez. 1, n. 8806/2017). Pertanto, sul punto, ledisposizioni o interpretazione date sul tema dalla Banca d’Italia nonassumono certamente il carattere preclusivo attribuito loro dalla Corte dimerito.Posto quanto sopra, ritiene il Collegio che la questione meriti un ulterioreapprofondimento sulla ragione per la quale il costo promesso perl’estinzione anticipata del finanziamento non debba essere considerato tra ipresupposti indicati dalla legge per valutare la natura usuraria dellapattuizione, la quale testualmente vi ricomprende le commissioni,remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte otasse (cfr. anche Cass. S.U. n. 19597/2020).Pertanto, si rinvia la controversia a nuovo ruolo affinché ne venga fissatala discussione in pubblica udienza. P.Q.MRimette la causa in pubblica udienza.Così deciso in Roma, il 29 maggio 2026Il PresidenteChiara Graziosi