CassazionedecretoSezione 1Decisione del 24 settembre 2024
Cassazione n. 32878/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente: ORDINANZA sul ricorso 22933-2024proposto da: [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa da ll ’ Avvocat o [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrente - nonché [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] CORTE D’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] CORTE DI CASSAZIONE e [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.; -intimati - avverso il DECRETO N . 82 /20 2 4 della CORTE D ’ [OSCURATO:PERSONA], depositatail [OSCURATO:DATA_NASCITA]; Ric. 2024n. 22933 - Sez. 1 – CC del 2 5 novembre 20 2 5 udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] nell’adunanza in camera di consiglio del 25/11/2025; [OSCURATO:PERSONA] 1.1. La [OSCURATO:SOCIETA]., operante nel settore dell’acquisizione, costruzione e ristrutturazione di fabbricati, in pendenza di un’istanza di fallimento presentata dal pubblico ministero, ha presentato al t ribunale di Torino, attraverso il suo amministratore unico [OSCURATO:PERSONA], ricorso per l’ammissione al concordato preventivo con riserva in data 6/7/2022 ed ha successivamente depositato, in data 5/12/2022, il piano e la proposta concordataria. 1.2. Si tratta di un concordato preventivo, in parte, liquidatorio e, in altra parte, in continuità indiretta, con la cessione, per quest’ultima parte, del ramo d ’ azienda costituito da un cantiere per la realizzazione di tre palazzine in corso di costruzionea [OSCURATO:PERSONA] . 1.3. Le risorse concordatarie occorrenti al pagamento dei creditori sono state individuate , tra l ’ altro, attraverso: - la cessione di una serie di immobili, il realizzo dei crediti iscritti nell’attivo circolante, la cessione del ramo d ’ azienda relativo al cantiere di Venaria, aggiudicata nel corso della procedura , a norma dell’art. 163-bis l.fall., al prezzo di € . 2.000.000; - l’immissione di finanza esterna , costituita dall ’ apporto di € . 500.000 da parte di DamianoC alosso, garantito da ipoteca su immobili di proprietà della società [OSCURATO:SOCIETA]., di cuilo stesso è socio totalitario;- la rinuncia dello stesso ad un credito verso la società di €. 249.000, da lui personalmente pagati per estinguere dei debiti sociali. 1.4. La proposta concordataria ha ottenuto il voto favorevole della maggioranza deicreditori della classe 2 . Ric. 2024n. 22933 - Sez. 1 – CC del 2 5 novembre 20 2 5 1.5. L’Agenzia delle entrate, come titolare dei crediti ricompresi nellaclasse 1, ha , tuttavia, espresso voto negativ o , ritenendo preferibile l ’ alternativa liquidatoria in rapporto al maggior utile conseguibile attraverso l’esercizio dell’azione di responsabilita prevista dall’art. 146, co mma 2°, l.fall. nei confronti dell’amministratore unico [OSCURATO:PERSONA]. 1.6. La [OSCURATO:SOCIETA]. ha, quindi, chiesto l ’ omologa del concordato con applicazione del cramdown fiscale. 1.7. Il c ommissario giudiziale ha espresso parere favorevole all’omologazione forzosa del concordato, ritenendo, da un lato, che l’esito favorevole di un’azione di responsabilità nei confronti dell’amministratore unico, in relazione alle condotte denunciate dall ’ A genzia delle entrate, non era scontato, e , dall’altro, che il possibile realizzo del credito risarcitorio ex art.2476 c.c., una volta accertato in via definitiva, sarebbe stato considerevolmente inferiore rispetto a quanto offerto dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] comecontributo di finanza esterna (comprensivo dell’ulteriore somma di €. 150.000), tenuto conto della consistenza del suopatrimonio e dei possibili risultati d ella sua liquidazione nell’ambito di un’esecuzioneforzata. 1.8. Il pubblico ministero, alla luce del parere espresso dal c ommissario giudiziale, si è pronunciato per l ’ omologa, dichiarando di voler proseguire le indagini contro il [OSCURATO:PERSONA] per la diversaipotesi di bancarotta concordataria. 1.9. Il tribunale di Torino, con decreto in data 25/1/2024, ha omologato il concordato preventivo , sui seguenti rilievi : - l’azione di responsabilità per mala gestio contro il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe esiti e tempi assolutamente incerti, posto, tra l ’ altro, che le somme ricavate sarebbero distribuibili nella procedura fallimentare solo dopo il passaggio in giudicato della relativa sentenza (art. 113, co mma 4°, l. fall.); - l ’ apertura del Ric. 2024n. 22933 - Sez. 1 – CC del 2 5 novembre 20 2 5 fallimento, in compenso, farebbe venire meno le somme che il [OSCURATO:PERSONA] si è impegnato a mettere a disposizione come finanza esterna; - le utilità complessive derivanti dal concordato, ammontanti ad €.650.000 (oltre alla rinuncia al credito verso la società di € 249.000), sarebbero all’evidenza maggiori rispetto a quanto ricavabile dall ’ escussione del patrimonio dell’amministratore unico in forza dell ’ ipotetica sentenza di condanna per responsabilità ex art. 2476 c.c., somma che viene indicata dal tribunale, sulla scorta delle valutazioni compiute dal commissario giudiziale, inuna cifra ricompresa tra €. 361.875, come ipotesi realistica, ed €. 582.000, come ipotesi più ottimistica ma meno verosimile;- resterebbe comunque aperta, con l’omologa, la possibilità per i creditori sociali di agirecontro gli amministratori ai sensi dell’art. 2476, comma 6°, c.c., per l’importo dei loro crediti falcidiato dal concordato. 1.10. L’Agenzia delle entrate ha proposto reclamo avverso il decreto di omologazione, denunciando, in sostanza: - l’incongruenza fra i dati di bilancio e le cause della crisi indicate dalla società e la sussistenza di operazioni straordinarie nonché di elementi che consentirebbero di retrodatare la crisi d’impresa e di affermare una responsabilità dell’amministratore unico [OSCURATO:PERSONA] per mala gestio , oltre che di evidenziare l’opacità o comunque l ’ incompletezza delle informazioni fornite dalla società proponente; - la convenienza dell ’ alternativa liquidatoria rispetto alla proposta concordataria, in ragione delle possibili utilità ritraibili dall’esercizio dell’azione di responsabilità contro l’amministratore e le sue disponibilità patrimoniali. 1.11. La società debitrice ha resistito al reclamo. 1.12. Il procuratore generale, a sua volta, ha chiesto di respingere l’impugnazione. Ric. 2024n. 22933 - Sez. 1 – CC del 2 5 novembre 20 2 5 1.13. La corte d’appello, con il decreto in epigrafe, ha accolto il reclamoe dichiarato l’inammissibilità della domanda di ammissione al concordato preventivo proposta dalla [OSCURATO:SOCIETA].. 1.14. La corte, in particolare, ha, intanto, premesso di aver “prospettato alle parti”: - “ la possibilità che le operazioni segnalate da Agenzia Entrate, dapprima, nell’atto di opposizione all’omologa, e poi analiticamente e specificamente riproposte nel reclamo, possano integrare delle condotte astrattamente sussumibili in fattispecie distrattive, di occultamento del passivo o di omessa, scorretta o incompleta informazione dei creditori, con astratta potenzialità decettiva degli stessi”; -“l’eventualità” che tali operazioni “assumano rilievo, in ipotesi, ai sensi dell’art.173 l.fall. (dell’art. 161, 2° e 3° co., l.fall., in relazione alla completezza del piano di concordato e dei relativi allegati) come condizioni ostative all’omologa e ai fini di una declaratoria di inammissibilità della domanda in questa sede”; ed ha, quindi, affermato che tali “profili”, “del tutto trascurati dal Tribunale nel decreto di omologa”, erano stati “ritualmente già introdotti nella procedura concorsuale nel giudizio di omologazione e poi riproposti con il reclamo” e dovevano essere, di conseguenza, “vagliati dalla Corte”“prima ancora di valutare la convenienza della proposta rispetto all’alternativa liquidatoria”. 1.15. La corte, quindi, ha provveduto ad esaminare le circostanze dedotte dall’Agenzia delle entrate quali “ condizioni ostative ai sensi dell ’ art. 173 l.fall. ” all ’ omologa zione del concordato proposto dalla società debitrice , a partire dalla denunciata “svalutazione”delle rimanenze, dei prodotti in corso di lavorazione e semilavorati dalla stessa operata nel bilancio 2018 e la conseguente collocazione cronologica del suo dissesto finanziario. Ric. 2024n. 22933 - Sez. 1 – CC del 2 5 novembre 20 2 5 1.16. La corte, sul punto, ha rilevato che la società proponente, nella domanda di concordato preventivo , aveva illustrato l’origine della sua crisi, evidenziando che: - “ … nei tempi più recenti Ger è interessata dalla realizzazione di un importante complesso abitativo ” nel Comune di [OSCURATO:PERSONA], volta alla “ riqualificazione e sviluppo in centro urbano di un’ampia area di circa 94.000 mq complessivi”; - “ la crisi congiunturaleintervenuta in particolare a seguito della epidemia pandemica da Covid-19 … ha comportato una forzata sospensione dei lavori in corso, una conseguente contrazione delle manifestazioni di interesse per la stipula dei diversi contratti preliminari, una maggiore difficoltà all ’ accesso ai finanziamenti bancari nonché il costante e progressivo aumento dei costi dei materiali ”; - “in tale contesto ”, “ l a Società si è trovata in difficoltà nella prosecuzione del cantiere, vedendo progressivamente aumentare l’ammontare degli investimenti necessari per lasostenibilità finanziaria del progetto rispetto a quanto inizialmente preventivato e nonriuscendo dunque più a sorreggere con la propria liquidità i costi di cantiere…”; - “ e ciò a tacere delle perniciose conseguenze derivate dal pessimo utilizzo degli strumenti governativi inpunto ‘ Bonus 110% ’ che hanno sottratto all’ordinaria dinamica di mercatol’evoluzione dei prezzi delle materie prime”; - “ … da ultimo la attuale crisi mondiale conseguente al perdurante stato diguerra tra gli stati di Russia ed Ucraina”, ha, inoltre, “comportato e sta tutt’ora comportando significative difficoltà negli approvvigionamenti di diversi materiali ed unulteriore incremento dei costi, già viziati a seguito della crisi pandemica”; - “i n tale contesto, a fronte della perdurante situazione di crisi, resasi più aspra nell’ultimo periodo”, “al fine di non sottrarsi agli impegni sino ad ora assunti non solo nei confronti delComune di [OSCURATO:PERSONA] e dei propri Ric. 2024n. 22933 - Sez. 1 – CC del 2 5 novembre 20 2 5 consorziati, ma anche nei confronti dei diversi promissari acquirenti e dei soggetti con cui ha stipulato atti di permuta, l’[OSCURATO:PERSONA] si è dunque determinato, da un lato ad avviare un processo di profonda ristrutturazione e riorganizzazione dell’attività aziendale volto ad un maggior contenimentodei costi e, dall’altro ad avviare interlocuzioni con soggetti terzi operanti nel settore al finedel loro intervento per consentire la prosecuzione dell’attività aziendale e la conclusione dell’edificazione delle palazzine”. 1.17. Il c ommissario giudiziale, dal suo canto , ha proseguito la c orte d ’ appello , d all ’ esame della situazione economica e finanziaria della [OSCURATO:SOCIETA]., nella relazione ex art.172 l.fall., haconcluso nel senso che: - la situazione di dissesto finanziario della società sussistesse sin dal 2018 e,dunque, ben primadella crisi pandemica del 2020, del prodursi degli effetti macroeconomici del “Bonus 110%”e del conflitto in Ucraina del 2022, che vengono indicati dalla società debitrice come lecause della crisi; -in data 31/3/2018, del resto, la [OSCURATO:SOCIETA]., che stava già subendo un ’ esec uzione immobiliare da parte di MPS quale creditrice ipotecaria in forza di mutuo peroltre 800.000 euro, ha dichiaratouna perdita di esercizio di oltre 6,4 milioni di euro ed unaingente esposizione debitoria per 8,8 milioni di euro. 1.18. Lo stesso commissario, peraltro, nella relazione post voto, ha evidenziato che: -“è fatto notorio che una prima grave contrazione del settore edilizio si è verificata a partiredal 2008, in seguito alla crisi dei mutui subprime ed al correlato fallimento di LehmanBrothers e si è protratta per circa dieci anni”; - “ i n questo contesto, …la scelta dell ’ [OSCURATO:PERSONA] di GER di procedere, nel 2018, con una consistente svalutazione dei cespiti immobiliari rimasti a lungo invenduti non pare irragionevole”. Ric. 2024n. 22933 - Sez. 1 – CC del 2 5 novembre 20 2 5 1.19. La corte d ’ appello , tuttavia, sul punto, dopo aver rilevato che: - n el bilancio al 31 / 3 / 2018, la GER ha effettua to un’imponente “svalutazione” delle rimanenze - prodotti in corso di lavorazione e semilavorati, che passano da un valore dicirca €.8,2 milioni circa nel bilancio precedente a circa €. 2,5 milion i; - la GER , peraltro, è una società il cui oggetto sociale è la realizzazione e la commercializzazione di immobili sicché, nella voce contabile “rimanenze-prodotti in corso di lavorazione e semilavorati”, sono inseriti gli immobili di proprietà dellasocietà realizzati e non ancora commercializzati e gli immobili in corso di realizzazione; ha, in sostanza, ritenuto che: -la svalutazione delle rimanenze nel bilancio 2018 da €. 8,2 milioni ad € . 2,5 milioni, in realtà , ad onta della natura prudenziale dell’operazione affermata dalla società, “non si giustifica se non col dire che la corrispondente voce di bilancio degli anni precedenti al 2018 era evidentemente sovrastimata di parecchio”; -“nel solo 2018 non si sono”, infatti, “verificati degli eventi economici od economico - politici eccezionali nel settore dell’edilizia che possano avere giustificato un abbattimento del valore degli immobili in corso di costruzione o di commercializzazione di quasi il 70 %, né vengono allegate specifiche circostanze occorsealla società in quell’ esercizio che possano avere prodotto quel risultato”; - “ i bilanci fino al 2017 erano”, dunque,“falsi in una voce assai consistente dell’attivo” ed hanno consentito “ di tenere nascosta la reale situazione economico patrimoniale in cui versava [OSCURATO:SOCIETA].”; -non è, per contro,verosimile che tale operazione di svalutazione dei residui sia stata motivate dalla crisi del settore “a partire dal 2008, in seguito alla crisi dei mutui subprime ed alcorrelato fallimento di [OSCURATO:PERSONA] e si è protratta per circa dieci anni”, come ha affermato il commissario giudizial e; - “ s e così fosse, non si Ric. 2024n. 22933 - Sez. 1 – CC del 2 5 novembre 20 2 5 comprende perché solo nel 2018, e non prima quando la crisi del settore aveva ormai maturato i suoi effetti, [OSCURATO:SOCIETA]. abbia svalutato di quasi il 70% il valore deisemilavorati, per di più ex abrupto e senza una progressiva riduzione nel corso del tempo tra le prime avvisaglie della crisi e la sua completa maturazione”; - “ p ertanto ”, ha concluso la Corte, “ o la svalutazione delle rimanenze nel bilancio 2018 corrisponde ad una sovrastima della stessa voce nei bilanci precedenti che sarebbero stati“gonfiati”, dato che di tale operazione contabile non viene fornita una spiegazioneragionevole, in quel modo e con quella consistenza; oppure, nella migliore delle ipotesi non vengono forniti chiarimenti adeguati nella proposta di piano e nei suoi allegati riguardo a vicende pregresse che comunque assumono una rilevanza decisiva nell’individuazionedelle cause del dissesto”. 1.20. La corte ha, quindi, esaminato la questione relativa alla riduzione progressiva del patrimonio sociale ed a i rimborsi parzialidei finanziamenti soci eseguiti dall’amministratore unico [OSCURATO:PERSONA]. 1.21. La corte, al riguardo, dopo averevidenziato che: - il commissariogiudiziale, nella relazione ex art. 172 l.fall., si era espresso nel senso che la [OSCURATO:SOCIETA]. fosse sottocapitalizzata già al 31/3/2018, con gli effetti previsti dall’art. 2467, comma 2°, c.c., sui crediti da finanziamento dei soci (postergazione); - tra il 2018 e il 2021, i bilanci indicanouna costante riduzione della voce del passivo “debiti verso soci per finanziamento ” da € . 926.834 del 2018 ad €.128.657 (€ 244.424 nel 2019, € 199.915 nel 2020); - ciò corrisponde ad un rimborso di crediti dell’amministratore unico [OSCURATO:PERSONA] verso la società, sebbene tali crediti, a fronte della situazione di sotto - capitalizzazione della società(accertata dal commissario giudiziale) fin dal 31/3/2018, Ric. 2024n. 22933 - Sez. 1 – CC del 2 5 novembre 20 2 5 dovevano essere trattati come crediti postergati ai sensi dell’art. 2467, comma 2°, c.c.; - negli stessi anni, si assiste ad una elevazione dell’esposizione debitoria complessiva della società da €. 8.844.886 nel 2018 ad € . 12.362.837 nel 2021, co n il patrimonio netto che diviene negativo, per valori via via crescenti, a partire dal 2019,per €. 865.059 ( - € . 2.817.654 nel 2021); ha ritenuto che: - dal 2018 vi è stato “ un costante pagamento preferenziale di debiti verso l’a.u., che avevano natura di debiti postergati, malgrado, nello stesso tempo, vi sia stato un incremento del debito sociale per posizioni che dovevano essere soddisfatte in via prioritaria rispetto al rimborso dei versamenti per finanziamento soci”; - “ si tratta di una condotta distrattiva che assume rilevanza ex art. 173 l.fall., oltre che in quanto tale, altresì sotto forma di omessa, incompleta od inesatta informazione di circostanze decisive ai fini della ricostruzione del dissesto ed alla individuazione degli assets da mettere a disposizione dei creditori … sub specie di crediti risarcitori ex art. 2476 c.c. verso gli amministratori”. 1.22. Né rileva, ha osservato la corte, il fatto che “ il sig. [OSCURATO:PERSONA] abbia costantemente finanziato, nel corso degli anni, la Società con risorse proprie, rinunciando anche al rimborso di importi consistenti” o che abbia rinunciato ai suoi compensi come amministratore, posto che tali apporti finanziari non eliminano le condotte distrattive compiute quando la società era sottocapitalizzata e poi presentava un patrimonio negativo per diverse centinaia di migliaia (e poi per milioni) di euro. 1.23. E neppure rileva il fatto che la proposta concordataria, come da ultimo modificata, preveda un conferimento del [OSCURATO:PERSONA], a titolo di finanza esterna, di €. 500.000, più €. 150.000 ed ulteriori €. 247.000 per rinuncia ad un suo credito verso la società, trattandosi di condotte di Ric. 2024n. 22933 - Sez. 1 – CC del 2 5 novembre 20 2 5 pagamento preferenziale anteriori al concordato, i cui effetti ex art. 173 l.fall. prescindono da interventi sananti ex postproposti, con il piano, dagli organi sociali, cui il fatto di distrazione o di frode èmaterialmente riferibile. 1.24. Nello stesso modo, è irrilevante la rinuncia, nel caso di omologa del concordato, al credito di complessivi €. 1.255.137,23 per rimborso finanziamento soci, trattandosi di un credito postergato che non avrebbe comunque, anche in ipotesi di fallimento, potuto ricevere soddisfazione per la totale incapienza dell’attivo rispetto agli altri creditori e che neppure potrebbe essere posto in compensazione con il credito risarcitorio ex art. 2476 c.c. a fronte di un’azione di responsabilità azionata dal curatore, posto che il credito postergato difetta di esigibilità attuale agli effetti dell’art. 1243 c.c.. 1.25. La corte, infine, ha esaminato le operazioni di mala gestio dell ’ amministratore unico, a partire da quella conseguente alla sussistenza di un patrimonio negativo sin dal 2019. 1.26. La corte, sul punto, ha ritenuto che: - i possibili profili di responsabilità dell’amministratore unico ed il conseguente credito risarcitorio dovevano essere segnalati fin dal deposito del piano, attenendo alla completezza delle informazioni relative all’attivo sociale da fornirsi ai creditori; -il danno,secondo il criterio dei patrimoni netti rettificati, ammonta ad €. 5.647.188, pari alla differenza tra il patrimonio negativo al 31/3/2019, quando per la prima volta emerge in bilancio, e il patrimonio negativo alla data del 6/7/2022, di deposito del ricorso per concordato con riserva, oppure è, nell ’ ipotesi migliore, quantificabile in €. 1.952.595, se si considera la differenza tra il patrimonio negativo al 31/3/2019 e il patrimonio Ric. 2024n. 22933 - Sez. 1 – CC del 2 5 novembre 20 2 5 negativo al 31/3/2021, e cioe la data di presa in esame nella relazione di concordato; - l ’ art. 161, comma 2°, lett. b ) , l.fall. richiede, invero, che il ricorso contenga “uno stato analitico ed estimativo delle attività ...” e l’elemento evidentemente incide anche sulla valutazione prospettica della convenienza della proposta concordataria (dove il profilo della ipotetica responsabilità dell’amministratore, pure evidente, ed il conseguente credito risarcitorio sono stati del tutto omessi) rispetto all’alternativa liquidatoria;- l ’ art. 161, commi 2° e 3°, e l’art. 173 l.fall. devono, in effetti, essere valutati in maniera congiunta per contrastare l’asimmetria informativaesistente tra il proponente il concordato e tutti i creditori, e dunque nel senso che le informazioni fornite al ceto creditorio debbano fin da subito essere complete, veritiere e trasparenti; - nel piano o negli allegati, pertanto, la società avrebbe dovuto spiegare le ragioni per cui, nonostante l’esistenza di significativi indici di responsabilità ai sensi dell ’ art. 2476 c.c., ha ritenuto di escludere del tutto una tale responsabilità e di non indicare conseguentemente al proprio attivo il correlato credito risarcitorio verso il suo amministratore, come assetda mettere a disposizione dei creditori, “o spiegando nel dettaglio perché, malgrado tutto, al [OSCURATO:PERSONA] non poteva essere ascritta alcuna responsabilità ex art. 2476 c.c., oppure evidenziando che, per la totale incapienza del patrimonio del responsabile, il credito risarcitorio sarebbe stato di fatto inesigibile”; - né rileva che i profili di responsabilità dell’amministratore siano emersi in corso di procedura con l’espressione di voto negativo dell’Agenzia delle entrate dato che comunque le incomplete o inesatte informazioni, ai fini dell’art. 173 l.fall., debbono avere solo una potenzialità decettiva, anche se non hanno concretamenteinciso sul voto dei creditori; - ai fini della “ completezza delle Ric. 2024n. 22933 - Sez. 1 – CC del 2 5 novembre 20 2 5 informazioni”ex art. 161, commi 2° e 3°, l.fall. (e della possibile verifica di atti in frode ex art. 173 l.fall., consistenti in “informazioni incomplete o inesatte”), non rilevano neppure le ragioni di convenienza (salvo il caso di totale irrecuperabilità del credito) dell’azione di responsabilità nei confronti dell’amministratore,che sono circostanze di per sé neutre ai fini della verifica ex art. 173 l.fall., per la quale va,invece, accertata “l’esistenza di fatti non adeguatamente e compiutamente esposti nella procedura concordataria”. 1.27. La c orte, infine, ha esaminato l ’ operazione di “azzeramento”del credito verso [OSCURATO:PERSONA], già iscritto in contabilità per € 624.000. 1.28. La corte, sul punto, dopo aver evidenziato che: - la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. è una società partecipata da [OSCURATO:PERSONA] per l’80% del capitale sociale; - il credito nei suoi confronti corrispo nde al residuo prezzo della cessione della quota di partecipazione al tempo detenuta da GERnella [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ed oggetto di cessione con atto a rogito [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; - l ’ azzeramento del cespite costituito dal credito vs. [OSCURATO:PERSONA](quantificato in €. 624 .000 ) viene giustificato, nel piano di concordato, sul rilievo che “dall’esame del bilancio ultimo chiuso al 31 dicembre 2020 … la predetta società non risulta avere poste attive fatta eccezione per la partecipazione nella [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e che Ger vanta un debito nei confronti di quest’ultima (e cioè nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con cui viene operata la compensazione Parziale) contabilizzato al 6 luglio 2022 di € 298.249,48”; ha, in sostanza, ritenuto come fosse evidente l’assenza di una completa disclosure, stante l’enunciazione tutt’altro che chiara (anzi, assolutamente opaca) della complessiva operazione di acquisto e successive dismissione delle quote di [OSCURATO:PERSONA]. 2024n. 22933 - Sez. 1 – CC del 2 5 novembre 20 2 5 e della “soppressione” del corrispettivo per la loro cessione a [OSCURATO:PERSONA] (società dello stesso [OSCURATO:PERSONA] e poi dei due figli); - il palese deficit informativo non riguarda solo il credito per il prezzo vs. [OSCURATO:PERSONA], in parte rinunciato e in parte compensato, bensì l’intera operazione, a partire dall’acquisto delle quote di [OSCURATO:PERSONA] 2018 per quasi 1,4 milioni di euro, i cui passaggi sono rimasti del tutto oscuri anche dopo che Agenzia delle entrate ne ha messo in luce le criticità. 1.29. La corte, quindi, ha ritenuto che, per la sussistenza di condizioni ostative ex art. 173 l.fall., la domanda di concordato preventivo presentata dalla [OSCURATO:SOCIETA]. doveva essere dichiarata inammissibile, e che la stessa, in ragione della soccombenza, doveva essere condanna ta al rimborso delle spese processuali, che ha liquidato nella somma complessiva di €. 31.283,00. 1.30. La [OSCURATO:SOCIETA]. in concordato preventivo , con ricorso notificato in data 24/10/2024, ha chiesto, per cinque motivi, la cassazione del decreto. 1.31. L’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso. 1.32. La Procura della Repubblica presso il tribunale di Torino, la Procura generale della Repubblica presso la corte d’appello di Torino, la Procura generale della Repubblica presso la Corte di cassazione e il Concordato preventivo [OSCURATO:SOCIETA]. sono rimasti intimati. 1.33. La ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso, intanto, è ammissibile. Le Sezioni Unite di questa Corte, infatti, hanno ritenuto che: a) il decreto con cui il tribunale dichiara l’inammissibilità dellaproposta di concordato, ai sensi dell’art. 162, comma 2°, l.fall. (anche eventualmente a Ric. 2024n. 22933 - Sez. 1 – CC del 2 5 novembre 20 2 5 seguito della mancata approvazione della proposta, ai sensi dell’art. 179, comma 1°, l.fall.) ovvero revoca l’ammissione alla procedura di concordato, ai sensi dell’art. 173, l.fall., senza emettere) consequenziale sentenza dichiarativa del fallimento del debitore, non è soggetto a ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111, comma 7°, Cost. non avendo carattere decisorio; b) viceversa, il decreto con cui il tribunale definisce (in senso positivo o negativo) il giudizio di omologazione del concordato preventivo, senza emettere (come nel caso in esame) consequenziale sentenza dichiarativa del fallimento del debitore, ha carattere decisorio, ma, essendo reclamabile ai sensi dell’art. 183, comma 1°, l.fall., non è soggetto a ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111, comma 7°, Cosi., il quale è proponibile avverso il provvedimento della corte d’appello conclusivo del giudizio sull’eventuale reclamo (Cass. SU n. 27073 del 2016). 3.1. Con il primo motivo , la società ricorrente , lamentandola violazione degli artt. 112, 342 comma 1° , e 739 , comma 1°,c.p.c. nonché dell ’ art. 183 l.fall., in relazione all ’ art. 360 n. 4 c.p.c., ha censurato il decretoimpugnato nella parte in cui la c orte d ’ a ppello ha dichiarato l ’ inammissibilità della proposta di concordato in ragione della sussistenza di condizioni ostative ai sensi dell’art. 173 l.fall., omettendo, tuttavia, di considerare che: - l ’ Agenzia delle entrate , come si evince dall’atto di reclamo,aveva eccepito che, ne gli anni antecedenti al 2020,si potevano individuare operazioni che hanno portato ad un depauperamento del patrimonio sociale e che da tali operazioni potevano derivare profili di responsabilità dell’amministratore; - tali deduzioni avevano unicamente lo scopo di sostenere, quale reale edunico motivo di opposizione, la minor convenienza della proposta concordataria rispetto Ric. 2024n. 22933 - Sez. 1 – CC del 2 5 novembre 20 2 5 all’ipotesi liquidatoria fallimentare in considerazione del presumibile attivo che tale ultima procedura avrebbe potuto ricavare dal fruttuoso esperimento dell’azione di responsabilità nei confronti dell’amministratore unico della società; - l ’ Agenzia delle entrate, per contro, non ha mai contestato, né in sede di opposizione, né in sede di reclamo, la sussistenza ab originedei presupposti di ammissibilità della domanda di concordato, non avendo, in particolare, svolto alcun motivo di doglianza rispetto alle statuizioni del decreto di omologa con le quali il tribunaleha ritenuto la sussistenza, tra l’altro, delle condizione di ammissibilita della procedura; -la corte d’appello, quindi, aveva il potere/dovere di pronunciarsi unicamente sulle questioni sottopostealla sua attenzione con il reclamo , non sussistendo , nel giudizio previsto dall’art. 183 l.fall. , alcun “effetto pienamente devolutivo”ove manchi “una specifica deduzione sul punto del reclamante” ; - il decreto impugnato, pertanto , ha erroneamente omesso di considerare che le osservazioni sulla mala gestio dell ’ amministratore unico sollevate dall’Agenzia delle entrate attenevano unicamente al giudizio di convenienza della proposta concordataria rispetto all’alternativa fallimentare ma non alla sussistenza delle condizioni di ammissibilità della proposta concordataria. 3.2. Con il secondo motivo , la società ricorrente, lamentando la violazione degli artt. 24 e 111, comma 2° , Cost . , e dell’art. 101, comma 2° , c.p.c., in relazione all ’ art. 360 n. 4 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui la corte d’appello ha dichiarato l’inammissibilità della proposta di concordato in ragione della sussistenza di condizioni ostative ai sensi dell’art. 173 l.fall., omettendo, però di considerare che, così facendo, la società debitrice, in relazione ai ritenuti profili d’inammissibilità della d omanda di c oncordato che la c orte Ric. 2024n. 22933 - Sez. 1 – CC del 2 5 novembre 20 2 5 d’appelloha rilevato per la prima volta in sede di reclamo, non è stata messa nella condizione, con conseguente lesione del suo diritto di difesa, di prendere posizione e, se del caso, porre rimedioai vizi riscontrati. 3.3. I motivi, da trattare congiuntamente, sono, nei limiti che seguono, inammissibili , con assorbimento delle residue censure. 3.4. La corte d’appello, infatti, ha ritenuto che: - “ le operazioni”“astrattamente sussumibili in fattispecie distrattive, di occultamento del passivo o di omessa, scorretta o incompleta informazione dei creditori, con astratta potenzialità decettiva degli stessi” erano state “segnalate da Agenzia Entrate, dapprima, nell’atto di opposizione all’omologa, e poi analiticamente e specificamente riproposte nel reclamo”; - i rilievi circa l’eventualità che quelle stesse operazioni potessero configurarsi, “in ipotesi, ai sensi dell’art. 173 l.fall. (dell’art. 161, 2° e 3° co., l.fall., in relazione alla completezza del piano di concordato e dei relativi allegati)”, “come condizioni ostative all’omologa” in ragione dell’“inammissibilità della domanda” di concordato, eranostati “ ritual mente già introdotti … nel giudizio di omologazione e poi riproposti con il reclamo”“prima ancora” di quello concernente “la convenienza della proposta rispetto all’alternativa liquidatoria”. 3.5. La ricorrente, pertanto, lì dove ha affermato che, come si evince dall’atto di reclamo, l’Agenzia delle entrate aveva dedotto la sussistenza di operazioni dalle quali potevano derivare profili di responsabilità dell’amministratore unicamente allo scopo di sostenere, quale reale ed unico motivo di opposizione,la minor convenienza della proposta concordataria rispetto all’ipotesi liquidatoria fallimentare proprio in ragione del presumibile attivo che solo tale ultima procedura avrebbe potuto Ric. 2024n. 22933 - Sez. 1 – CC del 2 5 novembre 20 2 5 ricavare dal fruttuoso esperimento dell’azione di responsabilità nei confronti dell’amministratore unico della società, si è, a ben vedere, doluta dell’interpretazione che la corte d’appello ha dato dell’opposizione all’omologazione proposta dall ’ Agenzia delle entrate e, a seguito dell’omologazione operata dal tribunale, del reclamo dalla stessa proposta quali atti che avevano, appunto, dedotto in giudizio, dapprima innanzi al tribunale e poi innanzi alla corte d’appello, la sussistenza di “condizioni ostative all’omologa” in ragione dell’“inammissibilità della domanda” di concordato preventivo. 3.6. L’interpretazione del contenuto della domanda giudiziale (compresa, evidentemente, anche quella di opposizione all’omologazione) costituisce, tuttavia, un tipico apprezzamento in fatto, riservato come tale al giudice di merito e, per l’effetto, suscettibile di essere censurato in sede di legittimità solo per vizio della motivazione (resa sul punto dalla pronuncia impugnata) che trasmodi in una violazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c., e, dunque, per mancanza di motivazione o per motivazione apparente, perplessao contraddittoria, oppure per omesso esame dei fatti, emergenti dagli atti del giudizio, a tal fine decisivi, vale a dire, in sostanza, i fatti dedotti a fondamento della domanda proposta e del provvedimento giudiziale conseguentemente chiesto a tutela del diritto azionato (cfr. Cass. n. 30031 del 2025, in motiv.). 3.7. Nel caso in esame, per contro, la ricorrente, pur dolendosi dell’apprezzamento che la corte d ’ appello ha fornito dell’opposizione proposta in giudizio dall’Agenzia delle entrate, non ha lamentato né la mancanza (o comunque il vizio) della motivazione resa in ordine a tale apprezzamento dalla corte territoriale, né i fatti sul punto decisivi che ne avrebbero eroso la logicità, ancorché dedotti in giudizio. Ric. 2024n. 22933 - Sez. 1 – CC del 2 5 novembre 20 2 5 3.8. Ed una volta che l’opposizione proposta dall’Agenzia delle entrate è stata (oramai definitivamente) interpretata come domanda volta ad ottenere il diniego dell ’ omologazione in conseguenza della (dedotta) inammissibilità della domanda di ammissione al concordato preventivo, non si presta, evidentemente, a censure,per violazione di legge (processuale), la decisione che la corte d ’ appello ha, di conseguenza, (implicitamente) assunto, e cioè di ritenersi munita del potere- dovere di vagliare la sussistenza delle denunciate condizioni ostative “prima ancora” delle eccezioni concernenti “la convenienza della proposta rispetto all’alternativa liquidatoria”. 3.9. Con il terzo motivo, la società ricorrente, lamentando laviolazione e/o la falsa applicazione degli artt. 161, comma 2° e 3°, e 173, comma 1°, l.fall., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui la corte d’appello ha ritenuto che la domanda di concordato della [OSCURATO:SOCIETA]. fosse inammissibile sul rilievo che la stessa non aveva illustratoai creditori le ragioni per cui, pur a fronte di significativi indici di responsabilità in capo all’amministratore unico a norma dell’art. 2476 c.c., la società proponente non aveva indicato il correlato credito risarcitorio verso il suo amministratore come unasset da mettere a disposizione dei creditori, così incor rendo in un’omissione informativa configurabile,ai fini previsti dall’art.173 l.fall., come un atto in frode ai creditori , omettendo, tuttavia, di considerare che; - l ’ art. 173 l.fall. non è in sé invocabile in sede di reclamo, trattandosi di norma operante solo nella fase anteriore all’omologazione eavanti al tribunale; - l ’ art. 161,comma 2° e 3°, l.fall., pone , del resto, in capo al debitore l’onere di presentare, unitamente al piano ed alla proposta concordataria, “ una aggiornata relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziariadell ’ impresa ”, “uno stato Ric. 2024n. 22933 - Sez. 1 – CC del 2 5 novembre 20 2 5 analitico ed estimativo delle attività ” ed una “ relazione di un professionista, designato dal debitore, in possessodei requisiti di cui all’articolo 67, terzo comma, lettera d), che attesti la veridicità dei datiaziendali e la fattibilità del piano medesimo”; -l’eventuale omissione o l’incompletezza di tale documentazione può essere, tuttavia, sopperita dal debitore nel corso del procedimento, essendo all’uopo prevista la facoltà di provvedera all’integrazione del piano e alla produzione di nuovi documenti ai sensi dell’art. 162, comma 1°, l.fall., senza che, sul punto, siano previste preclusion i o decadenz e; - i comportamenti del debitore anteriori alla presentazione della domanda di concordato possono essere, del resto,valutati ai fini della revoca dell’ammissione al concordato soltanto quando abbiano una valenza decettiva e siano , quindi, tali da pregiudicare un consenso informato e la loro scoperta sia emer sa dopo la manifestazione di votoe sempre che il giudizio dei creditori sulla proposta sia stato viziato dall’accettata falsa rappresentazione della realtà sul quale il giudizio stesso è fondato; -qualora non risulti che la diversa rappresentazione della realtà abbia determinato ed inficiato il consenso dei creditori nell’espressione del voto, la rilevanza dell’atto ai sensi dell’art. 173 l.fall. è limitata al solo caso in cui si accerti che il comportamento era stato posto in essere con “dolo”ed abbia arrecato un danno alla massa dei creditori; - nel caso in esame, la mancata disclosure in ordine agli asseriti atti di mala gestio dell ’ amministratore unico non è riconducibile, a differenza di quanto ha ritenuto la corte d’appello, ad una consapevole omissione posta in essere da GER in sede di deposito della domanda di concordato tale da viziare l’espressione del voto da parte dei creditori; - la proponente, infatti, ritenendo che non ve ne fossero i presupposti, non ha omesso dolosamente né cons ciamente la Ric. 2024n. 22933 - Sez. 1 – CC del 2 5 novembre 20 2 5 rappresentazione dei relativi fatti in sede di d omanda di concordato; - i creditori , del resto, non hanno subito da tale mancata disclosurealcun pregiudizio, trattandosi di circostanze non idonee ad avere (neppure in terminipotenziali) una portata decettiva sull’espressione di un voto informato da parte dei creditori in considerazione della totale incapienza patrimoniale diDamiano [OSCURATO:PERSONA]; - n el corso del giudizio di omologa , oltre che nel successivo reclamo, è emerso, infatti , come nessun concreto risultato per la massadei creditori si sarebbe avuto in caso di esperimento dell’azione di responsabilità avverso il [OSCURATO:PERSONA]; - i costi di tale iniziativa, in ragione delle attività di cognizione e d i esecu zione che dovrebbero essere poste in essere, sono, infatti, stimabili tra un minimo di €. 405.000,00 ed un massimo di €. 615.000,00, e risulterebbero , quindi, così ingenti da erodere completamente il patrimonio astrattamente disponibile del medesimo, stimabile in circa €. 475.000,00 , e , pertanto, nonintegralmente recuperabili; -a tali conclusioni era , del resto, pervenuto anche il c ommissario g iudiziale , il quale, nella relazione redatta ai sensi dell’art. 172 l.fall. e finalizzata a dare un pieno strumento informativo ai creditori, nonha rilevato alcun motivo per ritenere che i fatti percepibili dalla documentazione contabile esocietaria allegata alla d omanda di concordato e dallo stesso esaminata, potessero legittimare un’azione risarcitoria verso l’amministratore unico e portare utilità ai creditori. 3.10. Con il quarto motivo, la società ricorrente, lamentando la violazione e/o la falsa applicazionedegli artt. 135 e 737 c.p.c. e 183 l.fall., in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui la c orte d’appello ha riten uto che la [OSCURATO:SOCIETA]. , in sede di proposta concordataria, aveva compiuto atti di frodeai sensi dell’art. 173 Ric. 2024n. 22933 - Sez. 1 – CC del 2 5 novembre 20 2 5 l.fall., senza, tuttavia, chiarire, incorrendo così nel vizio di omessa o apparente motivazione, l’incidenza e la rilevanza dei pretesi atti/operazioni asseritamente celati aifini della ritenuta declaratoria d’inammissibilità della proposta di concordat o , illustrando, in particolare, “come” ed “in che termini” i fatti asseritamente celati dalla società: - abbiano riguard ato “dati storici che hanno concorso alla formazione dell ’ attivo e del passivo concordatario”;- abbiano “causalmente ed in relazione logico-temporale prossima alla rappresentazionegiudiziale della crisi, determinato la consistenza patrimoniale della proposta concordataria”;- abbiano avuto “ portata decettiva ” anche solo potenziale nel senso che, “ ove conosciuti, avrebbero presumibilmente comportato una valutazione negativa della proposta”. 3.11. I motivi, da trattare congiuntamente, sono, nei termini che seguono, inammissibili, con assorbimento di tutte le altre censure. 3.12. La corte d’appello, infatti, ha, in sostanza, ritenuto che: - la proposta di concordato , così come formulata dall a società istante , era , in conseguenza dei fatti denunciati dall’Agenzia opponente(vale a dire: - l ’ imponente svalutazione, operata dalla proponente nel bilancio al 31/3/2018, delle “rimanenze-prodotti in corso di lavorazione esemilavorati ”, tra le quali sono compresi gli immobili di proprietà della società realizzati e non ancora commercializzati e gli immobili in corso di realizzazione, effettuata senza che di tale operazione sia stata “fornita una spiegazione ragionevole”; -la costante esecuzione, sin dal 2018,di pagamenti preferenziali “di debiti” della società “verso l’a.u., che avevano natura di debiti postergati, malgrado, nello stesso tempo, vi sia stato un incremento del debito sociale per posizioni che dovevano essere soddisfatte in via prioritaria Ric. 2024n. 22933 - Sez. 1 – CC del 2 5 novembre 20 2 5 rispetto al rimborso dei versamenti per finanziamento soci”, e, dunque, il compimento da parte dell’amministratore unico, pur a fronte diun patrimonio negativo sin dal 2019, di operazioni di mala gestioche avevano determinato la riduzione del patrimonio sociale e l’insorgenza, in capo alla società, di un credito risarcitorio nei confronti dello stesso a norma dell’art. 2476 c.c.) inidonea a fornireun quadro chiaro e preciso della consistenza del patrimonio sociale; -la mancata esposizione nella proposta dei possibili profili di responsabilità dell’amministratore unico ed il conseguente credito risarcitorio, si è risolta, infatti, a fronte della mancanza di una dettagliata spiegazione in ordine alle ragioni per cui “malgrado tutto, al [OSCURATO:PERSONA] non poteva essere ascritta alcuna responsabilità ex art. 2476 c.c.” ovvero che “il credito risarcitorio”, “per la totale incapienza del patrimonio del responsabile”, “sarebbe stato di fatto inesigibile”, nell’“omessa, incompleta od inesatta informazione di circostanze decisive ai fini della ricostruzione del dissesto ed alla individuazione degli assets da mettere a disposizione dei creditori … sub specie di crediti risarcitori ex art. 2476 c.c. verso gli amministratori”; - tali lacune hanno, di conseguenza, inficia t o la funzi one di corretta e completa informazione dei creditori cui la proposta di concordato è destinata per legge; - ai fini della “ completezza delle informazioni” ex art. 161, commi 2° e 3°, l.fall. (e della possibile verifica di atti in frode ex art. 173 l.fall., consistenti in “informazioni incomplete o inesatte”), occorre, in effetti , accertare, “l’esistenza di fatti non adeguatamente e compiutamente esposti nella procedura concordataria”. 3.13. Tali statuizioni, insindacabili quanto agli accertamenti in fatto che ne costituiscono il fondamento, sono, sul piano giuridico, corrette. Ric. 2024n. 22933 - Sez. 1 – CC del 2 5 novembre 20 2 5 3.14. Questa Corte, in effetti, ha ritenuto che, in tema di concordato preventivo, il tribunale (al pari, evidentemente, della corte d’appello in sede di reclamo: Cass. n. 16970 del 2024, in motiv.), in sede di valutazione dell’ammissibilità della domanda, se non può controllare direttamente la regolarità e l’attendibilità delle scritture contabili del proponente, deve nondimeno svolgere, in sede di ammissione, di revoca ovvero di omologazione, un sindacatosulla completezza dei dati aziendali esposti nella proposta (o nei suoi allegati, come l’attestazione del professionista designato ai sensi dell’art. 161, comma 2°, l.fall.) e la comprensibilità dei criteri di giudizio ivi adottati, rientrando tale attività nella verifica della regolarità della procedura indispensabile per garantire la corretta formazione del consenso dei creditori (cfr. Cass. n. 5653 del 2019). 3.15. Si tratta di una valutazione, da compiere tanto in sede di ammissione, quanto di omologazione del concordato, che, senon consente al tribunale di procedere direttamente al controllo della regolarità e dell’attendibilità delle scritture contabili,gli impone comunque di verificare (anche attraverso accertamenti extracontabili: Cass. n. 7878 del 2025) la completezza dei dati aziendali e la comprensibilità̀ dei criteri di giudizio attestati nella relazione redatta dal professionista designato ai sensi dell’art. 161, comma 2°, l.fall. (e, prima ancora, nella domanda di ammissione alla procedura), in modo tale da assicurare la rispondenza di tali atti alla finalità cui sono preordinati, consistenti (tra l’altro) nel fornire, attraverso la verifica dell’effettiva consistenza degli elementi patrimoniali (Cass. n. 7878 del 2025), una corretta informazione ai creditori, onde consentire agli stessi l’espressione di un voto libero e consapevole in sede di approvazione della proposta avanzata dal Ric. 2024n. 22933 - Sez. 1 – CC del 2 5 novembre 20 2 5 debitore (cfr. Cass. n. 5825 del 2018; Cass. n. 7959 del 2017; Cass. n. 2130 del 2014). 3.16. La giurisprudenza di legittimità, nel ricostruire la disciplina (risultante da modificazioni normative dai contenuti lacunosi susseguitesi in breve volgere di tempo e fra loro non sempre coordinate) del concordato preventivo, ha, in particolare, affermato che: - le informazioni che la proposta, il piano e la relazione del professionista attestante la veridicità dei “dati aziendali” e la fattibilità del piano, devono (alla luce del contenuto dei documenti depositati dal richiedente l’ammissione) necessariamente fornire ai creditori del proponente, hanno un ruolo centrale, e cioè di consentire a costoro un consapevole esercizio del diritto di voto sulla convenienza economica, rispetto al fallimento, dell’accesso del loro debitore a tale procedura; - il giudice , anche alla luce di quanto rilevato dal commissario giudiziale nella sua relazione, deve, pertanto, controllare, sotto il profilo dell’adeguatezza a tale scopo, del contenuto di tali informazioni (cfr., per tutte: Cass. SU n. 1521 del 2013; Cass. n. 7959 del 2017; Cass. n. 15230 del 2023, in motiv); - tali informazioni, in particolare, oltre ad essere oggettivamente chiare, devono riguardare non solo fatti risultanti al momento del deposito della domanda di concordato preventivo ma anche gli accadimenti, anteriori a tale momento, che, in relazione logico-temporale prossima alla rappresentazione della propria crisi offerta dal proponente, abbiano causalmente determinato la consistenza del proprio patrimonio, nelle sue componenti del passivo ed in quelle dell’attivo destinato al soddisfacimento dei creditori, onde consentire ai suoi creditori una consapevole scelta in ordine all’approvazione della proposta mediante l’espressione del voto (in questo senso, cfr.: Cass. n. 2773 del 2017; Cass. n. 5073 del Ric. 2024n. 22933 - Sez. 1 – CC del 2 5 novembre 20 2 5 2017; Cass. n. 15230 del 2023, in motiv.); -la relazione ex art. 160, comma 2°, l.fall., deve, in particolare, contenere le valutazioni in ordine alla possibilità di esperire eventuali azioni risarcitorie o revocatorie, risultando le stesse necessarie per la corretta quantificazione e valutazione del possibile attivo ricavabile in sede di liquidazione e riguardando il profilo dell’adeguatezza delleinformazioni fornite ai creditori al fine di consentire loro di decidere con cognizione di causa quale posizione assumere nei confronti della proposta concordataria, con la conseguenza che l’indicazione di dati incompleti o parziali, che potrebbero indurre a ritenere l’inesistenza di alternative o di migliori possibilità di realizzo, danno luogo ad una violazionedei presupposti giuridici della procedura (Cass. n. 17106 del 2023). 3.17. Il decreto impugnato, procedendo al doveroso riscontro degli elementi necessari a far sì che la domanda di ammissione al concordato sia, unitamente alla relazione allegata, effettivamente riconducibile al tipo prefigurato dal legislatore, ha, dunque, rilevato, in fatto, l’inattendibilità̀ della rappresentazione della situazione aziendale emergente dalla proposta di concordato, ponendo in risalto l’inidoneità dei dati esposti a fornire un quadro preciso della situazione patrimoniale della società debitrice, ed ha, per l ’ effetto, correttamente ritenuto, sul fondamento di tale accertamento in fatto, che la proposta di concordato presentata dalla società ricorrente, in ragione degli impedimenti previsti dall ’ art. 173 l.fall., non doveva essere omologata. 3.18. Con il quinto motivo, la società ricorrente ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui la corte d’appello l’ha condannata al pagamento dellespese d el giudizio di reclamo a favore dell ’ Agenzia delle e ntrate , omettendo, tuttavia, di considerare, da un lato, la novità dei motivi sucui si Ric. 2024n. 22933 - Sez. 1 – CC del 2 5 novembre 20 2 5 è fondata la decisione rispetto a quanto era oggetto del giudizio e, dall’altro lato, la novità della fattispecie applicativa di cui all’art. 180, comma 4°, l.fall.. 3.19. Il motivo è inammissibile. La corte d’appello, infatti, ha condannato la società proponente al rimborso delle spese del giudizio in ragione della soccombenzadella stessa nel relativo giudizio.In tema di spese processuali, il sindacato della Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le stesse non possono essere poste a carico della parte totalmente vittoriosa, sicché, al di fuori (come nel caso in esame) di tale ipotesi, rientra nel potere discrezionale del giudice di merito tanto la valutazione dell’opportunità di compensarle in tutto o in parte, sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca che in quella di concorso di altri giusti motivi (Cass. n. 8421 del 2017; Cass. n. 24502 del 2017), quanto la quantificazionedelle stesse ove non ecceda i limiti (minimi, se previsti e) massimi fissati dalle tabelle vigenti, che restano appannaggio del potere discrezionale del giudice di merito(Cass. n. 9860 del 2025). Il ricorso, per l’inammissibilità di tutti i suoi motivi, è a sua volta inammissibile: e come tale dev’essere dichiarato. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. La Corte dà atto,ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater , del d.P.R. n. 115/2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228/2012, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M Ric. 2024n. 22933 - Sez. 1 – CC de