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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 30378/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 27297/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, piazza Cavour presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], in persona dei liquidatori, rappresentata e difesa, come da procura speciale in calce al controricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 61 - controricorrente - avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano n. 3029/2021 depositata in data 21 ottobre 2021 udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 maggio 2022 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; udito il difensore della parte ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA] udito il difensore della parte controricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA], deducendo di avere conferito mandato alla [OSCURATO:SOCIETA]. finalizzato alla presentazione della cd. [OSCURATO:PERSONA] di Aiuto, prevista dal Regolamento CE 1307/2013, convenne la società dinanzi al Tribunale di Sondrio, lamentando l'erronea compilazione della domanda, e chiese la condanna della convenuta al pagamento della somma di euro 281.743,73 a titolo di risarcimento dei danni, patrimoniali e non, subiti, pari alla differenza tra i contributi percepiti e quelli che sarebbero stati erogati se la domanda fosse stata inoltrata in modo corretto.

La società convenuta si costituì in giudizio, eccependo la carenza di legittimazione passiva, dato che l'incarico era stato conferito alla CAA [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., e replicando che l'attore, in ogni caso, non avrebbe avuto diritto ad accedere agli aiuti comunitari.

Espletata la c.t.u., il Tribunale, in relazione alla dedotta carenza di legittimazione passiva, rilevò che: a) dal bollettino della Regione Lombardia, depositato agli atti di causa, si evinceva la natura di semplice articolazione locale rivestita dalle sedi operative regionali, tra le quali figurava anche quella presso la quale era stata presentata la domanda oggetto di contestazione; b) in capo alla convenuta era ravvisabile una condotta inadempiente ex art. 1176 cod. civ., come documentato dall'attore ed accertato dal c.t.u.

Condannò, pertanto, la società convenuta al pagamento, a titolo di risarcimento dei danni, in favore dell'attore, della somma di euro 211.607,51, oltre interessi legali a decorrere dal 30 novembre 2016, nonché al rimborso delle spese di lite, ivi comprese quelle relative al procedimento cautelare in corso di causa ed alla c.t.u.

2. La [OSCURATO:SOCIETA]. impugnò la sentenza e, all'esito della costituzione di [OSCURATO:PERSONA], la Corte d'appello di Milano dichiarò il difetto di legittimazione passiva della società appellante, condannando l'appellato al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.

Premettendo che la questione dirimente sulla quale era chiamata a pronunciarsi concerneva la legittimazione passiva della società appellante, la Corte milanese osservò che: a) il d.lgs. n. 165/99 - art. 3-bis - aveva istituito i Centri autorizzati di assistenza agricola per agevolare i rapporti tra gli agricoltori e gli enti pubblici; il d.lgs. n. 74/2018 - art. 6 - disciplinava attualmente la materia; b) dal documento n. 9) depositato da parte attrice in primo grado emergeva che: «La struttura organizzativa del [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. si articola in: Assemblea dei soci - Consiglio di amministrazione - Direttore e/o Responsabile tecnico - Comitato tecnico - [OSCURATO:PERSONA] di controllo.

L'attività organizzativa e direttiva si esprimeva in sedi e uffici con sede in Roma. [OSCURATO:PERSONA] tecnica coordina, determinandone gli indirizzi, gli obiettivi e le modalità operative ed organizzative delle strutture territoriali.

Le sedi territoriali sono gli uffici territoriali di cui si avvale il [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.»; c) la CAA [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e la [OSCURATO:SOCIETA]. erano «due società a responsabilità limitata diverse».Al fine di evidenziare gli elementi probatori che consentivano di accogliere l'appello, la Corte territoriale spiegò che: 1) i contratti di mandato e di delega sottoscritti in data 5 maggio 2014 e prodotti dal Sala risultavano da quest'ultimo conferiti a CAA [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. al fine anche di presentare la «[OSCURATO:PERSONA] di Aiuto» (Domanda di accesso alla [OSCURATO:PERSONA]) e, in forza di tale mandato, l'appellato agiva per ottenere il risarcimento dei danni derivanti da inadempimento contrattuale; l'appellante risultava del tutto estranea a detto mandato (Punto uno); 2) dalla documentazione prodotta ([OSCURATO:PERSONA] di pagamento - Domanda iniziale) emergeva che la domanda inoltrata in data 26 maggio 2015, nonché la domanda integrativa del 26 ottobre 2015 erano state presentate per il tramite di [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.; in dette domande l'ente indicato era «[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA].

Dubino - [OSCURATO:PERSONA].

Dubino -

V. Spluga 36-23015 SO»; la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. appariva essere società meramente operativa, non collegata all'appellante e costituente un distaccamento di CAA [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., non essendo stata smentita la circostanza dedotta dall'appellante secondo cui, per depositare tale domanda, era necessaria una doppia autorizzazione di cui solo i CAA disponevano (ovvero quella relativa all'utilizzo della denominazione di CAA e quella afferente allo svolgimento delle attività previste per i CAA, ai sensi del d.lgs. 27 maggio 1999, n. 165 e del d.m. 27 marzo 2008); la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva allegato - già con la memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1, cod. proc. civ. - che solo con determinazione della Regione Lazio del 4 giugno 2015 era stata abilitata ad operare presso la sede di Sondrio Comune di Dubino - via Spluga, n. 36, sicché, recando la [OSCURATO:PERSONA] di pagamento depositata dal Sala la data del 26 maggio 2015, per essa nulla poteva imputarsi all'appellante (Punto due);3) con il bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del 10 luglio 2013 erano stati aggiornati, al giugno 2013, gli elenchi delle sedi provinciali e operative dei centri di assistenza agricola dislocati nel territorio della Regione e, a pag. 72 del bollettino, si leggeva: «sedi operative [OSCURATO:SOCIETA] riconosciute giugno 2013» e, tra le altre, compariva quella di «Sondrio via Spluga 36 [OSCURATO:PERSONA].

Dubino»; il bollettino afferiva ad annualità pregresse rispetto a quella per la quale si discuteva e, pertanto, quand'anche fosse emersa la natura di semplice articolazione locale rivestita dalla sede di Sondrio operante in via Spluga, n. 36, [OSCURATO:PERSONA], Fraz.

Dubino, non era ragionevole ritenere che il bollettino regionale potesse attribuire alla [OSCURATO:SOCIETA] con sede in Roma la legittimazione a rispondere di obbligazioni contratte da CAA [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. espletate presso la sede di Sondrio, alla quale era stato conferito il mandato (Punto tre); 4) dal doc. 18 del fascicolo di parte attrice di primo grado emergeva che in data 14 agosto 2017 [OSCURATO:PERSONA] aveva denunciato alla [OSCURATO:PERSONA] il sinistro per cui era causa, ma tale denuncia era irrilevante ai fini della decisione, considerato che il rapporto contrattuale riguardava la compagnia e l'appellante (Punto quattro); 5) nel verbale del 28 novembre 2012 di sopralluogo e di verifica delle nuove sedi operative dei [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] si leggeva: «nell'ambito dell'attività di vigilanza esercitata dalle Regioni e dalle Province autonome sui [OSCURATO:PERSONA] di assistenza Agricola in ordine alla verifica dei requisiti minimi di garanzia e di funzionamento previsti dal DM 27 marzo 2008 del MIPAFF il funzionario regionale della [OSCURATO:PERSONA] dott. [OSCURATO:PERSONA] in data 28 novembre 2012 ha effettuato il sopralluogo presso la sede operativa della società [OSCURATO:SOCIETA] sita in [OSCURATO:PERSONA], via Spluga 36 con esito della verifica POSITIVO»; il verbale di sopralluogo nulla diceva in relazione alla CAA [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e alla [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I.; il generico riferimento agli uffici nei termini di «sede operativa della [OSCURATO:PERSONA]» non era esaustivo, né veniva indicato che si trattasse specificamente di una sede operativa di [OSCURATO:SOCIETA]. (Punto cinque); 6) il consulente tecnico d'ufficio non aveva analizzato la questione della legittimazione (Punto sei).

All'esito dell'esame dei documenti prodotti, i giudici di appello ritennero, dunque, non provata la legittimazione passiva della società appellante, poiché non risultava ad essa conferito il mandato e comunque perché l'appellante presentava autonomia giuridica diversa da CAA [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; neppure risultava che la società appellante avesse gestito «fisicamente» l'inserimento dei dati, essendo stato provato che il deposito della domanda era avvenuto tramite [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.

3. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta decisione d'appello, affidato a quattro motivi. [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione ha resistito con controricorso.

4. Per la trattazione del ricorso è stata fissata udienza pubblica.

Con istanza del 29 aprile 2002 nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è stata depositata richiesta di discussione orale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 23, comma 8-bis, del d.l. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 2020 e prorogato dall'art. 16, comma 1, del d.l. n. 228 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla

I. n. 15 del 2022.

Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ., nonché sentenza della Corte di Appello di Milano n. 778/2022 pubblicata in data 8 marzo 2022.

Il Pubblico Ministero presso la Corte ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo di ricorso, deducendo l'omessa pronuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. ed in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., e violazione dell'art.112 cod. proc. civ.

«in relazione alla proposta eccezione dell'appellato di inammissibilità delle difese avversarie in quanto tardive in violazione del divieto di nova sancito dall'art. 345 cod. proc. civ.», il ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Milano non si sarebbe pronunciata sull'eccezione formulata con la comparsa di costituzione del 2 marzo 2021, concernente l'inammissibilità di quanto dedotto da [OSCURATO:SOCIETA] nei motivi di gravame alle pagg. da 4 a 10 dell'atto di appello, trattandosi di questioni tardive, non fatte valere in comparsa di costituzione in primo grado.

1.1. Il motivo è inammissibile.

1.2. Il vizio di omessa pronuncia ai sensi dell'art. 112 cod. proc. civ. può essere dedotto, in sede di legittimità, anche nel caso in cui il giudice ometta di pronunciarsi su una eccezione, oltre che su una domanda (Cass., sez. 6-5, 27/10/2014, n. 25299; Cass., sez. 2, 22/07/2004, n. 13785, in motivazione; in senso contrario, tra le altre, Cass., sez. 2, 24/06/2003, n. 10001 e Cass., sez. 5, 8/05/2000, n. 5786, per le quali, invece, il vizio di omessa pronuncia correlato alla violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. è configurabile soltanto in ipotesi di mancanza di una decisione in ordine ad una domanda o ad un assunto che richieda una statuizione di accoglimento o di rigetto e dev'essere, pertanto, escluso in relazione alla omessa decisione di questioni preliminari o pregiudiziali rispetto alla pronuncia di accoglimento ovvero di rigetto della domanda o di eventuali eccezioni formulate dalle parti), sempre che risulti, da un lato, che al giudice del merito siano state rivolte una domanda od un'eccezione autonomamente apprezzabili, ritualmente formulate, e, dall'altro, che tali istanze siano riportate puntualmente, nei loro esatti termini e non genericamente ovvero per riassunto del loro contenuto, nel ricorso per cassazione, con l'indicazione specifica, altresì, dell'atto difensivo o del verbale di udienza nei quali l'una o l'altra erano state proposte, onde consentire al giudice di verificarne, in primis, la ritualità e la tempestività ed, in secondo luogo, la decisività delle questioni prospettatevi (Cass., sez. 6-5, 28/11/2014, n. 25299; Cass., sez. 2, 16/02/2018, n. 3845).

1.3. Tali condizioni non risultano soddisfatte nel caso in esame.

Il ricorrente non ha puntualmente riportato nel ricorso per cassazione, nel rispetto del principio di cui all'art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., né i passi della comparsa di costituzione depositata in appello, nella quale, secondo quanto illustrato nel mezzo in esame, avrebbe dedotto l'eccezione di inammissibilità delle deduzioni difensive svolte dalla controparte, né tanto meno i motivi di gravame formulati da [OSCURATO:SOCIETA], alle pagine da 4 a 10 dell'appello, che, ad avviso del ricorrente, sarebbero stati irritualmente introdotti in giudizio, in violazione del divieto di nova sancito dall'art. 345 cod. proc. civ., in tal modo impedendo a questa Corte di poter valutare la doglianza sulla base del ricorso.

2. Con il secondo motivo, censurando la decisione gravata per violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente si duole che i giudici di appello sarebbero incorsi in un vizio di «ultra» o «extra» petizione per avere accolto l'eccezione di difetto di legittimazione passiva di [OSCURATO:SOCIETA], sebbene tale eccezione non fosse stata formulata dalla odierna controricorrente nelle conclusioni della costituzione in primo grado e, comunque, fosse stata rinunciata all'udienza del 20 giugno 2019 di discussione del reclamo avverso il sequestro conservativo disposto in corso di causa.

2.1. La censura è inammissibile e, comunque, infondata.

2.2. Risulta, invero, palesemente violato l'art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., atteso che, per un verso, non si offre alcuna riproduzione diretta o indiretta, con precisazione della parte corrispondente degli atti, quanto alla mancanza di formulazione dell'eccezione e, per un altro verso, si omette la localizzazione degli atti cui ci si riferisce.

Il motivo risulta, inoltre, del tutto assertorio e, peraltro, vertendosi in tema di legittimazione passiva e non deducendosi affatto l'esistenza di un atteggiamento di riconoscimento della legittimazione, sia il giudice di primo che di secondo grado dovevano d'ufficio affrontare la questione dell'esistenza della legittimazione.

2.3. In ogni caso, la censura deve essere respinta.

Il vizio di «ultra» o «extra» petizione ricorre quando il giudice pronuncia oltre i limiti delle pretese e delle eccezioni fatte valere dalle parti, ovvero su questioni estranee all'oggetto del giudizio e non rilevabili d'ufficio, attribuendo un bene della vita non richiesto o diverso da quello domandato, fermo restando che egli è libero non solo di individuare l'esatta natura dell'azione e di porre a base della pronuncia adottata considerazioni di diritto diverse da quelle prospettate, ma pure di rilevare, indipendentemente dall'iniziativa della parte convenuta, la mancanza degli elementi che caratterizzano l'efficacia costitutiva o estintiva di una data pretesa, in quanto ciò attiene all'obbligo inerente all'esatta applicazione della legge (Cass., sez. 2, 5/08/2019, n. 20932).

2.4. Nel caso in esame, come emerge dalla sentenza impugnata, la questione concernente il difetto di titolarità passiva del rapporto ha costituito oggetto di specifico motivo di appello, tanto che la Corte milanese afferma in motivazione: «La questione dirimente sulla quale la Corte è chiamata a decidere concerne la legittimazione passiva di [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., così come espresso dai motivi di appello specificati ai punti 1 e 2 dell'atto di citazione in appello.

L'appellante lamenta come il Tribunale abbia erroneamente ritenuto la [OSCURATO:SOCIETA]. legittimata passivamente...».

Anche dalle conclusioni formulate dalle parti in grado di appello, ritrascritte nella decisione impugnata, si evince che la [OSCURATO:SOCIETA] aveva espressamente insistito per l'accoglimento dell'eccepita «carenza di legittimazione passiva».Già considerando questo solo profilo appare evidente che la questione del difetto di titolarità del rapporto dedotto in giudizio apparteneva sin dall'inizio alla res dubia e quindi la valutazione della sua incontestabilità ben poteva costituire oggetto di appello, come in effetti avvenuto, dovendo darsi continuità all'indirizzo interpretativo secondo cui le contestazioni da parte del convenuto, della titolarità del rapporto controverso dedotto dall'attore, hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio (Cass., sez.

U, 16/02/2016, n. 2951).

Ne deriva che, del tutto legittimamente, il giudice d'appello si è pronunciato sulla questione prospettata, senza travalicare i limiti del thema decidendum.

3. Con il terzo motivo, articolato in vari punti, si censura la decisione gravata per violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.

«per omesso esame di un fatto storico risultante dagli atti processuali e che ha carattere decisivo».

3.1. Segnatamente, il ricorrente, trascrivendo la pagina 10 della decisione impugnata, sostiene che la Corte territoriale avrebbe omesso di esaminare compiutamente ed integralmente il doc. 9) dallo stesso prodotto, addivenendo ad una interpretazione errata dello stesso.

Spiega, in particolare, che in tale documento si leggeva anche «[OSCURATO:PERSONA]» e, alla voce «[OSCURATO:PERSONA]»,: «E' il luogo ove si garantisce la predisposizione, aggiornamento, validazione e conservazione del fascicolo del produttore e della domanda, anche in formato digitale, secondo le modalità di registrazione e conservazione definite nei relativi atti applicativi.

Sono le strutture territoriali di cui si avvale [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per espletare gli adempimenti previsti nelle diverse convenzioni stipulate con le Amministrazioni».

La Corte d'appello, secondo il ricorrente, avrebbe omesso di valutare che da tale documento si evinceva che lo sportello territoriale (in [OSCURATO:PERSONA], via Spluga, n. 36, frazione Dubino) era un'articolazione di [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., che era, pertanto, legittimata passivamente; inoltre, il soggetto indicato nel mandato, CAA [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., non esisteva, esistendo solo l'associazione non riconosciuta [OSCURATO:PERSONA], avente sede legale in via Caravaggio n. 45/47 in Treviglio e, quale rappresentante legale, [OSCURATO:PERSONA].

Tali considerazioni, secondo il ricorrente, travolgerebbero l'argomento su cui poggia il «Punto uno» della motivazione della sentenza impugnata, poiché i giudici di appello avrebbero trascurato di esaminare un fatto storico, decisivo, ossia che il mandato era stato formato allo sportello di Dubino e rilasciato a società che non poteva essere né CAA [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (non esistente), né CAA [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (che aveva sede solo a Treviglio).

3.2. Censura, poi, il Punto 2) della motivazione della sentenza, assumendo che, essendo [OSCURATO:PERSONA] un'associazione non riconosciuta e non esistendo CAA [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., avrebbe errato la Corte d'appello nell'affermare a pag. 12, riga 5-7, «[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. deve ragionevolmente ritenersi un distaccamento di CAA [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.»; peraltro, la Corte aveva dapprima confermato l'avvenuta produzione in giudizio della domanda integrativa del 26 ottobre 2015, per poi affermare che era stata depositata agli atti causa la [OSCURATO:PERSONA] di pagamento recante la data del 26 maggio 2015 e che [OSCURATO:SOCIETA]. era divenuta operativa nella sede di via Spluga solo dal 4 giugno 2015.

Ne consegue, prosegue il ricorrente, che la sentenza impugnata sarebbe censurabile per avere omesso di esaminare il fatto storico costituito dalla presentazione della domanda integrativa del 26 ottobre 2015, successiva alla data del 4 giugno 2015, ritenuta come data di inizio di operatività della sede territoriale di [OSCURATO:PERSONA], in via Spluga n. 36.

3.3. Il ricorrente denuncia, con riferimento al «Punto 3» della motivazione della sentenza impugnata, che la Corte d'appello avrebbe omesso di esaminare nella sua interezza il [OSCURATO:PERSONA] della Regione Lombardia del 1° luglio 2013, e, soprattutto, di valutare che a pag. 72 del bollettino venivano specificamente elencate le sedi operative [OSCURATO:SOCIETA] riconosciute al giugno 2013 e, per Sondrio, quella di via Spluga 36 in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA].

3.4. Con riferimento al Punto 4) della motivazione della sentenza, il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 115 cod. proc. civ., nonché motivazione apparente ovvero omesso esame di un fatto storico risultante dagli atti processuali ed avente carattere decisivo per la controversia, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ.

Evidenzia che la Corte territoriale avrebbe omesso di prendere in esame i documenti 16) e 17) afferenti al fatto storico decisivo della richiesta di apertura del sinistro che [OSCURATO:SOCIETA] aveva inoltrato alla [OSCURATO:PERSONA] con riguardo ad altro produttore agricolo ([OSCURATO:PERSONA]) che aveva promosso analoga causa.

Ad avviso del ricorrente, nella denuncia presentata da [OSCURATO:SOCIETA]. sarebbe ravvisabile un riconoscimento di responsabilità e, quindi, di legittimazione passiva.

3.5. Con riferimento al punto 5) della motivazione, deducendo la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.

«per omesso esame di un fatto storico risultante dagli atti processuali e che ha carattere decisivo», il ricorrente contesta alla Corte di appello di avere omesso di esaminare il verbale di sopralluogo, contenente un fatto storico avente carattere decisivo, laddove si faceva riferimento alla sede operativa in [OSCURATO:PERSONA], Dubino, via Spluga n. 36, della società [OSCURATO:SOCIETA], e trascurato di considerare che da tale documento si evinceva che lo sportello territoriale di [OSCURATO:PERSONA].

Dubino era un'articolazione di [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., avente sede legale a Roma, e, dunque, legittimata passivamente.

4. Con il quarto motivo - rubricato: «in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 111 Cost., nonché degli artt. 115, 116, 177, 187, 188, 189 e 244 c.p.c. in riferimento alla mancata ammissione delle prove testimoniali richieste» - il Sala, trascrivendoli in ricorso, evidenzia che la decisione gravata è pure censurabile per non avere ammesso i capitoli di prova dedotti, finalizzati a dimostrare che CAA [OSCURATO:PERSONA] era una «sede operativa» di [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., con sede legale a Roma.

5. Il terzo motivo è inammissibile perché non risponde ai paradigmi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità.

5.1. Come chiarito dalle Sezioni Unite (Cass., sez.

U, 30/09/2020, n. 20867), «per dedurre la violazione dell'art. 115 cod. proc. civ. è necessario denunciare che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione della norma, il che significa che per realizzare la violazione deve avere giudicato o contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma, cioè dichiarando di non doverla osservare, o contraddicendola implicitamente, cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio, fermo restando il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio, previsti dallo stesso art. 115 cod. proc. civ. (mentre detta violazione non si può ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dal paradigma dell'art. 116 cod. proc. civ., che non a caso è dedicato alla valutazione delle prove; Cass., sez.

U, 05/08/2016, n. 16598).

5.2. Con la medesima sentenza le Sezioni Unite hanno pure precisato (richiamando Cass., sez.

U, 27/12/2019, n. 34474, con richiami pure a Cass., sez.

L, 19/06/2014, n. 13960, ovvero a Cass., sez. 3, 20/12/2007, n. 26965) che «la violazione dell'art. 116 cod. proc. civ. è riscontrabile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato — in assenza di diversa indicazione normativa — secondo il suo «prudente apprezzamento», pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore, oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), nonché, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia invece dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il suo prudente apprezzamento della prova, la censura era consentita ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., nel testo previgente ed ora solo in presenza dei gravissimi vizi motivazionali individuati da questa Corte fin da Cass. sez.

U. n. 8053 e n. 8054 del 2014».

5.3. Posto ciò, il mezzo in esame è inammissibile, perché le prove - in particolare, quelle documentali richiamate nella motivazione della sentenza e di cui l'odierno ricorrente assume una errata valutazione da parte della Corte d'appello (doc. 9, 10, 11, 16, 17) — sono state già esaminate dai giudici di merito, che hanno concluso per l'infondatezza della pretesa azionata sul rilievo della mancanza di prova del conferimento del mandato, da parte del Sala, alla [OSCURATO:SOCIETA]. e dell'assenza di prova della gestione «fisica», da parte della odierna controricorrente, dell'inserimento dei dati, essendo stato, anzi, accertato che il deposito della domanda unica è avvenuto tramite la distinta società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] ricostruzione della vicenda fattuale operata dai giudici di merito in esito alla disamina dei documenti prodotti ed acquisiti agli atti di causa il ricorrente si limita, in realtà, a contrapporre una diversa ricostruzione della vicenda fattuale ed a sollecitare un riesame dei medesimi elementi probatori, che è, invece, precluso in sede di legittimità, qualora, come nel caso di specie, l'apprezzamento svolto sia congruo ed esente da vizi logici.

I giudici del merito, sulla base della documentazione prodotta, hanno accertato che i contratti di mandato e di delega prodotti dal Sala, in forza dei quali lo stesso aveva agito per ottenere il risarcimento dei danni derivanti dal presunto inadempimento contrattuale, non sono stati conferiti alla [OSCURATO:SOCIETA]. e che le domande inoltrate, rispettivamente in data 26 maggio 2015 e 26 ottobre 2015, sono state presentate tramite [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., società operativa non collegata all'odierna controricorrente.

Inoltre, pur dando atto, con riguardo al Bollettino della Regione Lombardia del 10 luglio 2013, che a pag. 72 si faceva espressa menzione della sede di Sondrio, via Spluga n. 36 in [OSCURATO:PERSONA].

Dubino, hanno escluso sia la rilevanza, ai fini della decisione, del documento perché afferente ad annualità pregresse rispetto a quella si cui si discuteva, non potendosi da esso evincere la natura di mera articolazione locale rivestita dalla sede di Sondrio, né che la [OSCURATO:SOCIETA]. convenuta in giudizio potesse rispondere delle obbligazioni espletate presso quella sede, sia la decisività della denuncia di sinistro, presentata dallo stesso Sala alla compagnia di assicurazioni, risultando [OSCURATO:SOCIETA]. estranea al rapporto contrattuale intercorrente tra la Compagnia di assicurazioni ed il ricorrente.

5.4. Il ricorrente sostiene pure che la Corte territoriale avrebbe non compiutamente esaminato i documenti sui quali poggia la decisione e che avrebbe trascurato di prendere in considerazione fatti storici risultanti dagli atti processuali, rilevanti e decisivi.

Tuttavia, qualora, come nel caso che ci occupa, si denunci l'omessa valutazione di prove documentali, per il principio di autosufficienza di cui all'art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., il ricorrente ha l'onere non solo di trascrivere il testo integrale, o la parte significativa del documento, nel ricorso per cassazione, al fine di consentire il vaglio di decisività, ma anche di specificare in quale sede processuale il documento risulta prodotto, poiché indicare un documento significa necessariamente, oltre che specificare gli elementi che valgono ad individuarlo, riportandone il contenuto, dire dove nel processo esso è rintracciabile, sicché la mancata «localizzazione» del documento basta per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, senza necessità di soffermarsi sull'osservanza del principio di autosufficienza dal versante «contenutistico» (Cass., sez. 1, n. 28184 del 10/12/2020; Cass., sez. 5, n. 13625 del 21/05/2019).

Tale onere non è stato assolto dal ricorrente.

Risulta, dunque, evidente che le censure svolte, volte a introdurre questioni di merito ed a richiedere una nuova valutazione delle risultanze istruttorie secondo la diversa prospettazione operata dalla parte ricorrente, si pongono al di fuori dei limiti imposti al sindacato di legittimità, che è vincolato al controllo della conformità a diritto della decisione e - al di là della deducibilità del vizio di violazione di norma del procedimento di cui all'art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. (da cui esula la prospettazione del ricorrente) - può occuparsi della motivazione sulla ricostruzione della questio facti solo nei limiti indicati dal parametro individuato dal vizio ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.

5.5. La nuova formulazione del vizio di legittimità, introdotta dall'art. 54, comma 1, lett. b), del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134, che ha sostituito il n. 5 del primo comma dell'art. 360 cod. proc. civ., ha limitato l'impugnazione delle sentenze in grado di appello alla sola ipotesi di «omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti», con la conseguenza che, al di fuori di tale omissione, il controllo rimane circoscritto alla sola verifica dell'esistenza del requisito motivazionale nel suo contenuto «minimo costituzionale» richiesto dall'art. 111, sesto comma, Cost.Rimane, pertanto, estranea al predetto vizio di legittimità ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., qualsiasi contestazione volta a criticare il «convincimento» che il giudice si è formato, ex art. 116 cod. proc. civ., poiché il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nell'ambito dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ.

Pertanto, laddove non si contesti l'inesistenza del requisito motivazionale del provvedimento giurisdizionale, il vizio di motivazione può essere dedotto soltanto in caso di omesso esame di un «fatto storico» controverso oggetto di discussione e che appaia «decisivo» ai fini di una diversa decisione (Cass., sez. 3, 10/06/2016, n. 11892).

Il ricorrente non indica, e comunque non lo indica in modo chiaro, il fatto storico controverso e decisivo che il giudice d'appello avrebbe tralasciato di prendere in esame e non argomenta il carattere di decisività dei documenti 16 e 17 — il cui contenuto non viene neppure trascritto in ricorso in violazione dell'art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ. — riguardanti, come si precisa a pag. 11 del ricorso, la richiesta di apertura del sinistro che la [OSCURATO:SOCIETA]. avrebbe inoltrato a [OSCURATO:PERSONA].ni con riferimento ad altro produttore agricolo, né la rilevanza del verbale di sopralluogo (documento 11), solo richiamato a pag. 12 del ricorso, ma non riportato o trascritto, nel quale si farebbe riferimento alla sede operativa in [OSCURATO:PERSONA], Dubino, via Spluga n. 36.

Peraltro, questo Collegio non può esimersi dal ribadire che l'esame dei documenti esibiti e la valutazione degli stessi è riservata al giudice al giudice di merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere di ogni elemento ed a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendosi ritenere implicitamente disattesi le circostanze ed i rilievi che, benché non specificamente menzionati, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass., sez. 1, 02/08/2016, n. 16056)

6. Non si sottrae alla declaratoria di inammissibilità il quarto motivo di ricorso.

6.1. Il ricorrente denuncia in rubrica la violazione di diverse disposizioni di legge, ma nell'illustrazione del motivo omette di esplicitare le ragioni per le quali la sentenza impugnata sarebbe incorsa nella violazione di ciascuna delle norme evocate, in tal modo non rispettando l'onere di specificità dei motivi, previsto dall'art. 366, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., che esige, qualora si deduca il vizio di cui al n. 3 del primo comma dell'art. 360 cod. proc. civ., non solo di indicare le norme di legge di cui si lamenta la violazione, ma anche di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano con il precetto normativo (Cass., sez.

U, 28/10/2020, n. 23745).

6.2. Il motivo è inammissibile anche per una diversa ragione: il ricorrente, nel riprodurre in ricorso le istanze probatorie non indica dove le aveva dedotte e omette tale indicazione sia con riferimento al giudizio di primo grado, sia con riferimento al giudizio di appello.

Essendo il ricorrente rimasto vittorioso in primo grado, ove avesse dedotto le prove in quella fase, essendo evidentemente esse rimaste assorbite o per superfluità dell'istruzione orale ritenuta dal primo giudice oppure per valutazione di irrilevanza o inammissibilità, il ricorrente avrebbe dovuto indicare di averle riproposte a norma dell'art. 346 cod. proc. civ. con l'appello ed anzi - con riguardo all'ipotesi di una valutazione di irrilevanza od inammissibilità del primo giudice - con appello incidentale condizionato.

Invece, nulla di ciò emerge dal ricorso e, in particolare, nulla si dice sul contenuto della comparsa di costituzione in appello.

6.3. L'inammissibilità del motivo deve essere rilevata anche per una ulteriore ragione.

Il ricorrente, in omaggio al principio di autosufficienza di cui all'art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., ha riportato in ricorso i capitoli di prova su cui avrebbe dovuto vertere la prova testimoniale non ammessa, ma non ha assolto all'onere di dimostrare che la richiesta istruttoria è stata ribadita all'udienza di precisazione delle conclusioni in appello, sebbene di essa non si faccia menzione nella sentenza impugnata (Cass., sez. 3, 13/09/2019, n. 22883).

7. In prossimità dell'udienza pubblica, il ricorrente ha prodotto la sentenza della Corte di appello di Milano n. 778/2022, pubblicata in data 8 marzo 2022, evidenziando che la medesima sezione della Corte d'Appello, nell'ambito del giudizio promosso da [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], nel confermare la responsabilità della società, ha accolto l'eccezione di tardività dell'invocata carenza di legittimazione passiva, perché sollevata in giudizio solo con le comparse ex art. 190 cod. proc. civ.

La produzione è sicuramente esaminabile perché, sebbene non sia stata effettuata con notifica dell'elenco alla controparte, come impone l'art. 372 cod. proc. civ., nulla è stato opposto in udienza, sul punto, dal difensore di [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione.

Va, tuttavia, rilevato che la produzione è del tutto irrilevante ai fini della presente decisione, considerato che nel presente giudizio è decisivo che il mandato - per quanto accertato dalla Corte territoriale nella sentenza impugnata - era stato conferito non alla odierna controricorrente, ma alla CAA [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., e che la cd. [OSCURATO:PERSONA] di pagamento era stata inoltrata tramite [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.

8. Conclusivamente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 2.900,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 27297/2021 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, piazza Cavour presso la Cancelleria della Corte Suprema di Cassazione - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], in persona dei liquidatori, rappresentata e difesa, come da procura speciale in calce al controricorso, dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 61 - controricorrente - avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano n. 3029/2021 depositata in data 21 ottobre 2021 udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27 maggio 2022 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; udito il difensore della parte ricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA] udito il difensore della parte controricorrente, avv. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], deducendo di avere conferito mandato alla [OSCURATO:SOCIETA]. finalizzato alla presentazione della cd. [OSCURATO:PERSONA] di Aiuto, prevista dal Regolamento CE 1307/2013, convenne la società dinanzi al Tribunale di Sondrio, lamentando l'erronea compilazione della domanda, e chiese la condanna della convenuta al pagamento della somma di euro 281.743,73 a titolo di risarcimento dei danni, patrimoniali e non, subiti, pari alla differenza tra i contributi percepiti e quelli che sarebbero stati erogati se la domanda fosse stata inoltrata in modo corretto. La società convenuta si costituì in giudizio, eccependo la carenza di legittimazione passiva, dato che l'incarico era stato conferito alla CAA [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., e replicando che l'attore, in ogni caso, non avrebbe avuto diritto ad accedere agli aiuti comunitari. Espletata la c.t.u., il Tribunale, in relazione alla dedotta carenza di legittimazione passiva, rilevò che: a) dal bollettino della Regione Lombardia, depositato agli atti di causa, si evinceva la natura di semplice articolazione locale rivestita dalle sedi operative regionali, tra le quali figurava anche quella presso la quale era stata presentata la domanda oggetto di contestazione; b) in capo alla convenuta era ravvisabile una condotta inadempiente ex art. 1176 cod. civ., come documentato dall'attore ed accertato dal c.t.u. Condannò, pertanto, la società convenuta al pagamento, a titolo di risarcimento dei danni, in favore dell'attore, della somma di euro 211.607,51, oltre interessi legali a decorrere dal 30 novembre 2016, nonché al rimborso delle spese di lite, ivi comprese quelle relative al procedimento cautelare in corso di causa ed alla c.t.u. 2. La [OSCURATO:SOCIETA]. impugnò la sentenza e, all'esito della costituzione di [OSCURATO:PERSONA], la Corte d'appello di Milano dichiarò il difetto di legittimazione passiva della società appellante, condannando l'appellato al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio. Premettendo che la questione dirimente sulla quale era chiamata a pronunciarsi concerneva la legittimazione passiva della società appellante, la Corte milanese osservò che: a) il d.lgs. n. 165/99 - art. 3-bis - aveva istituito i Centri autorizzati di assistenza agricola per agevolare i rapporti tra gli agricoltori e gli enti pubblici; il d.lgs. n. 74/2018 - art. 6 - disciplinava attualmente la materia; b) dal documento n. 9) depositato da parte attrice in primo grado emergeva che: «La struttura organizzativa del [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. si articola in: Assemblea dei soci - Consiglio di amministrazione - Direttore e/o Responsabile tecnico - Comitato tecnico - [OSCURATO:PERSONA] di controllo. L'attività organizzativa e direttiva si esprimeva in sedi e uffici con sede in Roma. [OSCURATO:PERSONA] tecnica coordina, determinandone gli indirizzi, gli obiettivi e le modalità operative ed organizzative delle strutture territoriali. Le sedi territoriali sono gli uffici territoriali di cui si avvale il [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.»; c) la CAA [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e la [OSCURATO:SOCIETA]. erano «due società a responsabilità limitata diverse».Al fine di evidenziare gli elementi probatori che consentivano di accogliere l'appello, la Corte territoriale spiegò che: 1) i contratti di mandato e di delega sottoscritti in data 5 maggio 2014 e prodotti dal Sala risultavano da quest'ultimo conferiti a CAA [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. al fine anche di presentare la «[OSCURATO:PERSONA] di Aiuto» (Domanda di accesso alla [OSCURATO:PERSONA]) e, in forza di tale mandato, l'appellato agiva per ottenere il risarcimento dei danni derivanti da inadempimento contrattuale; l'appellante risultava del tutto estranea a detto mandato (Punto uno); 2) dalla documentazione prodotta ([OSCURATO:PERSONA] di pagamento - Domanda iniziale) emergeva che la domanda inoltrata in data 26 maggio 2015, nonché la domanda integrativa del 26 ottobre 2015 erano state presentate per il tramite di [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.; in dette domande l'ente indicato era «[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA]. Dubino - [OSCURATO:PERSONA]. Dubino - V. Spluga 36-23015 SO»; la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. appariva essere società meramente operativa, non collegata all'appellante e costituente un distaccamento di CAA [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., non essendo stata smentita la circostanza dedotta dall'appellante secondo cui, per depositare tale domanda, era necessaria una doppia autorizzazione di cui solo i CAA disponevano (ovvero quella relativa all'utilizzo della denominazione di CAA e quella afferente allo svolgimento delle attività previste per i CAA, ai sensi del d.lgs. 27 maggio 1999, n. 165 e del d.m. 27 marzo 2008); la [OSCURATO:SOCIETA]. aveva allegato - già con la memoria ex art. 183, sesto comma, n. 1, cod. proc. civ. - che solo con determinazione della Regione Lazio del 4 giugno 2015 era stata abilitata ad operare presso la sede di Sondrio Comune di Dubino - via Spluga, n. 36, sicché, recando la [OSCURATO:PERSONA] di pagamento depositata dal Sala la data del 26 maggio 2015, per essa nulla poteva imputarsi all'appellante (Punto due);3) con il bollettino Ufficiale della Regione Lombardia del 10 luglio 2013 erano stati aggiornati, al giugno 2013, gli elenchi delle sedi provinciali e operative dei centri di assistenza agricola dislocati nel territorio della Regione e, a pag. 72 del bollettino, si leggeva: «sedi operative [OSCURATO:SOCIETA] riconosciute giugno 2013» e, tra le altre, compariva quella di «Sondrio via Spluga 36 [OSCURATO:PERSONA]. Dubino»; il bollettino afferiva ad annualità pregresse rispetto a quella per la quale si discuteva e, pertanto, quand'anche fosse emersa la natura di semplice articolazione locale rivestita dalla sede di Sondrio operante in via Spluga, n. 36, [OSCURATO:PERSONA], Fraz. Dubino, non era ragionevole ritenere che il bollettino regionale potesse attribuire alla [OSCURATO:SOCIETA] con sede in Roma la legittimazione a rispondere di obbligazioni contratte da CAA [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. espletate presso la sede di Sondrio, alla quale era stato conferito il mandato (Punto tre); 4) dal doc. 18 del fascicolo di parte attrice di primo grado emergeva che in data 14 agosto 2017 [OSCURATO:PERSONA] aveva denunciato alla [OSCURATO:PERSONA] il sinistro per cui era causa, ma tale denuncia era irrilevante ai fini della decisione, considerato che il rapporto contrattuale riguardava la compagnia e l'appellante (Punto quattro); 5) nel verbale del 28 novembre 2012 di sopralluogo e di verifica delle nuove sedi operative dei [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] si leggeva: «nell'ambito dell'attività di vigilanza esercitata dalle Regioni e dalle Province autonome sui [OSCURATO:PERSONA] di assistenza Agricola in ordine alla verifica dei requisiti minimi di garanzia e di funzionamento previsti dal DM 27 marzo 2008 del MIPAFF il funzionario regionale della [OSCURATO:PERSONA] dott. [OSCURATO:PERSONA] in data 28 novembre 2012 ha effettuato il sopralluogo presso la sede operativa della società [OSCURATO:SOCIETA] sita in [OSCURATO:PERSONA], via Spluga 36 con esito della verifica POSITIVO»; il verbale di sopralluogo nulla diceva in relazione alla CAA [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e alla [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I.; il generico riferimento agli uffici nei termini di «sede operativa della [OSCURATO:PERSONA]» non era esaustivo, né veniva indicato che si trattasse specificamente di una sede operativa di [OSCURATO:SOCIETA]. (Punto cinque); 6) il consulente tecnico d'ufficio non aveva analizzato la questione della legittimazione (Punto sei). All'esito dell'esame dei documenti prodotti, i giudici di appello ritennero, dunque, non provata la legittimazione passiva della società appellante, poiché non risultava ad essa conferito il mandato e comunque perché l'appellante presentava autonomia giuridica diversa da CAA [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; neppure risultava che la società appellante avesse gestito «fisicamente» l'inserimento dei dati, essendo stato provato che il deposito della domanda era avvenuto tramite [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. 3. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la suddetta decisione d'appello, affidato a quattro motivi. [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione ha resistito con controricorso. 4. Per la trattazione del ricorso è stata fissata udienza pubblica. Con istanza del 29 aprile 2002 nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è stata depositata richiesta di discussione orale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 23, comma 8-bis, del d.l. n. 137 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 176 del 2020 e prorogato dall'art. 16, comma 1, del d.l. n. 228 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla I. n. 15 del 2022. Il ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ., nonché sentenza della Corte di Appello di Milano n. 778/2022 pubblicata in data 8 marzo 2022. Il Pubblico Ministero presso la Corte ha depositato conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo di ricorso, deducendo l'omessa pronuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. ed in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., e violazione dell'art.112 cod. proc. civ. «in relazione alla proposta eccezione dell'appellato di inammissibilità delle difese avversarie in quanto tardive in violazione del divieto di nova sancito dall'art. 345 cod. proc. civ.», il ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Milano non si sarebbe pronunciata sull'eccezione formulata con la comparsa di costituzione del 2 marzo 2021, concernente l'inammissibilità di quanto dedotto da [OSCURATO:SOCIETA] nei motivi di gravame alle pagg. da 4 a 10 dell'atto di appello, trattandosi di questioni tardive, non fatte valere in comparsa di costituzione in primo grado. 1.1. Il motivo è inammissibile. 1.2. Il vizio di omessa pronuncia ai sensi dell'art. 112 cod. proc. civ. può essere dedotto, in sede di legittimità, anche nel caso in cui il giudice ometta di pronunciarsi su una eccezione, oltre che su una domanda (Cass., sez. 6-5, 27/10/2014, n. 25299; Cass., sez. 2, 22/07/2004, n. 13785, in motivazione; in senso contrario, tra le altre, Cass., sez. 2, 24/06/2003, n. 10001 e Cass., sez. 5, 8/05/2000, n. 5786, per le quali, invece, il vizio di omessa pronuncia correlato alla violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. è configurabile soltanto in ipotesi di mancanza di una decisione in ordine ad una domanda o ad un assunto che richieda una statuizione di accoglimento o di rigetto e dev'essere, pertanto, escluso in relazione alla omessa decisione di questioni preliminari o pregiudiziali rispetto alla pronuncia di accoglimento ovvero di rigetto della domanda o di eventuali eccezioni formulate dalle parti), sempre che risulti, da un lato, che al giudice del merito siano state rivolte una domanda od un'eccezione autonomamente apprezzabili, ritualmente formulate, e, dall'altro, che tali istanze siano riportate puntualmente, nei loro esatti termini e non genericamente ovvero per riassunto del loro contenuto, nel ricorso per cassazione, con l'indicazione specifica, altresì, dell'atto difensivo o del verbale di udienza nei quali l'una o l'altra erano state proposte, onde consentire al giudice di verificarne, in primis, la ritualità e la tempestività ed, in secondo luogo, la decisività delle questioni prospettatevi (Cass., sez. 6-5, 28/11/2014, n. 25299; Cass., sez. 2, 16/02/2018, n. 3845). 1.3. Tali condizioni non risultano soddisfatte nel caso in esame. Il ricorrente non ha puntualmente riportato nel ricorso per cassazione, nel rispetto del principio di cui all'art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., né i passi della comparsa di costituzione depositata in appello, nella quale, secondo quanto illustrato nel mezzo in esame, avrebbe dedotto l'eccezione di inammissibilità delle deduzioni difensive svolte dalla controparte, né tanto meno i motivi di gravame formulati da [OSCURATO:SOCIETA], alle pagine da 4 a 10 dell'appello, che, ad avviso del ricorrente, sarebbero stati irritualmente introdotti in giudizio, in violazione del divieto di nova sancito dall'art. 345 cod. proc. civ., in tal modo impedendo a questa Corte di poter valutare la doglianza sulla base del ricorso. 2. Con il secondo motivo, censurando la decisione gravata per violazione dell'art. 112 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente si duole che i giudici di appello sarebbero incorsi in un vizio di «ultra» o «extra» petizione per avere accolto l'eccezione di difetto di legittimazione passiva di [OSCURATO:SOCIETA], sebbene tale eccezione non fosse stata formulata dalla odierna controricorrente nelle conclusioni della costituzione in primo grado e, comunque, fosse stata rinunciata all'udienza del 20 giugno 2019 di discussione del reclamo avverso il sequestro conservativo disposto in corso di causa. 2.1. La censura è inammissibile e, comunque, infondata. 2.2. Risulta, invero, palesemente violato l'art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., atteso che, per un verso, non si offre alcuna riproduzione diretta o indiretta, con precisazione della parte corrispondente degli atti, quanto alla mancanza di formulazione dell'eccezione e, per un altro verso, si omette la localizzazione degli atti cui ci si riferisce. Il motivo risulta, inoltre, del tutto assertorio e, peraltro, vertendosi in tema di legittimazione passiva e non deducendosi affatto l'esistenza di un atteggiamento di riconoscimento della legittimazione, sia il giudice di primo che di secondo grado dovevano d'ufficio affrontare la questione dell'esistenza della legittimazione. 2.3. In ogni caso, la censura deve essere respinta. Il vizio di «ultra» o «extra» petizione ricorre quando il giudice pronuncia oltre i limiti delle pretese e delle eccezioni fatte valere dalle parti, ovvero su questioni estranee all'oggetto del giudizio e non rilevabili d'ufficio, attribuendo un bene della vita non richiesto o diverso da quello domandato, fermo restando che egli è libero non solo di individuare l'esatta natura dell'azione e di porre a base della pronuncia adottata considerazioni di diritto diverse da quelle prospettate, ma pure di rilevare, indipendentemente dall'iniziativa della parte convenuta, la mancanza degli elementi che caratterizzano l'efficacia costitutiva o estintiva di una data pretesa, in quanto ciò attiene all'obbligo inerente all'esatta applicazione della legge (Cass., sez. 2, 5/08/2019, n. 20932). 2.4. Nel caso in esame, come emerge dalla sentenza impugnata, la questione concernente il difetto di titolarità passiva del rapporto ha costituito oggetto di specifico motivo di appello, tanto che la Corte milanese afferma in motivazione: «La questione dirimente sulla quale la Corte è chiamata a decidere concerne la legittimazione passiva di [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., così come espresso dai motivi di appello specificati ai punti 1 e 2 dell'atto di citazione in appello. L'appellante lamenta come il Tribunale abbia erroneamente ritenuto la [OSCURATO:SOCIETA]. legittimata passivamente...». Anche dalle conclusioni formulate dalle parti in grado di appello, ritrascritte nella decisione impugnata, si evince che la [OSCURATO:SOCIETA] aveva espressamente insistito per l'accoglimento dell'eccepita «carenza di legittimazione passiva».Già considerando questo solo profilo appare evidente che la questione del difetto di titolarità del rapporto dedotto in giudizio apparteneva sin dall'inizio alla res dubia e quindi la valutazione della sua incontestabilità ben poteva costituire oggetto di appello, come in effetti avvenuto, dovendo darsi continuità all'indirizzo interpretativo secondo cui le contestazioni da parte del convenuto, della titolarità del rapporto controverso dedotto dall'attore, hanno natura di mere difese, proponibili in ogni fase del giudizio (Cass., sez. U, 16/02/2016, n. 2951). Ne deriva che, del tutto legittimamente, il giudice d'appello si è pronunciato sulla questione prospettata, senza travalicare i limiti del thema decidendum. 3. Con il terzo motivo, articolato in vari punti, si censura la decisione gravata per violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. «per omesso esame di un fatto storico risultante dagli atti processuali e che ha carattere decisivo». 3.1. Segnatamente, il ricorrente, trascrivendo la pagina 10 della decisione impugnata, sostiene che la Corte territoriale avrebbe omesso di esaminare compiutamente ed integralmente il doc. 9) dallo stesso prodotto, addivenendo ad una interpretazione errata dello stesso. Spiega, in particolare, che in tale documento si leggeva anche «[OSCURATO:PERSONA]» e, alla voce «[OSCURATO:PERSONA]»,: «E' il luogo ove si garantisce la predisposizione, aggiornamento, validazione e conservazione del fascicolo del produttore e della domanda, anche in formato digitale, secondo le modalità di registrazione e conservazione definite nei relativi atti applicativi. Sono le strutture territoriali di cui si avvale [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per espletare gli adempimenti previsti nelle diverse convenzioni stipulate con le Amministrazioni». La Corte d'appello, secondo il ricorrente, avrebbe omesso di valutare che da tale documento si evinceva che lo sportello territoriale (in [OSCURATO:PERSONA], via Spluga, n. 36, frazione Dubino) era un'articolazione di [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., che era, pertanto, legittimata passivamente; inoltre, il soggetto indicato nel mandato, CAA [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., non esisteva, esistendo solo l'associazione non riconosciuta [OSCURATO:PERSONA], avente sede legale in via Caravaggio n. 45/47 in Treviglio e, quale rappresentante legale, [OSCURATO:PERSONA]. Tali considerazioni, secondo il ricorrente, travolgerebbero l'argomento su cui poggia il «Punto uno» della motivazione della sentenza impugnata, poiché i giudici di appello avrebbero trascurato di esaminare un fatto storico, decisivo, ossia che il mandato era stato formato allo sportello di Dubino e rilasciato a società che non poteva essere né CAA [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (non esistente), né CAA [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (che aveva sede solo a Treviglio). 3.2. Censura, poi, il Punto 2) della motivazione della sentenza, assumendo che, essendo [OSCURATO:PERSONA] un'associazione non riconosciuta e non esistendo CAA [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., avrebbe errato la Corte d'appello nell'affermare a pag. 12, riga 5-7, «[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. deve ragionevolmente ritenersi un distaccamento di CAA [OSCURATO:PERSONA] s.r.I.»; peraltro, la Corte aveva dapprima confermato l'avvenuta produzione in giudizio della domanda integrativa del 26 ottobre 2015, per poi affermare che era stata depositata agli atti causa la [OSCURATO:PERSONA] di pagamento recante la data del 26 maggio 2015 e che [OSCURATO:SOCIETA]. era divenuta operativa nella sede di via Spluga solo dal 4 giugno 2015. Ne consegue, prosegue il ricorrente, che la sentenza impugnata sarebbe censurabile per avere omesso di esaminare il fatto storico costituito dalla presentazione della domanda integrativa del 26 ottobre 2015, successiva alla data del 4 giugno 2015, ritenuta come data di inizio di operatività della sede territoriale di [OSCURATO:PERSONA], in via Spluga n. 36. 3.3. Il ricorrente denuncia, con riferimento al «Punto 3» della motivazione della sentenza impugnata, che la Corte d'appello avrebbe omesso di esaminare nella sua interezza il [OSCURATO:PERSONA] della Regione Lombardia del 1° luglio 2013, e, soprattutto, di valutare che a pag. 72 del bollettino venivano specificamente elencate le sedi operative [OSCURATO:SOCIETA] riconosciute al giugno 2013 e, per Sondrio, quella di via Spluga 36 in [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. 3.4. Con riferimento al Punto 4) della motivazione della sentenza, il ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 115 cod. proc. civ., nonché motivazione apparente ovvero omesso esame di un fatto storico risultante dagli atti processuali ed avente carattere decisivo per la controversia, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ. Evidenzia che la Corte territoriale avrebbe omesso di prendere in esame i documenti 16) e 17) afferenti al fatto storico decisivo della richiesta di apertura del sinistro che [OSCURATO:SOCIETA] aveva inoltrato alla [OSCURATO:PERSONA] con riguardo ad altro produttore agricolo ([OSCURATO:PERSONA]) che aveva promosso analoga causa. Ad avviso del ricorrente, nella denuncia presentata da [OSCURATO:SOCIETA]. sarebbe ravvisabile un riconoscimento di responsabilità e, quindi, di legittimazione passiva. 3.5. Con riferimento al punto 5) della motivazione, deducendo la violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., in relazione all'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. «per omesso esame di un fatto storico risultante dagli atti processuali e che ha carattere decisivo», il ricorrente contesta alla Corte di appello di avere omesso di esaminare il verbale di sopralluogo, contenente un fatto storico avente carattere decisivo, laddove si faceva riferimento alla sede operativa in [OSCURATO:PERSONA], Dubino, via Spluga n. 36, della società [OSCURATO:SOCIETA], e trascurato di considerare che da tale documento si evinceva che lo sportello territoriale di [OSCURATO:PERSONA]. Dubino era un'articolazione di [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., avente sede legale a Roma, e, dunque, legittimata passivamente. 4. Con il quarto motivo - rubricato: «in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), violazione e falsa applicazione degli artt. 24 e 111 Cost., nonché degli artt. 115, 116, 177, 187, 188, 189 e 244 c.p.c. in riferimento alla mancata ammissione delle prove testimoniali richieste» - il Sala, trascrivendoli in ricorso, evidenzia che la decisione gravata è pure censurabile per non avere ammesso i capitoli di prova dedotti, finalizzati a dimostrare che CAA [OSCURATO:PERSONA] era una «sede operativa» di [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., con sede legale a Roma. 5. Il terzo motivo è inammissibile perché non risponde ai paradigmi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità. 5.1. Come chiarito dalle Sezioni Unite (Cass., sez. U, 30/09/2020, n. 20867), «per dedurre la violazione dell'art. 115 cod. proc. civ. è necessario denunciare che il giudice non abbia posto a fondamento della decisione le prove dedotte dalle parti, cioè abbia giudicato in contraddizione con la prescrizione della norma, il che significa che per realizzare la violazione deve avere giudicato o contraddicendo espressamente la regola di cui alla norma, cioè dichiarando di non doverla osservare, o contraddicendola implicitamente, cioè giudicando sulla base di prove non introdotte dalle parti e disposte invece di sua iniziativa al di fuori dei casi in cui gli sia riconosciuto un potere officioso di disposizione del mezzo probatorio, fermo restando il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio, previsti dallo stesso art. 115 cod. proc. civ. (mentre detta violazione non si può ravvisare nella mera circostanza che il giudice abbia valutato le prove proposte dalle parti attribuendo maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività consentita dal paradigma dell'art. 116 cod. proc. civ., che non a caso è dedicato alla valutazione delle prove; Cass., sez. U, 05/08/2016, n. 16598). 5.2. Con la medesima sentenza le Sezioni Unite hanno pure precisato (richiamando Cass., sez. U, 27/12/2019, n. 34474, con richiami pure a Cass., sez. L, 19/06/2014, n. 13960, ovvero a Cass., sez. 3, 20/12/2007, n. 26965) che «la violazione dell'art. 116 cod. proc. civ. è riscontrabile solo ove si alleghi che il giudice, nel valutare una prova o, comunque, una risultanza probatoria, non abbia operato — in assenza di diversa indicazione normativa — secondo il suo «prudente apprezzamento», pretendendo di attribuirle un altro e diverso valore, oppure il valore che il legislatore attribuisce ad una differente risultanza probatoria (come, ad esempio, valore di prova legale), nonché, qualora la prova sia soggetta ad una specifica regola di valutazione, abbia invece dichiarato di valutare la stessa secondo il suo prudente apprezzamento, mentre, ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il suo prudente apprezzamento della prova, la censura era consentita ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., nel testo previgente ed ora solo in presenza dei gravissimi vizi motivazionali individuati da questa Corte fin da Cass. sez. U. n. 8053 e n. 8054 del 2014». 5.3. Posto ciò, il mezzo in esame è inammissibile, perché le prove - in particolare, quelle documentali richiamate nella motivazione della sentenza e di cui l'odierno ricorrente assume una errata valutazione da parte della Corte d'appello (doc. 9, 10, 11, 16, 17) — sono state già esaminate dai giudici di merito, che hanno concluso per l'infondatezza della pretesa azionata sul rilievo della mancanza di prova del conferimento del mandato, da parte del Sala, alla [OSCURATO:SOCIETA]. e dell'assenza di prova della gestione «fisica», da parte della odierna controricorrente, dell'inserimento dei dati, essendo stato, anzi, accertato che il deposito della domanda unica è avvenuto tramite la distinta società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] ricostruzione della vicenda fattuale operata dai giudici di merito in esito alla disamina dei documenti prodotti ed acquisiti agli atti di causa il ricorrente si limita, in realtà, a contrapporre una diversa ricostruzione della vicenda fattuale ed a sollecitare un riesame dei medesimi elementi probatori, che è, invece, precluso in sede di legittimità, qualora, come nel caso di specie, l'apprezzamento svolto sia congruo ed esente da vizi logici. I giudici del merito, sulla base della documentazione prodotta, hanno accertato che i contratti di mandato e di delega prodotti dal Sala, in forza dei quali lo stesso aveva agito per ottenere il risarcimento dei danni derivanti dal presunto inadempimento contrattuale, non sono stati conferiti alla [OSCURATO:SOCIETA]. e che le domande inoltrate, rispettivamente in data 26 maggio 2015 e 26 ottobre 2015, sono state presentate tramite [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., società operativa non collegata all'odierna controricorrente. Inoltre, pur dando atto, con riguardo al Bollettino della Regione Lombardia del 10 luglio 2013, che a pag. 72 si faceva espressa menzione della sede di Sondrio, via Spluga n. 36 in [OSCURATO:PERSONA]. Dubino, hanno escluso sia la rilevanza, ai fini della decisione, del documento perché afferente ad annualità pregresse rispetto a quella si cui si discuteva, non potendosi da esso evincere la natura di mera articolazione locale rivestita dalla sede di Sondrio, né che la [OSCURATO:SOCIETA]. convenuta in giudizio potesse rispondere delle obbligazioni espletate presso quella sede, sia la decisività della denuncia di sinistro, presentata dallo stesso Sala alla compagnia di assicurazioni, risultando [OSCURATO:SOCIETA]. estranea al rapporto contrattuale intercorrente tra la Compagnia di assicurazioni ed il ricorrente. 5.4. Il ricorrente sostiene pure che la Corte territoriale avrebbe non compiutamente esaminato i documenti sui quali poggia la decisione e che avrebbe trascurato di prendere in considerazione fatti storici risultanti dagli atti processuali, rilevanti e decisivi. Tuttavia, qualora, come nel caso che ci occupa, si denunci l'omessa valutazione di prove documentali, per il principio di autosufficienza di cui all'art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., il ricorrente ha l'onere non solo di trascrivere il testo integrale, o la parte significativa del documento, nel ricorso per cassazione, al fine di consentire il vaglio di decisività, ma anche di specificare in quale sede processuale il documento risulta prodotto, poiché indicare un documento significa necessariamente, oltre che specificare gli elementi che valgono ad individuarlo, riportandone il contenuto, dire dove nel processo esso è rintracciabile, sicché la mancata «localizzazione» del documento basta per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso, senza necessità di soffermarsi sull'osservanza del principio di autosufficienza dal versante «contenutistico» (Cass., sez. 1, n. 28184 del 10/12/2020; Cass., sez. 5, n. 13625 del 21/05/2019). Tale onere non è stato assolto dal ricorrente. Risulta, dunque, evidente che le censure svolte, volte a introdurre questioni di merito ed a richiedere una nuova valutazione delle risultanze istruttorie secondo la diversa prospettazione operata dalla parte ricorrente, si pongono al di fuori dei limiti imposti al sindacato di legittimità, che è vincolato al controllo della conformità a diritto della decisione e - al di là della deducibilità del vizio di violazione di norma del procedimento di cui all'art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. (da cui esula la prospettazione del ricorrente) - può occuparsi della motivazione sulla ricostruzione della questio facti solo nei limiti indicati dal parametro individuato dal vizio ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. 5.5. La nuova formulazione del vizio di legittimità, introdotta dall'art. 54, comma 1, lett. b), del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134, che ha sostituito il n. 5 del primo comma dell'art. 360 cod. proc. civ., ha limitato l'impugnazione delle sentenze in grado di appello alla sola ipotesi di «omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti», con la conseguenza che, al di fuori di tale omissione, il controllo rimane circoscritto alla sola verifica dell'esistenza del requisito motivazionale nel suo contenuto «minimo costituzionale» richiesto dall'art. 111, sesto comma, Cost.Rimane, pertanto, estranea al predetto vizio di legittimità ex art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., qualsiasi contestazione volta a criticare il «convincimento» che il giudice si è formato, ex art. 116 cod. proc. civ., poiché il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nell'ambito dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. Pertanto, laddove non si contesti l'inesistenza del requisito motivazionale del provvedimento giurisdizionale, il vizio di motivazione può essere dedotto soltanto in caso di omesso esame di un «fatto storico» controverso oggetto di discussione e che appaia «decisivo» ai fini di una diversa decisione (Cass., sez. 3, 10/06/2016, n. 11892). Il ricorrente non indica, e comunque non lo indica in modo chiaro, il fatto storico controverso e decisivo che il giudice d'appello avrebbe tralasciato di prendere in esame e non argomenta il carattere di decisività dei documenti 16 e 17 — il cui contenuto non viene neppure trascritto in ricorso in violazione dell'art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ. — riguardanti, come si precisa a pag. 11 del ricorso, la richiesta di apertura del sinistro che la [OSCURATO:SOCIETA]. avrebbe inoltrato a [OSCURATO:PERSONA].ni con riferimento ad altro produttore agricolo, né la rilevanza del verbale di sopralluogo (documento 11), solo richiamato a pag. 12 del ricorso, ma non riportato o trascritto, nel quale si farebbe riferimento alla sede operativa in [OSCURATO:PERSONA], Dubino, via Spluga n. 36. Peraltro, questo Collegio non può esimersi dal ribadire che l'esame dei documenti esibiti e la valutazione degli stessi è riservata al giudice al giudice di merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere di ogni elemento ed a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendosi ritenere implicitamente disattesi le circostanze ed i rilievi che, benché non specificamente menzionati, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass., sez. 1, 02/08/2016, n. 16056) 6. Non si sottrae alla declaratoria di inammissibilità il quarto motivo di ricorso. 6.1. Il ricorrente denuncia in rubrica la violazione di diverse disposizioni di legge, ma nell'illustrazione del motivo omette di esplicitare le ragioni per le quali la sentenza impugnata sarebbe incorsa nella violazione di ciascuna delle norme evocate, in tal modo non rispettando l'onere di specificità dei motivi, previsto dall'art. 366, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., che esige, qualora si deduca il vizio di cui al n. 3 del primo comma dell'art. 360 cod. proc. civ., non solo di indicare le norme di legge di cui si lamenta la violazione, ma anche di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano con il precetto normativo (Cass., sez. U, 28/10/2020, n. 23745). 6.2. Il motivo è inammissibile anche per una diversa ragione: il ricorrente, nel riprodurre in ricorso le istanze probatorie non indica dove le aveva dedotte e omette tale indicazione sia con riferimento al giudizio di primo grado, sia con riferimento al giudizio di appello. Essendo il ricorrente rimasto vittorioso in primo grado, ove avesse dedotto le prove in quella fase, essendo evidentemente esse rimaste assorbite o per superfluità dell'istruzione orale ritenuta dal primo giudice oppure per valutazione di irrilevanza o inammissibilità, il ricorrente avrebbe dovuto indicare di averle riproposte a norma dell'art. 346 cod. proc. civ. con l'appello ed anzi - con riguardo all'ipotesi di una valutazione di irrilevanza od inammissibilità del primo giudice - con appello incidentale condizionato. Invece, nulla di ciò emerge dal ricorso e, in particolare, nulla si dice sul contenuto della comparsa di costituzione in appello. 6.3. L'inammissibilità del motivo deve essere rilevata anche per una ulteriore ragione. Il ricorrente, in omaggio al principio di autosufficienza di cui all'art. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ., ha riportato in ricorso i capitoli di prova su cui avrebbe dovuto vertere la prova testimoniale non ammessa, ma non ha assolto all'onere di dimostrare che la richiesta istruttoria è stata ribadita all'udienza di precisazione delle conclusioni in appello, sebbene di essa non si faccia menzione nella sentenza impugnata (Cass., sez. 3, 13/09/2019, n. 22883). 7. In prossimità dell'udienza pubblica, il ricorrente ha prodotto la sentenza della Corte di appello di Milano n. 778/2022, pubblicata in data 8 marzo 2022, evidenziando che la medesima sezione della Corte d'Appello, nell'ambito del giudizio promosso da [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], nel confermare la responsabilità della società, ha accolto l'eccezione di tardività dell'invocata carenza di legittimazione passiva, perché sollevata in giudizio solo con le comparse ex art. 190 cod. proc. civ. La produzione è sicuramente esaminabile perché, sebbene non sia stata effettuata con notifica dell'elenco alla controparte, come impone l'art. 372 cod. proc. civ., nulla è stato opposto in udienza, sul punto, dal difensore di [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione. Va, tuttavia, rilevato che la produzione è del tutto irrilevante ai fini della presente decisione, considerato che nel presente giudizio è decisivo che il mandato - per quanto accertato dalla Corte territoriale nella sentenza impugnata - era stato conferito non alla odierna controricorrente, ma alla CAA [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., e che la cd. [OSCURATO:PERSONA] di pagamento era stata inoltrata tramite [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. 8. Conclusivamente, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 2.900,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento,
Sentenza Cassazione n. 30378/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris