CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 luglio 2022
Cassazione n. 05089/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/09/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti-; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; A [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1.. Con sentenza emessa il 29 settembre 2021 la Corte di Appello di Lecce, in riforma della sentenza del GIP presso il Tribunale di Lecce emessa in data 19.09.2020, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Marco,([OSCURATO:PERSONA])[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Giuseppe, come concordato dalle parti, e.Q..,4 z ; 4 ha riconosciuto le circostanze attenuanti generiche in favore di [OSCURATO:PERSONA] Marco, ha ridotto (----i la pena a carico dello stesso ad anni sei e mesi otto di reclusione; ha ridotto la pena a carico di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ad anni sei e mesi tre di reclusione; ha ridotto la pena a carico di [OSCURATO:PERSONA] Giuseppe ad anni sette e mesi quattro di reclusione. Ha confermato nel resto l'impugnata sentenza. 2. Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - [OSCURATO:PERSONA] Giuseppe, LANZIEOTTO [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] Marco. [OSCURATO:PERSONA] Giuseppe ha dedotto vizio di motivazione e violazione di legge in relazione agli artt. 125, 192, 546 lett. e cod. proc. pen., art. 62bis, 132, 133 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ha dedotto violazione di legge in relazione all'art. 129 cod. proc. pen. anche con riferimento all'art. 521 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] Marco ha dedotto violazione di legge in relazione all'art. 129 cod. proc. pen. inl 3. I ricorsi vanno dichiarati inammissibili perché proposti per motivi non consentiti. Ed invero, le doglianze ripropongono punti dei motivi di appello oggetto di espressa rinunzia, avvenuta in sede di concordato tra le parti ai sensi dell'art. 599 bis cod.proc.pen. . La inammissibilità va dichiarata de plano, con modello procedimentale applicabile in relazione ad ogni ipotesi di inammissibilità dei ricorsi avverso sentenze pronunciate ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., disposizione introdotta dalla legge n. 103 del 23 giugno 2017, all'art. 1 comma 62, pacificamente applicabile ratione temporis. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ut della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 7 luglio 2022 Il Consigliere estensore