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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 20 giugno 2026

Cassazione n. 20960/2026

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tt. [OSCURATO:PERSONA],rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], pec:[OSCURATO:EMAIL].it-controricorrente-avverso il decreto del Tribunale di Vercelli n. 1217/2024 depositato il28/03/2024;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/05/2026 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 11184/2024Numero sezionale 2277/2026Numero di raccolta generale 20960/2026Data pubblicazione 20/06/20261. — In data 15.2.2013 [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.(di seguito OMGC), presentò domanda di concordato preventivo conriserva in continuità aziendale, caratterizzato anche da finanziamenti diautorizzati ex art. 182-quinquies l.fall., che in data 20.2.2014 venneomologato dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA].1.1. — In data [OSCURATO:DATA_NASCITA], durante la fase di esecuzione delconcordato, venne concluso con le banche strategiche un accordo dirinegoziazione dei crediti oggetto della proposta concordataria omologata,sotto forma di accordo in esecuzione di piani attestati ex art. 67, comma3, lett. d), l.fall.1.2. — Con decreto ex art. 136 l. fall. del 9.5.2018 il Tribunale diVercelli dichiarò “eseguita e chiusa” la procedura di concordato.Successivamente lo stesso Tribunale, dopo aver dichiarato improcedibileuna nuova domanda di concordato preventivo presentata da OMGC, consentenza del 1.10.2020 ne dichiarò il fallimento su sua stessa istanza.1.3. — Con ricorso ex art. 101 l. fall. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., qualeprocuratrice speciale di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., si insinuò al passivofallimentare per i seguenti crediti: a) in via ipotecaria di primo grado, €2.162.550,00 in linea capitale quale debito residuo del finanziamento30.8.2013; b) in via ipotecaria di secondo grado, € 1.978.500,00, qualecredito residuo in linea capitale complessivamente rinveniente daoperazioni di anticipazione all’esportazione; c) in via chirografaria, €10.611.411,59 per i saldi passivi dei tre conti correnti.1.4. — Il G.D. respinse la domanda osservando, tra l’altro, che sitrattava di somme erogate, nell’ambito di un concordato in continuitàchiuso con effetto esdebitatorio, in esecuzione di un piano ex art. 67,comma 3, lett. d), l. fall. inopponibile al Fallimento, ferma restandol’incompletezza della documentazione prodotta.Numero registro generale 11184/2024Numero sezionale 2277/2026Numero di raccolta generale 20960/2026Data pubblicazione 20/06/20261.5 — [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha proposto opposizione ex art. 98 l. fall.e, nelle more del giudizio, vi è stata una cessione pro-soluto di crediti inblocco ex art. 58 TUB tra [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. la cessionaria Andor SPVs.p.a., che ha così acquistato i crediti vantati dalla banca verso OMCG.1.6. — Il Tribunale di Vercelli, con il decreto indicato in epigrafe, harigettato l’opposizione, affermando, tra l’altro: che il concordatopreventivo di OMCG è da ritenersi chiuso con effetto esdebitatorio, con laconseguenza che nessun credito anteriore alla domanda di concordatodella debitrice, ovvero derivante dalle obbligazioni assunte con il pianoconcordatario, può essere vantato nei confronti della medesima; che nonha senso distinguere il profilo formale e sostanziale del decreto di chiusuraex art. 136 l. fall., da non confondere con la chiusura della procedura exart. 181 l. fall., trattandosi comunque di effetti interni alla procedura diconcordato; che non è giustificabile l’inerzia di [OSCURATO:PERSONA] di fronte ad undecreto di chiusura in cui si afferma esplicitamente che i creditoridovevano ritenersi pagati nella misura concordataria.2. — [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., quale procuratrice speciale di Andor SPVs.p.a., ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo,illustrato da memoria, cui il Fallimento OMGC ha resistito concontroricorso, richiamando, nell’eventualità di un accoglimento del ricorso,le eccezioni non esaminate, perché rimaste assorbite.RAGIONI DELLA DECISIONE3. — Con l’unico motivo di ricorso, che denunzia violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 136 l. fall., si contesta l’affermazione che il decreto diavvenuta esecuzione e chiusura del concordato OMGC avrebbe comportatoun effetto esdebitatorio, trattandosi invece di un provvedimentomeramente formale, emesso soltanto in via di prassi e privo di contenutodecisorio o effetti sostanziali; il concordato preventivo di OMCG nonavrebbe invece prodotto alcun effetto esdebitatorio, tanto che ne è statodichiarato il fallimento in data 1 ottobre 2020 su istanza della stessadebitrice, e proprio a seguito del mancato ottemperamento agli impegniconcordatari.Numero registro generale 11184/2024Numero sezionale 2277/2026Numero di raccolta generale 20960/2026Data pubblicazione 20/06/2026A sostengo del motivo parte ricorrente evoca la giurisprudenza di questaCorte (ex multis, Cass. n. 26786 e n. 34673 del 2023), in base alla quale,una volta omologato il concordato preventivo, i poteri di intervento delGiudice Delegato attengono esclusivamente all'attività di sorveglianza e dicontrollo sulla sua esecuzione, e si esplicano tramite provvedimenti privi dicarattere decisorio e definitivo, come tali inidonei ad incidere su diritti esituazioni giuridiche soggettive, tanto da non essere suscettibili di ricorsoper Cassazione, nemmeno ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost.Viceversa, le questioni aventi ad oggetto i diritti soggettivi dei singolicreditori sarebbero sottratte al potere decisionale degli organi fallimentari,costituendo materia di ordinari giudizi di cognizione.Inoltre, il reclamo ex art. 26 l.fall. sarebbe previsto solo avverso il decretodi chiusura del fallimento (art. 119 l. fall.), e non anche avverso il decretodi chiusura del concordato (art. 136 l. fall.), per cui il creditore nonavrebbe comunque potuto contestare con quel mezzo l’asserito – maasseritamente insussistente – effetto esdebitatorio.Secondo la ricorrente, lo stesso decreto di chiusura sarebbe stato del tuttoerrato, perché: i) i creditori ipotecari di OMGC non erano stati pagatiinteramente secondo le indicazioni del piano concordatario (tanto che nonè stata chiesta la cancellazione delle ipoteche); ii) esisteva una gravissimasituazione di insolvenza nei confronti di ulteriori creditori privilegiati; iii)parte consistente dei crediti chirografari (c.ca € 18.500.000) non era statapagata, ma era oggetto di accordi di riscadenziamento ancora in essere.4. — Il motivo va accolto, però nei termini che si vanno a precisare.Non può dirsi, come afferma la ricorrente, che il concordato preventivoomologato, e formalmente dichiarato chiuso ed eseguito, non abbiaprodotto alcun effetto esdebitatorio.In realtà, i creditori rimasti insoddisfatti avrebbero potuto chiederne larisoluzione, a norma dell’art. 186 l.fall.; ma, non avendolo fatto, subisconol’obbligatorietà del concordato omologato, sancita dall’art. 184 l. fall.,necessariamente con i conseguenti effetti esdebitatori.Numero registro generale 11184/2024Numero sezionale 2277/2026Numero di raccolta generale 20960/2026Data pubblicazione 20/06/2026Il punto è un altro.Risulta infatti che il Tribunale di Vercelli, dopo aver omologato ilconcordato preventivo di OMGC nel 2014, con decreto ex art. 136 l. fall.del 18.5.2018 ha dichiarato «eseguita e chiusa la procedura di concordatopreventivo», dando atto che «devono ritenersi pagati nella misura di cui alpiano concordatario omologato i creditori in esso individuati», nonostante iCommissari giudiziali avessero rappresentato che «una parte dei creditorihanno sottoscritto con la debitrice degli accordi di riscadenziamenti delpagamento delle somme, per complessivi € 18.465.232,14».In sostanza, si è preso atto che nessun creditore ha inteso proporredomanda di risoluzione o annullamento del concordato, avendo quellirimasti insoddisfatti tutelato i loro diritti attraverso la sottoscrizionedell’accordo ex art. 67, comma 3, lett. d) l. fall. del 27.3.2017, basato suun nuovo piano di risanamento, con riscadenzamento dei debiti.Da quell’accordo sono perciò nati, durante la fase esecutiva delconcordato, nuovi crediti verso il debitore (che, sia detto per inciso, cometali non beneficiano della prededucibilità, come chiarito di recente da Cass.Sez. 1, con sentenza n. 10307 del 2025).Non si è dunque trattato né di una modifica della proposta e del piano diconcordato, né di un patto paraconcordatario – perché la procedura diconcordato era già chiusa ai sensi dell’art. 181 l. fall. – bensì di un accordoconcluso dalla società debitrice, che, essendo già tornata “in bonis” conl’omologa, poteva compiere atti sia di ordinaria che di straordinariaamministrazione, ovviamente assumendosene la responsabilità; così comele controparti si sono assunte il rischio di eventuali iniziative revocatorie,recuperatorie o risarcitorie della curatela fallimentare.Ciò spiega così il mancato interesse di quei “nuovi” creditori ad opporsi aldecreto di “chiusura”, nella consapevolezza di poter, semmai, agire per ladichiarazione di fallimento, in caso di inadempimento della nuovaobbligazione assunta dalla debitrice, o comunque di insinuarsi al passivo,una volta che il fallimento fosse stato aperto, come poi avvenuto.Numero registro generale 11184/2024Numero sezionale 2277/2026Numero di raccolta generale 20960/2026Data pubblicazione 20/06/20265. — Segue l’accoglimento del ricorso, nei termini sopra illustrati, conrinvio della causa al Tribunale di Vercelli, in diversa composizione, ancheper la regolazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato nei sensi di cui inmotivazione, e rinvia al Tribunale di Vercelli, in diversa composizione, cuidemanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26/05/2026.Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tt. [OSCURATO:PERSONA],rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], pec:[OSCURATO:EMAIL].it-controricorrente-avverso il decreto del Tribunale di Vercelli n. 1217/2024 depositato il28/03/2024;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/05/2026 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 11184/2024Numero sezionale 2277/2026Numero di raccolta generale 20960/2026Data pubblicazione 20/06/20261. — In data 15.2.2013 [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.(di seguito OMGC), presentò domanda di concordato preventivo conriserva in continuità aziendale, caratterizzato anche da finanziamenti diautorizzati ex art. 182-quinquies l.fall., che in data 20.2.2014 venneomologato dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA].1.1. — In data [OSCURATO:DATA_NASCITA], durante la fase di esecuzione delconcordato, venne concluso con le banche strategiche un accordo dirinegoziazione dei crediti oggetto della proposta concordataria omologata,sotto forma di accordo in esecuzione di piani attestati ex art. 67, comma3, lett. d), l.fall.1.2. — Con decreto ex art. 136 l. fall. del 9.5.2018 il Tribunale diVercelli dichiarò “eseguita e chiusa” la procedura di concordato.Successivamente lo stesso Tribunale, dopo aver dichiarato improcedibileuna nuova domanda di concordato preventivo presentata da OMGC, consentenza del 1.10.2020 ne dichiarò il fallimento su sua stessa istanza.1.3. — Con ricorso ex art. 101 l. fall. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., qualeprocuratrice speciale di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., si insinuò al passivofallimentare per i seguenti crediti: a) in via ipotecaria di primo grado, €2.162.550,00 in linea capitale quale debito residuo del finanziamento30.8.2013; b) in via ipotecaria di secondo grado, € 1.978.500,00, qualecredito residuo in linea capitale complessivamente rinveniente daoperazioni di anticipazione all’esportazione; c) in via chirografaria, €10.611.411,59 per i saldi passivi dei tre conti correnti.1.4. — Il G.D. respinse la domanda osservando, tra l’altro, che sitrattava di somme erogate, nell’ambito di un concordato in continuitàchiuso con effetto esdebitatorio, in esecuzione di un piano ex art. 67,comma 3, lett. d), l. fall. inopponibile al Fallimento, ferma restandol’incompletezza della documentazione prodotta.Numero registro generale 11184/2024Numero sezionale 2277/2026Numero di raccolta generale 20960/2026Data pubblicazione 20/06/20261.5 — [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha proposto opposizione ex art. 98 l. fall.e, nelle more del giudizio, vi è stata una cessione pro-soluto di crediti inblocco ex art. 58 TUB tra [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. la cessionaria Andor SPVs.p.a., che ha così acquistato i crediti vantati dalla banca verso OMCG.1.6. — Il Tribunale di Vercelli, con il decreto indicato in epigrafe, harigettato l’opposizione, affermando, tra l’altro: che il concordatopreventivo di OMCG è da ritenersi chiuso con effetto esdebitatorio, con laconseguenza che nessun credito anteriore alla domanda di concordatodella debitrice, ovvero derivante dalle obbligazioni assunte con il pianoconcordatario, può essere vantato nei confronti della medesima; che nonha senso distinguere il profilo formale e sostanziale del decreto di chiusuraex art. 136 l. fall., da non confondere con la chiusura della procedura exart. 181 l. fall., trattandosi comunque di effetti interni alla procedura diconcordato; che non è giustificabile l’inerzia di [OSCURATO:PERSONA] di fronte ad undecreto di chiusura in cui si afferma esplicitamente che i creditoridovevano ritenersi pagati nella misura concordataria.2. — [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., quale procuratrice speciale di Andor SPVs.p.a., ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo,illustrato da memoria, cui il Fallimento OMGC ha resistito concontroricorso, richiamando, nell’eventualità di un accoglimento del ricorso,le eccezioni non esaminate, perché rimaste assorbite.RAGIONI DELLA DECISIONE3. — Con l’unico motivo di ricorso, che denunzia violazione e/o falsaapplicazione dell’art. 136 l. fall., si contesta l’affermazione che il decreto diavvenuta esecuzione e chiusura del concordato OMGC avrebbe comportatoun effetto esdebitatorio, trattandosi invece di un provvedimentomeramente formale, emesso soltanto in via di prassi e privo di contenutodecisorio o effetti sostanziali; il concordato preventivo di OMCG nonavrebbe invece prodotto alcun effetto esdebitatorio, tanto che ne è statodichiarato il fallimento in data 1 ottobre 2020 su istanza della stessadebitrice, e proprio a seguito del mancato ottemperamento agli impegniconcordatari.Numero registro generale 11184/2024Numero sezionale 2277/2026Numero di raccolta generale 20960/2026Data pubblicazione 20/06/2026A sostengo del motivo parte ricorrente evoca la giurisprudenza di questaCorte (ex multis, Cass. n. 26786 e n. 34673 del 2023), in base alla quale,una volta omologato il concordato preventivo, i poteri di intervento delGiudice Delegato attengono esclusivamente all'attività di sorveglianza e dicontrollo sulla sua esecuzione, e si esplicano tramite provvedimenti privi dicarattere decisorio e definitivo, come tali inidonei ad incidere su diritti esituazioni giuridiche soggettive, tanto da non essere suscettibili di ricorsoper Cassazione, nemmeno ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost.Viceversa, le questioni aventi ad oggetto i diritti soggettivi dei singolicreditori sarebbero sottratte al potere decisionale degli organi fallimentari,costituendo materia di ordinari giudizi di cognizione.Inoltre, il reclamo ex art. 26 l.fall. sarebbe previsto solo avverso il decretodi chiusura del fallimento (art. 119 l. fall.), e non anche avverso il decretodi chiusura del concordato (art. 136 l. fall.), per cui il creditore nonavrebbe comunque potuto contestare con quel mezzo l’asserito – maasseritamente insussistente – effetto esdebitatorio.Secondo la ricorrente, lo stesso decreto di chiusura sarebbe stato del tuttoerrato, perché: i) i creditori ipotecari di OMGC non erano stati pagatiinteramente secondo le indicazioni del piano concordatario (tanto che nonè stata chiesta la cancellazione delle ipoteche); ii) esisteva una gravissimasituazione di insolvenza nei confronti di ulteriori creditori privilegiati; iii)parte consistente dei crediti chirografari (c.ca € 18.500.000) non era statapagata, ma era oggetto di accordi di riscadenziamento ancora in essere.4. — Il motivo va accolto, però nei termini che si vanno a precisare.Non può dirsi, come afferma la ricorrente, che il concordato preventivoomologato, e formalmente dichiarato chiuso ed eseguito, non abbiaprodotto alcun effetto esdebitatorio.In realtà, i creditori rimasti insoddisfatti avrebbero potuto chiederne larisoluzione, a norma dell’art. 186 l.fall.; ma, non avendolo fatto, subisconol’obbligatorietà del concordato omologato, sancita dall’art. 184 l. fall.,necessariamente con i conseguenti effetti esdebitatori.Numero registro generale 11184/2024Numero sezionale 2277/2026Numero di raccolta generale 20960/2026Data pubblicazione 20/06/2026Il punto è un altro.Risulta infatti che il Tribunale di Vercelli, dopo aver omologato ilconcordato preventivo di OMGC nel 2014, con decreto ex art. 136 l. fall.del 18.5.2018 ha dichiarato «eseguita e chiusa la procedura di concordatopreventivo», dando atto che «devono ritenersi pagati nella misura di cui alpiano concordatario omologato i creditori in esso individuati», nonostante iCommissari giudiziali avessero rappresentato che «una parte dei creditorihanno sottoscritto con la debitrice degli accordi di riscadenziamenti delpagamento delle somme, per complessivi € 18.465.232,14».In sostanza, si è preso atto che nessun creditore ha inteso proporredomanda di risoluzione o annullamento del concordato, avendo quellirimasti insoddisfatti tutelato i loro diritti attraverso la sottoscrizionedell’accordo ex art. 67, comma 3, lett. d) l. fall. del 27.3.2017, basato suun nuovo piano di risanamento, con riscadenzamento dei debiti.Da quell’accordo sono perciò nati, durante la fase esecutiva delconcordato, nuovi crediti verso il debitore (che, sia detto per inciso, cometali non beneficiano della prededucibilità, come chiarito di recente da Cass.Sez. 1, con sentenza n. 10307 del 2025).Non si è dunque trattato né di una modifica della proposta e del piano diconcordato, né di un patto paraconcordatario – perché la procedura diconcordato era già chiusa ai sensi dell’art. 181 l. fall. – bensì di un accordoconcluso dalla società debitrice, che, essendo già tornata “in bonis” conl’omologa, poteva compiere atti sia di ordinaria che di straordinariaamministrazione, ovviamente assumendosene la responsabilità; così comele controparti si sono assunte il rischio di eventuali iniziative revocatorie,recuperatorie o risarcitorie della curatela fallimentare.Ciò spiega così il mancato interesse di quei “nuovi” creditori ad opporsi aldecreto di “chiusura”, nella consapevolezza di poter, semmai, agire per ladichiarazione di fallimento, in caso di inadempimento della nuovaobbligazione assunta dalla debitrice, o comunque di insinuarsi al passivo,una volta che il fallimento fosse stato aperto, come poi avvenuto.Numero registro generale 11184/2024Numero sezionale 2277/2026Numero di raccolta generale 20960/2026Data pubblicazione 20/06/20265. — Segue l’accoglimento del ricorso, nei termini sopra illustrati, conrinvio della causa al Tribunale di Vercelli, in diversa composizione, ancheper la regolazione delle spese del presente giudizio. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato nei sensi di cui inmotivazione, e rinvia al Tribunale di Vercelli, in diversa composizione, cuidemanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 26/05/2026.Il Presidente
Decreto Cassazione n. 20960/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris