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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 48155/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/04/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Salerno, con sentenza del 26 aprile 2020, ha confermato la decisione con la quale il Tribunale di Salerno, in data 6 dicembre 2019, aveva condannato SCOPPETTA Sandro alla pena di anni 3 e mesi 4 di reclusione ed euro 1.000,00 di multa in relazione al reato di estorsione.

L'unico motivo di ricorso ha ad oggetto la carenza della motivazione in ordine alla penale responsabilità dell'imputato e la mancata riqualificazione del fatto nel reato meno grave di cui all'art. 610 cod. pen. è inammissibile perché meramente reiterativo di identiche questioni poste con l'atto di appello, alle quali la pronuncia impugnata ha fornito puntuale risposta.

La Corte territoriale ha indicato con motivazione logica ed esaustiva la pluralità di elementi (le attendibili dichiarazioni rese dalla persona offesa suffragate da plurimi riscontri forniti da altri testi escussi nel giudizio di merito) idonei a ritenere provata la penale responsabilità del ricorrente, elementi con i quali il ricorso ha omesso di confrontarsi (vedi pagg. 6, 7 ed 8 della sentenza impugnata).

Le doglianze del ricorrente attengono a questioni di fatto che trovano una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non possono essere rivalutate in sede di legittimità, non essendo i giudici di primo e secondo grado incorsi in manifeste contraddizioni (ex plurimis, Sez. 2, Sent. n. 43278 del 24/09/2015 Rv. 265104 - 01; Sez. 6, sent. n. 27322 del 14/04/2008, dep. 04/07/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240524).

Anche la doglianza avente ad oggetto la qualificazione giuridica del fatto è reiterativa e manifestamente infondata, i giudici di appello hanno affermato, con motivazione conforme alle risultanze processuali e priva di manifeste illogicità, che l'imputato non aveva alcun diritto ad ottenere la somma pretesa in considerazione della natura «sostanzialmente ricattatoria dell'accordo iniziale» e della manifestata volontà di sfruttare lo stato di soggezione in cui versava la persona offesa (vedi pagg. 8 e 9 della sentenza impugnata).

Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/04/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Salerno, con sentenza del 26 aprile 2020, ha confermato la decisione con la quale il Tribunale di Salerno, in data 6 dicembre 2019, aveva condannato SCOPPETTA Sandro alla pena di anni 3 e mesi 4 di reclusione ed euro 1.000,00 di multa in relazione al reato di estorsione. L'unico motivo di ricorso ha ad oggetto la carenza della motivazione in ordine alla penale responsabilità dell'imputato e la mancata riqualificazione del fatto nel reato meno grave di cui all'art. 610 cod. pen. è inammissibile perché meramente reiterativo di identiche questioni poste con l'atto di appello, alle quali la pronuncia impugnata ha fornito puntuale risposta. La Corte territoriale ha indicato con motivazione logica ed esaustiva la pluralità di elementi (le attendibili dichiarazioni rese dalla persona offesa suffragate da plurimi riscontri forniti da altri testi escussi nel giudizio di merito) idonei a ritenere provata la penale responsabilità del ricorrente, elementi con i quali il ricorso ha omesso di confrontarsi (vedi pagg. 6, 7 ed 8 della sentenza impugnata). Le doglianze del ricorrente attengono a questioni di fatto che trovano una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non possono essere rivalutate in sede di legittimità, non essendo i giudici di primo e secondo grado incorsi in manifeste contraddizioni (ex plurimis, Sez. 2, Sent. n. 43278 del 24/09/2015 Rv. 265104 - 01; Sez. 6, sent. n. 27322 del 14/04/2008, dep. 04/07/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 240524). Anche la doglianza avente ad oggetto la qualificazione giuridica del fatto è reiterativa e manifestamente infondata, i giudici di appello hanno affermato, con motivazione conforme alle risultanze processuali e priva di manifeste illogicità, che l'imputato non aveva alcun diritto ad ottenere la somma pretesa in considerazione della natura «sostanzialmente ricattatoria dell'accordo iniziale» e della manifestata volontà di sfruttare lo stato di soggezione in cui versava la persona offesa (vedi pagg. 8 e 9 della sentenza impugnata). Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità, al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il
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