Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 20701/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/03/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che tutti i motivi dei ricorsi sono generici in quanto solo evocativi dei vizi in materia di responsabilità ([OSCURATO:PERSONA]), mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche (Leone, Cocciolo e Gioia) ed al trattamento sanzionatorio (Gioia e Cocciolo), visto che non vengono evidenziate le ragioni in fatto ed in diritto alla base delle astrattamente formulate censure (Sez. 3, n. 16851 del 02/03/2010, Cecco, Rv. 246980); osservato chel ordine a detti profili,adeguata risulta la risposta resa dalla Corte di appello n che, in ordine alla condotta di danneggiamento aggravato e violenza a pubblici ufficiali e detenzione di armi (per il solo Gioia) realizzata all'interno della Casa circondariale di Lecce ha potuto rilevare la congruità della pena per come irrogata dal primo giudic9,evidenziando il ruolo di "leader" della protesta organizzata assunto dal Leone e la negativa personalità di tutti i ricorrenti detenuti con particolare riferimento al Cocciolo (detenuto per grave reato), osservando come fossero assenti elementi che, alla luce delle risultanze correttamente apprezzate, potessero giustificare le invocate attenuanti generiche; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/03/2022 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA Ritenuto che tutti i motivi dei ricorsi sono generici in quanto solo evocativi dei vizi in materia di responsabilità ([OSCURATO:PERSONA]), mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche (Leone, Cocciolo e Gioia) ed al trattamento sanzionatorio (Gioia e Cocciolo), visto che non vengono evidenziate le ragioni in fatto ed in diritto alla base delle astrattamente formulate censure (Sez. 3, n. 16851 del 02/03/2010, Cecco, Rv. 246980); osservato chel ordine a detti profili,adeguata risulta la risposta resa dalla Corte di appello n che, in ordine alla condotta di danneggiamento aggravato e violenza a pubblici ufficiali e detenzione di armi (per il solo Gioia) realizzata all'interno della Casa circondariale di Lecce ha potuto rilevare la congruità della pena per come irrogata dal primo giudic9,evidenziando il ruolo di "leader" della protesta organizzata assunto dal Leone e la negativa personalità di tutti i ricorrenti detenuti con particolare riferimento al Cocciolo (detenuto per grave reato), osservando come fossero assenti elementi che, alla luce delle risultanze correttamente apprezzate, potessero giustificare le invocate attenuanti generiche; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis
Sentenza Cassazione n. 20701/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris