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CassazionedecretoSezione 1

Cassazione n. 31908/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( [OSCURATO:PERSONA]) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di FROSINONE udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 16 novembre 2021, il Tribunale di Frosinone, investito ex art.324 cod. proc. pen., della richiesta di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], confermava il decreto di sequestro probatorio emesso dal Procuratore della Repubblica del Tribunale di Cassino in data 15.10.2021.

A ragione della decisione, rilevava che: il 13.10.2021 [OSCURATO:PERSONA] aveva allertato i Carabinieri di Roccasecca, riferendo di avere rinvenuto in una pertinenza della sua abitazione un'arma e alcune munizioni; giunti sul posto, i militari avevano rinvenuto 9 munizioni per Winchester calibro 30, 6 munizioni cal. 9,3 x 74 R e una carabina ad aria compressa; interrogata, la donna aveva riferito che detto materiale era probabilmente di proprietà dell'ex marito, [OSCURATO:PERSONA] (soggetto che risultava essere stato destinatario di un provvedimento di ritiro cautelativo di armi e munizioni e, in data 21.11.2020, di divieto di detenzione armi emesso dalla Prefettura di Frosinone); il pubblico ministero, dopo avere iscritto il Marchesi nel registro degli indagati, aveva convalidato il decreto di sequestro, ritenendo che il materiale indicato fosse corpo di reato o cosa pertinente al reato e ravvisando la necessità di acquisire il compendio al procedimento per procedere agli opportuni accertamenti.

Riteneva, quindi, il Tribunale che - avendo il Marchesi negato di essere ovvero di essere stato mai detentore del materiale sequestrato - l'indagato non fosse legittimato a proporre istanza di riesame, essendo tale solo colui che vanti sulla res un diritto reale o anche solo di natura obbligatoria, che lo qualifichi come avente diritto alla restituzione della stessa.

Aggiungeva che, in ogni caso, a prescindere da tale aspetto, non poteva ritenersi escluso il fumus di reato; che, infatti, secondo la giurisprudenza, in sede di riesame del sequestro probatorio, il Tribunale è chiamato a verificare l'astratta configurabilità del reato ipotizzato, valutando il fumus commissi delicti, in relazione alla congruità degli elementi rappresentati, non già nella prospettiva di un giudizio di merito sulla concreta fondatezza dell'accusa, bensì con esclusivo riferimento alla idoneità degli elementi, su cui si fonda la notizia di reato, a rendere utile l'espletamento di ulteriori indagini per acquisire prove certe o ulteriori del fatto, non altrimenti esperibili senza la sottrazione del bene all'indagato o il trasferimento di esso nella disponibilità dell'autorità giudiziaria; e che, a prescindere, allo stato, della riferibilità o meno di compendio sequestrato al Marchesi, il pubblico ministero aveva ravvisato la necessità di acquisire al procedimento i beni per compiere sugli stessi accertamenti istruttori per corfrontare le cartucce con quelle già sottratte al Marchesi e per stabilire sia la loro provenienza sia se la carabina fosse arma soggetta a denuncia.

2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia del Marchesi, avvocato [OSCURATO:PERSONA], formulando quattro motivi di impugnazione.

2.1. Con il primo motivo, il ricorrente ha dedotto "violazione di legge ex art. 606 lett. c) cod. proc. pen. per inosservanza delle disposizioni previste dall'ad, 324 cod. proc. pen. avendo il Tribunale erroneamente sancito in motivazione dell'ordinanza impugnata la carenza di legittimazione attiva da parte dell'indagato a proporre istanza di riesame e quindi non avendo valutato così come la norma impone i presupposti della sussistenza del fumus commissi delicti".

Secondo il ricorrente, la possibilità di proporre riesame avverso il decreto di sequestro probatorio è prevista sia dall'art. 257 cod. proc. pen. sia dall'art. 355, comma 3, cod. proc. pen. che richiamano espressamente la norma di cui all'art. 324 cod. proc. pen.; il riesame consente all'interessato di chiedere un nuovo esame sulla legittimità, validità e opportunità del sequestro anche nel merito e tende non alla restituzione della cosa ma alla possibilità che dal riesame derivi il dissequestro indipendentemente dal soggetto che rientrerà in possesso della cosa; del tutto diverso è, invece, il procedimento per la restituzione delle cose sequestrate previsto dalla norma di cui aVart. 263 cod. proc. pen..

2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente ha dedotto "violazione di legge ex art. 606 lett. c) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 324, 355 e 178 cod. proc. pen. perché il provvedimento di convalida impugnato non dava conto delle finalità perseguite per l'accertamento dei fatti".

2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente ha dedotto "violazione di legge ex art. 606 lett c) cod. peoc. pen. essendo viziata l'ordinanza impugnata per avere espresso una motivazione meramente apparente".

2.4. Con il quarto motivo, il ricorrente ha dedotto "mancato avviso all'indagato assente all'atto di sequestro della possibilità di farsi assistere da un difensore di fiducia in violazione dell'ad. 324 cod. proc. pen., dell'art. 114 disp. att. cod. proc. pen. e 178 cod. proc. pen.".

3. Si è proceduto alla trattazione del procedimento con contraddittorio scritto, ai sensi dell'ad. 23, comma 8, cod. proc. pen. e successive proroghe, in mancanza di richiesta delle parti di discussione orale; il Procuratore generale di questa Corte, dott. [OSCURATO:PERSONA], ha concluso, per iscritto, chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito illustrate.Quanto al primo motivo di ricorso, osserva il Collegio che l'ordinanza impugnata - pur avendo rilevato, nella prima parte della propria motivazione, che l'indagato non fosse legittimato a proporre istanza di riesame, essendo tale solo colui che vanti sulla res un diritto reale o anche solo di natura obbligatoria, che lo qualifichi come avente diritto alla restituzione della stessa, mentre il predetto aveva negato di essere o di essere stato mai detentore del materiale sequestrato - è basata su ben altre argcmentazioni.

Nella prima parte della presente sentenza è stata dettagliatamente riportata la motivazione svolta dal Tribunale, con la quale è stata correttamente valutata la sussistenza del fumus commissi de//ct/ in ordine alla fattispecie ipotizzata nel decreto di sequestro probatorio e alla quale ci si riporta, al fine di evitare inutili ripetizioni.

2. Quanto al secondo e al terzo motivo di impugnazione, che possono essere scrutinati congiuntamente per l'intima connessione delle questioni prospettate, va ricordato che il ricorso per cassazione avverso le ordinanze emesse da Tribunale ai sensi dell'art. 324 cod. proc. pen. può essere proposto esclusivamente per "violazione di legge" secondo il disposto di cui al primo comma dell'art. 325 cod. proc. pen. e che con questa espressione la norma, da un lato, esclude che oggetto dell'impugnazione possa essere il merito e, dall'altro, si riferisce sia al vizio di cui all'art. 606 lett. b) cod. p -oc. pen. (inosservanza o erronea applicazione della legge penale), sia a violazioni della legge processuale, tra cui l'art. 125, che prevede l'obbligo della motivazione delle ordinanze.

Tanto. premesso, ritiene il Collegio che le censure contenute nei suddetti motivi non rientrino nel concetto di violazione di legge nel senso in precedenza esplicitato.

A fronte di una motivazione che non può certamente considerarsi mancante ovvero meramente apparente quale quella svolta nell'ordinanza impugnata, le censure del ricorrente ripropongono profili già adeguatamente valutati e disattesi dal Tribunale, che ha messo in evidenza come il pubblico ministero avesse ravvisato la necessità di acquisire al procedimento i beni di che trattasi per compiere su di essi accertamenti istruttori, in particolare per confrontare le cartucce con quelle già sottratte al Marchesi e per stabilirne la provenienza, nonché per stabilire la qualificabilità come arma soggetta a denuncia della carabina sequestrata.

3. Manifestamente infondato è il quarto motivo di ricorso.

L'art. 114 disp. att. cod. proc. pen., relativo all'avvertimento del diritto all'assistenza del difensore riguarda gli atti compiuti dalla polizia giudiziaria indicati nell'art. 356 cod. proc. pen. (che, a sua volta, richiama le norme di cui all'art. 352 e 354 cod. proc. pen. relative, rispettivamente, alla perquisizione e agli accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone) e si riferisce alla persona sottoposta a indagine "se presente".Ebbene, ciò premesso, il richiamo alla citata norma è del tutto eccentrico rispetto al caso oggetto del presente ricorso: è lo stesso ricorrente ad affermare di non essere stato presente al compimento del sequestro da parte della polizia giudiziaria e, in ogni caso, il rinvenimento delle cose sequestrate non è avvenuto a seguito di perquisizione ma, come risulta nell'ordinanza impugnata, a seguito di richiesta dell'ex moglie dell'indagato che le aveva ritrovate in una dipendenza della propria abitazione.

Per completezza, si osserva che l'eventuale violazione dell'obbligo di cui all'art. 114 disp. att. cod. proc. pen. avrebbe integrato una nullità generale a regime intermedio che andava eccepita nel primo atto del procedimento, nel quale era possibile proporre l'eccezione (nel caso di specie, in sede di riesame); il che non è stato.

4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - non escludendosi profili di colpa nella proposizione della impugnazione (cfr.

Corte Cost. sent. n. 186 del 2000) - al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma che la Corte determina nella misura congrua ed equa di euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( [OSCURATO:PERSONA]) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di FROSINONE udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 16 novembre 2021, il Tribunale di Frosinone, investito ex art.324 cod. proc. pen., della richiesta di riesame proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], confermava il decreto di sequestro probatorio emesso dal Procuratore della Repubblica del Tribunale di Cassino in data 15.10.2021. A ragione della decisione, rilevava che: il 13.10.2021 [OSCURATO:PERSONA] aveva allertato i Carabinieri di Roccasecca, riferendo di avere rinvenuto in una pertinenza della sua abitazione un'arma e alcune munizioni; giunti sul posto, i militari avevano rinvenuto 9 munizioni per Winchester calibro 30, 6 munizioni cal. 9,3 x 74 R e una carabina ad aria compressa; interrogata, la donna aveva riferito che detto materiale era probabilmente di proprietà dell'ex marito, [OSCURATO:PERSONA] (soggetto che risultava essere stato destinatario di un provvedimento di ritiro cautelativo di armi e munizioni e, in data 21.11.2020, di divieto di detenzione armi emesso dalla Prefettura di Frosinone); il pubblico ministero, dopo avere iscritto il Marchesi nel registro degli indagati, aveva convalidato il decreto di sequestro, ritenendo che il materiale indicato fosse corpo di reato o cosa pertinente al reato e ravvisando la necessità di acquisire il compendio al procedimento per procedere agli opportuni accertamenti. Riteneva, quindi, il Tribunale che - avendo il Marchesi negato di essere ovvero di essere stato mai detentore del materiale sequestrato - l'indagato non fosse legittimato a proporre istanza di riesame, essendo tale solo colui che vanti sulla res un diritto reale o anche solo di natura obbligatoria, che lo qualifichi come avente diritto alla restituzione della stessa. Aggiungeva che, in ogni caso, a prescindere da tale aspetto, non poteva ritenersi escluso il fumus di reato; che, infatti, secondo la giurisprudenza, in sede di riesame del sequestro probatorio, il Tribunale è chiamato a verificare l'astratta configurabilità del reato ipotizzato, valutando il fumus commissi delicti, in relazione alla congruità degli elementi rappresentati, non già nella prospettiva di un giudizio di merito sulla concreta fondatezza dell'accusa, bensì con esclusivo riferimento alla idoneità degli elementi, su cui si fonda la notizia di reato, a rendere utile l'espletamento di ulteriori indagini per acquisire prove certe o ulteriori del fatto, non altrimenti esperibili senza la sottrazione del bene all'indagato o il trasferimento di esso nella disponibilità dell'autorità giudiziaria; e che, a prescindere, allo stato, della riferibilità o meno di compendio sequestrato al Marchesi, il pubblico ministero aveva ravvisato la necessità di acquisire al procedimento i beni per compiere sugli stessi accertamenti istruttori per corfrontare le cartucce con quelle già sottratte al Marchesi e per stabilire sia la loro provenienza sia se la carabina fosse arma soggetta a denuncia. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia del Marchesi, avvocato [OSCURATO:PERSONA], formulando quattro motivi di impugnazione. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente ha dedotto "violazione di legge ex art. 606 lett. c) cod. proc. pen. per inosservanza delle disposizioni previste dall'ad, 324 cod. proc. pen. avendo il Tribunale erroneamente sancito in motivazione dell'ordinanza impugnata la carenza di legittimazione attiva da parte dell'indagato a proporre istanza di riesame e quindi non avendo valutato così come la norma impone i presupposti della sussistenza del fumus commissi delicti". Secondo il ricorrente, la possibilità di proporre riesame avverso il decreto di sequestro probatorio è prevista sia dall'art. 257 cod. proc. pen. sia dall'art. 355, comma 3, cod. proc. pen. che richiamano espressamente la norma di cui all'art. 324 cod. proc. pen.; il riesame consente all'interessato di chiedere un nuovo esame sulla legittimità, validità e opportunità del sequestro anche nel merito e tende non alla restituzione della cosa ma alla possibilità che dal riesame derivi il dissequestro indipendentemente dal soggetto che rientrerà in possesso della cosa; del tutto diverso è, invece, il procedimento per la restituzione delle cose sequestrate previsto dalla norma di cui aVart. 263 cod. proc. pen.. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente ha dedotto "violazione di legge ex art. 606 lett. c) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 324, 355 e 178 cod. proc. pen. perché il provvedimento di convalida impugnato non dava conto delle finalità perseguite per l'accertamento dei fatti". 2.3. Con il terzo motivo, il ricorrente ha dedotto "violazione di legge ex art. 606 lett c) cod. peoc. pen. essendo viziata l'ordinanza impugnata per avere espresso una motivazione meramente apparente". 2.4. Con il quarto motivo, il ricorrente ha dedotto "mancato avviso all'indagato assente all'atto di sequestro della possibilità di farsi assistere da un difensore di fiducia in violazione dell'ad. 324 cod. proc. pen., dell'art. 114 disp. att. cod. proc. pen. e 178 cod. proc. pen.". 3. Si è proceduto alla trattazione del procedimento con contraddittorio scritto, ai sensi dell'ad. 23, comma 8, cod. proc. pen. e successive proroghe, in mancanza di richiesta delle parti di discussione orale; il Procuratore generale di questa Corte, dott. [OSCURATO:PERSONA], ha concluso, per iscritto, chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito illustrate.Quanto al primo motivo di ricorso, osserva il Collegio che l'ordinanza impugnata - pur avendo rilevato, nella prima parte della propria motivazione, che l'indagato non fosse legittimato a proporre istanza di riesame, essendo tale solo colui che vanti sulla res un diritto reale o anche solo di natura obbligatoria, che lo qualifichi come avente diritto alla restituzione della stessa, mentre il predetto aveva negato di essere o di essere stato mai detentore del materiale sequestrato - è basata su ben altre argcmentazioni. Nella prima parte della presente sentenza è stata dettagliatamente riportata la motivazione svolta dal Tribunale, con la quale è stata correttamente valutata la sussistenza del fumus commissi de//ct/ in ordine alla fattispecie ipotizzata nel decreto di sequestro probatorio e alla quale ci si riporta, al fine di evitare inutili ripetizioni. 2. Quanto al secondo e al terzo motivo di impugnazione, che possono essere scrutinati congiuntamente per l'intima connessione delle questioni prospettate, va ricordato che il ricorso per cassazione avverso le ordinanze emesse da Tribunale ai sensi dell'art. 324 cod. proc. pen. può essere proposto esclusivamente per "violazione di legge" secondo il disposto di cui al primo comma dell'art. 325 cod. proc. pen. e che con questa espressione la norma, da un lato, esclude che oggetto dell'impugnazione possa essere il merito e, dall'altro, si riferisce sia al vizio di cui all'art. 606 lett. b) cod. p -oc. pen. (inosservanza o erronea applicazione della legge penale), sia a violazioni della legge processuale, tra cui l'art. 125, che prevede l'obbligo della motivazione delle ordinanze. Tanto. premesso, ritiene il Collegio che le censure contenute nei suddetti motivi non rientrino nel concetto di violazione di legge nel senso in precedenza esplicitato. A fronte di una motivazione che non può certamente considerarsi mancante ovvero meramente apparente quale quella svolta nell'ordinanza impugnata, le censure del ricorrente ripropongono profili già adeguatamente valutati e disattesi dal Tribunale, che ha messo in evidenza come il pubblico ministero avesse ravvisato la necessità di acquisire al procedimento i beni di che trattasi per compiere su di essi accertamenti istruttori, in particolare per confrontare le cartucce con quelle già sottratte al Marchesi e per stabilirne la provenienza, nonché per stabilire la qualificabilità come arma soggetta a denuncia della carabina sequestrata. 3. Manifestamente infondato è il quarto motivo di ricorso. L'art. 114 disp. att. cod. proc. pen., relativo all'avvertimento del diritto all'assistenza del difensore riguarda gli atti compiuti dalla polizia giudiziaria indicati nell'art. 356 cod. proc. pen. (che, a sua volta, richiama le norme di cui all'art. 352 e 354 cod. proc. pen. relative, rispettivamente, alla perquisizione e agli accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone) e si riferisce alla persona sottoposta a indagine "se presente".Ebbene, ciò premesso, il richiamo alla citata norma è del tutto eccentrico rispetto al caso oggetto del presente ricorso: è lo stesso ricorrente ad affermare di non essere stato presente al compimento del sequestro da parte della polizia giudiziaria e, in ogni caso, il rinvenimento delle cose sequestrate non è avvenuto a seguito di perquisizione ma, come risulta nell'ordinanza impugnata, a seguito di richiesta dell'ex moglie dell'indagato che le aveva ritrovate in una dipendenza della propria abitazione. Per completezza, si osserva che l'eventuale violazione dell'obbligo di cui all'art. 114 disp. att. cod. proc. pen. avrebbe integrato una nullità generale a regime intermedio che andava eccepita nel primo atto del procedimento, nel quale era possibile proporre l'eccezione (nel caso di specie, in sede di riesame); il che non è stato. 4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - non escludendosi profili di colpa nella proposizione della impugnazione (cfr. Corte Cost. sent. n. 186 del 2000) - al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma che la Corte determina nella misura congrua ed equa di euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese pr
Decreto Cassazione n. 31908/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris